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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
BA GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3218/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500007622000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 si opponeva alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe limitatamente agli atti impositivi contenenti tributi di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria di
Messina, escludendo dalla impugnazione la cartella di pagamento n. 28520210031239835000 notificata in data 16-12-2022 e l'avviso di addebito n. 5952022001504974000 (INPS).
Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
1) Illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in quanto emesso in violazione dell'art.50, DPR 602/1973. L'ufficio impositore avrebbe dovuto notificare il prescritto avviso di intimazione di pagamento dei debiti esattoriali;
2) Illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo emesso in violazione dell'art.86,
c.4, DPR 602/1973;
3) Illegittimità della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo perché emesso in violazione dell'art.86, DPR 602/1972 e degli artt. 7, c.1 e 2, e 17 della L. 212/2000 (difetto di motivazione);
4) Illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in quanto non dovuta la pretesa tributaria di cui ai contestati ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento. Rilevava, altresì, che il complessivo debito scaturente dalla nove cartelle era stato oggetto di istanza di rateizzazione prodotta all'ADER di Messina che l'aveva accolta in data 04-03-2025.
Chiedeva la condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con memoria del 11-07-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate SS la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con memoria del 13-01-2026 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale chiedeva la pronuncia di cessata materia del contendere limitatamente all'avviso di accertamento n. TYX06G300588/2023 (IVA
2019) notificato in data 26-04-2023. Confermava nel resto la legittimità del proprio operato relativamente all'avviso di accertamento n. TYX06G300785/2022 (anno di imposta 2018) notificato il 28-06-2022 e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Non si costituivano in giudizio il Comune di AR e la Regione Sicilia.
La Corte, all'udienza del 16-09-2025, ritenuto che il ricorso doveva essere proposto anche nei confronti della Regione Sicilia, del Comune di AR, dell'Agenzia Entrate D.P. Messina, atteso che la parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei preventivi avvisi di intimazione, atti prodromici all'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
Visto l'art.14, c. 6 bis, D.L. vo n. 546/1992, disponeva,
a cura della parte ricorrente, la notifica alla Regione Sicilia, al Comune di AR, all'Agenzia Entrate D.P.
Messina, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, del ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500007622000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in quanto emessa in violazione dell'art.50, DPR 602/1973 è infondata e deve essere respinta.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5469/2019 ha stabilito che il preavviso di fermo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento. È, in sostanza, un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria (Cass. n. 22018/2017; Cass. 26052/2011).
Proprio per il suo contenuto informativo della pretesa tributaria, a parere della Suprema Corte, l'atto è idoneo a interrompere la prescrizione;
ma esso vale anche come richiesta di pagamento, a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento.
Infatti il preavviso di fermo ha la funzione di comunicare al presunto debitore che se non verserà le somme di cui alle cartelle di pagamento o avvisi di accertamento, entro 30 giorni, si procederà al fermo del veicolo. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 22018/2017), il preavviso di fermo amministrativo, essendo un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione, non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2.
Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di “Regolamento attuativo”. La questione della mancanza del regolamento previsto dall'art. 86, comma 4, del D.P.R. 602/73 è stata definitivamente risolta dall'art. 3, comma 41, del D.L. 203/2005, convertito con L. 248/2005, che ha stabilito con norma di interpretazione autentica che "le disposizioni dell'art. 86 del D.P.R. 602/73 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dall'Agente sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministero delle Finanze 7/9/1998 n.
503".
Del tutto infondata e pretestuosa è l'eccezione di illegittimità del fermo amministrativo per difetto di motivazione. L'atto impugnato, infatti, riporta tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente ed in particolare la specificazione degli atti impositivi posti alla base della pretesa (atti già ritualmente notificati); l'identificazione dell'autovettura oggetto di fermo;
l'importo complessivo del debito;
il termine di trenta giorni per il pagamento. Tali dati appaiono sufficienti al fine di garantire la migliore difesa della contribuente.
Il ricorrente rileva che parte del debito indicato nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stato oggetto di istanze di rateizzazione prodotte all'Agenzia Entrate SS di Messina, accolte in data 04-03-2025 (identificativo 200893) e 04-04-2025 (identificativo 205575). In particolare la rateizzazione riguarda le seguenti cartelle di pagamento:
1) N. 29520200021011569000 – tasse auto anno 2017;
2) N. 29520210067180388000 – tasse auto anno 2016;
3) N. 29520210081393220000 – tasse auto anno 2018;
4) N. 29520220020926724000 – tasse auto anno 2019;
5) N. 29520230003593628000 – imposte anno 2018; 6) N. 29520230018450374000 – tasse auto anno 2019;
7) N. 29520240023526541000 – tasse auto.
