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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2960 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato in [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difes0 dall'avvocato TRIVELLA LUISA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avvocato MISTRORIGO ANTONELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 secondo le regole dell'affido condiviso. I genitori, quindi, provvederanno entrambi alla loro educazione, istruzione e mantenimento, impegnandosi a valutare congiuntamente ogni decisione riguardante la vita dei minori;
la residenza abituale e la prevalente permanenza dei figli minori sono fissate presso l'abitazione della madre;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre ha la facoltà di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, con le seguenti modalità:
- ogni mercoledì, a partire dalle ore 18.00 circa e sino al giovedì mattina, quando il signor Parte_1 li riaccompagnerà presso la residenza materna entro le ore 07.00;
- a weekend alternati dal venerdì intorno alle ore 18.00 circa e fino al lunedì mattina, quando il signor accompagnerà i figli presso l'abitazione materna entro le ore 07.00; Parte_1
- sette giorni nel periodo delle vacanze natalizie, dal 24 al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 06 gennaio;
per l'anno 2024 i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 24 al 31 dicembre;
con la madre il periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio 2025 e così ad anni alterni;
- tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali;
per l'anno 2025 i figli staranno con il padre dal venerdì sera e sino alla domenica sera del giorno di Pasqua;
con la madre dalla sera della Domenica di Pasqua
e sino al martedì seguente e così ad anni alterni;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Il signor a far data dal mese successivo a quello di emissione della sentenza di Parte_1
separazione, entro il giorno 15 di ogni mese, si obbliga a corrispondere a mezzo bonifico bancario alla SI , alle coordinate già note, una somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 per ciascuno).
5) Sempre a far data dal mese successivo a quello di emissione della sentenza di separazione, il signor corrisponderà alla SI entro il giorno 15 di ogni mese, il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie relative al mese precedente sostenute nell'interesse dei due figli, così come indicate ed individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che si produce come documento n.
9; la SI , per parte sua, a partire dal mese successivo a quello di emissione della sentenza CP_1
di separazione ed entro il giorno 05 di ogni mese, dovrà trasmettere al signor Parte_1
comunicazione e giustificativi delle spese straordinarie sostenute nel corso del mese precedente per i figli minori.
6) Il signor si farà carico di pagare per l'intero il canone di locazione relativo all'abitazione Parte_1
nella quale risiedono la SI e i due figli sino al mese nel quale sarà pronunciata la CP_1
sentenza di separazione, da intendersi compreso;
dal mese successivo a quello in cui verrà pronunciata la sentenza di separazione, sarà la SI a corrispondere per intero detto canone di CP_1
locazione.
7) La casa familiare, condotta in locazione, sarà assegnata alla SI in ragione della CP_1
collocazione prevalente dei due figli minori presso di lei.
8) A partire dalla data di emissione della sentenza, la sig.ra provvederà al subentro CP_1 nell'intestazione del contratto di locazione, che comincerà a pagare dal mese successivo ed alla voltura delle utenze;
si dà atto, in ogni caso, che la SI si sta facendo carico per l'intero CP_1
del pagamento delle fatture relative ai servizi a rete delle utenze da aprile 2024 compreso. 9) Il signor inoltre, si farà carico del pagamento integrale delle fatture relative alle utenze Parte_1
arretrate sino al mese di marzo 2024 così come di seguito dettagliate e quantificate:
€ 937,95 Pt_2
AIM € 267,47
Soraris € 1699,75 per un totale di € 2905,17 (che comprende la quota parte che sarebbe stata a carico della SI CP_1 per € 1452,58).
[...]
10) L'Assegno Unico per i figli erogato dall' dovrà essere percepito integralmente (al 100%) CP_2
dalla sig.ra con decorrenza dal mese di pronuncia della sentenza di separazione;
la CP_1 SI si farà carico di rivolgersi all' per ottenere il riconoscimento a suo favore CP_1 CP_2
dell'Assegno Unico integrale (al 100%) per i due figli, a decorrere dal mese in cui sarà pronunciata la sentenza di separazione;
nel frattempo - a decorrere dal mese in cui sarà fissata l'udienza e fino al recepimento della relativa pratica amministrativa - il signor si impegna a trasferire alla Parte_1
SI l'importo dell'Assegno Unico per i due figli, attualmente dal medesimo percepito CP_1
integralmente; in ogni caso, se entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, la SI non avrà dato prova al signor di essersi rivolta all' per il CP_1 Parte_1 CP_2 riconoscimento dell'Assegno Unico a suo favore, il signor potrà cessare di bonificarle Parte_1
l'importo da lui percepito per detto titolo.
11) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti.
12) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del rispettivo passaporto o di altro personale documento valido per l'espatrio, nonché per il rilascio dei predetti documenti in favore dei figli minori.
13) Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo della solidarietà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 13/04/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10/12/2024, dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto: -i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torri di Quartesolo in via Zara n. 8 interno 2, in favore di quale genitore convivente con i figli minori;
CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 13/04/2013 con atto trascritto al n. 5, Parte I, Anno
2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri di Quartesolo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2960 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato in [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difes0 dall'avvocato TRIVELLA LUISA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avvocato MISTRORIGO ANTONELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 secondo le regole dell'affido condiviso. I genitori, quindi, provvederanno entrambi alla loro educazione, istruzione e mantenimento, impegnandosi a valutare congiuntamente ogni decisione riguardante la vita dei minori;
la residenza abituale e la prevalente permanenza dei figli minori sono fissate presso l'abitazione della madre;
3) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre ha la facoltà di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, con le seguenti modalità:
- ogni mercoledì, a partire dalle ore 18.00 circa e sino al giovedì mattina, quando il signor Parte_1 li riaccompagnerà presso la residenza materna entro le ore 07.00;
- a weekend alternati dal venerdì intorno alle ore 18.00 circa e fino al lunedì mattina, quando il signor accompagnerà i figli presso l'abitazione materna entro le ore 07.00; Parte_1
- sette giorni nel periodo delle vacanze natalizie, dal 24 al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 06 gennaio;
per l'anno 2024 i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 24 al 31 dicembre;
con la madre il periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio 2025 e così ad anni alterni;
- tre giorni nel periodo delle vacanze pasquali;
per l'anno 2025 i figli staranno con il padre dal venerdì sera e sino alla domenica sera del giorno di Pasqua;
con la madre dalla sera della Domenica di Pasqua
e sino al martedì seguente e così ad anni alterni;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
4) Il signor a far data dal mese successivo a quello di emissione della sentenza di Parte_1
separazione, entro il giorno 15 di ogni mese, si obbliga a corrispondere a mezzo bonifico bancario alla SI , alle coordinate già note, una somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo CP_1 per il mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 per ciascuno).
5) Sempre a far data dal mese successivo a quello di emissione della sentenza di separazione, il signor corrisponderà alla SI entro il giorno 15 di ogni mese, il 50% delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie relative al mese precedente sostenute nell'interesse dei due figli, così come indicate ed individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che si produce come documento n.
9; la SI , per parte sua, a partire dal mese successivo a quello di emissione della sentenza CP_1
di separazione ed entro il giorno 05 di ogni mese, dovrà trasmettere al signor Parte_1
comunicazione e giustificativi delle spese straordinarie sostenute nel corso del mese precedente per i figli minori.
6) Il signor si farà carico di pagare per l'intero il canone di locazione relativo all'abitazione Parte_1
nella quale risiedono la SI e i due figli sino al mese nel quale sarà pronunciata la CP_1
sentenza di separazione, da intendersi compreso;
dal mese successivo a quello in cui verrà pronunciata la sentenza di separazione, sarà la SI a corrispondere per intero detto canone di CP_1
locazione.
7) La casa familiare, condotta in locazione, sarà assegnata alla SI in ragione della CP_1
collocazione prevalente dei due figli minori presso di lei.
8) A partire dalla data di emissione della sentenza, la sig.ra provvederà al subentro CP_1 nell'intestazione del contratto di locazione, che comincerà a pagare dal mese successivo ed alla voltura delle utenze;
si dà atto, in ogni caso, che la SI si sta facendo carico per l'intero CP_1
del pagamento delle fatture relative ai servizi a rete delle utenze da aprile 2024 compreso. 9) Il signor inoltre, si farà carico del pagamento integrale delle fatture relative alle utenze Parte_1
arretrate sino al mese di marzo 2024 così come di seguito dettagliate e quantificate:
€ 937,95 Pt_2
AIM € 267,47
Soraris € 1699,75 per un totale di € 2905,17 (che comprende la quota parte che sarebbe stata a carico della SI CP_1 per € 1452,58).
[...]
10) L'Assegno Unico per i figli erogato dall' dovrà essere percepito integralmente (al 100%) CP_2
dalla sig.ra con decorrenza dal mese di pronuncia della sentenza di separazione;
la CP_1 SI si farà carico di rivolgersi all' per ottenere il riconoscimento a suo favore CP_1 CP_2
dell'Assegno Unico integrale (al 100%) per i due figli, a decorrere dal mese in cui sarà pronunciata la sentenza di separazione;
nel frattempo - a decorrere dal mese in cui sarà fissata l'udienza e fino al recepimento della relativa pratica amministrativa - il signor si impegna a trasferire alla Parte_1
SI l'importo dell'Assegno Unico per i due figli, attualmente dal medesimo percepito CP_1
integralmente; in ogni caso, se entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione, la SI non avrà dato prova al signor di essersi rivolta all' per il CP_1 Parte_1 CP_2 riconoscimento dell'Assegno Unico a suo favore, il signor potrà cessare di bonificarle Parte_1
l'importo da lui percepito per detto titolo.
11) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti.
12) I coniugi dichiarano sin d'ora di prestare il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del rispettivo passaporto o di altro personale documento valido per l'espatrio, nonché per il rilascio dei predetti documenti in favore dei figli minori.
13) Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo della solidarietà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 13/04/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10/12/2024, dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto: -i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torri di Quartesolo in via Zara n. 8 interno 2, in favore di quale genitore convivente con i figli minori;
CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 13/04/2013 con atto trascritto al n. 5, Parte I, Anno
2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri di Quartesolo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo