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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/09/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 760/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.09.25 e vertente
TRA
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Angelo Palermo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Giulianova (TE), via Cerulli n. 1/a.
APPELLANTI
E
in persona del procuratore pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cipolletta, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, corso
Vittorio Emanuele II n. 209.
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
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CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
<<voglia codesta ecc.ma corte di appello adita, contrariis reiectis, così decidere: previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, come indicata in epigrafe,
- nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 421/2024 del Tribunale di Teramo, pronunciata nel giudizio iscritto a ruolo con il n. 3137/2018 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa del sig. CP_2
, Condannare la soc. e il sig.
[...] Parte_4 CP_2
, in solido tra di loro, a risarcire di tutti i danni patiti dall'attrice nella misura di
[...]
€.49.980,00, oltre alle spese del procedimento di ATP, per come meglio descritto in comparsa conclusionale, ovvero di altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo” - e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.>>
Per la parte appellata:
<<voglia codesta ecc.ma corte di appello adita, contrariis reiectis, così decidere: previa
> Parte_5
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 421/2024 pubblicata il
11.04.24. – Risarcimento del danno del terzo trasportato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 421/2024, il Tribunale di Pescara ha rigettato la domanda di , CP_3 terza trasportata sull'autovettura Renault tg DA254FG, condotta dal marito e Controparte_2 coinvolta nell'incidente stradale avvenuto il 16.06.2016 sulla SP 15 ( prov. di Pescara ), volta a
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sentir condannare al risarcimento dei danni tutti subiti la Controparte_1
la quale teneva in garanzia l'automobile.
[...]
Il Tribunale, istruita la causa per prove documentali e testimoniali, qualificata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 141 C.d.A., e non dell'art. 144 C.d.A. stante l'unicità del veicolo coinvolto nel sinistro, ha motivato il rigetto della domanda secondo quanto di seguito riassunto.
Il Giudice di prossimità, in buona sintesi, ha ritenuta provata dall'istruttoria la dinamica dell'incidente così come proposta sin dall'atto introduttivo di parte attrice, secondo cui il conducente dell'autovettura, l'ottuagenario marito della danneggiata, avrebbe perso il controllo del veicolo a causa dell'attraversamento repentino della carreggiata da parte di un cane IO.
Non ha convinto per insufficienza e coerenza di supporto probatorio la diversa versione offerta in corso di causa, a partire dalla comparsa conclusionale, poiché riferita da teste de relato non presente al fatto ( figlio del conducente e della danneggiata ), secondo cui il conducente sarebbe uscito fuori strada con ribaltamento finale della vettura solo per aver perso autonomamente il controllo del mezzo, dunque per propria imperizia o negligenza: la presenza del cane, in realtà, sarebbe stata inventata e fornita agli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto solo per il timore di una revoca della patente di guida.
Da tale presupposto, si è ritenuto che fosse reciso il nesso eziologico, comunque ritenuto necessario anche tra il fatto illecito e il danno occorso al terzo trasportato, richiamando all'uopo anche la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., la cui applicazione al caso di specie a parere del
Tribunale è fatta e convive con quella del citato art. 141 C.d.A.
L'attraversamento improvviso del cane, infatti, secondo la sentenza impugnata avrebbe integrato il caso fortuito imprevedibile quale unica causa dell'evento di danno, con conseguente esclusione della responsabilità, ex art. 2054 c.c. e art. 144 C.d.A., della compagnia convenuta. CP_1
2. Avverso la sentenza proponevano appello gli odierni appellanti, figli ed eredi di CP_3 nelle more del giudizio deceduta, affidando il gravame ai tre motivi di seguito compendiati.
2.1 In primo luogo, si sostiene che, anche quando fosse dimostrata la turbativa alla guida del cane IO, essa non avrebbe comunque la forza di assurgere a causa primaria ed esclusiva in rapporto all'incidente.
Una condotta di guida prudente ed attenta, infatti, avrebbe in ogni caso consentito di evitare senza problemi l'ostacolo, tanto più che tale prudenza secondo gli appellanti sarebbe esigibile,
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stante la prevedibilità di tale circostanza percorrendo una strada di campagna, quale era quella dell'incidente.
Pertanto, la causa generatrice dell'evento, con richiamo alla norma regolatrice data dall'art. 41
c.p. che attribuisce a ciascuna concausa valore eziologico autonomo, va ricercata e trovata nel comportamento imprudente del conducente, il quale, secondo il gravame, non avrebbe adeguato la propria condotta alle condizioni oggettive della strada, né alle soggettive proprie, ossia quelle di un ottuagenario con capacità di riflessi ridotte.
2.2 In secondo luogo, è contestato il valore probatorio pienamente riconosciuto alle dichiarazioni del conducente, rese agli agenti di polizia nell'immediatezza del fatto e relative all'attraversamento del cane, poiché sarebbe non corretto il richiamo alla confessione stragiudiziale, di cui all'art. 2735 c.c., voluto in sentenza dal primo Giudice.
Essa dichiarazione, infatti, mancherebbe del requisito del contenuto sfavorevole al dichiarante stesso: sarebbe stata, secondo il gravame, piuttosto resa al fine di giustificare la propria condotta colposa.
Inoltre, tali dichiarazioni, introdotte all'istruttoria del giudizio tramite teste (agente di polizia intervenuto sul luogo), non avrebbero alcun valore apprezzabile, poiché rese de relato e non riscontrato da ulteriori elementi probatori gravi, precisi e concordanti, tali da autenticare la validità di detto mezzo istruttorio testimoniale.
2.3 Il terzo motivo, in buona sostanza, è una rassegna degli asseriti errori di valutazione delle prove commessi dal Tribunale.
a) Si lamenta la differenza di valorizzazione tra la testimonianza di e quella Parte_1 resa dal maresciallo di polizia municipale, entrambe date de relato ma questa considerata attendibile al contrario di quella.
b) Riguardo la pronuncia di inattendibilità della teste , si espone che le sue Tes_1 dichiarazioni sono state rese sulla base dei capitoli di prova, in maniera chiara ed esaustiva, e, se presentano delle lacune come avrebbe evidenziato il Tribunale, questo è dovuto solo al mancato esercizio da parte del giudice, che pure ne ha piena facoltà, del potere di estendere l'esame del teste al fine di chiarirne le dichiarazioni o anche di colmarne eventuali vuoti di contenuto.
c) Si contesta, ancora, l'accoglimento in motivazione della eccezione di parte avversa, secondo cui il tombino – che si trovava fuori la carreggiata e nascosto dalla vegetazione, contro cui è andata a collidere l'autovettura dopo essere uscita fuori strada e a causa del quale essa si è infine ribaltata pagina 4 di 17 5
– avrebbe rappresentato il fortuito, poiché invisibile e quindi a carattere di insidia e trabocchetto, con conseguente liberazione della compagnia tenuta alla garanzia.
Secondo il gravame, tale conclusione è illogica, poiché, anche quando il tombino sporgente in cemento fosse stato ben visibile, il conducente, che aveva già perso il controllo del mezzo anche grazie alla velocità non adeguata alle circostanze, non sarebbe stato comunque in grado di evitarlo.
d) Sarebbe da censurare, infine, anche la parte della sentenza che dà per presunto che il conducente non andasse a velocità sanzionabile dalle norme del C.d.S., poiché in quel tratto, in assenza di segnaletica specifica, il limite massimo debba intendersi pari a 90 km/h, limite che, secondo il Tribunale, non è stato di certo superato.