La rateizzazione era stata inoltre richiesta e concessa (04-04-2025) per l'avviso di accertamento n.
TYX06G300785/2022 – ANNO di imposta 2018.
Le istanze di rateizzazione sono state presentate successivamente alla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (PEC del 05-02-2025).
Ciò premesso, nel caso in esame non può ritenersi illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo precedente alla richiesta di rateizzazione. Il contribuente potrà fare richiesta di sospensione dell'iscrizione al PRA solo dopo il pagamento delle prime rate e la cancellazione potrà avvenire solo al pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di rateizzazione.
Agli atti manca comunque la prova del pagamento delle rate mensili (o della prima rata) così come previste nei richiamati piani di rateizzazione.
Ovviamente ciò vale esclusivamente per i crediti di natura tributaria e non per le cartelle relative a contributi previdenziali e sanzioni per violazioni al codice della strada alle quali non si estende il presente giudizio così come preliminarmente precisato dal ricorrente nell'atto introduttivo (pag. 3 ricorso) e ribadito dall'ADER nella sua memoria di costituzione del 11-07-2025.
In ultimo, vista la memoria illustrativa del 13-01-2026 dell'Agenzia Entrate D.P. Messina con la quale chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere in merito all'avviso di accertamento n. TYX06G300588/2023, limitatamente a tale atto deve annullarsi parzialmente l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Il ricorrente, in relazione al parziale accoglimento del ricorso, deve essere condannato al pagamento alle spese di giudizio ridotte di 1/3 e liquidate come da dispositivo. Spese compensate relativamente all'Agenzia Entrate D.P. Messina;
nulla sulle spese relativamente alla Regione Sicilia e al Comune di
AR non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo limitatamente all'avviso di accertamento n. TYX06G300588/2023 (IVA 2019) perché estinto per cessata materia del contendere;
conferma nel resto l'impugnato atto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (ridotte di 1/3) che si liquidano complessivamente in € 1.600,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
spese compensate nei confronti dell'Agenzia Entrate
D.P. Messina. Nulla sulle spese relativamente alla Regione Sicilia e Comune di AR.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ADILE CARMELO, Presidente e Relatore
BUSACCA ROSSELLA, Giudice
BA GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3218/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500007622000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 si opponeva alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe limitatamente agli atti impositivi contenenti tributi di competenza di questa Corte di Giustizia Tributaria di
Messina, escludendo dalla impugnazione la cartella di pagamento n. 28520210031239835000 notificata in data 16-12-2022 e l'avviso di addebito n. 5952022001504974000 (INPS).
Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
1) Illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in quanto emesso in violazione dell'art.50, DPR 602/1973. L'ufficio impositore avrebbe dovuto notificare il prescritto avviso di intimazione di pagamento dei debiti esattoriali;
2) Illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo emesso in violazione dell'art.86,
c.4, DPR 602/1973;
3) Illegittimità della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo perché emesso in violazione dell'art.86, DPR 602/1972 e degli artt. 7, c.1 e 2, e 17 della L. 212/2000 (difetto di motivazione);
4) Illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in quanto non dovuta la pretesa tributaria di cui ai contestati ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento. Rilevava, altresì, che il complessivo debito scaturente dalla nove cartelle era stato oggetto di istanza di rateizzazione prodotta all'ADER di Messina che l'aveva accolta in data 04-03-2025.
Chiedeva la condanna alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con memoria del 11-07-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate SS la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Con memoria del 13-01-2026 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale chiedeva la pronuncia di cessata materia del contendere limitatamente all'avviso di accertamento n. TYX06G300588/2023 (IVA
2019) notificato in data 26-04-2023. Confermava nel resto la legittimità del proprio operato relativamente all'avviso di accertamento n. TYX06G300785/2022 (anno di imposta 2018) notificato il 28-06-2022 e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Non si costituivano in giudizio il Comune di AR e la Regione Sicilia.
La Corte, all'udienza del 16-09-2025, ritenuto che il ricorso doveva essere proposto anche nei confronti della Regione Sicilia, del Comune di AR, dell'Agenzia Entrate D.P. Messina, atteso che la parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei preventivi avvisi di intimazione, atti prodromici all'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
Visto l'art.14, c. 6 bis, D.L. vo n. 546/1992, disponeva,
a cura della parte ricorrente, la notifica alla Regione Sicilia, al Comune di AR, all'Agenzia Entrate D.P.
