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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7957 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 15374/2024
TRA difesa dagli avv.ti MAIONE GENNARO e MATARAZZO SALVATORE Parte_1
RICORRENTE
E difesa dall'avv. CAPPABIANCA Controparte_1
MAURIZIO;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 01/07/24 la società ricorrente in epigrafe impugna il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore della CP_1 convenuta, n. 725 del 28/05/24 dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, con il quale si ingiunge il pagamento della somma di € 5545,96, oltre interessi e spese a titolo di accantonamenti e contributi . CP_1
Espone: «In via del tutto preliminare l'odierna opponente contesta e disconosce espressamente la documentazione prodotta dalla opposta sub. Doc.
2 e Doc. 3 della produzione della opposta Controparte_1
In dettaglio l'opponente società disconosce formalmente detti documenti in quanto ad essa mai conosciuti e/o inviati alla opposta. In dettaglio il doc. 2 reca un timbro della società mai sottoscritto dal lrpt Per_1
, presuntivamente indicato dal consulente del lavoro dott.
[...] Per_2
, soggetto mai autorizzato/conosciuto dallo stesso lrpt. Sempre in
[...] dettaglio il doc. 3 non reca nessun timbro/firma da parte di alcun soggetto
(né dal lrpt né dal professionista delegato). Sempre in via preliminare si impugna, contesta e disconosce altresì il doc. 4 Estratto contro previdenziale in quanto documento mai consegnato alla opponente e mai posto
a conoscenza di quest'ultima (oltre che carente dei requisiti formali e sostanziali di un qualsiasi estratto conto)... Nel merito si eccepisce espressamente che tali contributi non sono dovuti dall'odierno opponente,
1 atteso che, l'opponente società in persona del suo lrpt, Parte_1 disconosce espressamente tutte le dichiarazioni prodotte dalla opposta sub.
Doc. 2 e Doc. 3 della produzione della opposta Controparte_1
. In dettaglio l'opponente società disconosce formalmente detti
[...] documenti in quanto ad essa mai conosciuti e/o inviati alla opposta.
Impugna, contesta e disconosce altresì il doc. Estratto contro previdenziale in quanto documento mai consegnato alla opponente e mai posto
a conoscenza di quest'ultima (oltre che carente dei requisiti formali e sostanziali di un qualsiasi estratto conto), circostanza omessa dall'opposta e di cui non ha in alcun modo tenuto conto nell'elaborazione dell'estratto contributivo, impugnato e contestato che ne rendono detto documento non idonea a provare il presunto credito e soprattutto la sua quantificazione».
Chiede pertanto la revoca del decreto opposto.
Si costituisce la chiedendo il rigetto del ricorso. Premesso CP_1 che l'opponente non ha eccepito nulla nel merito delle pretese creditorie avanzate dalla rileva la genericità del disconoscimento della CP_1 documentazione prodotta in fase monitoria, «consistente principalmente nella adesione alla e nelle successive denunce Controparte_1 indicanti i cantieri operativi della Società ed i relativi lavoratori negli stessi impiegati, sottoscritta (adesione) ed inviata mensilmente (denunce) all'Ente previdenziale proprio da parte della stessa ». Parte_1
Il ricorso è infondato.
In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9439 del 21/04/2010).
Deve poi tenersi distinto il disconoscimento (nella duplice natura, regolata, quanto alla scrittura privata, dall'art. 214 c.p.c. e quanto alla conformità all'originale della copia dall'art. 2719 c.c.) dalla mera contestazione circa il contenuto del documento.
2 Nella specie, la parte propone il disconoscimento, in primo luogo, del documento definito «documento 2» e riferibile all'adesione all'invio telematico delle denunce mensili.
Sostiene in proposito che «il doc. 2 reca un timbro della società mai sottoscritto dal lrpt presuntivamente indicato dal Persona_1 consulente del lavoro dotto. Scarpati , soggetto mai Per_2 autorizzato/conosciuto dallo stesso lrpt».
Disconosce poi genericamente le denunce dei lavoratori occupati, pervenute telematicamente alla e disconosce sempre genericamente l'estratto CP_1 contributivo posizione debitoria prodotti dalla in sede monitoria. CP_1
Ora, quanto al modello di adesione, è stata disconosciuta la firma del legale rappresentante, posta in calce ad una scrittura privata, di cui la non chiede la verificazione, ed inoltre la parte non ha riconosciuto CP_1 di aver dato mandato al commercialista che ha sottoscritto la medesima dichiarazione di adesione.
Ferma restando la non utilizzabilità della firma del legale rappresentante, il documento resta, tuttavia, per il resto liberamente apprezzabile dal giudice.
Parimenti, il contenuto degli altri documenti così come la loro provenienza, non contenendo detti documenti alcuna sottoscrizione ma costituendo dei meri prospetti riepilogativi, restano liberamente apprezzabili.
La parte si limita infatti a rilevare, quanto alle denunce dei lavoratori occupati, che «il doc. 3 non reca nessun timbro/firma da parte di alcun soggetto (né dal lrpt né dal professionista delegato)... In dettaglio
l'opponente società disconosce formalmente detti documenti in quanto ad essa mai conosciuti e/o inviati alla opposta».
Ora, che le denunce telematiche non siano state inviate direttamente dalla società non può esservi alcun dubbio. Ma in base a presunzioni gravi precise e concordanti deve ritenersi che esse siano state inviate per conto della società da un soggetto terzo che può solo presumersi essere stato il medesimo commercialista che per conto della società ha inviato il modello di adesione.
Il fenomeno, pur se manca la prova del mandato preventivo, in assenza di altre denunce presentate dalla società e in assenza di contestazioni nel merito dei fatti alla base dei calcoli riportati nelle denunce, deve ritenersi rientrare nell'ambito della negotiorum gestio, avvenuta nell'interesse della società, per gli affetti dell'art. 2031 c.c.. Tenuto infatti conto che la società non risulta essere stata inattiva, e non risulta per contro aver presentato altre denunce, considerato che la società è tenuta, in relazione all'oggetto dell'attività, nonché in base
3 alla legislazione vigente ed alle norme contrattuali collettive (Cass. Sez
L Ordinanza n. 9803 del 26/05/2020), all'iscrizione alla CP_1 considerato che non risulta essere stata presentata alcuna denuncia da parte della società ricorrente nei confronti del professionista che ha inviato le denunce dei lavoratori occupati per conto della stessa, considerato che la società non deduce di aver svolto attività diverse e di aver versato una contribuzione presso altri enti previdenziali, considerato che la società non nega i fatti storici posti alla base delle denunce, limitando le proprie difese al disconoscimento formale della documentazione, considerato che la società non ha depositato note di discussione nel termine ad essa assegnato, in replica alle difese della
, deve ritenersi provato, alla luce della documentazione versata dalla CP_1
, il debito a titolo di accantonamenti e contributi, per un importo CP_1 complessivo di € 5545,96.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 5388,00, oltre 15% per spese
[...] forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 04/11/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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