TRIB
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/01/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
RG 2930/2023 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2930/2023vol., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PRIOLA NUNZIATA presso il cui studio sito in VIA ROMA n. 17 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MORRONE DANIELA presso il cui studio sito in VIA C. GOLDONI 2 43121 PARMA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore;
mantenimento figlio maggiorenne
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 18.01.2024 hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni depositate in atti con foglio in data 11.01.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e nati a Modena Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 09.08.2004 e 04.04.2006 dalla relazione more uxorio delle parti;
I genitori, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo, formalizzato nel foglio di conclusioni congiunte depositato in data 11.01.2024 e confermato all'udienza del 18.01.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con esercizio Per_2 comune della responsabilità genitoriale, collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. Il signor corrisponderà alla signora , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 220,00 a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio e finchè egli frequenta la scuola Per_2 militare, e della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio Dette somme verranno rivalutate annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT a decorrere dal 31.01.2025 e dovranno essere corrisposte entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative del medesimo, quando vorrà, previo accordo con la madre.
4. Il padre contribuirà nella misura del 50% del loro ammontare al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, così come previsto dal Protocollo in uso presso codesto Tribunale e qui di seguito riportate:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo, specifico, prescritti dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
- Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
- Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
- Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
- Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
- Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio.
- Gite scolastiche senza pernottamento.
- Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTTIVO ACCORDO:
- Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
- Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
- Gite scolastiche con pernottamento.
- Corsi di recupero e lezioni private.
- Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
- Corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: - Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
- Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
- Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
- Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all' estero.
- Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
Si precisa che verranno ripartite al 50% tra le parti le spese per la scuola militare del figlio ed ogni altra spesa annessa e connessa alla frequentazione della Per_2 stessa. Si precisa, altresì, che le spese per l'assicurazione dell'automobile Autobianchi Y10 tg. MO974832, intestata al IG. ma in uso esclusivo Controparte_1 al figlio e le spese per l'assicurazione dello scooter Tg. X8XYK7 intestato Per_1
IG.ra ma in uso esclusivo al figlio verranno pagate al Parte_1 Per_2 50% tra le parti. Verranno pure pagate al 50% le spese per utenze telefoniche dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data di deposito della domanda giudiziale, con la conseguenza che l'importo complessivo del contributo di mantenimento ordinario per entrambi i figli, calcolato dal mese di giugno 2023 al dicembre 2023, ammonta complessivamente ad euro 1.240,00 (differenza tra il dovuto pari ad € 3.290,00 ed il versato pari ad € 2.050,00) e verrà corrisposto dal IG. , in otto rate mensili per Euro 155,00 cadauna, la prima entro il Controparte_1 giorno 20 del mese di gennaio 2024 e cosi mensilmente sino al saldo dell'importo dovuto ( per il residuo di euro 1.240,00) a mezzo bonifico bancario sul conto della IG.ra . Parte_1
6. L'assegno unico per i figli a carico venga percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Parte_1
7. Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali. Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.01.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2930/2023vol., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PRIOLA NUNZIATA presso il cui studio sito in VIA ROMA n. 17 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MORRONE DANIELA presso il cui studio sito in VIA C. GOLDONI 2 43121 PARMA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore;
mantenimento figlio maggiorenne
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 18.01.2024 hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni depositate in atti con foglio in data 11.01.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e nati a Modena Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 09.08.2004 e 04.04.2006 dalla relazione more uxorio delle parti;
I genitori, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo, formalizzato nel foglio di conclusioni congiunte depositato in data 11.01.2024 e confermato all'udienza del 18.01.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con esercizio Per_2 comune della responsabilità genitoriale, collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
2. Il signor corrisponderà alla signora , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di € 220,00 a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio e finchè egli frequenta la scuola Per_2 militare, e della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio Dette somme verranno rivalutate annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT a decorrere dal 31.01.2025 e dovranno essere corrisposte entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative del medesimo, quando vorrà, previo accordo con la madre.
4. Il padre contribuirà nella misura del 50% del loro ammontare al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, così come previsto dal Protocollo in uso presso codesto Tribunale e qui di seguito riportate:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco. f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo, specifico, prescritti dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
- Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
- Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
- Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
- Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
- Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
- Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
- Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
- Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
- Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
- Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
- Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio.
- Gite scolastiche senza pernottamento.
- Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTTIVO ACCORDO:
- Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
- Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
- Gite scolastiche con pernottamento.
- Corsi di recupero e lezioni private.
- Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
- Corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: - Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
- Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
- Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
- Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all' estero.
- Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
Si precisa che verranno ripartite al 50% tra le parti le spese per la scuola militare del figlio ed ogni altra spesa annessa e connessa alla frequentazione della Per_2 stessa. Si precisa, altresì, che le spese per l'assicurazione dell'automobile Autobianchi Y10 tg. MO974832, intestata al IG. ma in uso esclusivo Controparte_1 al figlio e le spese per l'assicurazione dello scooter Tg. X8XYK7 intestato Per_1
IG.ra ma in uso esclusivo al figlio verranno pagate al Parte_1 Per_2 50% tra le parti. Verranno pure pagate al 50% le spese per utenze telefoniche dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5. Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data di deposito della domanda giudiziale, con la conseguenza che l'importo complessivo del contributo di mantenimento ordinario per entrambi i figli, calcolato dal mese di giugno 2023 al dicembre 2023, ammonta complessivamente ad euro 1.240,00 (differenza tra il dovuto pari ad € 3.290,00 ed il versato pari ad € 2.050,00) e verrà corrisposto dal IG. , in otto rate mensili per Euro 155,00 cadauna, la prima entro il Controparte_1 giorno 20 del mese di gennaio 2024 e cosi mensilmente sino al saldo dell'importo dovuto ( per il residuo di euro 1.240,00) a mezzo bonifico bancario sul conto della IG.ra . Parte_1
6. L'assegno unico per i figli a carico venga percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Parte_1
7. Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali. Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 18.01.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli