Articolo 253 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 253.
(Documenti per la pubblicita' di atti tra vivi).

Chi domanda la pubblicita' di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658 , 2659 del codice civile ; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell' articolo 2658 del codice civile , e' sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente.

La nota di trascrizione deve contenere:
1) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza delle parti;
2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita' e la data del medesimo;
3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell' articolo 2659 del codice civile .
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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