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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4438 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 23.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3502/23 R.G. ruolo contenzioso civile
TRA in persona del legale rappresentante p.t. e entrambi rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Fausto Porcù
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso da Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 22.7.23 le parti appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza 2586/23 emessa il 22.6.23 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere aveva rigettato il ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 135/22 del 6.4.22 con la quale si ingiungeva il pagamento, in base a verbale di accertamento CE0000/608-01 del 19.7.21, della somma di euro 3991,80 per la violazione dell'art. 3 comma 3 dl 12/02 convertito in legge 73/02, per omessa comunicazione nei termini di legge della assunzione del lavoratore nel Parte_3 periodo tra il 26.7.18 ed il 17.10.19. Il ricorso lamentava la mancanza assoluta di motivazione del provvedimento;
si richiamava il precedente ruolo di socio al 50 % dello poi sceso al di Parte_3 sotto e contrasti con il fratello con richiamo di varie assemblee societarie e contestazioni Parte_2
Pa mosse all' circa la sua ingerenza nell'esercizio della attività condotta dalla Pt_3 Il Tribunale rigettava la opposizione, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione circa la individuazione dell'oggetto del giudizio di opposizione rappresentato dal “rapporto” e non dall'
“atto”, sulla sufficienza di una motivazione estesa, come nel caso concreto, per “relationem” e sul valore probatorio del verbale ispettivo;
richiamava le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e la documentazione comprovante il coinvolgimento lavorativo del soggetto indicato. Pa Sia la appellante che il socio intendono denunciare la assenza di una valida Parte_2 motivazione della sentenza in ordine alle proprie deduzioni ex art. 2094 cod. civ. ed al vissuto societario già allegato in primo grado.
Si è costituito con l'Avvocatura distrettuale dello Stato l' appellato, per la conferma della CP_1 sentenza gravata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 23.9.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
I soggetti sentiti in sede ispettiva riferiscono complessivamente di una costante e significativa presenza lavorativa -e non già di una mera “presenza” di un socio, minoritario e senza deleghe operative di Qui può essere richiamata la “essenza” di tali dichiarazioni, già citate dal Parte_3 primo Giudice, significando la eterogeneità delle fonti di conoscenza (clienti dell'impresa, collaboratori, un dipendente ) utilizzate per le conclusioni ispettive che, perciò giungono all'esito del rilievo della violazione contestata, secondo elementi chiari, concordanti e scevri di alcuna valutazione arbitraria nella redazione del verbale a “monte” della ordinanza impugnata;
si badi quindi, alla convergenza di tali dichiarazioni per cui la fattispecie ex 2094 cod. civ., ovvero la ricorrenza di condotte di lavoro subordinato, è certamente stata dimostrata in sede ispettiva e condivisibilmente giudicata dal Tribunale. Si tratta del dichiarante , conoscente dei fratelli e Controparte_2 Pt_3 frequentatore dei locali di impresa della srl ricorrente (“….vi ho sempre trovato il signor , Pt_3 alla sua scrivania oppure impiegato con i cavalli nella scuderia attigua….”); di tale , Persona_1 cliente (“….l'ho visto molto spesso alla scrivania….quando morì mio padre…..ho avuto contatti per il funerale con e io e mio fratello abbiamo pagato a lui…..”); di Parte_3 Persona_2 assicuratore dell'impresa (“…….si occupava lui di ricevere le polizze e le fatture che io Pt_3 portavo…….fino al 2019 ho visto ogni volta che mi sono recato il sig. le polizze Persona_3
e le ricevute dalle mie mani…”). Assolutamente poi, inequivocabile è la documentazione rappresentata dalle fatture societarie attive su cui vi è la incontestata annotazione dello stesso legale rappresentante della appellante (annotazione del singolo titolo- assegno in pagamento della singola fattura e “incassato” dallo ). Parte_3
Si tratta di un compendio istruttorio che non poteva che condurre all'accertamento del lavoro subordinato perché assai pregnante;
e cioè l'inserimento stabile di prestazioni lavorative in una organizzazione lavorativa che non è propria del singolo operatore (rapporti con clientela e collaboratori, con gestione di incassi e di pagamenti). Compendio che il primo Giudice ha condivisibilmente inquadrato nella fattispecie del lavoro subordinato con riferimento a tali modalità di svolgimento di prestazioni lavorative certamente in subordinazione.
I ricorrenti poi non hanno offerto alcuna spiegazione alternativa della, incontestata, presenza nei luoghi e frangenti lavorativi se non con il richiamo a dissidi tra i fratelli nella conduzione societaria ed all'avvenire tale presenza contro la volontà dell'amministrazione dell'impresa; poi anche reiteravano il fumoso, inammissibile, richiamo già rivolto ex post all'ispettorato, ora al primo
Giudice, nel non avere fatto uso di una “maggiore prudenza” nel valutare il materiale di giudizio.
