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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 23.04.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie n.R.G.
91/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. V. Iacovino (C.F.: ) C.F._2
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2
dello Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
E
[...]
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
E
in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere dipendente del , Controparte_1
con qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, appartenente all'Ufficio di Gabinetto della Questura di Pescara a far data dal 25.10.1989, di aver subito traumi invalidanti progressivamente esacerbatisi nel tempo – alle condizioni e tempistiche analiticamente indicate in ricorso e certificate dalla documentazione allegata – a seguito delle lesioni riportate per causa di servizio in conseguenza dell'episodio occorso in data 01.01.1999, nonché di aver presentato al resistente in data 03.04.2024 domanda di CP_1
riconoscimento dello status di vittima del dovere, domanda che veniva rigettata in data 16.07.2024 per improcedibilità per intervenuta prescrizione, ha domandato accertarsi il suo diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed all'elargizione dei benefici economici e non previsti da legge, con conseguente condanna del convenuto sia al CP_1
riconoscimento dello status invocato sia alla corresponsione degli emolumenti consequenziali. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
Pag. 2 di 16 “Accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione di qualsiasi atto amministrativo presupposto e/o connesso, la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento che dichiara l'improcedibilità dell'istanza, citato in premessa
(nota n. 0000221, datata 08.04.24, del
[...]
Controparte_5
logistico, recante la improcedibilità dell'istanza di benefici
[...]
previsti dalla normativa vigente in favore delle “Vittime del dovere”);
Accertare e dichiarare che il Sig. è in possesso di tutti i Parte_1
requisiti previsti dalle leggi nn. 466/80, 266/05 e 222/07 nonché dalle ulteriori norme succedutesi nel tempo e attualmente in materia vigenti, per il diritto e la conseguente concessione di tutti i benefici economici e non economici in favore delle “vittime del dovere” Accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla concessione di tutti i benefici economici e Parte_1
non economici in favore delle vittime del dovere previsti dalle leggi nn.
466/80, 266/05 e 222/07 nonché dalle ulteriori norme succedutesi nel tempo
e attualmente in materia vigenti. Per l'effetto, condannare le
Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., alla concessione nei confronti del Sig. di tutti i benefici economici Parte_1
e non economici in favore delle vittime del dovere previsti dalle leggi nn.
466/80, 266/05 e 222/07 nonché dalle ulteriori norme succedutesi nel tempo
e attualmente in materia vigenti”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il ha domandato, in via Controparte_1
pregiudiziale e in rito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva degli altri enti convenuti quali sue mere articolazioni territoriali e, nel merito, previa eccezione di prescrizione dell'invocato diritto, con riguardo sia al
Pag. 3 di 16 riconoscimento dello status invocato sia ai benefici economici pretesi, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. n. 55/2014.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto come vittima del dovere, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per conseguire le provvidenze economiche e non richieste, come previste dalla legge.
In via pregiudiziale e in rito, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva nei riguardi degli enti rappresentati dal
[...]
_6
, nonché dall
[...] Controparte_7
atteso che detti enti costituiscono mere articolazioni territoriali del
[...]
prive di autonoma capacità di stare in giudizio e, Controparte_1
quindi, di legittimatio ad causam, la quale, dunque, deve reputarsi sussistente unicamente in capo al di cui costituiscono, Controparte_1
giustappunto, articolazioni territoriali.
Venendo al merito, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riguardo alla domanda di riconoscimento dello status invocato.
Pag. 4 di 16 Sul punto, si basti richiamare il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, questi ultimi soggetti alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. n. 17440/2022; Cass. n.
3868/2023; Cass. n. 8960/2023). Ciò in quanto la categoria di “vittima del dovere” è stata introdotta al precipuo scopo di differenziare una particolare categoria di soggetti, in modo da apprestare loro l'insieme dei benefici previsti dalla legge, di talché non può essere posto in dubbio la sua qualifica di status, con conseguente imprescrittibilità del diritto al suo riconoscimento
(Cass. n. 29204/2021).
In ragione di tanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata nel caso di specie con riguardo al diritto di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Venendo al merito della domanda, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L n. 266/2005, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale
Pag. 5 di 16 non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; il comma 564, poi, prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni menzionate deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “il richiamato comma
563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità” (ex multis SS.UU. n. 10791/2017; Cass. n.
19266/2019; Cass. n. 16571/2020).
Il rinvio all'art. 3 della L n. 466/1980 ha il chiaro scopo di delineare compiutamente i destinatari della suddetta disposizione che, a sua volta, rimanda agli artt. 1 e 2 della medesima legge n. 466/198, nel cui contesto vengono fissati gli elementi strutturali della fattispecie, e ciò a dimostrazione dell'intento legislativo di dare continuità alla nozione di “vittima del dovere”, basandola sulla compresenza dei capisaldi della attività istituzionale, dell'elemento di rischio ulteriore rispetto alla normalità delle funzioni istituzionali, della connessione diretta tra le lesioni e l'accadimento che deve essere necessariamente isolabile a livello spazio temporale, in assenza di qualsiasi compartecipazione colposa all'evento, propria o di terzi.
Cionondimeno, dal prosieguo delle citate disposizioni, tenuto conto del loro
Pag. 6 di 16 tenore letterale, è dato desumersi che il riconoscimento dello status di che trattasi non presuppone necessariamente uno specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, dal momento che la fattispecie giuridica della vittima del dovere (in particolare come disciplinata dal comma 563) non dev'essere riconosciuta solo a soggetti che abbiano subito il danno in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità.
E infatti, la necessità, ai fini del beneficio, che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività, è riferibile certamente al comma 564, laddove si fa riferimento a missioni di qualunque natura ma per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative"; al contrario, il comma 563 non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. (SS.UU. n.
10791/2017 cit.; Cass. n. 17440/2022).
Ciò posto, nel caso di specie risulta adeguatamente dimostrato l'an del diritto invocato.
Invero, non è in contestazione – oltre ad essere documentalmente provato dalla apposita relazione di servizio (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) -
l'evento occorso in data 07.01.1999, allorquando il ricorrente, mentre si trovava con altro collega in servizio presso il tratto tra e Francavilla CP_8
Pag. 7 di 16 dell'autostrada A14, nel transitare all'interno dell'area di servizio Sangro Est del comune di Torino di Sangro, fermava due soggetti a bordo di due autoveicoli intenti al contrabbando di una ingente quantità di tabacco (375 grammi) e procedeva all'arresto di uno dei due, mentre l'altro si dava alla fuga a bordo di uno dei due autoveicoli e, nel mentre, urtava violentemente con la fiancata sinistra anteriore della vettura nella parte destra dell'emitorace l'agente, il quale veniva, altresì, colpito dalla pistola dell'erogatore di benzina, traumi che gli hanno provocato lesioni concretatesi in “Contusione emitorace dx” diagnosticata tramite radiografie dell'emitorace destro e parenchima polmonare, con prognosi di 7 giorni” (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), ciò che, in seguito e nel corso degli anni, in concomitanza con gli sviluppi ed aggravi delle prefate lesioni, determinava ulteriori accertamenti medici attestanti “… agente scelto di P.S., per gli Esiti di contusione toracica riportata in servizio in data 07.01.99. Attualmente residua toracolgia destra, prevalentemente alle variazioni meteorologiche”
(cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), “Curva scoliotica a convessità sn, a fulcro sulla 3L e rotazione dei corpi vertebrali con accentuazione della lordosi. Alcuni dei corpi vertebrali presentano minute produzioni osteofitiche. Le limitanti somatiche sono improntate. La 1S ha assunto i caratteri di transizione. Spondiloartrosi iniziale” (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente), “nevralgia intercostale ds in pregressa contusione emitorace omolaterale con 20 giorni di prognosi” (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente), “lombosciatalgia alternante in lomboartrosi con protrusioni discali L4-L5 e L5-S1, RMN accertate” (doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente),
“riduzione in ampiezza dello spazio discale L5-S1 e artropatia degenerativa delle sincondrosi sacroiliache” (doc. n. 15 fascicolo parte ricorrente),
Pag. 8 di 16 “marcata discopatia L5-S1 e spondiloartrosi” (doc. n. 16 fascicolo parte ricorrente), “accentuata la fisiologica lordosi del tratto lombare in clinostasi.
