TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1484/2022 R.G.
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Scutifero appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Quercia appellata
Il Giudice scaduto il termine del 30 settembre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 1484/2022 R.G., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Scutifero appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Quercia appellata
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 677/2022 depositata il 2.8.2022 (proc.
n. 1282/2020 r.g.).
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, da intendersi qui riportate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o
2 coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto
3 appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n.
9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza del
Giudice di Pace di Crotone n. 677/2022 depositata il 2.8.2022 (proc. n. 1282/2020 r.g.), formulando le seguenti conclusioni:
“
1- Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
372/2020, emessa in data 12-06-2020 e depositata in data 16-06-2020 dal giudice di pace di Crotone
Avv. , avanzata dalla con l'atto di opposizione Controparte_2 Controparte_1 avverso l'atto di precetto del 29-06-2020 e notificato in data 02-07-2020 a mezzo del servizio postale dall'avv. Domenico Scutifero , perché totalmente infondata in fatto ed in diritto ed in mancanza dei presupposti previsti dalla legge;
2- Rigettare comunque ed in ogni caso l'opposizione spiegata dalla con atto Controparte_1 di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. notificato il 24-07-2020 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 02-07-2020 dall'avv. Domenico Scutifero, perché totalmente infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3- Per l'effetto riconoscere e dichiarare che la somma dovuta all'attore dalla Parte_1
è quella portata dall'atto di precetto notificato in data 02-07-2020 alla CP_1 Controparte_1 stessa e pari ad € 2.275,48 ; Controparte_1
4- Sempre per l'effetto condannare la stessa .p.a. al pagamento in favore del Parte_2 signor della ulteriore e residua somma di € 193,88 già detratta quella di € Parte_1
2.081,60 incassata dallo stesso a titolo di acconto;
Parte_1
5- Sempre per l'effetto condannare la opponente al pagamento delle spese Controparte_1
e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio tutte distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Domenico Scutifero”.
La compagnia assicurativa convenuta si è costituita, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Istruita documentalmente, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata assegnata allo scrivente e decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con concessione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. L'appello è infondato e va respinto, precisandosi che la presente decisione viene redatta in ossequio al principio della c.d. "ragione più liquida" che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico
4 sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cassazione civile sez. VI,
28.5.2014, n. 12002; cfr. anche Cass. civ. Sez. Unite, 8.5.2014, n. 9936).
4. I motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in virtù della loro connessione logico-giuridica, non colgono nel segno in virtù delle ragioni che si vanno ad esporre.
Dai documenti contenuti nel fascicolo emerge chiaramente la cronologia degli eventi, peraltro incontroversa.
Con missiva a mezzo p.e.c. del 19.6.2020 il difensore dell'odierno appellante comunicava al difensore dell'odierna appellata l'importo delle somme spettanti al proprio assistito Parte_1 nonché dovute a titolo di spese legali in virtù della sentenza del Giudice di Pace di Crotone n.
372/2020 dep. 16.6.2020 (proc. n. 1633/2018 r.g.), intimandone il pagamento entro i successivi 5 giorni;
lo stesso giorno, a pochi minuti di distanza, il secondo riscontrava errori nei conteggi delle spese legali, allegando nuovo calcolo e rimanendo in attesa di una nuova prenota;
sebbene tale missiva non sortisse effetto, il 24.6.2020, e quindi nel termine concesso nella su richiamata p.e.c.,
l' liquidava la somma spettante all' mediante emissione di assegno circolare, spedito CP_1 Parte_1 dall'istituto di credito il 29.6.2020; il 28.6.2020 alle ore 20:35, il difensore dell'appellante inviava nuova missiva con cui avvertiva che avrebbe notificato atto di precetto, che è stato in effetti inviato per la notifica il giorno successivo alle 10:29.
Così sinteticamente delineata l'odierna vicenda, essa deve essere esaminata valutando il comportamento complessivo di parte appellante sia nella fase della redazione e notificazione del precetto che in quella antecedente.
Va rammentato, in termini generali, che il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 9/2016 ha confermato l'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte, ritenendo che consuma illecito deontologico l'avvocato che, in assenza di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito, proceda, in tempi estremamente solleciti dal deposito della sentenza, alla notifica dell'atto di precetto, così determinando sia un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e sia un ingiustificato nocumento all'immagine professionale del collega di controparte agli occhi del proprio assistito.
Analogamente è stata sanzionata la condotta dell'avvocato che notifica atto di precetto malgrado la dichiarata volontà del collega avversario di saldare il debito (sentenza n. 217 del 28.12.2015).