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, in carico solidale degli appellanti, con la liquidazione di cui al dispositivo secondo lo scaglione di valore individuabile in base alla somma oggetto di ingiunzione ed alla assenza di istruttoria nel presente grado.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate in favore dell'appellato in euro 900,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 23.9.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 23.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3502/23 R.G. ruolo contenzioso civile
TRA in persona del legale rappresentante p.t. e entrambi rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Fausto Porcù
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentato e difeso da Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 22.7.23 le parti appellanti di cui in epigrafe hanno impugnato la sentenza 2586/23 emessa il 22.6.23 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere aveva rigettato il ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 135/22 del 6.4.22 con la quale si ingiungeva il pagamento, in base a verbale di accertamento CE0000/608-01 del 19.7.21, della somma di euro 3991,80 per la violazione dell'art. 3 comma 3 dl 12/02 convertito in legge 73/02, per omessa comunicazione nei termini di legge della assunzione del lavoratore nel Parte_3 periodo tra il 26.7.18 ed il 17.10.19. Il ricorso lamentava la mancanza assoluta di motivazione del provvedimento;
si richiamava il precedente ruolo di socio al 50 % dello poi sceso al di Parte_3 sotto e contrasti con il fratello con richiamo di varie assemblee societarie e contestazioni Parte_2
Pa mosse all' circa la sua ingerenza nell'esercizio della attività condotta dalla Pt_3 Il Tribunale rigettava la opposizione, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione circa la individuazione dell'oggetto del giudizio di opposizione rappresentato dal “rapporto” e non dall'
“atto”, sulla sufficienza di una motivazione estesa, come nel caso concreto, per “relationem” e sul valore probatorio del verbale ispettivo;
richiamava le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e la documentazione comprovante il coinvolgimento lavorativo del soggetto indicato. Pa Sia la appellante che il socio intendono denunciare la assenza di una valida Parte_2 motivazione della sentenza in ordine alle proprie deduzioni ex art. 2094 cod. civ. ed al vissuto societario già allegato in primo grado.
Si è costituito con l'Avvocatura distrettuale dello Stato l' appellato, per la conferma della CP_1 sentenza gravata.
A seguito della camera di consiglio di cui all'udienza del 23.9.25 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va integralmente rigettato per quanto segue;
ciò in condivisione dell'esito raggiunto dal primo Giudice.
I soggetti sentiti in sede ispettiva riferiscono complessivamente di una costante e significativa presenza lavorativa -e non già di una mera “presenza” di un socio, minoritario e senza deleghe operative di Qui può essere richiamata la “essenza” di tali dichiarazioni, già citate dal Parte_3 primo Giudice, significando la eterogeneità delle fonti di conoscenza (clienti dell'impresa, collaboratori, un dipendente ) utilizzate per le conclusioni ispettive che, perciò giungono all'esito del rilievo della violazione contestata, secondo elementi chiari, concordanti e scevri di alcuna valutazione arbitraria nella redazione del verbale a “monte” della ordinanza impugnata;
si badi quindi, alla convergenza di tali dichiarazioni per cui la fattispecie ex 2094 cod. civ., ovvero la ricorrenza di condotte di lavoro subordinato, è certamente stata dimostrata in sede ispettiva e condivisibilmente giudicata dal Tribunale. Si tratta del dichiarante , conoscente dei fratelli e Controparte_2 Pt_3 frequentatore dei locali di impresa della srl ricorrente (“….vi ho sempre trovato il signor , Pt_3 alla sua scrivania oppure impiegato con i cavalli nella scuderia attigua….”); di tale , Persona_1 cliente (“….l'ho visto molto spesso alla scrivania….quando morì mio padre…..ho avuto contatti per il funerale con e io e mio fratello abbiamo pagato a lui…..”); di Parte_3 Persona_2 assicuratore dell'impresa (“…….si occupava lui di ricevere le polizze e le fatture che io Pt_3 portavo…….fino al 2019 ho visto ogni volta che mi sono recato il sig. le polizze Persona_3
e le ricevute dalle mie mani…”). Assolutamente poi, inequivocabile è la documentazione rappresentata dalle fatture societarie attive su cui vi è la incontestata annotazione dello stesso legale rappresentante della appellante (annotazione del singolo titolo- assegno in pagamento della singola fattura e “incassato” dallo ). Parte_3
Si tratta di un compendio istruttorio che non poteva che condurre all'accertamento del lavoro subordinato perché assai pregnante;
e cioè l'inserimento stabile di prestazioni lavorative in una organizzazione lavorativa che non è propria del singolo operatore (rapporti con clientela e collaboratori, con gestione di incassi e di pagamenti). Compendio che il primo Giudice ha condivisibilmente inquadrato nella fattispecie del lavoro subordinato con riferimento a tali modalità di svolgimento di prestazioni lavorative certamente in subordinazione.
I ricorrenti poi non hanno offerto alcuna spiegazione alternativa della, incontestata, presenza nei luoghi e frangenti lavorativi se non con il richiamo a dissidi tra i fratelli nella conduzione societaria ed all'avvenire tale presenza contro la volontà dell'amministrazione dell'impresa; poi anche reiteravano il fumoso, inammissibile, richiamo già rivolto ex post all'ispettorato, ora al primo
Giudice, nel non avere fatto uso di una “maggiore prudenza” nel valutare il materiale di giudizio.
Ogni superiore considerazione conduce al rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, in carico solidale degli appellanti, con la liquidazione di cui al dispositivo secondo lo scaglione di valore individuabile in base alla somma oggetto di ingiunzione ed alla assenza di istruttoria nel presente grado.
La Corte, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite del presente grado liquidate in favore dell'appellato in euro 900,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 23.9.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri Il Presidente dott. Gennaro Iacone