Iniziali manifestazioni spondilosiche e di artrosi interapofisarie. Angiomi vertebrali si riscontrano a carico di L1 e L2. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti della norma. in sede. Salienza discale posteriore CP_9
mediana L5-S1” (doc. n. 17 fascicolo parte ricorrente), “da alcuni mesi riferisce dolore lombare con irradiazione alle natiche sino alla pianta dei piedi, sensazione di pesantezza delle gambe, difficoltà alla stazione eretta e deambulazione protratta. Talora crampi notturni. Ha effettuato di recente
RM rachide L-S. Eon: deambula su punte e talloni, non deficit di forza segmentaria, né di sensibilità. ROT ipoevocabili e simmetrici. Lasegue negativo…Conclusioni…all'EMG assenza di attività spontanea su tutti i muscoli esaminati, all'attivazione volontaria massimale quadro con singole oscillazioni numerose ad alta frequenza di scarica con UM di aumentata ampiezza sul m. tibiale anteriore dx e sx, quadro interferenziale sui rimanenti muscoli. In conclusione, i reperti elettromiografici sono indicativi di una radicolopatia motoria cronica di L5 bilaterale, senza segni di denervazione acuta in atto” (doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente), “portatore di artrosi lombare con protrusioni discali ed ernia L5-S1, accertate strumentalmente, complicata da radicolopatia motoria cronica di L5 bilaterale, accertata elettromiograficamente. Il quadro patologico è in rapporto causale diretto con il servizio effettuato, come d'altra parte già riconosciuto nel 2013 e confermato nel 2015 con diagnosi di artrosi lombare con protrusioni discali
a lieve impegno funzionale. I primi episodi di lombalgia si sono presentati lo stesso anno dell'investimento avvenuto durante il turno di servizio notturno.
L'episodio traumatico, non indagato e quindi diagnosticato adeguatamente,
Pag. 9 di 16 ha probabilmente agito quanto meno come concausa sull'artrosi lombare, che ha iniziato a manifestarsi clinicamente con episodi di lombalgia e poi sciatalgia omo e bilaterale, fino alla radicolopatia bilaterale in atto, in soggetto più giovane rispetto alla maggior parte dei soggetti affetti da artrosi clinicamente manifesta. L'ulteriore peggioramento del quadro determina un'invalidità del 35%, data la stessa bilateralità della lesione nervosa” (doc.
n. 22 fascicolo parte ricorrente). Inoltre, non è contestato – oltre ad essere documentalmente provato – che le lesioni riportate dal ricorrente e la condizione patologica che ne è derivata, così come aggravatasi negli anni, è eziologicamente connessa all'evento del 1999, in quanto dipendente da causa di servizio, come attestato dallo stesso con DM Controparte_1
3173/N del 10.07.2009 (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente), nonché in data 07.06.2013 dalla Commissione Medica Ospedaliera di Chieti (cfr. doc.
n. 11 fascicolo parte ricorrente), oltre che, in data 10.06.2015, dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale ha riconosciuto che “l'infermità
Artrosi lombari con protrusioni discali PUÒ RICONOSCERSI
DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria e dagli atti allegati è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica con l'attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza etiopatogenetica con
l'insorgenza e l'evoluzione della predetta affezione” (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente), e, infine, in data 01.03.2016, dal Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio
Trattamento Pensione e Previdenza del Ministero dell'Interno, il quale ha
Pag. 10 di 16 riconosciuto che “all'ASSISTENTE CAPO della Polizia di Stato, Pt_1
, È RICONOSCIUTA la dipendenza da causa di servizio per:
[...]
l'infermità ARTROSI LOMBARE CON PROTRUSIONI DISCALI A LIEVE
IMPEGNO FUNZIONALE” (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte ricorrente), con conseguente liquidazione in favore dell'agente dell'equo indennizzo per €
1.176,09 in data 23.06.2016 (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente).
Tali essendo i fatti che hanno causato la lesione e tutte le invalidità e menomazioni conseguenti, formatesi ed aggravatesi nel corso degli anni, come innanzi descritte e comprovate dalla citata documentazione prodotta agli atti, non può dubitarsi che la posizione del ricorrente sia riconducibile al comma 563 dell'art. 1, L. n. 266/2005, atteso che egli è intervenuto al fine di ostacolare attività criminosa, quindi agendo nell'ambito di una attività di polizia giudiziaria in adempimento dei suoi doveri ed al fine di contrastare attività criminali in essere e di impedire che la stessa esorbitasse e sfociasse in azioni tale da arrecare danni a terzi. Egli, dunque, ha agito nell'ambito di attività di servizio per contrastare attività criminali e per difendere la pubblica incolumità, oltre che nello svolgimento di servizio di ordine pubblico.
Ciò induce a ritenere la fattispecie inquadrabile nel menzionato comma 563, per la quale, come detto, non occorre la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Pertanto, va riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere.
Pag. 11 di 16 Passando, ora, alle provvidenze economiche richieste ed alla questione attinente alla prescrizione estintiva del diritto alle stesse, come da già richiamata giurisprudenza, essa è soggetta al termine decennale.
Più nello specifico, le provvidenze invocate in giudizio e riconosciute dalla legge sono:
a) la speciale elargizione di cui all'art. 5, co. 1, della L n. 204/2006, in misura corrispondente a € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità e, comunque, entro l'importo massimo di € 200.000,00, con la rivalutazione del valore punto ai sensi della medesima legge;
b) l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 407/1998, per € 500,00 mensili;
c) il beneficio di cui all'art. 1 L. n. 203/2000, esteso alle vittime del dovere –
e, quindi, ai soggetti equiparati - dall'art. 2, comma 106, L n. 244/2007, prevedendo tale ultima disposizione l'operatività, in favore dei soggetti predetti, della previsione di cui all'art. 9, comma 1, L n. 206/2004, la quale riconosce l'esenzione “dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica”;
d) esenzione dal pagamento del ticket, posto che il richiamato D.P.R. n.
243/2006 ha previsto, all'art. 4, che “A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: (…)
Pag. 12 di 16 2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15”;
e) assistenza psicologica previsto dall'art. 6, comma 2, L n. 206/04, anch'esso esteso alle vittime del dovere – e, quindi, ai soggetti equiparati - dalla lett. c), n. 2, del prefato art. 4.
Tanto premesso, sul punto deve accogliersi l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte resistente, atteso che: a) la speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 302/1990 - estesa alle vittime del dovere dall'art. 34, comma 1, D.L. n. 159/2007, conv. in L. n. 222/2007, da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 comma 1, L. n. 206/2004, in ragione di €
2.000,00 per ogni punto percentuale, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva essere fatto valere per l'intero già a decorrere dal 01.10.2007, ossia la data di sua estensione alle vittime del dovere;
b) il decreto di riconoscimento dell'assegno vitalizio è datato
26.03.2008; b); c) il beneficio di cui all'art. 1 L. n. 203/2000
(“partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica”) è stato esteso alle vittime del dovere – e, quindi, ai soggetti equiparati - dall'art. 2, comma 106, L n. 244/2007, dunque è operativo in favore di tali soggetti a partire dall'entrata in vigore della predetta disposizione, da cui deve ritenersi sorto il diritto;
d) l'esenzione dal pagamento del ticket, previsto dal richiamato D.P.R. n. 243/2006 ha previsto, all'art. 4, la sua operatività “a decorrere dal 2006”, momento, dunque, dal quale deve reputarsi sorto il relativo diritto.
Pertanto, tenuto conto del dies a quo dei termini di prescrizione sopra riportati, con riguardo a ciascuna delle prestazioni – seppur genericamente – richiamate in ricorso, e considerato che la formale prima richiesta del
Pag. 13 di 16 ricorrente nei confronti del convenuto deve farsi risalire al CP_1
03.04.2024 (data della domanda amministrativa), il relativo diritto deve considerarsi prescritto.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione, in suo favore, di tutti benefici non economici;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a riconoscere, in favore di parte ricorrente, lo status di vittima del dovere, nonché a corrispondere, in favore di parte ricorrente, tutti benefici non economici.
Deve rigettarsi il ricorso nel resto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale del ricorso – giusta l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere riconosciuta quale vittima del dovere, con conseguente corresponsione in suo favore di tutti i benefici non economici, e, di contro, il rigetto della domanda volta alla corresponsione dei benefici di natura economica – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 14 di 16 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e Controparte_3
dell Controparte_7
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione, in suo favore, di tutti benefici non economici;
- condanna parte resistente a riconoscere, in favore di parte ricorrente, lo status di vittima del dovere, nonché a corrispondere, in favore di parte ricorrente, tutti benefici non economici.
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 23.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 15 di 16 Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 23.04.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie n.R.G.
91/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. V. Iacovino (C.F.: ) C.F._2
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2
dello Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
E
[...]
