TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615, 1' comma e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
e rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. PUORTO GIUSEPPE
- OPPONENTI -
E
per mezzo della procuratrice speciale Controparte_1
(intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_2 in sostituzione di procuratrice Controparte_3 della , rapp.ta e difesa Controparte_4 dagli avv.ti Calabresi Roberto e Gaboardi Elisa
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.8.2023,
[...]
e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2 precetto notificato loro in data 24.8.2023 da parte della procuratrice della Controparte_3 [...]
[...
[...] [...]
deducendo essenzialmente: 1) Controparte_5
l'inammissibilità della pretesa per omessa comunicazione della decadenza del beneficio del termine;
2) la mancata indicazione in precetto dei criteri di calcolo degli interessi;
3) l'errata quantificazione del capitale residuo;
4) l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
In data 30.12.2024, interveniva ex art. 111 c.p.c. la quale cessionaria del credito azionato, la CP_1 quale faceva proprie le difese dell'originaria creditrice.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare come, dopo l'iscrizione a ruolo della causa, parte opponente non ha depositato più alcun atto ad eccezione delle note di trattazione dell'odierna udienza cartolare, nelle quali ha inammissibilmente formulato contestazioni nuove che non possono essere prese in considerazione.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione, formulata dall'opposta, di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, in quanto la mediazione obbligatoria non trova applicazione con riguardo ai processi di esecuzione forzata ed il decreto legislativo n. 28/2010 art. 5 comma 4 lett. e) esclude espressamente l'applicazione del predetto istituto anche “nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla mancata comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, occorre rilevare che il contratto di mutuo in questione, all'art. 8 delle condizioni generali
(cfr. doc. 1 della produzione di parte opposta), prevedeva
2 la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Ad ogni modo, deve ritenersi senz'altro equipollente ad una comunicazione della decadenza dal beneficio del termine a mezzo raccomandata quella contenuta nell'atto di precetto
(cfr. Cass. 24330/2011).
Quanto al secondo motivo di opposizione, esso, nella parte in cui si deduce la nullità formale del precetto, integra a ben vedere un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c. e, come tale, non è fondato, dal momento che il precetto risulta contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 480 c.p.c., non essendo necessaria alcuna specificazione dei calcoli di ogni singola voce di credito.
Nella parte in cui si configura una doglianza sull'an ovvero sul quantum della pretesa creditoria, cui può ricondursi anche il terzo motivo di opposizione laddove, in particolare, si contesta la mancata considerazione dei pagamenti effettuati in corso di mutuo, essa è concretamente smentita dal contenuto del contratto di mutuo azionato e dei relativi allegati, in cui sono esattamente indicati i tassi applicati e tutti gli elementi utili per la determinazione del dovuto, e non è sufficientemente ed idoneamente argomentata e provata da parte opponente.
In particolare, in relazione alle somme già versate dai debitori, non è provato il versamento della somma di €
20.500,00 indicata nell'atto di citazione, mentre gli importi di cui ai bonifici prodotti da parte opponente risultano effettivamente considerati nei calcoli operati da parte opposta e non specificamente contestati dagli attori.
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari ed anatocistici, la suddetta eccezione risulta formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata, oltre che priva di qualsivoglia supporto probatorio e documentale, limitandosi parte opponente, da
3 una parte, a richiamare astrattamente la normativa e la giurisprudenza sul tema e, dall'altra, ad affermarne la sussistenza sulla base di una perizia di parte mai effettivamente allegata e senza indicare i dati numerici o le previsioni contrattuali contestate e senza neppure produrre il DM applicabile per la determinazione del tasso soglia antiusura.
Ad ogni modo, l'esame degli atti consente di escludere la nullità della pattuizione sia degli interessi corrispettivi sia di quelli moratori.
Infatti, il tasso corrispettivo previsto al momento della pattuizione (cfr. art. 4 del contratto di mutuo e documento di sintesi) risultava pari al 2,00% con un ISC pari al
2,296%, mentre il tasso soglia all'epoca vigente per i mutui ipotecari a tasso variabile era pari al 4,875%.
Con riferimento al tasso degli interessi moratori, previsto contrattualmente nella misura iniziale del 4,289% (cfr. art. 5), esso risulta comunque inferiore al predetto tasso soglia, senza considerare che per i moratori deve farsi applicazione dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione, la quale ha tra l'altro precisato che “la Banca
d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al "tasso soglia" degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996” (cfr. Cass. 26286/2019; Cass. S.U. 19597/2020).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in
4 dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.;
B) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 04/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615, 1' comma e 617, 1' comma c.p.c.) e vertente
T R A
e rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. PUORTO GIUSEPPE
- OPPONENTI -
E
per mezzo della procuratrice speciale Controparte_1
(intervenuta ex art. 111 c.p.c. Controparte_2 in sostituzione di procuratrice Controparte_3 della , rapp.ta e difesa Controparte_4 dagli avv.ti Calabresi Roberto e Gaboardi Elisa
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.8.2023,
[...]
e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_2 precetto notificato loro in data 24.8.2023 da parte della procuratrice della Controparte_3 [...]
