Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 504
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione art. 50, DPR 602/1973

    La Corte, richiamando la giurisprudenza di Cassazione, ritiene che il preavviso di fermo sia un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria e non sia inserito nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, pertanto non è necessaria la preventiva notifica dell'avviso di intimazione ad adempiere.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione art. 86, c.4, DPR 602/1973

    La Corte rileva che la questione della mancanza del regolamento attuativo è stata risolta dall'art. 3, comma 41, del D.L. 203/2005, convertito con L. 248/2005, che ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell'art. 86 del D.P.R. 602/73, il fermo può essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Finanze 7/9/1998 n. 503.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di motivazione

    La Corte ritiene l'eccezione infondata, poiché l'atto impugnato riporta tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente, quali la specificazione degli atti impositivi posti alla base della pretesa, l'identificazione dell'autovettura, l'importo complessivo del debito e il termine per il pagamento, ritenuti sufficienti a garantire la difesa del contribuente.

  • Rigettato
    Illegittimità per non dovuta pretesa tributaria e rateizzazione

    La Corte rileva che le istanze di rateizzazione sono state presentate successivamente alla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo. Pertanto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non può ritenersi illegittima in quanto precedente alla richiesta di rateizzazione. La sospensione dell'iscrizione al PRA e la cancellazione del fermo sono subordinate al pagamento delle rate previste dal piano di rateizzazione, del quale non è stata fornita prova di pagamento delle rate.

  • Accolto
    Cessata materia del contendere per avviso di accertamento n. TYX06G300588/2023

    La Corte accoglie la richiesta di cessata materia del contendere limitatamente all'avviso di accertamento n. TYX06G300588/2023, annullando parzialmente l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo.

  • Accolto
    Accoglimento parziale per cessata materia del contendere

    La Corte annulla parzialmente l'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo limitatamente all'avviso di accertamento n. TYX06G300588/2023 perché estinto per cessata materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 29/01/2026, n. 504
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 504
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo