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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/10/2024, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente Relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2023 promossa da:
rappresentato dall'avv. Ginevra Bardazzi e dall'avv. Maria Rosaria Parte_1
Pizzimenti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei Difensori;
RICORRENTE contro
, rappresentata dall'Avv. Rossella Soriente ed elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio del Difensore;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
Avente ad oggetto: Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Prato per sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . CP_1
A sostegno della domanda ha allegato che: i coniugi hanno contratto matrimonio in data
14/09/1991; dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, il Tribunale di Prato, con sentenza n.7770/2019 del 30.11.2019 ha dichiarato la separazione dei coniugi, ordinando al di corrispondere alla moglie e alla figlia un contributo mensile pari ad € 175,00 Pt_1 cadauna;
successivamente, il ricorrente ha trasferito la residenza nell'abitazione della madre e svolge lavoretti saltuari;
ha chiesto di modificare gli accordi economici omologati con la sentenza di separazione in ragione tanto del peggioramento della condizione economica del ricorrente quanto del contratto di lavoro a tempo indeterminato ottenuto dalla figlia . Pertanto, così ha Per_1 concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prato, in data 14.9.1991, del sig. con la Parte_1 sig.ra ; Dare atto che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del CP_1 ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio, differentemente rispetto a quanto pattuito in seno alla omologa della separazione;
Dare atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente indipendente, avendo Persona_2 costituito un proprio dipendente a tempo indeterminato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituita in giudizio ed ha contestato la veridicità dei fatti narrati dal CP_1 ricorrente e le conseguenti pretese avanzate. La convenuta ha dedotto infatti che: il ha Pt_1 cessato di corrispondere qualsiasi somma alla moglie e alla figlia già dal giugno 2020, quindi pochi mesi dopo l'omologa della separazione;
in ragione del predetto inadempimento, nel gennaio 2023, veniva emesso e notificato al ricorrente atto di precetto per la somma di € 10.844,35; il non Pt_1 ha mai provveduto al pagamento dell'importo precettato né alle quota di spese straordinarie per la figlia alla quale era tenuto;
la convenuta e la figlia abitano a Vaiano (PO), Via Val Bisenzio n. 178/c e versano un canone di locazione di € 518,92 mensile;
al momento, vive nella medesima abitazione anche il fidanzato della figlia;
la ET lavora presso la RSA di Cicignano, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con uno stipendio di € 1.100,00 circa al mese, mentre ha un Per_1 contratto di lavoro part-time presso la Coop. Alice onlus, con uno stipendio di circa € 800,00 al mese;
deve provvedere con il suo stipendio alle rate mensili della macchina necessaria per Per_1 raggiungere il posto di lavoro pari ad € 170,00 cadauna;
la madre e la figlia, oltre all'affitto e alle spese necessarie per vivere devono far fronte alle spese sanitarie di affetta da grave patologia Per_1
pagina 2 di 5 per la quale è prevista una cura con un farmaco molto costoso non coperto dal SSN;
ha chiesto al
Giudice adito di disporre indagini tributarie in modo da accertare l'esatto reddito del ricorrente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così rassegnate: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contariis reiectis, così provvedere: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di CP_1 Parte_1 annotare la pronuncianda sentenza sull'atto di matrimonio;
- confermare l'obbligo del sig. a Pt_1 versare la somma di € 175,00 mensile, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia anche mediante pagamento diretto alla stessa, Persona_2 fino a che non sia pienamente autosufficiente;
- confermare l'obbligo del sig. a versare in Pt_1 favore della sig.ra a somma mensile di € 175,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo CP_1 di assegno divorzile. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora disporsi accertamenti tramite la Polizia Tributaria sulle reali condizioni economiche del sig. e l'effettiva attività lavorativa svolta e con quale modalità. Pt_1
Ove occorrer possa, si chiede che vengano sentiti quali testimoni sulle circostanze di cui alla parte narrativa del presente atto i sigg.ri e , entrambi residenti in [...]. Con ogni Parte_2 Parte_3 più ampia riserva anche istruttoria ed ex lege consentita”.
La causa è proseguita con la comparizione personale delle parti all'udienza del 15.11.2023 innanzi al GI;
fallito in tentativo di conciliazione, il giudice ha emesso i provvedimenti provvisori
CP_ ed urgenti e ha disposto che il versasse alla la somma di € 200,00 al mese a titolo di Pt_1 assegno per il mantenimento della figlia , disponendo anche indagini di polizia tributaria in Per_1 merito ai redditi, entrate, proprietà e depositi bancari del sig. rinviando all'udienza del Pt_1
17.04.2024 per precisazione conclusioni.
Con atto depositato in data 18.03.2024, gli avvocati difensori del hanno comunicato la Pt_1 rinuncia al mandato difensivo. L'udienza del 17.04.2024 non si è tenuta per l'intervenuto trasferimento del Giudice, pertanto, il fascicolo è stato riassegnato;
è stata fissata l'udienza del
17.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita con la trattazione scritta, con termine per note in sostituzione di udienza fino al 16/09/2024, e i termini a ritroso alle parti per il deposito di note precisazione conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
Venendo a decidere la causa, il collegio osserva quanto segue. Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett.
b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la pagina 3 di 5 separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale/giudiziale. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta, risultando documentato che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale ben oltre dodici mesi antecedenti al deposito del ricorso, e la successiva emissione della sentenza di separazione, che risulta passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più essere ricostituita. Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Venendo alle richieste economiche, il Tribunale osserva quanto segue.
Non è dovuto alcun assegno divorzile a . Né sotto il profilo assistenziale, dato che CP_1
EL ha una regolare occupazione (da cui percepisce € 1.100,00 mensili e un reddito annuale lordo di € 19.171) e convive con la figlia, anch'essa occupata, con reddito annuale lordo di € 13.744,00.
Né sotto altri profili (compensativo o risarcitorio), in relazione ai quali nulla è stato dedotto.
Non è dovuto alcun assegno per il mantenimento della figlia , n. il 14 agosto 1996, di anni Per_1 ventotto, che ha terminato gli studi, è occupata e convive con il compagno, se pure sotto lo stesso tetto della madre.
Non è dunque necessario valutare sotto alcun profilo la situazione patrimoniale e reddituale del
Pt_4
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prato (PO) il 14.09.1991 da e e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune Parte_1 CP_1 dell'anno al n. 387 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
-rigetta la domanda di assegno divorzile e di assegno di mantenimento per la figlia proposte Per_1 da;
CP_1
-condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1 che liquida n € 3.909,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, iva e cpa se dovuti per legge.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024
Il Presidente
Lucia Schiaretti
pagina 4 di 5 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente Relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2023 promossa da:
rappresentato dall'avv. Ginevra Bardazzi e dall'avv. Maria Rosaria Parte_1
Pizzimenti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei Difensori;
RICORRENTE contro
, rappresentata dall'Avv. Rossella Soriente ed elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio del Difensore;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero –sede-
Avente ad oggetto: Divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Prato per sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . CP_1
A sostegno della domanda ha allegato che: i coniugi hanno contratto matrimonio in data
14/09/1991; dall'unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente;
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, il Tribunale di Prato, con sentenza n.7770/2019 del 30.11.2019 ha dichiarato la separazione dei coniugi, ordinando al di corrispondere alla moglie e alla figlia un contributo mensile pari ad € 175,00 Pt_1 cadauna;
successivamente, il ricorrente ha trasferito la residenza nell'abitazione della madre e svolge lavoretti saltuari;
ha chiesto di modificare gli accordi economici omologati con la sentenza di separazione in ragione tanto del peggioramento della condizione economica del ricorrente quanto del contratto di lavoro a tempo indeterminato ottenuto dalla figlia . Pertanto, così ha Per_1 concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prato, in data 14.9.1991, del sig. con la Parte_1 sig.ra ; Dare atto che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del CP_1 ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio, differentemente rispetto a quanto pattuito in seno alla omologa della separazione;
Dare atto che la figlia è maggiorenne ed economicamente indipendente, avendo Persona_2 costituito un proprio dipendente a tempo indeterminato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si è costituita in giudizio ed ha contestato la veridicità dei fatti narrati dal CP_1 ricorrente e le conseguenti pretese avanzate. La convenuta ha dedotto infatti che: il ha Pt_1 cessato di corrispondere qualsiasi somma alla moglie e alla figlia già dal giugno 2020, quindi pochi mesi dopo l'omologa della separazione;
in ragione del predetto inadempimento, nel gennaio 2023, veniva emesso e notificato al ricorrente atto di precetto per la somma di € 10.844,35; il non Pt_1 ha mai provveduto al pagamento dell'importo precettato né alle quota di spese straordinarie per la figlia alla quale era tenuto;
la convenuta e la figlia abitano a Vaiano (PO), Via Val Bisenzio n. 178/c e versano un canone di locazione di € 518,92 mensile;
