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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2025, n. 8073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8073 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UO RM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AF IR che ha chiesto il rigetto del ricorso e la memoria di replica inviata dall'avv.to Vittorio Maria Rossini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8/4/2024, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 13/7/2020, che aveva ritenuto UO MI responsabile di tutti i reati lei ascritti condannandola alla pena di anni uno, mesi due e giorni quindici di reclusione, oltre pene accessorie, ritenne estinti per prescrizione i reati contestati ai capi a), b), c) e rideterminò la pena per i residui reati, contestati ai capi d), e) ed f), ad anni uno e giorni venti di olL Penale Sent. Sez. 3 Num. 8073 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 09/01/2025 reclusione riducendo al contempo la confisca per equivalente sino alla concorrenza di C 798.300,23. 2.a Avverso la sentenza ha proposto ricorso per AS UO, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, sostenendo che, con riferimento alle fatture emesse dalla COM.P.SID. S.r.l., la condotta contestata non integrava il predetto reato, siccome ritenuto dai giudici di merito, ma quello di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs., essendo rimasto accertato che alle operazioni inesistenti registrare in contabilità non corrispondevano fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio. 2.b Con il secondo motivo, ha denunciato il vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale aveva respinto con "formule di stile e assunti assertivi" lo specifico motivo di gravame che contestava che la condotta accertata potesse integrare il delitto ritenuto, avendo l'istruttoria rivelato che erano state annotate nella contabilità della C.L.L. Centro Lavorazione Lamiere S.r.l. le fatture apparentemente emesse dalla COM. P.SIS. S.r.l. senza che le stesse fossero mai venute a esistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento non potendosi configurare un concreto interesse della ricorrente per la differente qualificazione invocata. Le censure difensive assumono che le fatture dalla COM.P.SID. S.r.l. indicate in imputazione non sono state mai emesse per cui l'impugnazione attinge esclusivamente il capo f) e solo nella parte in cui rappresenta che, al fine di evadere le imposte, nella dichiarazione annuale della società amministrata dall'imputata erano stati indicati elementi passivi fittizi avvalendosi delle predette fatture. Non è, quindi, contestata l'integrazione del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 in relazione alle fatture emesse dalla ditta individuale Trasporti di CO DI, in relazione alle quali è rimasto accertato che le fatture erano "fisicamente esistenti ed acquisite dai Funzionari dell'Agenzia delle Entrate" né è messa in dubbio la sussistenza degli altri reati per cui è intervenuta condanna. IO ricordare che il capo f) addebita all'imputata, "quale amministratore unico di C.L.L.", al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, di aver indicato nella dichiarazione annuale della società elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla COM.P.SID. S.r.l. e dalla ditta Trasporti di CO DI. 2 2. Delimitato l'ambito di quanto devoluto con il ricorso, la Corte d'appello disattende il motivo di gravame volto a contestare la sussunzione nell'art. 2 della condotta accertata in relazione agli elementi passivi riferibili alla COM.P.SID. S.r.l. sostenendo che non è necessario l'emissione del documento cartaceo risultando già sufficiente, oltre che chiaramente l'indicazione in dichiarazione dei costi inesistenti, l'annotazione dei dati asseritamente tratti dalla fattura nelle scritture contabili. 3. La conclusione cui perviene la Corte territoriale non può essere condivisa. L'elemento specializzante che distingue il reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 da quello preveduto dall'art. 3 è costituto dalle "diverse modalità di documentazione dell'operazione economica, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando tali documenti" (Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019 (dep. 2020), Bracco, Rv. 279859 - 03). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il reato di dichiarazione fraudolenta ha una struttura bisafica la cui prima fase è integrata dall'acquisizione della documentazione inveritiera e dalla sua utilizzazione attraverso la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la detenzione ai fini di prova contro l'Amministrazione (Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019 (dep. 2020), Moiseev). La conferma che l'elemento specializzante dell'art. 2 è costituito dall'impianto contabile e documentale che sorregge il mendacio dichiarativo si trae anche dall'art. 1 comma 1 lett. a) del d.lgs. 74/2000 che, nel definire la nozione di "fatture", utilizza l'espressione "...emessi a fronte..." così richiamando l'art. 21 d.P.R. 633/1972 che dà la nozione legale di fattura e specifica che si considera emessa "all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o del committente". Va, per completezza, chiarito che gli altri documenti aventi, a fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture sono stati dalla giurisprudenza individuati: nelle "ricevute fiscali e simili nonché in quei documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come, per esempio, le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui e le schede carburanti (Sez. 3, n. 5642 del 02/12/2011 - dep. 14/02/2012, P.M. in proc. Manta, Rv. 252121)" ( Sez. 3, n. 17126 del 28/2/2018, Bosco); nei "documenti espressamente indicati dall'art. 21, comma 1, cit. (note, conti e parcelle), nella parte figlia del bollettario di cui all'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 (...), ma anche nelle bollette doganali (...), negli scontrini fiscali e nelle ricevute fiscali (...), nel documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'art. 74, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 633 del 1972 (...), nei titoli di accesso emessi mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie J 3 automatizzate dalle imprese che forniscono le manifestazioni e gli spettacoli di cui all'allegato C al d.P.R. n. 633 del 1972 (...), nei documenti di trasporto (...), nelle bolle di accompagnamento (...), nelle schede carburanti (...)" (Sez. 3„ 40448 del 27/2/2018, Schiavetta). 4. Orbene, nel caso in esame, non è rinvenibile alcun atto unilaterale, apparentemente riconducibile alla S.r.l. emittente, idoneo a integrare la previsione normativa contestata: entrambi i giudici di merito, infatti, pervengono alla conclusione che le fatture della COM.P.SID. S.r.l. non sono state mai formate essendosi l'imputata limitata a registrare in contabilità dati che ne simulavano l'esistenza. Non è, quindi, configurabile quella particolare capacità ingannatoria, discendente delle fatture e dai documenti a esse equiparabili, che caratterizza il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000. La condotta accertata in relazione alle operazioni apparentemente intercorse con la COM.P.SID. S.r.l. contestate al capo f), conseguentemente, dovrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, non trovando risconto gli elementi passivi inesistenti in alcun supporto documentale. 5. Va però osservato che il ricorso non specifica l'effetto pratico perseguito attraverso la differente qualificazione invocata. In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, infatti, la pluralità dei reati, nel caso di utilizzo di molteplici fatture in relazione ad un'unica dichiarazione, dipende non dall'eventuale molteplicità dei documenti utilizzati, ma dalla pluralità dei tributi interessati ( Sez. 3, n. 28437 del 27/05/2021, Mastropietro, Rv. 281593 - 01; Sez. 3, n. 28437 del 27/5/2021). Venendo al caso di specie, la Corte di appello ha considerato il reato contestato al capo f) quale unico reato, non applicando alcuna continuazione interna e muovendo dal minimo edittale previsto dalla norma applicabile ratione temporis, ha poi concesso le attenuanti generiche nella massima estensione applicando aumenti minimi per i reati satelliti. L'annullamento della sentenza, pertanto, non potrebbe determinare alcun effetto sul trattamento sanzionatorio che risulta, in relazione al capo f), già determinato nella misura del minimo applicabile né sull'entità della confisca, parametrata a un valore, ossia l'ammontare dell'IVA evasa, del tutto indipendente dalla qualificazione delle condotte contestate al capo f). Va, quindi, richiamato il principio, espressione di un consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale "è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul 4 contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge" (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio Rv. 270246 - 01; Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Morrone, Rv. 270957 - 01). L'applicazione di un tale principio al ricorso, infine, non può trovare ostacolo nelle considerazioni difensive esposte nella memoria datata 2/1/2025, in quanto la differente qualificazione giuridica invocata non travolgerebbe la condanna per il reato di cui all'art. 2, risultando tale ipotesi di reato integrata dall'illecita utilizzazione delle fatture della ditta individuale Trasporti di CI DI ma comporterebbe la configurazione di uno ulteriore, non passibile di sanzione per il divieto di reformatio in peius. 