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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
VAGNONI DOMENICO, EL
FEDELE GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Studio Associato Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV F.MO A n. 05480202400007391000 IVA-ALTRO 2018
- COM.PREV F.MO A n. 05480202400007391000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Studio Associato Ricorrente_1: chiede di sospendere l'atto impugnato e tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi ad esso, ai sensi dell'art.47 del DLgs.546/92; di annullare l'atto impugnato, perché del tutto illegittimo;
di dichiarare nullo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato;
di dichiarare illegittimo l'atto per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalle
Leggi tributarie;
di pronunciarsi sulle eccezioni di costituzionalità; di condannare il resistente al risarcimento dei danni anche morali ex art. 96 c.p.c. nella misura da liquidarsi in via equitativa da parte della adita Giustizia;
di condannare il resistente al pagamento del contributo unificato, di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione ai difensori, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non riscossi i compensi.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate RI : chiede di dichiarare il non luogo a provvedere relativamente alla richiesta di sospensiva;
di rigettare il ricorso proposto perché totalmente infondato, sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno istante espone, che in data 28/10/2024 è stato notificato l'atto di comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che impugna, n. 05480202400007391000 – Fascicolo n. 2024/000035301, relativamente al veicolo targato Targa_1, sostenendo che l'atto è illegittimo.
L'istante evidenzia, altresì, la nullità del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di annullamento del fermo amministrativo gravato, da parte dell' Agenzia delle EntrateRI, in data 27/11/2024, per violazione degli artt. 23, 24, 42, 53 e 97 della Costituzione e della Legge 241/90, in quanto la motivazione in esso contenuta sarebbe del tutto illogica e contraria alla legge, contraddittoria, non fa riferimento ad alcuna norma di legge e deve ritenersi soggettiva ed arbitraria e ciò in violazione del principio della oggettiva correttezza e imparzialità a cui deve essere improntata l'azione amministrativa come stabilito all'art. 97 della
Costituzione.
Eccepisce, infine, la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, poiché, a suo dire, proviene da soggetto sprovvisto di “jus postulandi” e senza allegare o indicare alcuna procura o delega e i relativi poteri a proporre l'atto medesimo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrateRI facendo rilevare che l'odierno ricorrente non solleva alcuna eccezione rispetto alla cartella di pagamento n.05420230018791208000 (portante un debito tributario per Euro 91.865,41 e relativa a recupero crediti di imposta per gli anni 2019-2018, concernenti l'IVA) e, quindi, rispetto al credito sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e che, comunque, non è stata effettuata trascrizione di fermo conseguente alla comunicazione preventiva n. 05480202400007391000.
Sostiene, inoltre, la resistente Agenzia, che Il requisito della strumentalità del veicolo all'attività professionale va circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall' impiego del veicolo (regolarmente riportato nei registri contabili) con la conseguenza di potersi escludere quei beni che in modo indiretto sono comunque necessari per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione.
Con Ordinanza n. 316/2025 del 9 settembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione collegiale, ritenuto non adeguatamente dimostrata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava il processo per la decisione nel merito a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato e va rigettato.
Il contribuente eccepisce la illegittimità e nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 52 comma 1 lett.
m-bis Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge. 98/2013, “Decreto del fare”, asserendo che tale veicolo
è strumentale all'attività dell'attività professionale ed è regolarmente iscritto ai sensi di legge nel libro dei beni ammortizzabili e che l'autoveicolo è intestato allo Studio associato di avvocati ed è l'unico autoveicolo di proprietà dello studio.
Invero la Corte di Cassazione, con recenti ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025, ha approfondito e ulteriormente chiarito il concetto di strumentalità del bene mobile, di tal che sia possibile inibire l'iscrizione del fermo amministrativo, da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo.
In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, secondo la S.C. , neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento.
Il Collegio, poi, ha precisato che la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto, ma è essenziale, per essere considerato strumentale, che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata, precisando, inoltre, che occorre dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno.
I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, ai fini della prova della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l'acquisto del bene con fattura come
“strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali. La Cassazione ha richiamato sul punto diverse pronunce di prassi dell'Amministrazione finanziaria (circolari n. 37/E/1997, n.
48/E/1998, n. 1/E/2007, n. 11/E/2007; risoluzione n. 59/E/2007) con le quali ll'AF esplicita che il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'attività/impresa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo e chiarito che nel giudizio sulla strumentalità di un bene mobile registrato, volto all'esclusione della procedura cautelare del fermo amministrativo, rileva lo stretto nesso di indispensabilità del bene per la produzione dei ricavi caratteristici.