Gli appellanti, tuttavia, sostengono il residuo obbligo del conducente di un veicolo, il quale, ai sensi dell'art. 2054 c.c., è comunque tenuto ad adeguare la velocità alle condizioni oggettive e soggettive per poter essere immune da censure, contrariamente a quanto accaduto nei fatti di causa.
3. Con comparsa del 7.11.2024, si è costituita in giudizio la Controparte_1
resistendo all'appello e chiedendone l'integrale rigetto;
rimasto non costituito,
[...] invece, . Controparte_2
4. Istruito il giudizio, con ordinanza del 10.09.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
5. L'appello è fondato
5. 1 Nell'atto di citazione, recante in calce, subito dopo la procura rilasciata in favore del difensore, la sottoscrizione della parte stessa, questa, oggi appellante, oltretutto presente agli accadimenti, affermava esplicitamente che il conducente P.B., “per evitare di investire un cane che stava attraversando la strada, sterzava verso sinistra e perdendo il controllo del mezzo finiva fuori dalla sede stradale, ribaltandosi più volte su stesso”.
Come si evince almeno dalla lettura delle gravata decisione, la stessa parte attrice – ripetesi – presente agli accadimenti, aveva impostato su tale dinamica dell'attraversamento dell'animale IO (che avrebbe portato il conducente ad operare la manovra pericolosa) anche il procedimento per A.T.P. dalla stessa precedentemente introdotto (cfr. ricorso ex art. 696 bis c.p.c. acquisito agli atti su richiesta di parte attrice).
Tale impostazione fattuale, esposta da quella parte presente agli accadimenti e dunque a diretta conoscenza degli stessi, non poteva proprio essere soggetta ad alcun approfondimento istruttorio pagina 5 di 17 6
e ciò non tanto per la valenza confessoria ex art. 229 cpc propria di quell'atto (in ragione della presenza della firma della stessa parte in calce alla procura apposta subito dopo il ricorso per
ATP e l'atto di citazione, recante la prima data successiva a quella dell'atto e dunque resa evidentemente dopo la redazione dello stesso), ma proprio perché costituiva l'allegazione fattuale sottesa a quella specifica pretesa e sulla scorta della quale il processo è sorto e doveva dipanarsi.
Che la manovra pericolosa posta in essere dal conducente fosse dovuta al fatto di “evitare di investire un cane che stava attraversando la strada” è allegazione acquisita sin dall'inizio agli atti e non poteva essere pertanto più modificata, in quanto avrebbe introdotto, come in effetti verificatosi, nuovi temi di indagine incidenti negativamente sulla esatta identificazione del
"thema decidendum" e del "thema probandum", nè tantomeno poteva essere soggetta a verifica istruttoria, come sostanzialmente avvenuto da parte del giudice di prime cure.
Laddove pertanto nell'atto di appello si afferma che “la sentenza del Giudice a quo è illegittima nella misura in cui non v'è agli atti alcun riscontro che confermi la dinamica del sinistro così come ricostruita nel passaggio della sentenza di cui sopra, di talché è da ritenersi parimenti non supportata la conclusione circa l'asserita turbativa provocata da un ipotetico cane che attraversava la strada, circostanza ritenuta dal giudice come fatto generatore del nesso di causalità tra detta dinamica ed il successivo incidente, che erroneamente si assume determinato dalla citata turbativa”; non si tiene minimamente conto del fatto che l'attraversamento del cane fosse stato dato fattuale architrave della esposizione fattuale originaria (in ben due atti introduttivi) a firma, come detto, sia della parte (nella procura in cale apposta subito dopo il ricorso e poi allegata anche alla citazione) sia dello stesso difensore.
Incredibilmente poi si assume nell'atto di appello che “le circostanze riferite dai testi, in particolar modo dal teste , non erano note alla sig.ra non avendo avuto contatti Tes_1 CP_3 con la teste prima della escussione (come giusto che sia).”, dimenticandosi che l'allegazione fattuale originaria era stata resa da essa parte, oltretutto presente ai fatti, mentre le suddette circostanze sarebbero state riferite da mero teste, oltretutto de relato.
Non occorre aggiungere altro a confutazione dei motivi di appello fondati sostanzialmente sul disconoscimento della ricostruzione fattuale inizialmente fornita dalla stessa parte.
5.2 Non è più in discussione in questa sede poi l'affermazione giudica in forza della quale l'azione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass.; affermazione cui consegue la necessità di verificare positivamente la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c..
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5.2.1 Assume allora la parte appellante, come peraltro già allegato in fatto ed in diritto in primo grado, che, pur volendo ritenere, come si deve ritenere, che l'attraversamento dell'animale vi fosse stato, la presenza di un cane che attraversa una strada provinciale in aperta campagna non rappresenti di per sé un fattore esclusivo atto a generare un danno per la circolazione.
Avendo – secondo gli assunti dell'appellante- il conducente optato per una manovra altamente pericolosa, pur non avendo capacità psicofisiche idonee a mantenere il governo del veicolo, peraltro ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi visto che dopo la sbandata ha percorso 15 metri sul prato ed altri 10 metri con veicolo ribaltato, la condotta assunta dal conducente dell'autovettura sarebbe da considerarsi come causa esclusiva, configurandosi l'ipotesi di cui all'art. 2054 primo comma c.c. .
Secondo i più recenti e condivisibili orientamenti della Corte di Cassazione, "in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile, come detto, l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma
1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che
è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito" (Cass. civ., sent. n.
17963/2021; Cass. n. 12704/2019).
L'art. 2054, comma 1, applicabile anche ai danni cagionati a persone trasportate, prevede che "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". Si è poi affermato in giurisprudenza (Cass. ord. n. 12704/2019) che "nell'ipotesi di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, al fine di vincere la presunzione di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli posta a carico del conducente dall'art. 2054,
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comma 1, c.c., questi deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ciò significa che ai fini dell'affermazione della responsabilità, è sufficiente al terzo trasportato provare il nesso di causalità tra circolazione del veicolo ed evento dannoso, spettando al conducente provare l'esistenza di un fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perchè gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1 il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141.
Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., comma 1.
L'art. 2054 cod. civ. esprime quindi, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, con la conseguenza che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario" (Cass. 10629/1998; Cass. 12704/2019) e "in caso di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, cod. civ., il conducente del veicolo deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (Cass. 21115/2005; Cass. 12704/2019).
5.2.2. Ebbene, nella specie l'attore ha dato prova del nesso di causalità tra la circolazione del mezzo sul quale viaggiava ed il danno subito, mentre alcuna adeguata prova liberatoria è stata offerta dai convenuti.
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La responsabilità del conducente per i danni patiti dall'attore è infatti, come visto, presunta ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e costui non ha provato l'inevitabilità del sinistro, essendosi limitata la (sola) compagnia costituita ad offrire mere suggestioni, completamente sganciate invece dalla realtà dei fatti.