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
E
in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere dipendente del , Controparte_1
con qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, appartenente all'Ufficio di Gabinetto della Questura di Pescara a far data dal 25.10.1989, di aver subito traumi invalidanti progressivamente esacerbatisi nel tempo – alle condizioni e tempistiche analiticamente indicate in ricorso e certificate dalla documentazione allegata – a seguito delle lesioni riportate per causa di servizio in conseguenza dell'episodio occorso in data 01.01.1999, nonché di aver presentato al resistente in data 03.04.2024 domanda di CP_1
riconoscimento dello status di vittima del dovere, domanda che veniva rigettata in data 16.07.2024 per improcedibilità per intervenuta prescrizione, ha domandato accertarsi il suo diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed all'elargizione dei benefici economici e non previsti da legge, con conseguente condanna del convenuto sia al CP_1
riconoscimento dello status invocato sia alla corresponsione degli emolumenti consequenziali. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
Pag. 2 di 16 “Accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione di qualsiasi atto amministrativo presupposto e/o connesso, la nullità e/o l'annullabilità del provvedimento che dichiara l'improcedibilità dell'istanza, citato in premessa
(nota n. 0000221, datata 08.04.24, del
[...]
Controparte_5
logistico, recante la improcedibilità dell'istanza di benefici
[...]
previsti dalla normativa vigente in favore delle “Vittime del dovere”);
Accertare e dichiarare che il Sig. è in possesso di tutti i Parte_1
requisiti previsti dalle leggi nn. 466/80, 266/05 e 222/07 nonché dalle ulteriori norme succedutesi nel tempo e attualmente in materia vigenti, per il diritto e la conseguente concessione di tutti i benefici economici e non economici in favore delle “vittime del dovere” Accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla concessione di tutti i benefici economici e Parte_1
non economici in favore delle vittime del dovere previsti dalle leggi nn.
466/80, 266/05 e 222/07 nonché dalle ulteriori norme succedutesi nel tempo
e attualmente in materia vigenti. Per l'effetto, condannare le
Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., alla concessione nei confronti del Sig. di tutti i benefici economici Parte_1
e non economici in favore delle vittime del dovere previsti dalle leggi nn.
466/80, 266/05 e 222/07 nonché dalle ulteriori norme succedutesi nel tempo
e attualmente in materia vigenti”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il ha domandato, in via Controparte_1
pregiudiziale e in rito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva degli altri enti convenuti quali sue mere articolazioni territoriali e, nel merito, previa eccezione di prescrizione dell'invocato diritto, con riguardo sia al
Pag. 3 di 16 riconoscimento dello status invocato sia ai benefici economici pretesi, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, D.M. n. 55/2014.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto come vittima del dovere, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per conseguire le provvidenze economiche e non richieste, come previste dalla legge.
In via pregiudiziale e in rito, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva nei riguardi degli enti rappresentati dal
[...]
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, nonché dall
[...] Controparte_7
atteso che detti enti costituiscono mere articolazioni territoriali del
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prive di autonoma capacità di stare in giudizio e, Controparte_1
quindi, di legittimatio ad causam, la quale, dunque, deve reputarsi sussistente unicamente in capo al di cui costituiscono, Controparte_1
giustappunto, articolazioni territoriali.
Venendo al merito, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riguardo alla domanda di riconoscimento dello status invocato.
Pag. 4 di 16 Sul punto, si basti richiamare il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, questi ultimi soggetti alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. n. 17440/2022; Cass. n.
3868/2023; Cass. n. 8960/2023). Ciò in quanto la categoria di “vittima del dovere” è stata introdotta al precipuo scopo di differenziare una particolare categoria di soggetti, in modo da apprestare loro l'insieme dei benefici previsti dalla legge, di talché non può essere posto in dubbio la sua qualifica di status, con conseguente imprescrittibilità del diritto al suo riconoscimento
(Cass. n. 29204/2021).
In ragione di tanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata nel caso di specie con riguardo al diritto di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Venendo al merito della domanda, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L n. 266/2005, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale
Pag. 5 di 16 non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; il comma 564, poi, prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni menzionate deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “il richiamato comma
563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità” (ex multis SS.UU. n. 10791/2017; Cass. n.
19266/2019; Cass. n. 16571/2020).