Ora, nella fattispecie che occupa, ferme restando le superiori osservazioni, non risulta, tra l'altro, sufficientemente provata l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici e ad esempio non viene evidenziato se il veicolo sia l'unico di titolarità dello Studio. Pertanto le censure mosse dalla parte ricorrente, sul punto, non possono trovare accoglimento.
L'istante evidenzia , altresì, la nullità del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di annullamento del fermo amministrativo gravato, da parte dell' Agenzia delle EntrateRI, in data 27/11/2024, per violazione degli artt. 23, 24, 42, 53 e 97 della Costituzione e della Legge 241/90, in quanto la motivazione in esso contenuta sarebbe del tutto illogica e contraria alla legge, contraddittoria, non fa riferimento ad alcuna norma di legge e deve ritenersi soggettiva ed arbitraria e ciò in violazione del principio della oggettiva correttezza e imparzialità a cui deve essere improntata l'azione amministrativa come stabilito all'art. 97 della
Costituzione. Va osservato, sul punto, che la motivazione del non accoglimento dell'istanza di che trattasi appare però confacente a rendere edotto il ricorrente delle ragioni del rigetto della stessa, salvaguardando il diritto alla difesa, specificando come Il requisito della strumentalità va circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall' impiego del veicolo
(regolarmente riportato nei registri contabili) con la conseguenza di doversi escludere dal novero utile per cui possa parlarsi di strumentalità quei beni che indirettamente siano necessari per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione. E, per altro, non si ritiene siano illogiche e contradditorie, alla luce della giurisprudenza della S.C., ne in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, per presunta violazione del principio della oggettiva correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa. Ciò posto, le censure mosse appaiono non fondate.
Inoltre viene in rilevo all'esame che l'odierno ricorrente in data 03/11/2023 riceveva una precedente regolare notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (n. 05480202300004711000), afferente parimenti all'autoveicolo targato Targa_1, che non risulta essere stato opposta. La mancata impugnazione del suddetto preavviso di fermo ha generato, indi, l'iscrizione al P.R.A. del conseguente fermo amministrativo, in data 22/10/2024. Alla luce di quanto appena detto l'odierno contendere appare anche superfluo e non rilevante.
Eccepisce, infine, il contribuente la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, poiché, a suo dire, proviene da soggetto sprovvisto di “jus postulandi” e, comunque senza allegare o indicare alcuna procura o delega e i relativi poteri a proporre dallo stesso soggetto l'atto medesimo.
A riguardo va considerato che nessuna norma prescrive la sottoscrizione dell'atto impugnato a pena di invalidità, essendo sufficiente, a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto
“de quo” sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza. Trattandosi, pertanto, di elemento non obbligatorio ed essendo l'atto impugnato sicuramente riferibile all'Ente della riscossione, l'eccezione sollevata a tal proposito non appare fondata (cfr a tal proposito Cass. sentenza n. 18821/2023, secondo la quale non viene considerato, quale elemento essenziale dell'atto amministrativo, la stessa omessa sottoscrizione di cartella di pagamento da parte di funzionario competente, la cui esistenza non dipende tanto dalla apposizione di sottoscrizione, quanto dal fatto che tale elemento sia riferibile in modo non equivoco all'Ufficio amministrativo titolare del potere di emetterlo). In tema di requisiti formali, quindi, non prevedendosi alcuna sanzione per l'ipotesi di omessa sottoscrizione, non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura sostanzialmente vincolata, che non presenta in fase di formazione e redazione dell'atto margini di discrezionalità, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21- octies della Legge n. 241 del 1990 (concetto mutuabile ex
Ordinanza n. 20656 del 24 luglio 2024, Cassazione civile, sezione V ). E tale assunto può ritenersi applicabile, nella fattispecie, all'atto contestato.
Per altro, rispetto alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, si rileva che l'odierno ricorrente ha proposto gravame avverso la stessa, così oggettivamente sanando, ex art. 156 c.p.c., ogni presunta carenza , avendo l'atto impugnato oggettivamente raggiunto il proprio scopo.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.5.721,00
(cinquemilasettecentoventuno/00), oltre agli accessori di Legge.