5 Orbene, nel caso in esame, nell'arco di appena due settimane dal deposito della sentenza e per giunta poche ore dopo la trasmissione dell'avviso di porre in esecuzione il titolo, senza attendere, dunque, un congruo termine per il riscontro, parte appellante si è affrettata a notificare l'atto di precetto, così gravando la parte soccombente di ulteriori spese e onorari, malgrado il collega di controparte avesse manifestato la disponibilità a saldare nonché espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta e avesse, peraltro, provveduto - in assenza di riscontro - a emettere l'assegno recante l'importo richiesto in favore dell'assistito , entro il termine ultimo ad adempiere indicato nella prima Parte_1 diffida del 19.6.2020, adempiendo quindi in maniera spontanea e pressoché immediata.
4.1. Inoltre, ritiene il Giudicante che il regolamento concreto della presente fattispecie possa essere adottato prescindendo dalla verifica del rispetto o meno dei doveri deontologici e facendo applicazione dei principi reiteratamente espressi in sede di legittimità.
Al riguardo, va osservato che l'obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale - la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica, proprio per il suo rapporto sinergico con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce forza normativa e ricchezza di contenuti -, applicabile sia in ambito contrattuale che in quello extracontrattuale (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462).
In tale prospettiva, si è giunti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento per il giudice atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726).
Calato, poi, nell'ambito contrattuale, è affermazione costante della giurisprudenza quella secondo cui la buona fede oggettiva, cioè la reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase.
La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. 11.1.2006 n. 264; Cass.
7.6.2006 n. 13345).
Lo stesso canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi, componendoli nell'ambito delle rispettive pretese.
6 Diversamente, si assisterebbe ad un contemporaneo abuso, prima di tutto del diritto e, quindi, del processo, intesi come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di raggiungere lo scopo eludendo, però, i doveri di correttezza e buona fede.
Sotto questo profilo, pertanto, le parti non devono nell'ambito del rapporto in essere fra le stesse tenere comportamenti ostruzionistici, volti ad impedire o a non consentire la liberazione del debitore, quando questi ha tenuto un comportamento, sia pure non integralmente adempiente, ma, comunque, ha orientato il suo completamento nella direzione desiderata.
E soprattutto le parti non devono adottare un tale comportamento nella prospettiva di fare ricorso al processo per raggiungere una completa soddisfazione del proprio diritto;
e ciò quando con la loro collaborazione possono ottenere il soddisfacimento della pretesa vantata, attraverso lo spontaneo completamento dell'esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore.
Diversamente, anche la semplice minaccia dell'azione esecutiva darebbe luogo ad un'attività di esercizio del diritto abusiva, cui va negata legittimità e, quindi, tutela.
Il caso in esame deve, quindi, essere valutato alla luce dei principi su esposti (arg. Cass. 10182/2009).
E ancora, nella specifica materia di individuazione dell'interesse ad agire in executis in presenza di soli interessi patrimoniali e di scarsa consistenza patrimoniale, la Suprema Corte ha affermato che l'interesse a proporre l'azione esecutiva, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica, se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso (arg. Cass. 4228/2015).
Per tale ragione neppure appare fondato il sospetto che la lettura dell'articolo 100 c.p.c. che la Corte ritiene di condividere si ponga in violazione dell'articolo 24 Cost., che, tutelando il diritto di azione, non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare l'accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica.
Poiché, infatti, la giurisdizione è notoriamente risorsa statuale limitata, ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene tutelato dall'articolo 111 Cost. e dall'articolo 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di
Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi con riferimento all'intero periodo
7 intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell'effettivo soddisfacimento della pretesa).
Ne deriva che, in presenza di interessi meramente patrimoniali di non elevato valore economico e in assenza di circostanze oggettive o soggettive che possano indurre a ritenere che vi siano o possano insorgere rischi per il soddisfacimento del credito - come nel caso di specie (importo pari a € 2.081,60 intimato alla compagnia assicurativa debitrice, che per dimensioni e organizzazione va ritenuta soggetto notoriamente solvibile) - deve affermarsi che il rispetto di quei doveri di solidarietà direttamente discendenti dall'art. 2 Cost. impone in capo al creditore l'attivazione di comportamenti che non comportano alcun serio sacrificio, anche solo informali di verifica, concreta, in ordine alla volontà del debitore di adempiere o meno all'obbligazione, prima di procedere a promuovere l'azione esecutiva, a cui invece, nella specie, è stato dato impulso poche ore dopo l'avviso di notifica dell'atto di precetto e dopo un termine esiguo dalla data di pubblicazione della sentenza (appena due settimane), nonostante il debitore, formulando prontamente espressa richiesta di riconteggio della somma dovuta, avesse posto in essere un comportamento volto ad evidenziare un adempimento spontaneo e immediato, che si è peraltro concretizzato, a stretto giro (dopo soli otto giorni dal deposito della sentenza), nella corresponsione della somma intimata e precettata.
Anche per tale via, pertanto, si conferma, in piena attuazione di quegli obblighi di solidarietà e collaborazione e tenendo conto sullo sfondo di quel principio di “necessaria residualità” della tutela esecutiva giudiziale in presenza di interessi meramente patrimoniali di esiguo valore, come la condotta dell'odierno appellante sia idonea a integrare abuso del diritto e, come tale, non possa trovare tutela, sicché nulla è dovuto né può essere preteso a titolo di spese connesse alle attività di redazione dell'atto di precetto e a quelle professionali necessarie alla sua notificazione.
In definitiva, alla luce di tutto quanto su esposto il gravame deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Ogni ulteriore questione dedotta e trattata dalle parti resta assorbita.
5. Da ultimo, va rigettata, per insussistenza dei presupposti di legge, la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata in corso di causa da parte appellante, che è soccombente in giudizio.
6. Le spese sono rette dal criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in virtù del valore della lite e dei parametri minimi ex art. 147/2022, stanti la natura delle questioni trattate e l'attività processuale effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria, di carattere documentale.
8 Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata;
- rigetta la domanda avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali, liquidate in € 852,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Crotone, il 1° ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
9
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1484/2022 R.G.
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Scutifero appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Quercia appellata
Il Giudice scaduto il termine del 30 settembre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 1° ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico Mauro Giuseppe
Cilardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 1484/2022 R.G., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Scutifero appellante
e
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Quercia appellata
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 677/2022 depositata il 2.8.2022 (proc.
n. 1282/2020 r.g.).
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, da intendersi qui riportate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o
2 coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
1.1. Giova, altresì, premettere che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto
3 appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n.
9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza del
Giudice di Pace di Crotone n. 677/2022 depositata il 2.8.2022 (proc. n. 1282/2020 r.g.), formulando le seguenti conclusioni:
“
1- Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
372/2020, emessa in data 12-06-2020 e depositata in data 16-06-2020 dal giudice di pace di Crotone
Avv. , avanzata dalla con l'atto di opposizione Controparte_2 Controparte_1 avverso l'atto di precetto del 29-06-2020 e notificato in data 02-07-2020 a mezzo del servizio postale dall'avv. Domenico Scutifero , perché totalmente infondata in fatto ed in diritto ed in mancanza dei presupposti previsti dalla legge;
2- Rigettare comunque ed in ogni caso l'opposizione spiegata dalla con atto Controparte_1 di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. notificato il 24-07-2020 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 02-07-2020 dall'avv. Domenico Scutifero, perché totalmente infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3- Per l'effetto riconoscere e dichiarare che la somma dovuta all'attore dalla Parte_1
è quella portata dall'atto di precetto notificato in data 02-07-2020 alla CP_1 Controparte_1 stessa e pari ad € 2.275,48 ; Controparte_1
4- Sempre per l'effetto condannare la stessa .p.a. al pagamento in favore del Parte_2 signor della ulteriore e residua somma di € 193,88 già detratta quella di € Parte_1
2.081,60 incassata dallo stesso a titolo di acconto;
Parte_1
5- Sempre per l'effetto condannare la opponente al pagamento delle spese Controparte_1
e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio tutte distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Domenico Scutifero”.
La compagnia assicurativa convenuta si è costituita, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Istruita documentalmente, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata assegnata allo scrivente e decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c. con concessione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. L'appello è infondato e va respinto, precisandosi che la presente decisione viene redatta in ossequio al principio della c.d. "ragione più liquida" che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico
4 sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cassazione civile sez. VI,
28.5.2014, n. 12002; cfr. anche Cass. civ. Sez. Unite, 8.5.2014, n. 9936).
4. I motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in virtù della loro connessione logico-giuridica, non colgono nel segno in virtù delle ragioni che si vanno ad esporre.
Dai documenti contenuti nel fascicolo emerge chiaramente la cronologia degli eventi, peraltro incontroversa.