[...
[...] [...]
deducendo essenzialmente: 1) Controparte_5
l'inammissibilità della pretesa per omessa comunicazione della decadenza del beneficio del termine;
2) la mancata indicazione in precetto dei criteri di calcolo degli interessi;
3) l'errata quantificazione del capitale residuo;
4) l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
In data 30.12.2024, interveniva ex art. 111 c.p.c. la quale cessionaria del credito azionato, la CP_1 quale faceva proprie le difese dell'originaria creditrice.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare come, dopo l'iscrizione a ruolo della causa, parte opponente non ha depositato più alcun atto ad eccezione delle note di trattazione dell'odierna udienza cartolare, nelle quali ha inammissibilmente formulato contestazioni nuove che non possono essere prese in considerazione.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione, formulata dall'opposta, di improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, in quanto la mediazione obbligatoria non trova applicazione con riguardo ai processi di esecuzione forzata ed il decreto legislativo n. 28/2010 art. 5 comma 4 lett. e) esclude espressamente l'applicazione del predetto istituto anche “nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
Detto ciò, l'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla mancata comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, occorre rilevare che il contratto di mutuo in questione, all'art. 8 delle condizioni generali
(cfr. doc. 1 della produzione di parte opposta), prevedeva
2 la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
Ad ogni modo, deve ritenersi senz'altro equipollente ad una comunicazione della decadenza dal beneficio del termine a mezzo raccomandata quella contenuta nell'atto di precetto
(cfr. Cass. 24330/2011).
Quanto al secondo motivo di opposizione, esso, nella parte in cui si deduce la nullità formale del precetto, integra a ben vedere un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c. e, come tale, non è fondato, dal momento che il precetto risulta contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 480 c.p.c., non essendo necessaria alcuna specificazione dei calcoli di ogni singola voce di credito.
Nella parte in cui si configura una doglianza sull'an ovvero sul quantum della pretesa creditoria, cui può ricondursi anche il terzo motivo di opposizione laddove, in particolare, si contesta la mancata considerazione dei pagamenti effettuati in corso di mutuo, essa è concretamente smentita dal contenuto del contratto di mutuo azionato e dei relativi allegati, in cui sono esattamente indicati i tassi applicati e tutti gli elementi utili per la determinazione del dovuto, e non è sufficientemente ed idoneamente argomentata e provata da parte opponente.
In particolare, in relazione alle somme già versate dai debitori, non è provato il versamento della somma di €
20.500,00 indicata nell'atto di citazione, mentre gli importi di cui ai bonifici prodotti da parte opponente risultano effettivamente considerati nei calcoli operati da parte opposta e non specificamente contestati dagli attori.
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari ed anatocistici, la suddetta eccezione risulta formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata, oltre che priva di qualsivoglia supporto probatorio e documentale, limitandosi parte opponente, da
3 una parte, a richiamare astrattamente la normativa e la giurisprudenza sul tema e, dall'altra, ad affermarne la sussistenza sulla base di una perizia di parte mai effettivamente allegata e senza indicare i dati numerici o le previsioni contrattuali contestate e senza neppure produrre il DM applicabile per la determinazione del tasso soglia antiusura.
Ad ogni modo, l'esame degli atti consente di escludere la nullità della pattuizione sia degli interessi corrispettivi sia di quelli moratori.
Infatti, il tasso corrispettivo previsto al momento della pattuizione (cfr. art. 4 del contratto di mutuo e documento di sintesi) risultava pari al 2,00% con un ISC pari al
2,296%, mentre il tasso soglia all'epoca vigente per i mutui ipotecari a tasso variabile era pari al 4,875%.
Con riferimento al tasso degli interessi moratori, previsto contrattualmente nella misura iniziale del 4,289% (cfr. art. 5), esso risulta comunque inferiore al predetto tasso soglia, senza considerare che per i moratori deve farsi applicazione dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione, la quale ha tra l'altro precisato che “la Banca
d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al "tasso soglia" degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996” (cfr. Cass. 26286/2019; Cass. S.U. 19597/2020).
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in
4 dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.;
B) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 04/03/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
5