Così deciso in L'Aquila, l'11/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Vagnoni Dott. Davide Rosati
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSATI DAVIDE, Presidente
VAGNONI DOMENICO, EL
FEDELE GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Studio Associato Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV F.MO A n. 05480202400007391000 IVA-ALTRO 2018
- COM.PREV F.MO A n. 05480202400007391000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 454/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Studio Associato Ricorrente_1: chiede di sospendere l'atto impugnato e tutti gli atti prodromici e consequenziali comunque connessi ad esso, ai sensi dell'art.47 del DLgs.546/92; di annullare l'atto impugnato, perché del tutto illegittimo;
di dichiarare nullo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato;
di dichiarare illegittimo l'atto per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalle
Leggi tributarie;
di pronunciarsi sulle eccezioni di costituzionalità; di condannare il resistente al risarcimento dei danni anche morali ex art. 96 c.p.c. nella misura da liquidarsi in via equitativa da parte della adita Giustizia;
di condannare il resistente al pagamento del contributo unificato, di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, con distrazione ai difensori, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non riscossi i compensi.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate RI : chiede di dichiarare il non luogo a provvedere relativamente alla richiesta di sospensiva;
di rigettare il ricorso proposto perché totalmente infondato, sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno istante espone, che in data 28/10/2024 è stato notificato l'atto di comunicazione preventiva di fermo amministrativo, che impugna, n. 05480202400007391000 – Fascicolo n. 2024/000035301, relativamente al veicolo targato Targa_1, sostenendo che l'atto è illegittimo.
L'istante evidenzia, altresì, la nullità del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di annullamento del fermo amministrativo gravato, da parte dell' Agenzia delle EntrateRI, in data 27/11/2024, per violazione degli artt. 23, 24, 42, 53 e 97 della Costituzione e della Legge 241/90, in quanto la motivazione in esso contenuta sarebbe del tutto illogica e contraria alla legge, contraddittoria, non fa riferimento ad alcuna norma di legge e deve ritenersi soggettiva ed arbitraria e ciò in violazione del principio della oggettiva correttezza e imparzialità a cui deve essere improntata l'azione amministrativa come stabilito all'art. 97 della
Costituzione.
Eccepisce, infine, la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, poiché, a suo dire, proviene da soggetto sprovvisto di “jus postulandi” e senza allegare o indicare alcuna procura o delega e i relativi poteri a proporre l'atto medesimo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrateRI facendo rilevare che l'odierno ricorrente non solleva alcuna eccezione rispetto alla cartella di pagamento n.05420230018791208000 (portante un debito tributario per Euro 91.865,41 e relativa a recupero crediti di imposta per gli anni 2019-2018, concernenti l'IVA) e, quindi, rispetto al credito sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e che, comunque, non è stata effettuata trascrizione di fermo conseguente alla comunicazione preventiva n. 05480202400007391000.
Sostiene, inoltre, la resistente Agenzia, che Il requisito della strumentalità del veicolo all'attività professionale va circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall' impiego del veicolo (regolarmente riportato nei registri contabili) con la conseguenza di potersi escludere quei beni che in modo indiretto sono comunque necessari per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione.
Con Ordinanza n. 316/2025 del 9 settembre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila, in composizione collegiale, ritenuto non adeguatamente dimostrata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava il processo per la decisione nel merito a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato e va rigettato.
Il contribuente eccepisce la illegittimità e nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 52 comma 1 lett.
m-bis Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge. 98/2013, “Decreto del fare”, asserendo che tale veicolo
è strumentale all'attività dell'attività professionale ed è regolarmente iscritto ai sensi di legge nel libro dei beni ammortizzabili e che l'autoveicolo è intestato allo Studio associato di avvocati ed è l'unico autoveicolo di proprietà dello studio.
Invero la Corte di Cassazione, con recenti ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025, ha approfondito e ulteriormente chiarito il concetto di strumentalità del bene mobile, di tal che sia possibile inibire l'iscrizione del fermo amministrativo, da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo.
In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, secondo la S.C. , neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento.
Il Collegio, poi, ha precisato che la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto, ma è essenziale, per essere considerato strumentale, che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata, precisando, inoltre, che occorre dimostrare che l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno.
I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, ai fini della prova della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l'acquisto del bene con fattura come
“strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali. La Cassazione ha richiamato sul punto diverse pronunce di prassi dell'Amministrazione finanziaria (circolari n. 37/E/1997, n.
48/E/1998, n. 1/E/2007, n. 11/E/2007; risoluzione n. 59/E/2007) con le quali ll'AF esplicita che il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'attività/impresa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo e chiarito che nel giudizio sulla strumentalità di un bene mobile registrato, volto all'esclusione della procedura cautelare del fermo amministrativo, rileva lo stretto nesso di indispensabilità del bene per la produzione dei ricavi caratteristici.