L'allegazione dell'attraversamento improvviso della strada da parte di animale di piccola taglia non costituisce ex se causa di esclusione di responsabilità, in quanto, diversamente da quanto assunto dal Giudice di prime cure, il conducente deve sempre conformare la propria guida in modo tale che gli sia sempre consentito il controllo dell'autoveicolo (art. 141 commi 1 e 2 cod. strada), non essendo peraltro affatto imprevedibile che, in zone extraurbane, animali attraversino la strada e non essendo imprevedibile la presenza di chiusini anche non facilmente avvistabili (oltre addirittura il margine stradale).
Da quanto emerge sulla scorta delle disposte acquisizioni, dunque, può ritenersi provato che il veicolo condotto dal convenuto sia andato fuori strada a causa di perdita di controllo del mezzo e abbia poi impattato contro un ostacolo, il chiusino di cui sopra), addirittura capovolgendosi dopo avere travolto un delineatore di margine;
ciò che costituisce prova incontestabile del mantenimento di una velocità tutt'altro che adeguata da parte di quel conducente.
Che il veicolo si fosse proprio “ribaltato” è circostanza direttamente attestata, dalla P.G. intervenuta, nel rapporto in atti, che in parte qua assume quindi la valenza probatoria dell'atto pubblico fidefacente.
Diversamente allora da quanto assume la difesa della Compagnia, il ribaltamento del mezzo è prova del mantenimento da parte del conducente di una velocità non adeguata a consentire al conducente il pieno controllo del mezzo, anche in ipotesi, tutt'altro, come detto, che imprevedibile, di attraversamento della carreggiata da parte di animali.
In assenza comunque di prova certa di inevitabilità del sinistro, deve quindi affermarsi la responsabilità del conducente, non rappresentando l'attraversamento improvviso della strada da parte di animale di piccola taglia ex se causa di esclusione di responsabilità in capo al conducente
(in termini, tra le altre, Tribunale Milano sez. X, 19/05/2021, n.4247).
6. In punto di “quantum” si evidenzia, al fine del corretto inquadramento della presente controversia, come la domanda originariamente proposta dall'attore (si vedano le conclusioni in atti) verta, secondo la ricostruzione operata sin da Corte Cost. nr. 233/03 e Cass. nrr. 8827 e
8828/03, sulla richiesta (espunta dalle diverse e plurime duplicazioni di voci di danno, secondo pagina 9 di 17 10
quanto oltre) di risarcimento dei danni: a) biologico (non patrimoniale); b) patrimoniale e per spese mediche sostenute (patrimoniale), c) morali (ancora non patrimoniale).
Parte attrice ha altresì comprovato, come era suo onere ex art. 2697 cc, l'evento dannoso ed il rapporto eziologico tra la condotta della controparte e l'evento stesso.
All'esito dell'espletata consulenza medico-legale in ATP, le cui conclusioni anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n.
33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 e da ultimo Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep.
06/06/2024), n.15804)), immuni da vizi logici e profili di censurabilità, vanno sostanzialmente condivise in questa sede, è rimasto accertato come parte attrice risulti affetta dalle patologie ivi evidenziate.
Alla luce di tutta la documentazione medica esibita e delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite agli atti, il consulente ha altresì precisato che le suddette lesioni, sono compatibili con l'evento.
Con valutazione medica priva di incongruenze, anche in risposta ai rilievi tecnici di parte, lo stesso consulente ha determinato la durata complessiva della malattia in un periodo di incapacità assoluta biologica di giorni 40 ed un periodo di incapacità biologica al 75% di giorni 40, una ITP al 50% di giorni 35 ed una ITP al 25% di giorni 20, con postumi permanenti incidenti nella misura del 13% sulla sua integrità biologica.
La valutazione degli elementi istruttori sin qui vagliati consente di ritenere pertanto comprovato l'assunto attoreo.
Esiste poi il nesso causale tra la condotta colposa del convenuto e l'evento verificatosi.
Invoca parte attrice il risarcimento del danno biologico, del danno morale (danni non patrimoniali) nonché del danno patrimoniale, compreso quello per spese mediche (danno patrimoniale c.d. emergente).
In ordine alla prima voce di danno - danno biologico come danno evento - va rilevato come lo stesso sia costituito dalla menomazione considerata nei suoi riflessi negativi sull'efficienza psico- fisica del soggetto in rapporto a tutte le lecite estrinsecazioni della vita quotidiana, prescindendo dalle attività lucrative in atto o in fieri, e ricomprenda pertanto il danno estetico senza riflessi su attività lucrative, il danno alla vita di relazione, il danno alle attività ludico-sportive, il danno sessuale ed il danno alla c.d. capacità lavorativa generica, ivi inclusa la c.d. cenestesi lavorativa.
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Tanto rilevato in diritto, va in concreto evidenziato come la c.t.u. abbia individuato, in relazione al danno biologico una durata della malattia pari ai gg indicati, di cui alcuni ITT ed un tasso di percentuale di invalidità permanente pari a quanto già esposto.
Nella determinazione delle suddette voci ritiene equo lo scrivente utilizzare in linea di massima le tabelle di liquidazione elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 e non quelle in vigore al momento dei fatti (Cass. III^ nr. 13676/07 e ord. III^ nr. 1305/16), che, attribuendo una certa rilevanza all'età del danneggiato ed apparendo idonee ad adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana attraverso le quali si manifesta e si esprime l'integrità e l'efficienza psico-fisica, vanno ritenute fortemente rispondenti alle esigenze di ristoro di tale voce di danno (Cass.ss.uu.nr. 12408/11 e Cass. VI^ nr. 1305/06).
Anche in relazione alla liquidazione del danno morale, risarcibile ex art. 2059 c.c. quale danno non patrimoniale (da Corte Cost, nr. 233/03 e Cass. nrr. 8827 e 8828/03 cit.), sulla scia delle motivazioni rese da quella A.G. meneghina, appare opportuno, ai fini della relativa determinazione, ancorarlo all'entità del danno biologico e quantificarlo, nel caso di specie, tenuto conto di tutte le particolarissime circostanze del caso concreto, in una misura ricompresa in quell'unica somma e calcolata con il sistema del c.d. punto danno non patrimoniale.
In base alle suddette tabelle allora (sulla congruità di tale sistema di calcolo si veda da ultimo
Cass. III^ nr. 394/07) per una percentuale di invalidità pari al 13% e per un'età pari a 55 anni
(al momento del fatto) è previsto un valore punto ed un coefficiente di demoltiplicazione che conducono alla somma di € 36.334,00 (danno biologico per invalidità permanente, più punto per danno morale), che non si ritiene di ulteriormente aumentare in ragione della assoluta carenza di allegazioni fattuali e probatorie che consentano di individuare elementi a supporto di una tale operazione di maggiorazione.
A tale importo vanno poi aggiunte le ulteriori somme a titolo di danno biologico per ITT e ITP:
ITT 40 gg per 115,00 per l'importo di euro 4.600,00
ITP 3.450,00 (al 75%) – 2.012,50 (al 50%) – 575,00 (al 20%)
e, quindi, il danno biologico temporaneo ammonta ad € 46.971,50.
In ordine poi al c.d. danno esistenziale ritiene lo scrivente di dover aderire a quell'indirizzo interpretativo, recentemente avallato in sede di SS.UU., in virtù del quale, in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli ad un livello normale, cosicché quest'ultimo pagina 11 di 17 12
non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tener conto per accertare in concreto la misura di tale danno ed adattarlo alle peculiarità del caso (Cass. III^ nrr. 10123/09, 9514/07, 9510/07 e 23918/06).