Messina, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, del ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29580202500007622000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in quanto emessa in violazione dell'art.50, DPR 602/1973 è infondata e deve essere respinta.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 5469/2019 ha stabilito che il preavviso di fermo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento. È, in sostanza, un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria (Cass. n. 22018/2017; Cass. 26052/2011).
Proprio per il suo contenuto informativo della pretesa tributaria, a parere della Suprema Corte, l'atto è idoneo a interrompere la prescrizione;
ma esso vale anche come richiesta di pagamento, a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento.
Infatti il preavviso di fermo ha la funzione di comunicare al presunto debitore che se non verserà le somme di cui alle cartelle di pagamento o avvisi di accertamento, entro 30 giorni, si procederà al fermo del veicolo. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 22018/2017), il preavviso di fermo amministrativo, essendo un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione, non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2.
Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di “Regolamento attuativo”. La questione della mancanza del regolamento previsto dall'art. 86, comma 4, del D.P.R. 602/73 è stata definitivamente risolta dall'art. 3, comma 41, del D.L. 203/2005, convertito con L. 248/2005, che ha stabilito con norma di interpretazione autentica che "le disposizioni dell'art. 86 del D.P.R. 602/73 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dall'Agente sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministero delle Finanze 7/9/1998 n.
503".
Del tutto infondata e pretestuosa è l'eccezione di illegittimità del fermo amministrativo per difetto di motivazione. L'atto impugnato, infatti, riporta tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente ed in particolare la specificazione degli atti impositivi posti alla base della pretesa (atti già ritualmente notificati); l'identificazione dell'autovettura oggetto di fermo;
l'importo complessivo del debito;
il termine di trenta giorni per il pagamento. Tali dati appaiono sufficienti al fine di garantire la migliore difesa della contribuente.
Il ricorrente rileva che parte del debito indicato nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stato oggetto di istanze di rateizzazione prodotte all'Agenzia Entrate SS di Messina, accolte in data 04-03-2025 (identificativo 200893) e 04-04-2025 (identificativo 205575). In particolare la rateizzazione riguarda le seguenti cartelle di pagamento:
1) N. 29520200021011569000 – tasse auto anno 2017;
2) N. 29520210067180388000 – tasse auto anno 2016;
3) N. 29520210081393220000 – tasse auto anno 2018;
4) N. 29520220020926724000 – tasse auto anno 2019;
5) N. 29520230003593628000 – imposte anno 2018; 6) N. 29520230018450374000 – tasse auto anno 2019;
7) N. 29520240023526541000 – tasse auto.
La rateizzazione era stata inoltre richiesta e concessa (04-04-2025) per l'avviso di accertamento n.
TYX06G300785/2022 – ANNO di imposta 2018.
Le istanze di rateizzazione sono state presentate successivamente alla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo (PEC del 05-02-2025).
Ciò premesso, nel caso in esame non può ritenersi illegittima la comunicazione preventiva di fermo amministrativo precedente alla richiesta di rateizzazione. Il contribuente potrà fare richiesta di sospensione dell'iscrizione al PRA solo dopo il pagamento delle prime rate e la cancellazione potrà avvenire solo al pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di rateizzazione.
Agli atti manca comunque la prova del pagamento delle rate mensili (o della prima rata) così come previste nei richiamati piani di rateizzazione.
Ovviamente ciò vale esclusivamente per i crediti di natura tributaria e non per le cartelle relative a contributi previdenziali e sanzioni per violazioni al codice della strada alle quali non si estende il presente giudizio così come preliminarmente precisato dal ricorrente nell'atto introduttivo (pag. 3 ricorso) e ribadito dall'ADER nella sua memoria di costituzione del 11-07-2025.
In ultimo, vista la memoria illustrativa del 13-01-2026 dell'Agenzia Entrate D.P. Messina con la quale chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere in merito all'avviso di accertamento n. TYX06G300588/2023, limitatamente a tale atto deve annullarsi parzialmente l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Il ricorrente, in relazione al parziale accoglimento del ricorso, deve essere condannato al pagamento alle spese di giudizio ridotte di 1/3 e liquidate come da dispositivo. Spese compensate relativamente all'Agenzia Entrate D.P. Messina;
nulla sulle spese relativamente alla Regione Sicilia e al Comune di
AR non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo limitatamente all'avviso di accertamento n. TYX06G300588/2023 (IVA 2019) perché estinto per cessata materia del contendere;
conferma nel resto l'impugnato atto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (ridotte di 1/3) che si liquidano complessivamente in € 1.600,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
spese compensate nei confronti dell'Agenzia Entrate
D.P. Messina. Nulla sulle spese relativamente alla Regione Sicilia e Comune di AR.
Il Presidente relatore – Dr. Carmelo Adile