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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
N.R. 573 /2025
Provvedimento reso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
- visto l'art. 127, comma 3, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
- letto altresì l'art. 127 ter C.P.C. che consente la sostituzione dell'udienza – anche se precedentemente fissata e se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice – con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, mentre il giudice provvede entro i successivi trenta giorni;
- evidenziato che il citato art. 127 ter c.p.c. dispone che “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”;
- considerato l'art. 128 c.p.c. che prevede tra l'altro che “Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter, salvo che una delle parti si opponga”;
- visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.” emesso da questo Giudice in data 20 ottobre 2025 e comunicato alle parti costituite;
- lette le note depositate dalle parti;
- rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
PQM
il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, provvedendo al deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa LI MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa LI MA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 573 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e resa all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. ed entro il termine di 30 giorni previsto da tale disposizione;
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresenta pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Jonica, Piazza Zaleuco 13, presso lo studio dell'avv. TASSONE ANNA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
Opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresenta pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Taranto, al Viale Trentino n. 80, presso lo studio dell'avv.
RT PP che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il spiegava opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 77/2025, reso nell'ambito della procedura monitoria iscritta al n. RG
55/2025, con cui il Tribunale di Locri aveva ingiunto al di pagare alla società Parte_1 la somma di € 40.670,43 oltre interessi di mora ed oltre alle spese legali pari euro 406,50 CP_1 per esborsi ed € 1.370,00 per compensi con gli accessori di legge.
L'opponente, oltre ad evidenziare l'assenza di prova del credito azionato, rilevava che il 9 gennaio
2023 il aveva dichiarato – con delibera di consiglio comunale – il dissesto Parte_1 finanziario dell'Ente. Conseguentemente, rientrando tutti i debiti maturati fino al 31.12.2021 nella massa in gestione del commissario straordinario ed esulando dalla sfera di gestione dell'amministrazione comunale in carica, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società si costituiva in giudizio, rinunciando al decreto ingiuntivo e chiedendo la CP_1 pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Orbene, parte opposta, pur dichiarando di rinunciare al decreto ingiuntivo, ha chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere. La controparte ha accettato l'avversa rinuncia e ha chiesto di voler annullare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare cessata la materia del contendere.
talune premesse in diritto. CP_2
La rinuncia al decreto ingiuntivo, sebbene accettata dall'opponente, ove non sia accompagnata dalla rinuncia al giudizio di opposizione da parte dell'opponente non integra una rinuncia agli atti del giudizio, valevole ai fini dell'estinzione, ma può essere valorizzata per dichiarare cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un orami consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio ed alla sua definizione in punto di merito (Cass. Civ. n. 10478/04; Cass. Sez. Lav. n. 9332/01; Cass. SS.UU. n. 1048/00). La pronuncia va emessa, quando le parti costituite si diano atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti stesse e da far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi – intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. n. 6395/04; Cass. Civ. n.
6403/04). In particolare, la dichiarazione di aver raggiunto un accordo transattivo nel corso del giudizio di merito tra la parti determina la cessazione della materia del contendere anche se non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass. Civ. Sez. I, n.
18195/2012; Cass. Civ. Sez. III, n. 17896/2012; Cass. Civ. Sez. II n. 2155/2012; Cass. Civ. Sez.
III n. 22650/2008).
Nel caso di specie, deve essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la parte opposta rinunciato al decreto ingiuntivo che forma oggetto dell'odierna opposizione.
Pertanto, non sussiste più la materia del contendere. Quanto alle spese di causa, si precisa che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime il giudice dalla pronuncia sulle spese, che dovrà essere resa facendo riferimento al principio della cd. soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità.
Nel caso di specie, tuttavia, la totale adesione di parte opponente alle conclusioni della CP_1
e la mancata reiterazione della domanda di condanna della controparte alla refusione delle spese di lite giustificano la totale compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 77/2025 emesso dal Tribunale di Locri in data 24.4.2025;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 11/12/2025. Il Giudice
Dott.ssa LI MA