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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1194/2025
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
STEFANO NICOLA e dell'avv. DE STEFANO ELISA, con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE n. 54, 33170 PORDENONE
(PN), presso lo studio dei difensori;
ricorrente e
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. DE STEFANO NICOLA e dell'avv. DE STEFANO
ELISA, con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE n. 54,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio dei difensori;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Torgiano (PG), in data
29/09/2001, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a Persona_1
1 Pordenone (PN) il 18/04/2002, , Parte_2
nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ma non
economicamente autosufficienti, e Persona_2
, nato a [...] il [...];
[...]
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/05/2025 e cioè “A) la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) le parti prestano definitivo consenso a vivere separati;
2) disporsi l'affido condiviso del minore con Persona_2
collocazione prevalente dello stesso presso la madre e salva facoltà per il padre di vederlo e trascorrere del tempo con il figlio quando lo desideri,
adottando modalità e con tempistiche già in uso, per le quali i genitori manifestano in ogni caso piena disponibilità a intese nell'interesse del minore,
pertanto, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso;
l'intesa di cui sopra varrà anche per i periodi feriali, che i genitori di Per_2
gestiranno in piena autonomia, nel rispetto di quell'equilibrio che ha sempre contraddistinto i rapporti endofamiliari;
3) darsi atto che ciascuno dei coniugi da tempo risiede in luoghi diversi, con conseguente assenza di domande di assegnazione della casa già residenza coniugale comune;
4) salva la ''datio'' economica di seguito indicata sub 6 b) , dal mese successivo a quello di effettivo accredito della medesima, Controparte_1
verserà a entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di € Parte_1
1.500,00 (millecinquecento,00) a titolo di mantenimento ordinario (vitto,
abbigliamento, contributo spese abitazione, svaghi e tempo libero, medicinali da banco, spese trasporto, cellulare, gite scolastiche, scambi culturali) e
2 straordinario (spese mediche specialistiche, spese educative speciali, lezioni private, attività extrascolastiche, hobby/sport) di da accreditarsi Per_2
con modalità tracciabili su conto corrente intestato alla madre del minore,
importo da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, primo aggiornamento luglio
2026.
Dalla somma di cui sopra sono espressamente escluse le rette scolastiche per la scuola media superiore frequentata dal giovane, le quali rimarranno per intero a carico del padre.
Verranno definite in separata sede le spese occorrenti per l'iscrizione e la frequentazione di ai/dei corsi universitari, là dove il ragazzo Per_2
manifestasse tale desiderio.
5) provvederà integralmente al Controparte_1
mantenimento, sia ordinario, che straordinario, delle figlie maggiorenni ed , anche per esse, coordinandosi con gli orientamenti e le Per_1 Pt_2
esigenze della madre delle giovani;
6) a titolo di attribuzione patrimoniale e in liquidazione una tantum dell'assegno di mantenimento in favore di tanto in sede di Parte_1
separazione quanto in sede di divorzio, Controparte_1
verserà alla stessa la somma complessiva di € 630.000,00
(seicentotrentamila/00), alle seguenti scadenze:
a) € 30.000 (trentamila/00) entro il 31.12.2024, somma già accreditata sul conto corrente dell'avente diritto, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne dà ampia e liberatoria quietanza b) € 300.000,00 (trecentomila/00) entro il 30.06.2025
c) € 300.000,00 (trecentomila/00) a saldo entro il 28.02.2026.
L' indicata attribuzione economica viene dalle parti concordata a saldo e stralcio definitivo di ogni pretesa economica reciproca derivante dal matrimonio, con espressa rinuncia di a qualsiasi futura Parte_1
richiesta di assegno di mantenimento e/o divorzile. Le parti dichiarano
3 che tale somma tiene conto del contributo personale e patrimoniale della sig.ra al menage familiare, al tenore di vita goduto Pt_1
durante il matrimonio e all'attività lavorativa e patrimoniale del coniuge.
I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario su conto intestato alla beneficiaria, con valuta disponibile, entro e non oltre le scadenze pattuite;
7) con l'integrale e puntuale osservanza delle pattuizioni di cui sopra, le Parti
dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e che alcuna ulteriore pretesa economica potrà essere reciprocamente avanzata in riferimento alle causali di cui sopra per qualsivoglia titolo o motivo, anche a seguito del successivo divorzio, e anche ove mutassero le condizioni economico-patrimoniali di ciascuno di essi;
8) i coniugi manifestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento necessario all'espatrio del minore.
****
B) Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti , ovvero,
qualora la trattazione sia avvenuta in forma scritta a seguito del deposito di note sintetiche, dalla data del decreto di omologa della separazione consensuale, rimettersi la causa nel ruolo e, autorizzato nuovamente il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
voglia il Tribunale adito
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i ricorrenti, confermando integralmente le condizioni stabilite nella separazione consensuale, come sopra indicate”.
4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 01/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
05/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la
5 sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in TORGIANO Controparte_1
(PG), in data 29/09/2001;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TORGIANO (PG) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001, atto n. 22, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 17/07/2025
6 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1194/2025
promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
STEFANO NICOLA e dell'avv. DE STEFANO ELISA, con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE n. 54, 33170 PORDENONE
(PN), presso lo studio dei difensori;
ricorrente e
(C.F. , con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. DE STEFANO NICOLA e dell'avv. DE STEFANO
ELISA, con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE n. 54,
33170 PORDENONE (PN), presso lo studio dei difensori;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Torgiano (PG), in data
29/09/2001, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a Persona_1
1 Pordenone (PN) il 18/04/2002, , Parte_2
nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni ma non
economicamente autosufficienti, e Persona_2
, nato a [...] il [...];
[...]
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/05/2025 e cioè “A) la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) le parti prestano definitivo consenso a vivere separati;
2) disporsi l'affido condiviso del minore con Persona_2
collocazione prevalente dello stesso presso la madre e salva facoltà per il padre di vederlo e trascorrere del tempo con il figlio quando lo desideri,
adottando modalità e con tempistiche già in uso, per le quali i genitori manifestano in ogni caso piena disponibilità a intese nell'interesse del minore,
pertanto, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso;
l'intesa di cui sopra varrà anche per i periodi feriali, che i genitori di Per_2
gestiranno in piena autonomia, nel rispetto di quell'equilibrio che ha sempre contraddistinto i rapporti endofamiliari;
3) darsi atto che ciascuno dei coniugi da tempo risiede in luoghi diversi, con conseguente assenza di domande di assegnazione della casa già residenza coniugale comune;
4) salva la ''datio'' economica di seguito indicata sub 6 b) , dal mese successivo a quello di effettivo accredito della medesima, Controparte_1
verserà a entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma di € Parte_1
1.500,00 (millecinquecento,00) a titolo di mantenimento ordinario (vitto,
abbigliamento, contributo spese abitazione, svaghi e tempo libero, medicinali da banco, spese trasporto, cellulare, gite scolastiche, scambi culturali) e
2 straordinario (spese mediche specialistiche, spese educative speciali, lezioni private, attività extrascolastiche, hobby/sport) di da accreditarsi Per_2
con modalità tracciabili su conto corrente intestato alla madre del minore,
importo da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, primo aggiornamento luglio
2026.
Dalla somma di cui sopra sono espressamente escluse le rette scolastiche per la scuola media superiore frequentata dal giovane, le quali rimarranno per intero a carico del padre.
Verranno definite in separata sede le spese occorrenti per l'iscrizione e la frequentazione di ai/dei corsi universitari, là dove il ragazzo Per_2
manifestasse tale desiderio.
5) provvederà integralmente al Controparte_1
mantenimento, sia ordinario, che straordinario, delle figlie maggiorenni ed , anche per esse, coordinandosi con gli orientamenti e le Per_1 Pt_2
esigenze della madre delle giovani;
6) a titolo di attribuzione patrimoniale e in liquidazione una tantum dell'assegno di mantenimento in favore di tanto in sede di Parte_1
separazione quanto in sede di divorzio, Controparte_1
verserà alla stessa la somma complessiva di € 630.000,00
(seicentotrentamila/00), alle seguenti scadenze:
a) € 30.000 (trentamila/00) entro il 31.12.2024, somma già accreditata sul conto corrente dell'avente diritto, la quale con la sottoscrizione del presente atto ne dà ampia e liberatoria quietanza b) € 300.000,00 (trecentomila/00) entro il 30.06.2025
c) € 300.000,00 (trecentomila/00) a saldo entro il 28.02.2026.
L' indicata attribuzione economica viene dalle parti concordata a saldo e stralcio definitivo di ogni pretesa economica reciproca derivante dal matrimonio, con espressa rinuncia di a qualsiasi futura Parte_1
richiesta di assegno di mantenimento e/o divorzile. Le parti dichiarano
3 che tale somma tiene conto del contributo personale e patrimoniale della sig.ra al menage familiare, al tenore di vita goduto Pt_1
durante il matrimonio e all'attività lavorativa e patrimoniale del coniuge.
I pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario su conto intestato alla beneficiaria, con valuta disponibile, entro e non oltre le scadenze pattuite;
7) con l'integrale e puntuale osservanza delle pattuizioni di cui sopra, le Parti
dichiarano di aver definito ogni questione economica e patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e che alcuna ulteriore pretesa economica potrà essere reciprocamente avanzata in riferimento alle causali di cui sopra per qualsivoglia titolo o motivo, anche a seguito del successivo divorzio, e anche ove mutassero le condizioni economico-patrimoniali di ciascuno di essi;
8) i coniugi manifestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento necessario all'espatrio del minore.
****
B) Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti , ovvero,
qualora la trattazione sia avvenuta in forma scritta a seguito del deposito di note sintetiche, dalla data del decreto di omologa della separazione consensuale, rimettersi la causa nel ruolo e, autorizzato nuovamente il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
voglia il Tribunale adito
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i ricorrenti, confermando integralmente le condizioni stabilite nella separazione consensuale, come sopra indicate”.
4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 01/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
05/06/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la
5 sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in TORGIANO Controparte_1
(PG), in data 29/09/2001;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TORGIANO (PG) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001, atto n. 22, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 17/07/2025
6 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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