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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3603/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAMIGLIETTI NICOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUOIO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
ha intimato sfratto per morosità nei confronti di in forza del contratto di Parte_1 Controparte_1 locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Cerignola al viale di Levante n. 92, stipulato in data 30.6.2010 tra (nella cui posizione di locatore è subentrato il a CP_2 Pt_1 Per_ seguito dell'acquisto della proprietà dell'immobile con atto per notar del 22.12.2017) ed il
. CP_1
In particolare, il ha dedotto a sostegno dell'intimazione di sfratto la morosità del nella Pt_1 CP_1 corresponsione dell'aggiornamento Istat del canone per il periodo luglio 2022 – maggio 2024.
Il , non costituitosi nella fase sommaria, si è costituito nella presente fase processuale a seguito CP_1 della conversione del rito chiedendo il rigetto dell'avversa domanda di risoluzione del contratto di locazione.
pagina 1 di 3 Orbene, a norma dell'art. 32 l. 392/78, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il sorgere del diritto del locatore all'aggiornamento annuale del canone in base agli indici Istat è subordinato ad una specifica richiesta dello stesso locatore riferita all'intervenuta variazione annuale di detti indici.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che:
l'aggiornamento Istat non opera in maniera automatica ma presuppone una necessaria specifica richiesta scritta del locatore (Cass. 24753/08, 2527/06, 7546/06); la clausola di un contratto di locazione, con la quale le parti convengano l'aggiornamento automatico del canone su base annuale senza necessità di richiesta espressa del locatore, è affetta da nullità in base al combinato disposto degli artt. 32 e 79 l. 392/78, perché l'art. 32 presuppone che gli aggiornamenti annuali possano avvenire soltanto su specifica richiesta del locatore successiva all'avvenuta variazione degli indici di riferimento (Cass. 3014/12, 2884/05); la richiesta di aggiornamento da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere il canone aggiornato soltanto dal momento della stessa, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati (Cass.
11675/14, 15034/04).
In ordine alle modalità di applicazione dell'aggiornamento Istat, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che l'aggiornamento va calcolato con riferimento al canone originariamente pattuito, secondo il criterio della variazione assoluta, e non con riferimento al canone comprensivo degli aggiornamenti già applicati (criterio della variazione relativa o moltiplicativo)
(Cass. 8588/94, 15034/04, 626/88, 9283/87).
Pertanto, nel caso di specie, è nulla la clausola di aggiornamento automatico del canone di cui all'art. 5 del contratto di locazione. Il non ha provato l'osservanza del limite formale prescritto dall'art. 32 citato per Pt_1 l'aggiornamento annuale del canone, risultando agli atti solo una lettera raccomandata del 14.9.2023 del tutto generica, privi di precisi riferimenti alla misura della rivalutazione dovuta, e una pec del
7.11.2024, successiva all'intimazione di sfratto, in cui il ha preteso il pagamento degli arretrati a Pt_1 titolo di aggiornamento Istat in mancanza della specifica richiesta indicata dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità quale condizione necessaria per il sorgere del relativo diritto.
Peraltro, per quanto desumibile dal contenuto della pec del 7.11.2024, il ha quantificato la Pt_1 misura dell'aggiornamento Istat non con riferimento al canone iniziale ma assumendo a base di calcolo il canone comprensivo dei precedenti aggiornamenti illegittimamente applicati.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda di risoluzione avanzata dal . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
pagina 2 di 3 condanna la parte ricorrente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Muoio dichiaratosi antistatario.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3603/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAMIGLIETTI NICOLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUOIO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
ha intimato sfratto per morosità nei confronti di in forza del contratto di Parte_1 Controparte_1 locazione commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Cerignola al viale di Levante n. 92, stipulato in data 30.6.2010 tra (nella cui posizione di locatore è subentrato il a CP_2 Pt_1 Per_ seguito dell'acquisto della proprietà dell'immobile con atto per notar del 22.12.2017) ed il
. CP_1
In particolare, il ha dedotto a sostegno dell'intimazione di sfratto la morosità del nella Pt_1 CP_1 corresponsione dell'aggiornamento Istat del canone per il periodo luglio 2022 – maggio 2024.
Il , non costituitosi nella fase sommaria, si è costituito nella presente fase processuale a seguito CP_1 della conversione del rito chiedendo il rigetto dell'avversa domanda di risoluzione del contratto di locazione.
pagina 1 di 3 Orbene, a norma dell'art. 32 l. 392/78, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il sorgere del diritto del locatore all'aggiornamento annuale del canone in base agli indici Istat è subordinato ad una specifica richiesta dello stesso locatore riferita all'intervenuta variazione annuale di detti indici.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che:
l'aggiornamento Istat non opera in maniera automatica ma presuppone una necessaria specifica richiesta scritta del locatore (Cass. 24753/08, 2527/06, 7546/06); la clausola di un contratto di locazione, con la quale le parti convengano l'aggiornamento automatico del canone su base annuale senza necessità di richiesta espressa del locatore, è affetta da nullità in base al combinato disposto degli artt. 32 e 79 l. 392/78, perché l'art. 32 presuppone che gli aggiornamenti annuali possano avvenire soltanto su specifica richiesta del locatore successiva all'avvenuta variazione degli indici di riferimento (Cass. 3014/12, 2884/05); la richiesta di aggiornamento da parte del locatore si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pretendere il canone aggiornato soltanto dal momento della stessa, senza che sia configurabile un suo diritto ad ottenere il pagamento degli arretrati (Cass.
11675/14, 15034/04).
In ordine alle modalità di applicazione dell'aggiornamento Istat, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che l'aggiornamento va calcolato con riferimento al canone originariamente pattuito, secondo il criterio della variazione assoluta, e non con riferimento al canone comprensivo degli aggiornamenti già applicati (criterio della variazione relativa o moltiplicativo)
(Cass. 8588/94, 15034/04, 626/88, 9283/87).
Pertanto, nel caso di specie, è nulla la clausola di aggiornamento automatico del canone di cui all'art. 5 del contratto di locazione. Il non ha provato l'osservanza del limite formale prescritto dall'art. 32 citato per Pt_1 l'aggiornamento annuale del canone, risultando agli atti solo una lettera raccomandata del 14.9.2023 del tutto generica, privi di precisi riferimenti alla misura della rivalutazione dovuta, e una pec del
7.11.2024, successiva all'intimazione di sfratto, in cui il ha preteso il pagamento degli arretrati a Pt_1 titolo di aggiornamento Istat in mancanza della specifica richiesta indicata dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità quale condizione necessaria per il sorgere del relativo diritto.
Peraltro, per quanto desumibile dal contenuto della pec del 7.11.2024, il ha quantificato la Pt_1 misura dell'aggiornamento Istat non con riferimento al canone iniziale ma assumendo a base di calcolo il canone comprensivo dei precedenti aggiornamenti illegittimamente applicati.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda di risoluzione avanzata dal . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
pagina 2 di 3 condanna la parte ricorrente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Muoio dichiaratosi antistatario.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3