All'indirizzo sin qui esposto, cui, come detto, lo scrivente ritiene con convinzione di dover aderire, parrebbe contrapporsi altro recente indirizzo che, almeno nell'esposizione dei principi, sembrerebbe prospettare, all'interno del danno non patrimoniale, una differenziazione tra danno morale soggettivo, danno biologico, come lesione all'integrità psico-fisica ed accertabile in sede medico-legale, e danno appunto esistenziale, quale pregiudizio che determina una modifica peggiorativa della personalità, da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi agli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare. In tale ambito si sono mosse di recente la II^ sezione della Corte di Cassazione con la decisione nr. 9861/07, la stessa III^ sezione con le decisioni nr. 2546/07, in realtà questa solo per rilevare, con quella spiegata “diversità ontologica”, la tardività, per novità della domanda, di una richiesta di liquidazione del danno esistenziale formulata oltre i termini preclusivi, e nr. 2546/07 per una del tutto particolare ipotesi di danno sessuale, la sezione Lavoro con le decisioni nrr. 5221/07 e 22551/06 e numerose decisioni in sede di AGA in materia di pubblico impiego e comportamenti violativi dell'art. 2043 cc da parte della
PA (TAR Piemonte I^ nr. 2623/07 e TAR Lombardia IV^ nr. 1949/07).
La sensazione allora che ricava lo scrivente dalla lettura delle suddette ultime decisione è che al riconoscimento di una autonoma figura di danno esistenziale, al di là delle affermazioni in linea di principio fondate su una differenziazione dal biologico e quindi su una prospettabile cumulabilità con lo stesso, in quelle decisioni si pervenga nel momento in cui, accertata l'idoneità della condotta almeno colposa altrui a determinare uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con compromissione di ogni ambito relazionale, si prescinde completamente per le caratteristiche specifiche della fattispecie da una incidenza sulla integrità psico-fisica del danneggiato. Non a caso infatti quelle affermazioni risultano adottate in fattispecie, come i rapporti lavorativi, i rapporti con la PA, le ipotesi di ingiuria e diffamazione e nell'ambito del risarcimento del danno c.d. “parentale”, ove la condotta colposa altrui, pur non incidendo sull'integrità psico-fisica del danneggiato e che quindi non può essere riscontrabile a mezzo di valutazione medico-legale, è senza alcun dubbio idonea ad alterare il diritto a proseguire una vita normale. E proprio ripercorrendo l'incipit dell'indirizzo ancora propugnato dalle citate Cass. III^ nrr. 9514/07,
9510/07 e 23918/06, secondo cui, come visto, “in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica il pagina 12 di 17 13
danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico”, sembrerebbe trovarsi conferma all'affermazione che laddove non si verifichi quella lesione, ma comunque si riscontri un'alterazione delle normali condizioni di vita, possa e debba trovare spazio una forma di risarcimento al danno esistenziale, anche se certamente meno pregnante rispetto al biologico, che, come detto, dove si riscontra, lo contiene proprio.
Non risultano in particolare allegati e addotti, sotto tale profilo, ed al di là di quanto già valutato, elementi specifici che consentano sotto tale profilo di procedere ad un ulteriore “aumento personalizzato”.
A titolo poi di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, va ritenuta non sufficientemente contestata la sussistenza delle spese sostenute per €. 654,86 per danno emergente passato
Invoca la parte anche il risarcimento delle cd spese stragiudiziali.
Richiede in particolare a tale titolo: costi ed onorari fase ATP , ovvero:
€. 4.486,40 quale ristoro delle spese e competenze sostenute nel procedimento di ATP
N°2078/2017 allibrato dinanzi all'intestato Tribunale (cfr. doc. all.);
€.400,00 quale compenso versato alla CTU nel procedimento di ATP
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n.
9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n.
14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato pagina 13 di 17 14
in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale non possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (e tra l'altro anche applicando tale criterio si perverrebbe ad identica conclusione di rigetto secondo quanto oltre), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (Cassazione civile, sez. VI 13/03/2017 n. 6422 e Cassazione civile, sez. un. 10/07/2017 n. 16990).
Le spese in esame, pertanto, non sfuggono ai generali presupposti di risarcibilità di cui agli art. 1223 e 1227 c.c. Ciò vuol dire che, da un lato, esse devono essere una conseguenza immediata e diretta del sinistro (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile la spesa sostenuta per ricorrere all'ausilio di un legale che ponesse rimedio agli errori commessi da altro precedente); dall'altro, non devono essere ascrivibili a colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma
2, c.c. E le spese legali stragiudiziali costituiscono un danno ascrivibile a colpa del danneggiato quando, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potevano essere evitare o sostenute in misura inferiore (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile una spesa del tutto esorbitante rispetto al tipo di prestazione richiesta e ai valori medi di mercato).
Tanto premesso, non resta che rilevare come parte attrici insti per la condanna della controparte al pagamento degli esborsi sostenuti per assistenza tecnica e legale stragiudiziale, ivi inclusa l'obbligatoria e pregiudiziale attività di ATP.
La domanda pertanto, in applicazione di quei principi, deve essere accolta.
7.Sugli accessori.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di obbligazione di valore, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv.
640204-01). Affermazioni queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli
"interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza pagina 14 di 17 15
dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò
"in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione,
Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, "una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata". (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023,
n. 4938, Rv. 667257-01).
Il conteggio tuttavia degli interessi deve essere operato previa dovuta devalutazione della somma rivalutata all'attualità, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio.
La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I,
10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione).
La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462.
La somma qui liquidata, già attualizzata, dovrà quindi essere maggiorata degli interessi legali sul capitale originario (id est devalutato al momento dell'evento dannoso) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto illecito al saldo.
8.Le spese seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come in dispositivo in base al valore relativo del decisum (non ancora attualizzato), pure per il presente grado per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria
( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
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Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento.
Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, in quanto sopravvenuto per il decesso della originaria unica parte e comunque tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”.
Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il
23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m.
13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti.
Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
P.Q.M.
accoglie l'appello proposto da nato a [...] [...], c.f. Parte_1
; , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
; , nato a [...] il [...] c.f.
[...] Parte_3 C.F._3
n.q. in atti;
[...]
per l'effetto, in integrale riforma della SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI
TERAMO, N.421/2024 in accoglimento della iniziale domanda, condanna
[...]
(p.i. ) in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, Via G.B. Cassinis, 21, al pagamento in favore degli appellanti n.q.
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di eredi ex Cass. nr. 13163/24 della complessiva somma di euro 52.512,76, oltre accessori e per le causali come da parte motiva;
condanna (p.i. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via G.B. Cassinis, 21, al pagamento in favore degli eredi ex Cass. nr. 13163/24 delle spese processuali che così liquida: per il primo grado gli esborsi documentati in atti ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge;
per il presente grado in euro 777,00 e 27 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 760/2024 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 10.09.25 e vertente
TRA
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Angelo Palermo, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Giulianova (TE), via Cerulli n. 1/a.
APPELLANTI
E
in persona del procuratore pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Cipolletta, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, corso
Vittorio Emanuele II n. 209.