Ora, nella fattispecie che occupa, ferme restando le superiori osservazioni, non risulta, tra l'altro, sufficientemente provata l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici e ad esempio non viene evidenziato se il veicolo sia l'unico di titolarità dello Studio. Pertanto le censure mosse dalla parte ricorrente, sul punto, non possono trovare accoglimento.
L'istante evidenzia , altresì, la nullità del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di annullamento del fermo amministrativo gravato, da parte dell' Agenzia delle EntrateRI, in data 27/11/2024, per violazione degli artt. 23, 24, 42, 53 e 97 della Costituzione e della Legge 241/90, in quanto la motivazione in esso contenuta sarebbe del tutto illogica e contraria alla legge, contraddittoria, non fa riferimento ad alcuna norma di legge e deve ritenersi soggettiva ed arbitraria e ciò in violazione del principio della oggettiva correttezza e imparzialità a cui deve essere improntata l'azione amministrativa come stabilito all'art. 97 della
Costituzione. Va osservato, sul punto, che la motivazione del non accoglimento dell'istanza di che trattasi appare però confacente a rendere edotto il ricorrente delle ragioni del rigetto della stessa, salvaguardando il diritto alla difesa, specificando come Il requisito della strumentalità va circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipende direttamente dall' impiego del veicolo
(regolarmente riportato nei registri contabili) con la conseguenza di doversi escludere dal novero utile per cui possa parlarsi di strumentalità quei beni che indirettamente siano necessari per lo svolgimento di alcune fasi della produzione o della commercializzazione. E, per altro, non si ritiene siano illogiche e contradditorie, alla luce della giurisprudenza della S.C., ne in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, per presunta violazione del principio della oggettiva correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa. Ciò posto, le censure mosse appaiono non fondate.
Inoltre viene in rilevo all'esame che l'odierno ricorrente in data 03/11/2023 riceveva una precedente regolare notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (n. 05480202300004711000), afferente parimenti all'autoveicolo targato Targa_1, che non risulta essere stato opposta. La mancata impugnazione del suddetto preavviso di fermo ha generato, indi, l'iscrizione al P.R.A. del conseguente fermo amministrativo, in data 22/10/2024. Alla luce di quanto appena detto l'odierno contendere appare anche superfluo e non rilevante.
Eccepisce, infine, il contribuente la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione, poiché, a suo dire, proviene da soggetto sprovvisto di “jus postulandi” e, comunque senza allegare o indicare alcuna procura o delega e i relativi poteri a proporre dallo stesso soggetto l'atto medesimo.
A riguardo va considerato che nessuna norma prescrive la sottoscrizione dell'atto impugnato a pena di invalidità, essendo sufficiente, a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario, che dal contenuto dell'atto
“de quo” sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza. Trattandosi, pertanto, di elemento non obbligatorio ed essendo l'atto impugnato sicuramente riferibile all'Ente della riscossione, l'eccezione sollevata a tal proposito non appare fondata (cfr a tal proposito Cass. sentenza n. 18821/2023, secondo la quale non viene considerato, quale elemento essenziale dell'atto amministrativo, la stessa omessa sottoscrizione di cartella di pagamento da parte di funzionario competente, la cui esistenza non dipende tanto dalla apposizione di sottoscrizione, quanto dal fatto che tale elemento sia riferibile in modo non equivoco all'Ufficio amministrativo titolare del potere di emetterlo). In tema di requisiti formali, quindi, non prevedendosi alcuna sanzione per l'ipotesi di omessa sottoscrizione, non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura sostanzialmente vincolata, che non presenta in fase di formazione e redazione dell'atto margini di discrezionalità, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21- octies della Legge n. 241 del 1990 (concetto mutuabile ex
Ordinanza n. 20656 del 24 luglio 2024, Cassazione civile, sezione V ). E tale assunto può ritenersi applicabile, nella fattispecie, all'atto contestato.
Per altro, rispetto alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, si rileva che l'odierno ricorrente ha proposto gravame avverso la stessa, così oggettivamente sanando, ex art. 156 c.p.c., ogni presunta carenza , avendo l'atto impugnato oggettivamente raggiunto il proprio scopo.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.5.721,00
(cinquemilasettecentoventuno/00), oltre agli accessori di Legge.
Così deciso in L'Aquila, l'11/11/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Vagnoni Dott. Davide Rosati