Il rinvio all'art. 3 della L n. 466/1980 ha il chiaro scopo di delineare compiutamente i destinatari della suddetta disposizione che, a sua volta, rimanda agli artt. 1 e 2 della medesima legge n. 466/198, nel cui contesto vengono fissati gli elementi strutturali della fattispecie, e ciò a dimostrazione dell'intento legislativo di dare continuità alla nozione di “vittima del dovere”, basandola sulla compresenza dei capisaldi della attività istituzionale, dell'elemento di rischio ulteriore rispetto alla normalità delle funzioni istituzionali, della connessione diretta tra le lesioni e l'accadimento che deve essere necessariamente isolabile a livello spazio temporale, in assenza di qualsiasi compartecipazione colposa all'evento, propria o di terzi.
Cionondimeno, dal prosieguo delle citate disposizioni, tenuto conto del loro
Pag. 6 di 16 tenore letterale, è dato desumersi che il riconoscimento dello status di che trattasi non presuppone necessariamente uno specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, dal momento che la fattispecie giuridica della vittima del dovere (in particolare come disciplinata dal comma 563) non dev'essere riconosciuta solo a soggetti che abbiano subito il danno in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità.
E infatti, la necessità, ai fini del beneficio, che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività, è riferibile certamente al comma 564, laddove si fa riferimento a missioni di qualunque natura ma per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative"; al contrario, il comma 563 non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. (SS.UU. n.
10791/2017 cit.; Cass. n. 17440/2022).
Ciò posto, nel caso di specie risulta adeguatamente dimostrato l'an del diritto invocato.
Invero, non è in contestazione – oltre ad essere documentalmente provato dalla apposita relazione di servizio (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) -
l'evento occorso in data 07.01.1999, allorquando il ricorrente, mentre si trovava con altro collega in servizio presso il tratto tra e Francavilla CP_8
Pag. 7 di 16 dell'autostrada A14, nel transitare all'interno dell'area di servizio Sangro Est del comune di Torino di Sangro, fermava due soggetti a bordo di due autoveicoli intenti al contrabbando di una ingente quantità di tabacco (375 grammi) e procedeva all'arresto di uno dei due, mentre l'altro si dava alla fuga a bordo di uno dei due autoveicoli e, nel mentre, urtava violentemente con la fiancata sinistra anteriore della vettura nella parte destra dell'emitorace l'agente, il quale veniva, altresì, colpito dalla pistola dell'erogatore di benzina, traumi che gli hanno provocato lesioni concretatesi in “Contusione emitorace dx” diagnosticata tramite radiografie dell'emitorace destro e parenchima polmonare, con prognosi di 7 giorni” (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), ciò che, in seguito e nel corso degli anni, in concomitanza con gli sviluppi ed aggravi delle prefate lesioni, determinava ulteriori accertamenti medici attestanti “… agente scelto di P.S., per gli Esiti di contusione toracica riportata in servizio in data 07.01.99. Attualmente residua toracolgia destra, prevalentemente alle variazioni meteorologiche”
(cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente), “Curva scoliotica a convessità sn, a fulcro sulla 3L e rotazione dei corpi vertebrali con accentuazione della lordosi. Alcuni dei corpi vertebrali presentano minute produzioni osteofitiche. Le limitanti somatiche sono improntate. La 1S ha assunto i caratteri di transizione. Spondiloartrosi iniziale” (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente), “nevralgia intercostale ds in pregressa contusione emitorace omolaterale con 20 giorni di prognosi” (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente), “lombosciatalgia alternante in lomboartrosi con protrusioni discali L4-L5 e L5-S1, RMN accertate” (doc. n. 10 fascicolo parte ricorrente),
“riduzione in ampiezza dello spazio discale L5-S1 e artropatia degenerativa delle sincondrosi sacroiliache” (doc. n. 15 fascicolo parte ricorrente),
Pag. 8 di 16 “marcata discopatia L5-S1 e spondiloartrosi” (doc. n. 16 fascicolo parte ricorrente), “accentuata la fisiologica lordosi del tratto lombare in clinostasi.
Iniziali manifestazioni spondilosiche e di artrosi interapofisarie. Angiomi vertebrali si riscontrano a carico di L1 e L2. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti della norma. in sede. Salienza discale posteriore CP_9
mediana L5-S1” (doc. n. 17 fascicolo parte ricorrente), “da alcuni mesi riferisce dolore lombare con irradiazione alle natiche sino alla pianta dei piedi, sensazione di pesantezza delle gambe, difficoltà alla stazione eretta e deambulazione protratta. Talora crampi notturni. Ha effettuato di recente
RM rachide L-S. Eon: deambula su punte e talloni, non deficit di forza segmentaria, né di sensibilità. ROT ipoevocabili e simmetrici. Lasegue negativo…Conclusioni…all'EMG assenza di attività spontanea su tutti i muscoli esaminati, all'attivazione volontaria massimale quadro con singole oscillazioni numerose ad alta frequenza di scarica con UM di aumentata ampiezza sul m. tibiale anteriore dx e sx, quadro interferenziale sui rimanenti muscoli. In conclusione, i reperti elettromiografici sono indicativi di una radicolopatia motoria cronica di L5 bilaterale, senza segni di denervazione acuta in atto” (doc. n. 18 fascicolo parte ricorrente), “portatore di artrosi lombare con protrusioni discali ed ernia L5-S1, accertate strumentalmente, complicata da radicolopatia motoria cronica di L5 bilaterale, accertata elettromiograficamente. Il quadro patologico è in rapporto causale diretto con il servizio effettuato, come d'altra parte già riconosciuto nel 2013 e confermato nel 2015 con diagnosi di artrosi lombare con protrusioni discali
a lieve impegno funzionale. I primi episodi di lombalgia si sono presentati lo stesso anno dell'investimento avvenuto durante il turno di servizio notturno.
L'episodio traumatico, non indagato e quindi diagnosticato adeguatamente,
Pag. 9 di 16 ha probabilmente agito quanto meno come concausa sull'artrosi lombare, che ha iniziato a manifestarsi clinicamente con episodi di lombalgia e poi sciatalgia omo e bilaterale, fino alla radicolopatia bilaterale in atto, in soggetto più giovane rispetto alla maggior parte dei soggetti affetti da artrosi clinicamente manifesta. L'ulteriore peggioramento del quadro determina un'invalidità del 35%, data la stessa bilateralità della lesione nervosa” (doc.
n. 22 fascicolo parte ricorrente). Inoltre, non è contestato – oltre ad essere documentalmente provato – che le lesioni riportate dal ricorrente e la condizione patologica che ne è derivata, così come aggravatasi negli anni, è eziologicamente connessa all'evento del 1999, in quanto dipendente da causa di servizio, come attestato dallo stesso con DM Controparte_1
3173/N del 10.07.2009 (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente), nonché in data 07.06.2013 dalla Commissione Medica Ospedaliera di Chieti (cfr. doc.
n. 11 fascicolo parte ricorrente), oltre che, in data 10.06.2015, dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale ha riconosciuto che “l'infermità
Artrosi lombari con protrusioni discali PUÒ RICONOSCERSI
DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria e dagli atti allegati è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica con l'attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza etiopatogenetica con
l'insorgenza e l'evoluzione della predetta affezione” (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente), e, infine, in data 01.03.2016, dal Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio
Trattamento Pensione e Previdenza del Ministero dell'Interno, il quale ha
Pag. 10 di 16 riconosciuto che “all'ASSISTENTE CAPO della Polizia di Stato, Pt_1
, È RICONOSCIUTA la dipendenza da causa di servizio per:
[...]
l'infermità ARTROSI LOMBARE CON PROTRUSIONI DISCALI A LIEVE
IMPEGNO FUNZIONALE” (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte ricorrente), con conseguente liquidazione in favore dell'agente dell'equo indennizzo per €
1.176,09 in data 23.06.2016 (cfr. doc. n. 14 fascicolo parte ricorrente).
Tali essendo i fatti che hanno causato la lesione e tutte le invalidità e menomazioni conseguenti, formatesi ed aggravatesi nel corso degli anni, come innanzi descritte e comprovate dalla citata documentazione prodotta agli atti, non può dubitarsi che la posizione del ricorrente sia riconducibile al comma 563 dell'art. 1, L. n. 266/2005, atteso che egli è intervenuto al fine di ostacolare attività criminosa, quindi agendo nell'ambito di una attività di polizia giudiziaria in adempimento dei suoi doveri ed al fine di contrastare attività criminali in essere e di impedire che la stessa esorbitasse e sfociasse in azioni tale da arrecare danni a terzi. Egli, dunque, ha agito nell'ambito di attività di servizio per contrastare attività criminali e per difendere la pubblica incolumità, oltre che nello svolgimento di servizio di ordine pubblico.
