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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/10/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO I SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa in primo grado n.
2138/2018 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
con l'Avv. Franco de Laurentiis Parte_1
-Attore-
E
con gli Avv.ti Luca Gagliardi e Giancarlo Simonetti Controparte_1
-convenuto-
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 15/7/2025
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio il germano chiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento della somma di euro 50.810,25, oltre interessi legali, che il convenuto si era obbligato a restituirgli in virtù di accordi transattivi, che avevano dato luogo ad un atto scritto di riconoscimento di debito e promessa di pagamento, conclusi in pendenza di una causa di lavoro promossa da , Parte_2
figlio di esso attore, nei confronti dello zio per mancato adempimento di accordi che prevedevano la cessione a del 50% dell'attività di consulenza commerciale svolta dallo zio Parte_2 Controparte_1
a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di £. 110.000.000.Si costituiva in giudizio
[...] [...]
chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.Concessa Controparte_1
ordinanza che ingiungeva a il pagamento senza dilazione, in favore di Controparte_1 [...]
Parte_3 [...]
, della somma di euro 50.810,25, oltre euro 1350,00 a maggiorarsi di accessori di legge per
[...]
spese legali, la causa veniva sospesa poiché veniva proposto separato giudizio avente ad oggetto querela di falso in via principale avverso la scrittura privata di riconoscimento di debito e promessa di pagamento prodotta nel presente giudizio dall'attore e sostegno della sua domanda di condanna.Definito il giudizio sulla querela di falso veniva riassunto anche il presente giudizio dal convenuto il quale chiedeva il rigetto delle avverse domande e la condanna dell'attore a restituire le somme versate in esecuzione dell'ordinanza ingiuntiva emessa in corso di causa.In diritto, la domanda di condanna proposta da
[...]
va rigettata.L'assunto su cui la stessa si fonda, cioè che il convenuto si sarebbe obbligato a Parte_1
restituire la somma di euro 50.810,25 nell'ambito di accordi transattivi conclusi nel corso di una causa contro di lui proposta dal nipote , è rimasto del tutto privo di adeguato sostegno Parte_2
probatorio.Era, infatti, onere dell'attore (art. 2697 c.c.), trattandosi di fatto costitutivo della sua domanda di condanna, provare l'esistenza dell'obbligo di pagamento che il germano Controparte_1
avrebbe assunto nei suoi confronti.Tale onere non è stato assolto.Non risulta in alcun modo dimostrata l'esistenza dell'accordo transattivo cui ha fatto riferimento l'attore come causa giuridica dell'obbligo di pagamento di cui ha chiesto l'adempimento.Anzi, dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta che la causa di lavoro intentata da nei confronti di non è cessata per Parte_2 Controparte_1
intervenuta transazione ma è regolarmente giunta al suo epilogo con sentenza del Tribunale di Taranto
sezione lavoro che ha definito il giudizio con rigetto delle domande proposte dal ricorrente.Nè la prova dell'obbligo di pagamento può trarsi dal contenuto della scrittura privata prodotta dall'attore quale documento n. 2 allegato al suo fascicolo di parte del presente giudizio.Avverso detta scrittura
[...]
ha proposto querela di falso in via principale lamentando che la stessa sarebbe stata da lui Controparte_1
firmata in bianco e poi abusivamente riempita senza alcuna sua autorizzazione a qualsiasi riempimento.Il
giudizio così promosso è stato definito con sentenza n. 393/2025 del Tribunale di Taranto che ha dichiarato la falsità del contenuto di detto documento in quanto mai autorizzato da , ritenuto Controparte_1
vittima dell'abusivo riempimento, absque pactis, di un foglio firmato in bianco.La richiamata sentenza è
divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, secondo l'attestazione in calce alla stessa resa dal Cancelliere in data 19/6/2025, con gli effetti di cui all'art. 2909 c.c..Le contestazioni sollevate dall'attore avverso la sentenza che ha dichiarato falso il documento da lui utilizzato in questo giudizio non hanno alcuna fondatezza.La sentenza n. 393/2025 risulta, infatti, emessa non dal giudice onorario, che ne è il solo
2 estensore come si legge nell'epigrafe, bensì dal Tribunale in composizione collegiale, composto da due giudici togati ed uno onorario.Il Giudice onorario aveva il potere giurisdizionale di partecipare alla decisione collegiale atteso che la querela di falso non rientra nelle materie, tassativamente elencate dagli artt. 11 e 30 Legge n. 116/2027 e 43 bis bis R.D. n. 12/1941, per le quali è vietata la trattazione da parte dei giudici onorari.In definitiva, attesa la declaratoria di falsità del contenuto della scrittura privata prodotta in questo giudizio a sostegno della domanda di parte attorea, contenuto non attribuibile alla volontà del convenuto, ed in assenza di altre prove a sostengo della esistenza dell'obbligo del convenuto stesso di pagare in favore dell'attore la somma indicata in atto di citazione, la domanda proposta da Parte_1
va respinta.Ne consegue la revoca dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c,, ha ingiunto al
[...]