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
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CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
<<voglia codesta ecc.ma corte di appello adita, contrariis reiectis, così decidere: previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, come indicata in epigrafe,
- nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 421/2024 del Tribunale di Teramo, pronunciata nel giudizio iscritto a ruolo con il n. 3137/2018 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa del sig. CP_2
, Condannare la soc. e il sig.
[...] Parte_4 CP_2
, in solido tra di loro, a risarcire di tutti i danni patiti dall'attrice nella misura di
[...]
€.49.980,00, oltre alle spese del procedimento di ATP, per come meglio descritto in comparsa conclusionale, ovvero di altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo” - e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.>>
Per la parte appellata:
<<voglia codesta ecc.ma corte di appello adita, contrariis reiectis, così decidere: previa
> Parte_5
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 421/2024 pubblicata il
11.04.24. – Risarcimento del danno del terzo trasportato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 421/2024, il Tribunale di Pescara ha rigettato la domanda di , CP_3 terza trasportata sull'autovettura Renault tg DA254FG, condotta dal marito e Controparte_2 coinvolta nell'incidente stradale avvenuto il 16.06.2016 sulla SP 15 ( prov. di Pescara ), volta a
pagina 2 di 17 3
sentir condannare al risarcimento dei danni tutti subiti la Controparte_1
la quale teneva in garanzia l'automobile.
[...]
Il Tribunale, istruita la causa per prove documentali e testimoniali, qualificata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 141 C.d.A., e non dell'art. 144 C.d.A. stante l'unicità del veicolo coinvolto nel sinistro, ha motivato il rigetto della domanda secondo quanto di seguito riassunto.
Il Giudice di prossimità, in buona sintesi, ha ritenuta provata dall'istruttoria la dinamica dell'incidente così come proposta sin dall'atto introduttivo di parte attrice, secondo cui il conducente dell'autovettura, l'ottuagenario marito della danneggiata, avrebbe perso il controllo del veicolo a causa dell'attraversamento repentino della carreggiata da parte di un cane IO.
Non ha convinto per insufficienza e coerenza di supporto probatorio la diversa versione offerta in corso di causa, a partire dalla comparsa conclusionale, poiché riferita da teste de relato non presente al fatto ( figlio del conducente e della danneggiata ), secondo cui il conducente sarebbe uscito fuori strada con ribaltamento finale della vettura solo per aver perso autonomamente il controllo del mezzo, dunque per propria imperizia o negligenza: la presenza del cane, in realtà, sarebbe stata inventata e fornita agli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto solo per il timore di una revoca della patente di guida.
Da tale presupposto, si è ritenuto che fosse reciso il nesso eziologico, comunque ritenuto necessario anche tra il fatto illecito e il danno occorso al terzo trasportato, richiamando all'uopo anche la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., la cui applicazione al caso di specie a parere del
Tribunale è fatta e convive con quella del citato art. 141 C.d.A.
L'attraversamento improvviso del cane, infatti, secondo la sentenza impugnata avrebbe integrato il caso fortuito imprevedibile quale unica causa dell'evento di danno, con conseguente esclusione della responsabilità, ex art. 2054 c.c. e art. 144 C.d.A., della compagnia convenuta. CP_1
2. Avverso la sentenza proponevano appello gli odierni appellanti, figli ed eredi di CP_3 nelle more del giudizio deceduta, affidando il gravame ai tre motivi di seguito compendiati.
2.1 In primo luogo, si sostiene che, anche quando fosse dimostrata la turbativa alla guida del cane IO, essa non avrebbe comunque la forza di assurgere a causa primaria ed esclusiva in rapporto all'incidente.
Una condotta di guida prudente ed attenta, infatti, avrebbe in ogni caso consentito di evitare senza problemi l'ostacolo, tanto più che tale prudenza secondo gli appellanti sarebbe esigibile,
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stante la prevedibilità di tale circostanza percorrendo una strada di campagna, quale era quella dell'incidente.
Pertanto, la causa generatrice dell'evento, con richiamo alla norma regolatrice data dall'art. 41
c.p. che attribuisce a ciascuna concausa valore eziologico autonomo, va ricercata e trovata nel comportamento imprudente del conducente, il quale, secondo il gravame, non avrebbe adeguato la propria condotta alle condizioni oggettive della strada, né alle soggettive proprie, ossia quelle di un ottuagenario con capacità di riflessi ridotte.
2.2 In secondo luogo, è contestato il valore probatorio pienamente riconosciuto alle dichiarazioni del conducente, rese agli agenti di polizia nell'immediatezza del fatto e relative all'attraversamento del cane, poiché sarebbe non corretto il richiamo alla confessione stragiudiziale, di cui all'art. 2735 c.c., voluto in sentenza dal primo Giudice.
Essa dichiarazione, infatti, mancherebbe del requisito del contenuto sfavorevole al dichiarante stesso: sarebbe stata, secondo il gravame, piuttosto resa al fine di giustificare la propria condotta colposa.
Inoltre, tali dichiarazioni, introdotte all'istruttoria del giudizio tramite teste (agente di polizia intervenuto sul luogo), non avrebbero alcun valore apprezzabile, poiché rese de relato e non riscontrato da ulteriori elementi probatori gravi, precisi e concordanti, tali da autenticare la validità di detto mezzo istruttorio testimoniale.
2.3 Il terzo motivo, in buona sostanza, è una rassegna degli asseriti errori di valutazione delle prove commessi dal Tribunale.
a) Si lamenta la differenza di valorizzazione tra la testimonianza di e quella Parte_1 resa dal maresciallo di polizia municipale, entrambe date de relato ma questa considerata attendibile al contrario di quella.
b) Riguardo la pronuncia di inattendibilità della teste , si espone che le sue Tes_1 dichiarazioni sono state rese sulla base dei capitoli di prova, in maniera chiara ed esaustiva, e, se presentano delle lacune come avrebbe evidenziato il Tribunale, questo è dovuto solo al mancato esercizio da parte del giudice, che pure ne ha piena facoltà, del potere di estendere l'esame del teste al fine di chiarirne le dichiarazioni o anche di colmarne eventuali vuoti di contenuto.
c) Si contesta, ancora, l'accoglimento in motivazione della eccezione di parte avversa, secondo cui il tombino – che si trovava fuori la carreggiata e nascosto dalla vegetazione, contro cui è andata a collidere l'autovettura dopo essere uscita fuori strada e a causa del quale essa si è infine ribaltata pagina 4 di 17 5
– avrebbe rappresentato il fortuito, poiché invisibile e quindi a carattere di insidia e trabocchetto, con conseguente liberazione della compagnia tenuta alla garanzia.
Secondo il gravame, tale conclusione è illogica, poiché, anche quando il tombino sporgente in cemento fosse stato ben visibile, il conducente, che aveva già perso il controllo del mezzo anche grazie alla velocità non adeguata alle circostanze, non sarebbe stato comunque in grado di evitarlo.
d) Sarebbe da censurare, infine, anche la parte della sentenza che dà per presunto che il conducente non andasse a velocità sanzionabile dalle norme del C.d.S., poiché in quel tratto, in assenza di segnaletica specifica, il limite massimo debba intendersi pari a 90 km/h, limite che, secondo il Tribunale, non è stato di certo superato.
Gli appellanti, tuttavia, sostengono il residuo obbligo del conducente di un veicolo, il quale, ai sensi dell'art. 2054 c.c., è comunque tenuto ad adeguare la velocità alle condizioni oggettive e soggettive per poter essere immune da censure, contrariamente a quanto accaduto nei fatti di causa.
3. Con comparsa del 7.11.2024, si è costituita in giudizio la Controparte_1
resistendo all'appello e chiedendone l'integrale rigetto;
rimasto non costituito,
[...] invece, . Controparte_2
4. Istruito il giudizio, con ordinanza del 10.09.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
5. L'appello è fondato
5. 1 Nell'atto di citazione, recante in calce, subito dopo la procura rilasciata in favore del difensore, la sottoscrizione della parte stessa, questa, oggi appellante, oltretutto presente agli accadimenti, affermava esplicitamente che il conducente P.B., “per evitare di investire un cane che stava attraversando la strada, sterzava verso sinistra e perdendo il controllo del mezzo finiva fuori dalla sede stradale, ribaltandosi più volte su stesso”.
Come si evince almeno dalla lettura delle gravata decisione, la stessa parte attrice – ripetesi – presente agli accadimenti, aveva impostato su tale dinamica dell'attraversamento dell'animale IO (che avrebbe portato il conducente ad operare la manovra pericolosa) anche il procedimento per A.T.P. dalla stessa precedentemente introdotto (cfr. ricorso ex art. 696 bis c.p.c. acquisito agli atti su richiesta di parte attrice).
Tale impostazione fattuale, esposta da quella parte presente agli accadimenti e dunque a diretta conoscenza degli stessi, non poteva proprio essere soggetta ad alcun approfondimento istruttorio pagina 5 di 17 6
e ciò non tanto per la valenza confessoria ex art. 229 cpc propria di quell'atto (in ragione della presenza della firma della stessa parte in calce alla procura apposta subito dopo il ricorso per
ATP e l'atto di citazione, recante la prima data successiva a quella dell'atto e dunque resa evidentemente dopo la redazione dello stesso), ma proprio perché costituiva l'allegazione fattuale sottesa a quella specifica pretesa e sulla scorta della quale il processo è sorto e doveva dipanarsi.
Che la manovra pericolosa posta in essere dal conducente fosse dovuta al fatto di “evitare di investire un cane che stava attraversando la strada” è allegazione acquisita sin dall'inizio agli atti e non poteva essere pertanto più modificata, in quanto avrebbe introdotto, come in effetti verificatosi, nuovi temi di indagine incidenti negativamente sulla esatta identificazione del
"thema decidendum" e del "thema probandum", nè tantomeno poteva essere soggetta a verifica istruttoria, come sostanzialmente avvenuto da parte del giudice di prime cure.
Laddove pertanto nell'atto di appello si afferma che “la sentenza del Giudice a quo è illegittima nella misura in cui non v'è agli atti alcun riscontro che confermi la dinamica del sinistro così come ricostruita nel passaggio della sentenza di cui sopra, di talché è da ritenersi parimenti non supportata la conclusione circa l'asserita turbativa provocata da un ipotetico cane che attraversava la strada, circostanza ritenuta dal giudice come fatto generatore del nesso di causalità tra detta dinamica ed il successivo incidente, che erroneamente si assume determinato dalla citata turbativa”; non si tiene minimamente conto del fatto che l'attraversamento del cane fosse stato dato fattuale architrave della esposizione fattuale originaria (in ben due atti introduttivi) a firma, come detto, sia della parte (nella procura in cale apposta subito dopo il ricorso e poi allegata anche alla citazione) sia dello stesso difensore.
Incredibilmente poi si assume nell'atto di appello che “le circostanze riferite dai testi, in particolar modo dal teste , non erano note alla sig.ra non avendo avuto contatti Tes_1 CP_3 con la teste prima della escussione (come giusto che sia).”, dimenticandosi che l'allegazione fattuale originaria era stata resa da essa parte, oltretutto presente ai fatti, mentre le suddette circostanze sarebbero state riferite da mero teste, oltretutto de relato.
Non occorre aggiungere altro a confutazione dei motivi di appello fondati sostanzialmente sul disconoscimento della ricostruzione fattuale inizialmente fornita dalla stessa parte.
5.2 Non è più in discussione in questa sede poi l'affermazione giudica in forza della quale l'azione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass.; affermazione cui consegue la necessità di verificare positivamente la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie speciale di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c..
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5.2.1 Assume allora la parte appellante, come peraltro già allegato in fatto ed in diritto in primo grado, che, pur volendo ritenere, come si deve ritenere, che l'attraversamento dell'animale vi fosse stato, la presenza di un cane che attraversa una strada provinciale in aperta campagna non rappresenti di per sé un fattore esclusivo atto a generare un danno per la circolazione.
Avendo – secondo gli assunti dell'appellante- il conducente optato per una manovra altamente pericolosa, pur non avendo capacità psicofisiche idonee a mantenere il governo del veicolo, peraltro ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi visto che dopo la sbandata ha percorso 15 metri sul prato ed altri 10 metri con veicolo ribaltato, la condotta assunta dal conducente dell'autovettura sarebbe da considerarsi come causa esclusiva, configurandosi l'ipotesi di cui all'art. 2054 primo comma c.c. .
Secondo i più recenti e condivisibili orientamenti della Corte di Cassazione, "in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile, come detto, l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma
1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che
è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito" (Cass. civ., sent. n.
17963/2021; Cass. n. 12704/2019).
L'art. 2054, comma 1, applicabile anche ai danni cagionati a persone trasportate, prevede che "il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno". Si è poi affermato in giurisprudenza (Cass. ord. n. 12704/2019) che "nell'ipotesi di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, al fine di vincere la presunzione di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli posta a carico del conducente dall'art. 2054,
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comma 1, c.c., questi deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ciò significa che ai fini dell'affermazione della responsabilità, è sufficiente al terzo trasportato provare il nesso di causalità tra circolazione del veicolo ed evento dannoso, spettando al conducente provare l'esistenza di un fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perchè gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1 il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141.
Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., comma 1.
L'art. 2054 cod. civ. esprime quindi, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, con la conseguenza che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario" (Cass. 10629/1998; Cass. 12704/2019) e "in caso di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, cod. civ., il conducente del veicolo deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (Cass. 21115/2005; Cass. 12704/2019).
5.2.2. Ebbene, nella specie l'attore ha dato prova del nesso di causalità tra la circolazione del mezzo sul quale viaggiava ed il danno subito, mentre alcuna adeguata prova liberatoria è stata offerta dai convenuti.
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La responsabilità del conducente per i danni patiti dall'attore è infatti, come visto, presunta ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c. e costui non ha provato l'inevitabilità del sinistro, essendosi limitata la (sola) compagnia costituita ad offrire mere suggestioni, completamente sganciate invece dalla realtà dei fatti.
L'allegazione dell'attraversamento improvviso della strada da parte di animale di piccola taglia non costituisce ex se causa di esclusione di responsabilità, in quanto, diversamente da quanto assunto dal Giudice di prime cure, il conducente deve sempre conformare la propria guida in modo tale che gli sia sempre consentito il controllo dell'autoveicolo (art. 141 commi 1 e 2 cod. strada), non essendo peraltro affatto imprevedibile che, in zone extraurbane, animali attraversino la strada e non essendo imprevedibile la presenza di chiusini anche non facilmente avvistabili (oltre addirittura il margine stradale).
