Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di violata consegna previsto dall'art. 120 cod. pen. mil. pace è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige l'osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto. (Fattispecie in cui due militari dell'Arma dei carabinieri non avevano rispettato la consegna di custodire personalmente l'arma in dotazione e di riportare immediatamente in caserma l'autovettura dell'amministrazione e le armi al termine del turno di servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 19760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19760 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 01/04/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 660
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 000273/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ ALBERTO, N. IL 20/11/1962;
avverso SENTENZA del 24/09/2007 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSIN Roberto, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, quanto all'omessa custodia dell'arma e per l'annullamento senza rinvio per l'episodio dell'omessa sostituzione dell'auto, il fatto deve essere qualificato concluso d'ufficio con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ordinaria. RITENUTO IN FATTO
1. Il 16 novembre 2005 il Tribunale militare di Padova assolveva, perché il fatto non sussiste, LB UN e DO RI dai reati di concorso nel reato, pluriaggravato, di violata consegna, loro contestato perché, nella loro qualità di militari effettivi alla Stazione Carabinieri di Trieste-Portonuovo, comandati di servizio perlustrativo nel turno dalle ore 17 alle ore 22 del 10 settembre 2003, in violazione delle consegne ricevute, si intrattenevano lungamente all'interno dell'esercizio pubblico denominato "bar Monti" ben oltre il normale orario di servizio, lasciando le armi lunghe in loro dotazione all'interno dell'autovettura di servizio posteggiata all'esterno del locale e, inoltre, dal delitto di falso in foglio di licenza, per avere formato un foglio di marcia in parte falso, attestando, contrariamente al vero, di essere rientrati alla Stazione Carabinieri di Portonuovo alle ore 22 del 10 settembre 2003.
Il Tribunale fondava la sua decisione sulle testimonianze di VE BI, del cap. Francesco Scarni, nonché delle dichiarazioni di UN, dalle quali emergeva che i due militari avevano compiuto il prescritto turno di servizio sino alle ore 22 e soltanto in orario successivo si erano recati presso l'esercizio pubblico, lasciando l'auto di servizio, all'interno della quale era custodita l'arma di dotazione, a ridosso della vetrina del bar, ben visibile dal luogo in cui i due sottufficiali si trovavano.
2. Con sentenza del 24 settembre 2007 la Corte militare d'appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava i due imputati responsabili del reato di concorso in violata consegna e, concesse a entrambi le circostanze attenuanti generiche, li condannava alla pena di un mese di reclusione militare ciascuno, sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria di Euro 1.140,00. La Corte osservava che la tempestiva restituzione della vettura e dell'arma lunga al termine del turno erano preordinate a consentirne l'impiego immediato per ragioni di servizio, sicché l'indugio e il ritardo nella consegna avevano determinato una situazione di pericolo che la scansione oraria del servizio mirava a evitare. Il comportamento tenuto dai due imputati si era, pertanto, risolto in una indebita sottrazione alla disponibilità dell'amministrazione militare sia della vettura che dell'arma lunga con la quale il servizio era stato svolto. Siffatta sottrazione assumeva rilievo specifico nell'ambito delle prescrizioni di consegna e si profilava come una particolare violazione delle stesse, in quanto, al termine dell'orario di lavoro, i due militari avevano trascurato l'obbligo di tempestiva riconsegna e di vigilanza che incombeva su di loro.
3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente UN, il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta erronea interpretazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato previsto dall'art. 120 c.p.m.p. e all'ampia nozione di consegna posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in secondo grado.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Il reato di violata consegna è previsto a tutela delle puntuali modalità di esecuzione di un servizio e si sostanzia in ogni condotta difforme da quanto prescritto dalle norme che disciplinano l'esecuzione del servizio.
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, "la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio".
Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di violata consegna previsto dall'art. 120 c.p.m.p. è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige la osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto (Cass., Sez. 1, 29 ottobre 1986, n. 1751, rv. 175125). È alla luce di questi principi che, come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, deve essere letto e interpretato l'ordine di servizio n. 10/9, impartito al vice-brig. UN e al suo collega RI, che, relativamente alla fascia oraria compresa tra le ore 17 e le ore 22 del 10 settembre 2003, prescriveva il pattugliamento del territorio, il controllo della circolazione stradale e degli obiettivi "sensibili" mediante l'utilizzo dell'auto in dotazione dell'amministrazione militare, dell'ordinario armamento individuale in dotazione e dell'arma "lunga" automatica M12. Le specifiche prescrizioni, puntualmente elencate nel citato ordine di servizio, evidenziavano uno stretto ed imprescindibile nesso di strumentalità tra i mezzi messi a disposizione dalla Stazione Carabinieri di Trieste-Portonuovo e il complessivo, efficace svolgimento del servizio stesso, cui l'ordine stesso era preordinato, come si evince, del resto, dalla circostanza che, in base alle direttive scritte, l'arma non avrebbe dovuto essere lasciata a bordo dell'auto senza sorveglianza.
L'obbligo di custodire personalmente l'arma M12, di rientrare in sede al termine del turno, di riportare immediatamente in caserma l'auto e le armi, funzionali allo svolgimento dei compiti affidati ai due militari, costituiva, pertanto, una specifica prescrizione di consegna che trovava il suo fondamento nell'ordine di servizio, a sua volta finalizzato, da un lato, ad ovvie ragioni di rigore e di cautela nell'utilizzo delle armi e, dall'altro, alla razionalizzazione dei tempi e dei modi del loro uso anche al fine di scongiurare stasi o ritardi nell'espletamento degli ulteriori incombenti d'ufficio programmati.
In tale contesto il ritardo di circa un'ora e mezzo, dopo la fine del turno, nella riconsegna della macchina dell'amministrazione e dell'arma M12 assegnata a UN e l'abbandono di quest'ultima a bordo della vettura di servizio senza sorveglianza integra gli estremi del reato previsto dall'art. 120 c.p.m.p., rappresentando la violazione di una specifica consegna, contenuta in un ordine di servizio in precedenza impartito e a cui il militare avrebbe dovuto uniformarsi.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 1 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008