convenuto il pagamento di detta somma, con relative spese legali, in favore dell'attore e l'obbligo di di restituire in favore del germano le somme da Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo versate in esecuzione di detta ordinanza ed a seguito di procedura di pignoramento intrapresa dall'attore, somme ammontano ad euro 65.427,96, secondo la liquidazione compiuta dal Giudice Pt_4
dell'esecuzione nella ordinanza di conversione in data 8/10/2020 a seguito di istanza del convenuto,
provvedimento prodotto in corso di causa dal convenuto.Deve ritenersi che le richiamate somme siano state tutte versate dal convenuto all'attore come deve desumersi dall'esame della successiva ordinanza in data 27/9/2022 del Giudice dell'esecuzione, prodotta dal convenuto, che dando atto dell'avvenuto versamento di tutte le somme dovute ha dichiarato definita la procedura esecutiva.La domanda di condanna alla restituzione di dette somme non è da ritenersi nuova (in tal senso Cass. civ. nn. 30389/2019
e 1213/2925) in quanto è conseguente al venir meno del titolo esecutivo, emesso in questo stesso giudizio,
che costituiva la causa giuridica del pagamento e tende alla restaurazione della medesima situazione giuridica esistente prima della pronuncia del provvedimento esecutivo poi revocato.Tale domanda è
implicita nella richiesta di revoca della ingiunzione di pagamento, più volte formulata dal convenuto in questo giudizio, e può essere proposta fino alla udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio nel quale è stato emesso il provvedimento ingiuntivo (in tal senso Cas. Civ. n. 814/2015).Alla soccombenza dell'attore segue la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore ( art. 91 c.p.c.), liquidate come da separato dispositivo.Non ricorrono i presupposti per pronunciare condanna ex art. 96 c.p.c. non essendo accertato che l'autore dell'abusivo riempimento della scrittura dichiarata falsa sia stato l'attore.
P.Q.M.
3 1) Rigetta le domande proposte da e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di ingiunzione Parte_1
pronunciata in data 9/4/2019 ex art. 186 ter c.p.c.;
2) condanna a restituire in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
65.427,96;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, Cap e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto 2/10/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO I SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa in primo grado n.
2138/2018 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
con l'Avv. Franco de Laurentiis Parte_1
-Attore-
E
con gli Avv.ti Luca Gagliardi e Giancarlo Simonetti Controparte_1
-convenuto-
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 15/7/2025
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio il germano chiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1
al pagamento della somma di euro 50.810,25, oltre interessi legali, che il convenuto si era obbligato a restituirgli in virtù di accordi transattivi, che avevano dato luogo ad un atto scritto di riconoscimento di debito e promessa di pagamento, conclusi in pendenza di una causa di lavoro promossa da , Parte_2
figlio di esso attore, nei confronti dello zio per mancato adempimento di accordi che prevedevano la cessione a del 50% dell'attività di consulenza commerciale svolta dallo zio Parte_2 Controparte_1
a fronte dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di £. 110.000.000.Si costituiva in giudizio
[...] [...]
chiedendo il rigetto delle avverse domande sul rilievo della loro infondatezza.Concessa Controparte_1
ordinanza che ingiungeva a il pagamento senza dilazione, in favore di Controparte_1 [...]
Parte_3 [...]
, della somma di euro 50.810,25, oltre euro 1350,00 a maggiorarsi di accessori di legge per
[...]
spese legali, la causa veniva sospesa poiché veniva proposto separato giudizio avente ad oggetto querela di falso in via principale avverso la scrittura privata di riconoscimento di debito e promessa di pagamento prodotta nel presente giudizio dall'attore e sostegno della sua domanda di condanna.Definito il giudizio sulla querela di falso veniva riassunto anche il presente giudizio dal convenuto il quale chiedeva il rigetto delle avverse domande e la condanna dell'attore a restituire le somme versate in esecuzione dell'ordinanza ingiuntiva emessa in corso di causa.In diritto, la domanda di condanna proposta da
[...]
va rigettata.L'assunto su cui la stessa si fonda, cioè che il convenuto si sarebbe obbligato a Parte_1
restituire la somma di euro 50.810,25 nell'ambito di accordi transattivi conclusi nel corso di una causa contro di lui proposta dal nipote , è rimasto del tutto privo di adeguato sostegno Parte_2
probatorio.Era, infatti, onere dell'attore (art. 2697 c.c.), trattandosi di fatto costitutivo della sua domanda di condanna, provare l'esistenza dell'obbligo di pagamento che il germano Controparte_1
avrebbe assunto nei suoi confronti.Tale onere non è stato assolto.Non risulta in alcun modo dimostrata l'esistenza dell'accordo transattivo cui ha fatto riferimento l'attore come causa giuridica dell'obbligo di pagamento di cui ha chiesto l'adempimento.Anzi, dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta che la causa di lavoro intentata da nei confronti di non è cessata per Parte_2 Controparte_1
intervenuta transazione ma è regolarmente giunta al suo epilogo con sentenza del Tribunale di Taranto
sezione lavoro che ha definito il giudizio con rigetto delle domande proposte dal ricorrente.Nè la prova dell'obbligo di pagamento può trarsi dal contenuto della scrittura privata prodotta dall'attore quale documento n. 2 allegato al suo fascicolo di parte del presente giudizio.Avverso detta scrittura
[...]
ha proposto querela di falso in via principale lamentando che la stessa sarebbe stata da lui Controparte_1
firmata in bianco e poi abusivamente riempita senza alcuna sua autorizzazione a qualsiasi riempimento.Il
giudizio così promosso è stato definito con sentenza n. 393/2025 del Tribunale di Taranto che ha dichiarato la falsità del contenuto di detto documento in quanto mai autorizzato da , ritenuto Controparte_1
vittima dell'abusivo riempimento, absque pactis, di un foglio firmato in bianco.La richiamata sentenza è
divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini, secondo l'attestazione in calce alla stessa resa dal Cancelliere in data 19/6/2025, con gli effetti di cui all'art. 2909 c.c..Le contestazioni sollevate dall'attore avverso la sentenza che ha dichiarato falso il documento da lui utilizzato in questo giudizio non hanno alcuna fondatezza.La sentenza n. 393/2025 risulta, infatti, emessa non dal giudice onorario, che ne è il solo
2 estensore come si legge nell'epigrafe, bensì dal Tribunale in composizione collegiale, composto da due giudici togati ed uno onorario.Il Giudice onorario aveva il potere giurisdizionale di partecipare alla decisione collegiale atteso che la querela di falso non rientra nelle materie, tassativamente elencate dagli artt. 11 e 30 Legge n. 116/2027 e 43 bis bis R.D. n. 12/1941, per le quali è vietata la trattazione da parte dei giudici onorari.In definitiva, attesa la declaratoria di falsità del contenuto della scrittura privata prodotta in questo giudizio a sostegno della domanda di parte attorea, contenuto non attribuibile alla volontà del convenuto, ed in assenza di altre prove a sostengo della esistenza dell'obbligo del convenuto stesso di pagare in favore dell'attore la somma indicata in atto di citazione, la domanda proposta da Parte_1
va respinta.Ne consegue la revoca dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c,, ha ingiunto al
[...]
convenuto il pagamento di detta somma, con relative spese legali, in favore dell'attore e l'obbligo di di restituire in favore del germano le somme da Parte_1 Controparte_1
quest'ultimo versate in esecuzione di detta ordinanza ed a seguito di procedura di pignoramento intrapresa dall'attore, somme ammontano ad euro 65.427,96, secondo la liquidazione compiuta dal Giudice Pt_4
dell'esecuzione nella ordinanza di conversione in data 8/10/2020 a seguito di istanza del convenuto,
provvedimento prodotto in corso di causa dal convenuto.Deve ritenersi che le richiamate somme siano state tutte versate dal convenuto all'attore come deve desumersi dall'esame della successiva ordinanza in data 27/9/2022 del Giudice dell'esecuzione, prodotta dal convenuto, che dando atto dell'avvenuto versamento di tutte le somme dovute ha dichiarato definita la procedura esecutiva.La domanda di condanna alla restituzione di dette somme non è da ritenersi nuova (in tal senso Cass. civ. nn. 30389/2019
e 1213/2925) in quanto è conseguente al venir meno del titolo esecutivo, emesso in questo stesso giudizio,
che costituiva la causa giuridica del pagamento e tende alla restaurazione della medesima situazione giuridica esistente prima della pronuncia del provvedimento esecutivo poi revocato.Tale domanda è
implicita nella richiesta di revoca della ingiunzione di pagamento, più volte formulata dal convenuto in questo giudizio, e può essere proposta fino alla udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio nel quale è stato emesso il provvedimento ingiuntivo (in tal senso Cas. Civ. n. 814/2015).Alla soccombenza dell'attore segue la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore ( art. 91 c.p.c.), liquidate come da separato dispositivo.Non ricorrono i presupposti per pronunciare condanna ex art. 96 c.p.c. non essendo accertato che l'autore dell'abusivo riempimento della scrittura dichiarata falsa sia stato l'attore.
P.Q.M.
3 1) Rigetta le domande proposte da e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di ingiunzione Parte_1
pronunciata in data 9/4/2019 ex art. 186 ter c.p.c.;
2) condanna a restituire in favore di la somma di euro Parte_1 Controparte_1
65.427,96;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 7616,00 per compensi, oltre IVA, Cap e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto 2/10/2025
Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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