Da quanto emerge sulla scorta delle disposte acquisizioni, dunque, può ritenersi provato che il veicolo condotto dal convenuto sia andato fuori strada a causa di perdita di controllo del mezzo e abbia poi impattato contro un ostacolo, il chiusino di cui sopra), addirittura capovolgendosi dopo avere travolto un delineatore di margine;
ciò che costituisce prova incontestabile del mantenimento di una velocità tutt'altro che adeguata da parte di quel conducente.
Che il veicolo si fosse proprio “ribaltato” è circostanza direttamente attestata, dalla P.G. intervenuta, nel rapporto in atti, che in parte qua assume quindi la valenza probatoria dell'atto pubblico fidefacente.
Diversamente allora da quanto assume la difesa della Compagnia, il ribaltamento del mezzo è prova del mantenimento da parte del conducente di una velocità non adeguata a consentire al conducente il pieno controllo del mezzo, anche in ipotesi, tutt'altro, come detto, che imprevedibile, di attraversamento della carreggiata da parte di animali.
In assenza comunque di prova certa di inevitabilità del sinistro, deve quindi affermarsi la responsabilità del conducente, non rappresentando l'attraversamento improvviso della strada da parte di animale di piccola taglia ex se causa di esclusione di responsabilità in capo al conducente
(in termini, tra le altre, Tribunale Milano sez. X, 19/05/2021, n.4247).
6. In punto di “quantum” si evidenzia, al fine del corretto inquadramento della presente controversia, come la domanda originariamente proposta dall'attore (si vedano le conclusioni in atti) verta, secondo la ricostruzione operata sin da Corte Cost. nr. 233/03 e Cass. nrr. 8827 e
8828/03, sulla richiesta (espunta dalle diverse e plurime duplicazioni di voci di danno, secondo pagina 9 di 17 10
quanto oltre) di risarcimento dei danni: a) biologico (non patrimoniale); b) patrimoniale e per spese mediche sostenute (patrimoniale), c) morali (ancora non patrimoniale).
Parte attrice ha altresì comprovato, come era suo onere ex art. 2697 cc, l'evento dannoso ed il rapporto eziologico tra la condotta della controparte e l'evento stesso.
All'esito dell'espletata consulenza medico-legale in ATP, le cui conclusioni anche a confutazione dei rilievi tecnici di parte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n.
33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud. 29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144 e da ultimo Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud. 30/05/2024, dep.
06/06/2024), n.15804)), immuni da vizi logici e profili di censurabilità, vanno sostanzialmente condivise in questa sede, è rimasto accertato come parte attrice risulti affetta dalle patologie ivi evidenziate.
Alla luce di tutta la documentazione medica esibita e delle ulteriori risultanze istruttorie acquisite agli atti, il consulente ha altresì precisato che le suddette lesioni, sono compatibili con l'evento.
Con valutazione medica priva di incongruenze, anche in risposta ai rilievi tecnici di parte, lo stesso consulente ha determinato la durata complessiva della malattia in un periodo di incapacità assoluta biologica di giorni 40 ed un periodo di incapacità biologica al 75% di giorni 40, una ITP al 50% di giorni 35 ed una ITP al 25% di giorni 20, con postumi permanenti incidenti nella misura del 13% sulla sua integrità biologica.
La valutazione degli elementi istruttori sin qui vagliati consente di ritenere pertanto comprovato l'assunto attoreo.
Esiste poi il nesso causale tra la condotta colposa del convenuto e l'evento verificatosi.
Invoca parte attrice il risarcimento del danno biologico, del danno morale (danni non patrimoniali) nonché del danno patrimoniale, compreso quello per spese mediche (danno patrimoniale c.d. emergente).
In ordine alla prima voce di danno - danno biologico come danno evento - va rilevato come lo stesso sia costituito dalla menomazione considerata nei suoi riflessi negativi sull'efficienza psico- fisica del soggetto in rapporto a tutte le lecite estrinsecazioni della vita quotidiana, prescindendo dalle attività lucrative in atto o in fieri, e ricomprenda pertanto il danno estetico senza riflessi su attività lucrative, il danno alla vita di relazione, il danno alle attività ludico-sportive, il danno sessuale ed il danno alla c.d. capacità lavorativa generica, ivi inclusa la c.d. cenestesi lavorativa.
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Tanto rilevato in diritto, va in concreto evidenziato come la c.t.u. abbia individuato, in relazione al danno biologico una durata della malattia pari ai gg indicati, di cui alcuni ITT ed un tasso di percentuale di invalidità permanente pari a quanto già esposto.
Nella determinazione delle suddette voci ritiene equo lo scrivente utilizzare in linea di massima le tabelle di liquidazione elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 e non quelle in vigore al momento dei fatti (Cass. III^ nr. 13676/07 e ord. III^ nr. 1305/16), che, attribuendo una certa rilevanza all'età del danneggiato ed apparendo idonee ad adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana attraverso le quali si manifesta e si esprime l'integrità e l'efficienza psico-fisica, vanno ritenute fortemente rispondenti alle esigenze di ristoro di tale voce di danno (Cass.ss.uu.nr. 12408/11 e Cass. VI^ nr. 1305/06).
Anche in relazione alla liquidazione del danno morale, risarcibile ex art. 2059 c.c. quale danno non patrimoniale (da Corte Cost, nr. 233/03 e Cass. nrr. 8827 e 8828/03 cit.), sulla scia delle motivazioni rese da quella A.G. meneghina, appare opportuno, ai fini della relativa determinazione, ancorarlo all'entità del danno biologico e quantificarlo, nel caso di specie, tenuto conto di tutte le particolarissime circostanze del caso concreto, in una misura ricompresa in quell'unica somma e calcolata con il sistema del c.d. punto danno non patrimoniale.
In base alle suddette tabelle allora (sulla congruità di tale sistema di calcolo si veda da ultimo
Cass. III^ nr. 394/07) per una percentuale di invalidità pari al 13% e per un'età pari a 55 anni
(al momento del fatto) è previsto un valore punto ed un coefficiente di demoltiplicazione che conducono alla somma di € 36.334,00 (danno biologico per invalidità permanente, più punto per danno morale), che non si ritiene di ulteriormente aumentare in ragione della assoluta carenza di allegazioni fattuali e probatorie che consentano di individuare elementi a supporto di una tale operazione di maggiorazione.
A tale importo vanno poi aggiunte le ulteriori somme a titolo di danno biologico per ITT e ITP:
ITT 40 gg per 115,00 per l'importo di euro 4.600,00
ITP 3.450,00 (al 75%) – 2.012,50 (al 50%) – 575,00 (al 20%)
e, quindi, il danno biologico temporaneo ammonta ad € 46.971,50.
In ordine poi al c.d. danno esistenziale ritiene lo scrivente di dover aderire a quell'indirizzo interpretativo, recentemente avallato in sede di SS.UU., in virtù del quale, in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica, il danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli ad un livello normale, cosicché quest'ultimo pagina 11 di 17 12
non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tener conto per accertare in concreto la misura di tale danno ed adattarlo alle peculiarità del caso (Cass. III^ nrr. 10123/09, 9514/07, 9510/07 e 23918/06).