Ciò induce a ritenere la fattispecie inquadrabile nel menzionato comma 563, per la quale, come detto, non occorre la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Pertanto, va riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere.
Pag. 11 di 16 Passando, ora, alle provvidenze economiche richieste ed alla questione attinente alla prescrizione estintiva del diritto alle stesse, come da già richiamata giurisprudenza, essa è soggetta al termine decennale.
Più nello specifico, le provvidenze invocate in giudizio e riconosciute dalla legge sono:
a) la speciale elargizione di cui all'art. 5, co. 1, della L n. 204/2006, in misura corrispondente a € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità e, comunque, entro l'importo massimo di € 200.000,00, con la rivalutazione del valore punto ai sensi della medesima legge;
b) l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 407/1998, per € 500,00 mensili;
c) il beneficio di cui all'art. 1 L. n. 203/2000, esteso alle vittime del dovere –
e, quindi, ai soggetti equiparati - dall'art. 2, comma 106, L n. 244/2007, prevedendo tale ultima disposizione l'operatività, in favore dei soggetti predetti, della previsione di cui all'art. 9, comma 1, L n. 206/2004, la quale riconosce l'esenzione “dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica”;
d) esenzione dal pagamento del ticket, posto che il richiamato D.P.R. n.
243/2006 ha previsto, all'art. 4, che “A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere: (…)
Pag. 12 di 16 2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15”;
e) assistenza psicologica previsto dall'art. 6, comma 2, L n. 206/04, anch'esso esteso alle vittime del dovere – e, quindi, ai soggetti equiparati - dalla lett. c), n. 2, del prefato art. 4.
Tanto premesso, sul punto deve accogliersi l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte resistente, atteso che: a) la speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 302/1990 - estesa alle vittime del dovere dall'art. 34, comma 1, D.L. n. 159/2007, conv. in L. n. 222/2007, da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 comma 1, L. n. 206/2004, in ragione di €
2.000,00 per ogni punto percentuale, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva essere fatto valere per l'intero già a decorrere dal 01.10.2007, ossia la data di sua estensione alle vittime del dovere;
b) il decreto di riconoscimento dell'assegno vitalizio è datato
26.03.2008; b); c) il beneficio di cui all'art. 1 L. n. 203/2000
(“partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica”) è stato esteso alle vittime del dovere – e, quindi, ai soggetti equiparati - dall'art. 2, comma 106, L n. 244/2007, dunque è operativo in favore di tali soggetti a partire dall'entrata in vigore della predetta disposizione, da cui deve ritenersi sorto il diritto;
d) l'esenzione dal pagamento del ticket, previsto dal richiamato D.P.R. n. 243/2006 ha previsto, all'art. 4, la sua operatività “a decorrere dal 2006”, momento, dunque, dal quale deve reputarsi sorto il relativo diritto.
Pertanto, tenuto conto del dies a quo dei termini di prescrizione sopra riportati, con riguardo a ciascuna delle prestazioni – seppur genericamente – richiamate in ricorso, e considerato che la formale prima richiesta del
Pag. 13 di 16 ricorrente nei confronti del convenuto deve farsi risalire al CP_1
03.04.2024 (data della domanda amministrativa), il relativo diritto deve considerarsi prescritto.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione, in suo favore, di tutti benefici non economici;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a riconoscere, in favore di parte ricorrente, lo status di vittima del dovere, nonché a corrispondere, in favore di parte ricorrente, tutti benefici non economici.
Deve rigettarsi il ricorso nel resto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale del ricorso – giusta l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere riconosciuta quale vittima del dovere, con conseguente corresponsione in suo favore di tutti i benefici non economici, e, di contro, il rigetto della domanda volta alla corresponsione dei benefici di natura economica – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 14 di 16 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del
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e Controparte_3
dell Controparte_7
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed alla corresponsione, in suo favore, di tutti benefici non economici;
- condanna parte resistente a riconoscere, in favore di parte ricorrente, lo status di vittima del dovere, nonché a corrispondere, in favore di parte ricorrente, tutti benefici non economici.
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 23.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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