al momento, vive nella medesima abitazione anche il fidanzato della figlia;
la ET lavora presso la RSA di Cicignano, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con uno stipendio di € 1.100,00 circa al mese, mentre ha un Per_1 contratto di lavoro part-time presso la Coop. Alice onlus, con uno stipendio di circa € 800,00 al mese;
deve provvedere con il suo stipendio alle rate mensili della macchina necessaria per Per_1 raggiungere il posto di lavoro pari ad € 170,00 cadauna;
la madre e la figlia, oltre all'affitto e alle spese necessarie per vivere devono far fronte alle spese sanitarie di affetta da grave patologia Per_1
pagina 2 di 5 per la quale è prevista una cura con un farmaco molto costoso non coperto dal SSN;
ha chiesto al
Giudice adito di disporre indagini tributarie in modo da accertare l'esatto reddito del ricorrente, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni così rassegnate: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contariis reiectis, così provvedere: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di CP_1 Parte_1 annotare la pronuncianda sentenza sull'atto di matrimonio;
- confermare l'obbligo del sig. a Pt_1 versare la somma di € 175,00 mensile, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia anche mediante pagamento diretto alla stessa, Persona_2 fino a che non sia pienamente autosufficiente;
- confermare l'obbligo del sig. a versare in Pt_1 favore della sig.ra a somma mensile di € 175,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo CP_1 di assegno divorzile. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora disporsi accertamenti tramite la Polizia Tributaria sulle reali condizioni economiche del sig. e l'effettiva attività lavorativa svolta e con quale modalità. Pt_1
Ove occorrer possa, si chiede che vengano sentiti quali testimoni sulle circostanze di cui alla parte narrativa del presente atto i sigg.ri e , entrambi residenti in [...]. Con ogni Parte_2 Parte_3 più ampia riserva anche istruttoria ed ex lege consentita”.
La causa è proseguita con la comparizione personale delle parti all'udienza del 15.11.2023 innanzi al GI;
fallito in tentativo di conciliazione, il giudice ha emesso i provvedimenti provvisori
CP_ ed urgenti e ha disposto che il versasse alla la somma di € 200,00 al mese a titolo di Pt_1 assegno per il mantenimento della figlia , disponendo anche indagini di polizia tributaria in Per_1 merito ai redditi, entrate, proprietà e depositi bancari del sig. rinviando all'udienza del Pt_1
17.04.2024 per precisazione conclusioni.
Con atto depositato in data 18.03.2024, gli avvocati difensori del hanno comunicato la Pt_1 rinuncia al mandato difensivo. L'udienza del 17.04.2024 non si è tenuta per l'intervenuto trasferimento del Giudice, pertanto, il fascicolo è stato riassegnato;
è stata fissata l'udienza del
17.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita con la trattazione scritta, con termine per note in sostituzione di udienza fino al 16/09/2024, e i termini a ritroso alle parti per il deposito di note precisazione conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
Venendo a decidere la causa, il collegio osserva quanto segue. Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett.
b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la pagina 3 di 5 separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale/giudiziale. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta, risultando documentato che le parti comparvero davanti al Presidente del Tribunale ben oltre dodici mesi antecedenti al deposito del ricorso, e la successiva emissione della sentenza di separazione, che risulta passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può più essere ricostituita. Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
Venendo alle richieste economiche, il Tribunale osserva quanto segue.
Non è dovuto alcun assegno divorzile a . Né sotto il profilo assistenziale, dato che CP_1
EL ha una regolare occupazione (da cui percepisce € 1.100,00 mensili e un reddito annuale lordo di € 19.171) e convive con la figlia, anch'essa occupata, con reddito annuale lordo di € 13.744,00.
Né sotto altri profili (compensativo o risarcitorio), in relazione ai quali nulla è stato dedotto.
Non è dovuto alcun assegno per il mantenimento della figlia , n. il 14 agosto 1996, di anni Per_1 ventotto, che ha terminato gli studi, è occupata e convive con il compagno, se pure sotto lo stesso tetto della madre.
Non è dunque necessario valutare sotto alcun profilo la situazione patrimoniale e reddituale del
Pt_4
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prato (PO) il 14.09.1991 da e e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune Parte_1 CP_1 dell'anno al n. 387 parte II serie A, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge;
-rigetta la domanda di assegno divorzile e di assegno di mantenimento per la figlia proposte Per_1 da;
CP_1
-condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, CP_1 Parte_1 che liquida n € 3.909,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese processuali, iva e cpa se dovuti per legge.
Prato, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024
Il Presidente
Lucia Schiaretti
pagina 4 di 5 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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