All'indirizzo sin qui esposto, cui, come detto, lo scrivente ritiene con convinzione di dover aderire, parrebbe contrapporsi altro recente indirizzo che, almeno nell'esposizione dei principi, sembrerebbe prospettare, all'interno del danno non patrimoniale, una differenziazione tra danno morale soggettivo, danno biologico, come lesione all'integrità psico-fisica ed accertabile in sede medico-legale, e danno appunto esistenziale, quale pregiudizio che determina una modifica peggiorativa della personalità, da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi agli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare. In tale ambito si sono mosse di recente la II^ sezione della Corte di Cassazione con la decisione nr. 9861/07, la stessa III^ sezione con le decisioni nr. 2546/07, in realtà questa solo per rilevare, con quella spiegata “diversità ontologica”, la tardività, per novità della domanda, di una richiesta di liquidazione del danno esistenziale formulata oltre i termini preclusivi, e nr. 2546/07 per una del tutto particolare ipotesi di danno sessuale, la sezione Lavoro con le decisioni nrr. 5221/07 e 22551/06 e numerose decisioni in sede di AGA in materia di pubblico impiego e comportamenti violativi dell'art. 2043 cc da parte della
PA (TAR Piemonte I^ nr. 2623/07 e TAR Lombardia IV^ nr. 1949/07).
La sensazione allora che ricava lo scrivente dalla lettura delle suddette ultime decisione è che al riconoscimento di una autonoma figura di danno esistenziale, al di là delle affermazioni in linea di principio fondate su una differenziazione dal biologico e quindi su una prospettabile cumulabilità con lo stesso, in quelle decisioni si pervenga nel momento in cui, accertata l'idoneità della condotta almeno colposa altrui a determinare uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con compromissione di ogni ambito relazionale, si prescinde completamente per le caratteristiche specifiche della fattispecie da una incidenza sulla integrità psico-fisica del danneggiato. Non a caso infatti quelle affermazioni risultano adottate in fattispecie, come i rapporti lavorativi, i rapporti con la PA, le ipotesi di ingiuria e diffamazione e nell'ambito del risarcimento del danno c.d. “parentale”, ove la condotta colposa altrui, pur non incidendo sull'integrità psico-fisica del danneggiato e che quindi non può essere riscontrabile a mezzo di valutazione medico-legale, è senza alcun dubbio idonea ad alterare il diritto a proseguire una vita normale. E proprio ripercorrendo l'incipit dell'indirizzo ancora propugnato dalle citate Cass. III^ nrr. 9514/07,
9510/07 e 23918/06, secondo cui, come visto, “in presenza di una lesione all'integrità psico-fisica il pagina 12 di 17 13
danno alla vita di relazione costituisce una componente del danno biologico”, sembrerebbe trovarsi conferma all'affermazione che laddove non si verifichi quella lesione, ma comunque si riscontri un'alterazione delle normali condizioni di vita, possa e debba trovare spazio una forma di risarcimento al danno esistenziale, anche se certamente meno pregnante rispetto al biologico, che, come detto, dove si riscontra, lo contiene proprio.
Non risultano in particolare allegati e addotti, sotto tale profilo, ed al di là di quanto già valutato, elementi specifici che consentano sotto tale profilo di procedere ad un ulteriore “aumento personalizzato”.
A titolo poi di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, va ritenuta non sufficientemente contestata la sussistenza delle spese sostenute per €. 654,86 per danno emergente passato
Invoca la parte anche il risarcimento delle cd spese stragiudiziali.
Richiede in particolare a tale titolo: costi ed onorari fase ATP , ovvero:
€. 4.486,40 quale ristoro delle spese e competenze sostenute nel procedimento di ATP
N°2078/2017 allibrato dinanzi all'intestato Tribunale (cfr. doc. all.);
€.400,00 quale compenso versato alla CTU nel procedimento di ATP
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n.
9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n.
14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato pagina 13 di 17 14
in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale non possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (e tra l'altro anche applicando tale criterio si perverrebbe ad identica conclusione di rigetto secondo quanto oltre), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (Cassazione civile, sez. VI 13/03/2017 n. 6422 e Cassazione civile, sez. un. 10/07/2017 n. 16990).
Le spese in esame, pertanto, non sfuggono ai generali presupposti di risarcibilità di cui agli art. 1223 e 1227 c.c. Ciò vuol dire che, da un lato, esse devono essere una conseguenza immediata e diretta del sinistro (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile la spesa sostenuta per ricorrere all'ausilio di un legale che ponesse rimedio agli errori commessi da altro precedente); dall'altro, non devono essere ascrivibili a colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma
2, c.c. E le spese legali stragiudiziali costituiscono un danno ascrivibile a colpa del danneggiato quando, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potevano essere evitare o sostenute in misura inferiore (sicché, ad esempio, non sarebbe risarcibile una spesa del tutto esorbitante rispetto al tipo di prestazione richiesta e ai valori medi di mercato).
Tanto premesso, non resta che rilevare come parte attrici insti per la condanna della controparte al pagamento degli esborsi sostenuti per assistenza tecnica e legale stragiudiziale, ivi inclusa l'obbligatoria e pregiudiziale attività di ATP.
La domanda pertanto, in applicazione di quei principi, deve essere accolta.
7.Sugli accessori.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno in ipotesi di obbligazione di valore, sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv.
640204-01). Affermazioni queste, ancora di recente ribadite, essendosi sottolineato che gli
"interessi "compensativi" (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza pagina 14 di 17 15
dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione" e ciò
"in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in motivazione,
Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, "una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata". (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023,
n. 4938, Rv. 667257-01).
Il conteggio tuttavia degli interessi deve essere operato previa dovuta devalutazione della somma rivalutata all'attualità, essendo stata utilizzata una tabella successiva all'infortunio.
La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I,
10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione).
La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462.
La somma qui liquidata, già attualizzata, dovrà quindi essere maggiorata degli interessi legali sul capitale originario (id est devalutato al momento dell'evento dannoso) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto illecito al saldo.
8.Le spese seguono la soccombenza in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come in dispositivo in base al valore relativo del decisum (non ancora attualizzato), pure per il presente grado per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria
( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
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Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento.
Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, in quanto sopravvenuto per il decesso della originaria unica parte e comunque tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il “può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”.
Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il
23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m.
13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti.
Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico.
P.Q.M.
accoglie l'appello proposto da nato a [...] [...], c.f. Parte_1
; , nata a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
; , nato a [...] il [...] c.f.
[...] Parte_3 C.F._3
n.q. in atti;
[...]
per l'effetto, in integrale riforma della SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI
TERAMO, N.421/2024 in accoglimento della iniziale domanda, condanna
[...]
(p.i. ) in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Milano, Via G.B. Cassinis, 21, al pagamento in favore degli appellanti n.q.
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di eredi ex Cass. nr. 13163/24 della complessiva somma di euro 52.512,76, oltre accessori e per le causali come da parte motiva;
condanna (p.i. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via G.B. Cassinis, 21, al pagamento in favore degli eredi ex Cass. nr. 13163/24 delle spese processuali che così liquida: per il primo grado gli esborsi documentati in atti ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge;
per il presente grado in euro 777,00 e 27 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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