Art. 378. Cose immobili 1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso. 2. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione:
a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell' articolo 817 del codice civile ; b) alle cose di cui all' articolo 812, comma 2 del codice civile . 3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne e' stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.
Note all'art. 378:
- Il testo degli artt. 812, secondo comma e 817 del codice civile , e' il seguente:
«Art. 812 (Distinzione dei beni). - Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.».
«Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.».
a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell' articolo 817 del codice civile ; b) alle cose di cui all' articolo 812, comma 2 del codice civile . 3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne e' stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.
Note all'art. 378:
- Il testo degli artt. 812, secondo comma e 817 del codice civile , e' il seguente:
«Art. 812 (Distinzione dei beni). - Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.».
«Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione puo' essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.».