Con missiva a mezzo p.e.c. del 19.6.2020 il difensore dell'odierno appellante comunicava al difensore dell'odierna appellata l'importo delle somme spettanti al proprio assistito Parte_1 nonché dovute a titolo di spese legali in virtù della sentenza del Giudice di Pace di Crotone n.
372/2020 dep. 16.6.2020 (proc. n. 1633/2018 r.g.), intimandone il pagamento entro i successivi 5 giorni;
lo stesso giorno, a pochi minuti di distanza, il secondo riscontrava errori nei conteggi delle spese legali, allegando nuovo calcolo e rimanendo in attesa di una nuova prenota;
sebbene tale missiva non sortisse effetto, il 24.6.2020, e quindi nel termine concesso nella su richiamata p.e.c.,
l' liquidava la somma spettante all' mediante emissione di assegno circolare, spedito CP_1 Parte_1 dall'istituto di credito il 29.6.2020; il 28.6.2020 alle ore 20:35, il difensore dell'appellante inviava nuova missiva con cui avvertiva che avrebbe notificato atto di precetto, che è stato in effetti inviato per la notifica il giorno successivo alle 10:29.
Così sinteticamente delineata l'odierna vicenda, essa deve essere esaminata valutando il comportamento complessivo di parte appellante sia nella fase della redazione e notificazione del precetto che in quella antecedente.
Va rammentato, in termini generali, che il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 9/2016 ha confermato l'orientamento più volte espresso dalla Suprema Corte, ritenendo che consuma illecito deontologico l'avvocato che, in assenza di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito, proceda, in tempi estremamente solleciti dal deposito della sentenza, alla notifica dell'atto di precetto, così determinando sia un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e sia un ingiustificato nocumento all'immagine professionale del collega di controparte agli occhi del proprio assistito.
Analogamente è stata sanzionata la condotta dell'avvocato che notifica atto di precetto malgrado la dichiarata volontà del collega avversario di saldare il debito (sentenza n. 217 del 28.12.2015).
5 Orbene, nel caso in esame, nell'arco di appena due settimane dal deposito della sentenza e per giunta poche ore dopo la trasmissione dell'avviso di porre in esecuzione il titolo, senza attendere, dunque, un congruo termine per il riscontro, parte appellante si è affrettata a notificare l'atto di precetto, così gravando la parte soccombente di ulteriori spese e onorari, malgrado il collega di controparte avesse manifestato la disponibilità a saldare nonché espressamente richiesto i conteggi della somma dovuta e avesse, peraltro, provveduto - in assenza di riscontro - a emettere l'assegno recante l'importo richiesto in favore dell'assistito , entro il termine ultimo ad adempiere indicato nella prima Parte_1 diffida del 19.6.2020, adempiendo quindi in maniera spontanea e pressoché immediata.
4.1. Inoltre, ritiene il Giudicante che il regolamento concreto della presente fattispecie possa essere adottato prescindendo dalla verifica del rispetto o meno dei doveri deontologici e facendo applicazione dei principi reiteratamente espressi in sede di legittimità.
Al riguardo, va osservato che l'obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale - la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica, proprio per il suo rapporto sinergico con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., che a quella clausola generale attribuisce forza normativa e ricchezza di contenuti -, applicabile sia in ambito contrattuale che in quello extracontrattuale (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462).
In tale prospettiva, si è giunti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento per il giudice atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726).
Calato, poi, nell'ambito contrattuale, è affermazione costante della giurisprudenza quella secondo cui la buona fede oggettiva, cioè la reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase.
La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (Cass. 11.1.2006 n. 264; Cass.
7.6.2006 n. 13345).
Lo stesso canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi, componendoli nell'ambito delle rispettive pretese.
6 Diversamente, si assisterebbe ad un contemporaneo abuso, prima di tutto del diritto e, quindi, del processo, intesi come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di raggiungere lo scopo eludendo, però, i doveri di correttezza e buona fede.
Sotto questo profilo, pertanto, le parti non devono nell'ambito del rapporto in essere fra le stesse tenere comportamenti ostruzionistici, volti ad impedire o a non consentire la liberazione del debitore, quando questi ha tenuto un comportamento, sia pure non integralmente adempiente, ma, comunque, ha orientato il suo completamento nella direzione desiderata.
E soprattutto le parti non devono adottare un tale comportamento nella prospettiva di fare ricorso al processo per raggiungere una completa soddisfazione del proprio diritto;
e ciò quando con la loro collaborazione possono ottenere il soddisfacimento della pretesa vantata, attraverso lo spontaneo completamento dell'esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore.
