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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6222/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. SCIALFA DANIELE
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. SCIALFA DANIELE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06.10.2012 tra i coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 06/10/2012 e trascritto al n. 52, Parte II, Serie C, Anno 2023 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO alle seguenti condizioni:
1. LA e si scambiano fin d'ora l'assenso al rinnovo e/o al rilascio del passaporto Pt_1 Parte_2
o di altro documento valido per l'espatrio, sia per sé stessi sia per il figlio minore Per_1
2. il figlio resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, conservando la residenza Per_1
anagrafica presso la madre in IA VE (TV), Via Ventotto Aprile n. 22, con facoltà Parte_1
per il padre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di tutti (anche lavorativi), con i desideri del bambino, e previo accordo con la madre, e comunque secondo quanto di seguito esposto: trascorrerà il lunedì, il mercoledì e il venerdì con la madre, mentre il martedì e il giovedì con Per_1
il padre;
trascorrerà alternativamente un fine settimana (sabato e domenica) con la madre e uno con il padre. Inizio della frequentazione con il padre: alle ore 18.30 nelle visite infrasettimanali e alla mattina nei fine settimana. Fine della frequentazione: nei pernottamenti infrasettimanali il padre dopo aver tenuto il bambino a dormire presso la propria abitazione, alla mattina lo riaccompagnerà a scuola. LA
2 domenica sera invece riaccompagnerà il bambino a casa, salvo concordare che possa restare anche alla notte e portarlo a scuola il lunedì mattina. ME trascorrerà tutte le seguenti festività (1°
Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno) ad anni alterni con il padre e con la madre.
Con riferimento alla giornata di Natale e alle vacanze natalizie:
ME trascorrerà, salvo diversi accordi, la giornata di Natale e Santo Stefano ad anni alterni con la madre e con il padre e starà con l'altro genitore l'ultimo dell'anno e l'Epifania.
Durante le vacanze natalizie il figlio resterà con ciascun genitore 3 giorni in via esclusiva e per i rimanenti si seguirà il calendario prestabilito.
Con riferimento alle giornate di Pasqua e Pasquetta:
ME trascorrerà la festa di Pasqua ad anni alterni con il padre e la madre, passando poi la successiva giornata di Pasquetta con l'altro genitore.
Il padre e la madre faranno in modo che il figlio possa festeggiare il compleanno con entrambi i genitori
(insieme o separatamente). Anche per i compleanni dei genitori e altre festività di famiglia i genitori si impegnano a far partecipare il figlio anche in deroga al calendario previsto.
Vacanze estive: il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazione durante la pausa estiva. ME trascorrerà due settimane non consecutive con l'uno e l'altro genitore da concordare entro il mese di maggio.
3. quanto al mantenimento del figlio minore le parti dichiarano che vi provvederanno in Per_1
forma diretta;
4. le parti si faranno carico, nella misura del 50%, delle spese straordinarie per il figlio così Per_1
come individuate nel protocollo in essere avanti il Tribunale di Treviso, che le parti stesse dichiarano di conoscere;
5. LA e sono, ciascuno per sé, autosufficienti e non hanno reciproche pretese da Pt_1 Parte_2
far valere a titolo di mantenimento;
3 6. la casa coniugale, sita in IA VE (TV), Via Marco Foscarini n. 12/b, è stata venduta in data 07.10.2024 con rogito a ministero del Notaio di IA VE (TV), Persona_2
con conseguente estinzione del mutuo che gravava sull'immobile. LA e dichiarano Pt_1 Parte_2
di aver diviso tra loro al 50% il ricavato della vendita al netto del saldo del mutuo. Per mero scrupolo le parti concordano, altresì, la libertà per ciascuno di essi di acquistare nuovi immobili;
7. le parti dichiarano e concordano che percepisce e continuerà a percepire, fino a nuovo Parte_2
accordo tra i coniugi, per intero l'assegno unico figli che verrà usato per le spese straordinarie del figlio minore in favore di entrambi i genitori;
Per_1
8. spese di lite compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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