6. Alla infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/1/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AF IR che ha chiesto il rigetto del ricorso e la memoria di replica inviata dall'avv.to Vittorio Maria Rossini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8/4/2024, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino in data 13/7/2020, che aveva ritenuto UO MI responsabile di tutti i reati lei ascritti condannandola alla pena di anni uno, mesi due e giorni quindici di reclusione, oltre pene accessorie, ritenne estinti per prescrizione i reati contestati ai capi a), b), c) e rideterminò la pena per i residui reati, contestati ai capi d), e) ed f), ad anni uno e giorni venti di olL Penale Sent. Sez. 3 Num. 8073 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 09/01/2025 reclusione riducendo al contempo la confisca per equivalente sino alla concorrenza di C 798.300,23. 2.a Avverso la sentenza ha proposto ricorso per AS UO, a mezzo del difensore di fiducia, che con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, sostenendo che, con riferimento alle fatture emesse dalla COM.P.SID. S.r.l., la condotta contestata non integrava il predetto reato, siccome ritenuto dai giudici di merito, ma quello di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs., essendo rimasto accertato che alle operazioni inesistenti registrare in contabilità non corrispondevano fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio. 2.b Con il secondo motivo, ha denunciato il vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale aveva respinto con "formule di stile e assunti assertivi" lo specifico motivo di gravame che contestava che la condotta accertata potesse integrare il delitto ritenuto, avendo l'istruttoria rivelato che erano state annotate nella contabilità della C.L.L. Centro Lavorazione Lamiere S.r.l. le fatture apparentemente emesse dalla COM. P.SIS. S.r.l. senza che le stesse fossero mai venute a esistenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento non potendosi configurare un concreto interesse della ricorrente per la differente qualificazione invocata. Le censure difensive assumono che le fatture dalla COM.P.SID. S.r.l. indicate in imputazione non sono state mai emesse per cui l'impugnazione attinge esclusivamente il capo f) e solo nella parte in cui rappresenta che, al fine di evadere le imposte, nella dichiarazione annuale della società amministrata dall'imputata erano stati indicati elementi passivi fittizi avvalendosi delle predette fatture. Non è, quindi, contestata l'integrazione del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 in relazione alle fatture emesse dalla ditta individuale Trasporti di CO DI, in relazione alle quali è rimasto accertato che le fatture erano "fisicamente esistenti ed acquisite dai Funzionari dell'Agenzia delle Entrate" né è messa in dubbio la sussistenza degli altri reati per cui è intervenuta condanna. IO ricordare che il capo f) addebita all'imputata, "quale amministratore unico di C.L.L.", al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, di aver indicato nella dichiarazione annuale della società elementi passivi fittizi avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla COM.P.SID. S.r.l. e dalla ditta Trasporti di CO DI. 2 2. Delimitato l'ambito di quanto devoluto con il ricorso, la Corte d'appello disattende il motivo di gravame volto a contestare la sussunzione nell'art. 2 della condotta accertata in relazione agli elementi passivi riferibili alla COM.P.SID. S.r.l. sostenendo che non è necessario l'emissione del documento cartaceo risultando già sufficiente, oltre che chiaramente l'indicazione in dichiarazione dei costi inesistenti, l'annotazione dei dati asseritamente tratti dalla fattura nelle scritture contabili. 3. La conclusione cui perviene la Corte territoriale non può essere condivisa. L'elemento specializzante che distingue il reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 da quello preveduto dall'art. 3 è costituto dalle "diverse modalità di documentazione dell'operazione economica, poiché alla particolare idoneità probatoria delle fatture corrisponde una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando tali documenti" (Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019 (dep. 2020), Bracco, Rv. 279859 - 03). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il reato di dichiarazione fraudolenta ha una struttura bisafica la cui prima fase è integrata dall'acquisizione della documentazione inveritiera e dalla sua utilizzazione attraverso la registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la detenzione ai fini di prova contro l'Amministrazione (Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019 (dep. 2020), Moiseev). La conferma che l'elemento specializzante dell'art. 2 è costituito dall'impianto contabile e documentale che sorregge il mendacio dichiarativo si trae anche dall'art. 1 comma 1 lett. a) del d.lgs. 74/2000 che, nel definire la nozione di "fatture", utilizza l'espressione "...emessi a fronte..." così richiamando l'art. 21 d.P.R. 633/1972 che dà la nozione legale di fattura e specifica che si considera emessa "all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o del committente". Va, per completezza, chiarito che gli altri documenti aventi, a fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture sono stati dalla giurisprudenza individuati: nelle "ricevute fiscali e simili nonché in quei documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come, per esempio, le ricevute per spese mediche o per interessi sui mutui e le schede carburanti (Sez. 3, n. 5642 del 02/12/2011 - dep. 14/02/2012, P.M. in proc. Manta, Rv. 252121)" ( Sez. 3, n. 17126 del 28/2/2018, Bosco); nei "documenti espressamente indicati dall'art. 21, comma 1, cit. (note, conti e parcelle), nella parte figlia del bollettario di cui all'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 (...), ma anche nelle bollette doganali (...), negli scontrini fiscali e nelle ricevute fiscali (...), nel documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'art. 74, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 633 del 1972 (...), nei titoli di accesso emessi mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie J 3 automatizzate dalle imprese che forniscono le manifestazioni e gli spettacoli di cui all'allegato C al d.P.R. n. 633 del 1972 (...), nei documenti di trasporto (...), nelle bolle di accompagnamento (...), nelle schede carburanti (...)" (Sez. 3„ 40448 del 27/2/2018, Schiavetta). 4. Orbene, nel caso in esame, non è rinvenibile alcun atto unilaterale, apparentemente riconducibile alla S.r.l. emittente, idoneo a integrare la previsione normativa contestata: entrambi i giudici di merito, infatti, pervengono alla conclusione che le fatture della COM.P.SID. S.r.l. non sono state mai formate essendosi l'imputata limitata a registrare in contabilità dati che ne simulavano l'esistenza. Non è, quindi, configurabile quella particolare capacità ingannatoria, discendente delle fatture e dai documenti a esse equiparabili, che caratterizza il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000. La condotta accertata in relazione alle operazioni apparentemente intercorse con la COM.P.SID. S.r.l. contestate al capo f), conseguentemente, dovrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, non trovando risconto gli elementi passivi inesistenti in alcun supporto documentale. 5. Va però osservato che il ricorso non specifica l'effetto pratico perseguito attraverso la differente qualificazione invocata. In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, infatti, la pluralità dei reati, nel caso di utilizzo di molteplici fatture in relazione ad un'unica dichiarazione, dipende non dall'eventuale molteplicità dei documenti utilizzati, ma dalla pluralità dei tributi interessati ( Sez. 3, n. 28437 del 27/05/2021, Mastropietro, Rv. 281593 - 01; Sez. 3, n. 28437 del 27/5/2021). Venendo al caso di specie, la Corte di appello ha considerato il reato contestato al capo f) quale unico reato, non applicando alcuna continuazione interna e muovendo dal minimo edittale previsto dalla norma applicabile ratione temporis, ha poi concesso le attenuanti generiche nella massima estensione applicando aumenti minimi per i reati satelliti. L'annullamento della sentenza, pertanto, non potrebbe determinare alcun effetto sul trattamento sanzionatorio che risulta, in relazione al capo f), già determinato nella misura del minimo applicabile né sull'entità della confisca, parametrata a un valore, ossia l'ammontare dell'IVA evasa, del tutto indipendente dalla qualificazione delle condotte contestate al capo f). Va, quindi, richiamato il principio, espressione di un consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale "è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul 4 contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge" (Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio Rv. 270246 - 01; Sez. 1, n. 39215 del 03/07/2017, Morrone, Rv. 270957 - 01). L'applicazione di un tale principio al ricorso, infine, non può trovare ostacolo nelle considerazioni difensive esposte nella memoria datata 2/1/2025, in quanto la differente qualificazione giuridica invocata non travolgerebbe la condanna per il reato di cui all'art. 2, risultando tale ipotesi di reato integrata dall'illecita utilizzazione delle fatture della ditta individuale Trasporti di CI DI ma comporterebbe la configurazione di uno ulteriore, non passibile di sanzione per il divieto di reformatio in peius. 6. Alla infondatezza del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/1/2025