Diversamente, anche la semplice minaccia dell'azione esecutiva darebbe luogo ad un'attività di esercizio del diritto abusiva, cui va negata legittimità e, quindi, tutela.
Il caso in esame deve, quindi, essere valutato alla luce dei principi su esposti (arg. Cass. 10182/2009).
E ancora, nella specifica materia di individuazione dell'interesse ad agire in executis in presenza di soli interessi patrimoniali e di scarsa consistenza patrimoniale, la Suprema Corte ha affermato che l'interesse a proporre l'azione esecutiva, quando abbia ad oggetto un credito di natura esclusivamente patrimoniale, nemmeno indirettamente connesso ad interessi giuridicamente protetti di natura non economica, non diversamente dall'interesse che deve sorreggere l'azione di cognizione, non può ricevere tutela giuridica, se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso (arg. Cass. 4228/2015).
Per tale ragione neppure appare fondato il sospetto che la lettura dell'articolo 100 c.p.c. che la Corte ritiene di condividere si ponga in violazione dell'articolo 24 Cost., che, tutelando il diritto di azione, non esclude certamente che la legge possa richiedere, nelle controversie meramente patrimoniali, che per giustificare l'accesso al giudice il valore economico della pretesa debba superare una soglia minima di rilevanza, innanzi tutto economica e, quindi, anche giuridica.
Poiché, infatti, la giurisdizione è notoriamente risorsa statuale limitata, ben può la legge, esplicitamente o implicitamente, limitare il ricorso al giudice per far valere pretese di natura meramente patrimoniale, tenendo anche conto che il numero delle azioni giudiziarie non può non influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, che è bene tutelato dall'articolo 111 Cost. e dall'articolo 6 della CEDU (come interpretato dalla Corte di
Strasburgo e quindi comprensivo non solo della fase del giudizio di cognizione ma anche i connessi procedimenti esecutivi, dovendo la ragionevolezza valutarsi con riferimento all'intero periodo
7 intercorrente dalla data di proposizione del giudizio di cognizione a quella dell'effettivo soddisfacimento della pretesa).
Ne deriva che, in presenza di interessi meramente patrimoniali di non elevato valore economico e in assenza di circostanze oggettive o soggettive che possano indurre a ritenere che vi siano o possano insorgere rischi per il soddisfacimento del credito - come nel caso di specie (importo pari a € 2.081,60 intimato alla compagnia assicurativa debitrice, che per dimensioni e organizzazione va ritenuta soggetto notoriamente solvibile) - deve affermarsi che il rispetto di quei doveri di solidarietà direttamente discendenti dall'art. 2 Cost. impone in capo al creditore l'attivazione di comportamenti che non comportano alcun serio sacrificio, anche solo informali di verifica, concreta, in ordine alla volontà del debitore di adempiere o meno all'obbligazione, prima di procedere a promuovere l'azione esecutiva, a cui invece, nella specie, è stato dato impulso poche ore dopo l'avviso di notifica dell'atto di precetto e dopo un termine esiguo dalla data di pubblicazione della sentenza (appena due settimane), nonostante il debitore, formulando prontamente espressa richiesta di riconteggio della somma dovuta, avesse posto in essere un comportamento volto ad evidenziare un adempimento spontaneo e immediato, che si è peraltro concretizzato, a stretto giro (dopo soli otto giorni dal deposito della sentenza), nella corresponsione della somma intimata e precettata.
Anche per tale via, pertanto, si conferma, in piena attuazione di quegli obblighi di solidarietà e collaborazione e tenendo conto sullo sfondo di quel principio di “necessaria residualità” della tutela esecutiva giudiziale in presenza di interessi meramente patrimoniali di esiguo valore, come la condotta dell'odierno appellante sia idonea a integrare abuso del diritto e, come tale, non possa trovare tutela, sicché nulla è dovuto né può essere preteso a titolo di spese connesse alle attività di redazione dell'atto di precetto e a quelle professionali necessarie alla sua notificazione.
In definitiva, alla luce di tutto quanto su esposto il gravame deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Ogni ulteriore questione dedotta e trattata dalle parti resta assorbita.
5. Da ultimo, va rigettata, per insussistenza dei presupposti di legge, la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata in corso di causa da parte appellante, che è soccombente in giudizio.
6. Le spese sono rette dal criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in virtù del valore della lite e dei parametri minimi ex art. 147/2022, stanti la natura delle questioni trattate e l'attività processuale effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria, di carattere documentale.
8 Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata;
- rigetta la domanda avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali, liquidate in € 852,00, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Crotone, il 1° ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
9