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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01119 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00303/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Garatti, Stefano Pedersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento Cat. -OMISSIS- del 01.02.2024, con il quale il Questore della
Provincia di Brescia ha rigettato l'istanza di rinnovo/conversione del permesso per motivi di assistenza minore in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. N. 00303/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RI RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che
- con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Questura di Brescia ha respinto l'istanza dallo stesso proposta per rinnovo/conversione del permesso per assistenza minori in un permesso per motivi di lavoro subordinato;
- il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia si sono costituiti in giudizio con atto di stile, successivamente depositando una relazione dell'Amministrazione con documenti;
- con ordinanza n. -OMISSIS- del 25.9.2024 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente per difetto di fumus boni iuris;
- in data 2.12.2025, vale a dire il giorno prima della data fissata per l'udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato una nota, non notificata alle altre parti, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e, quindi, di rinunciare al ricorso, rappresentando “di aver raggiunto con la controparte un accordo in merito alla compensazione delle spese di giudizio”;
- all'udienza del 3.12.2025 la causa è passata in decisione; N. 00303/2024 REG.RIC.
Ritenuto che
- la dichiarazione presentata dalla parte ricorrente non integra una rinuncia ai sensi dell'art. 84, comma 3 c.p.a., ma che, nondimeno, ai sensi del successivo comma 4, sia desumibile dalla stessa la prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa nel merito;
- pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), e dell'art. 85, comma 9 c.p.a.;
- le spese del giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00303/2024 REG.RIC.
RI RI
AN GA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01119 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00303/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Garatti, Stefano Pedersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento Cat. -OMISSIS- del 01.02.2024, con il quale il Questore della
Provincia di Brescia ha rigettato l'istanza di rinnovo/conversione del permesso per motivi di assistenza minore in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. N. 00303/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RI RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che
- con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Questura di Brescia ha respinto l'istanza dallo stesso proposta per rinnovo/conversione del permesso per assistenza minori in un permesso per motivi di lavoro subordinato;
- il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia si sono costituiti in giudizio con atto di stile, successivamente depositando una relazione dell'Amministrazione con documenti;
- con ordinanza n. -OMISSIS- del 25.9.2024 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente per difetto di fumus boni iuris;
- in data 2.12.2025, vale a dire il giorno prima della data fissata per l'udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato una nota, non notificata alle altre parti, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e, quindi, di rinunciare al ricorso, rappresentando “di aver raggiunto con la controparte un accordo in merito alla compensazione delle spese di giudizio”;
- all'udienza del 3.12.2025 la causa è passata in decisione; N. 00303/2024 REG.RIC.
Ritenuto che
- la dichiarazione presentata dalla parte ricorrente non integra una rinuncia ai sensi dell'art. 84, comma 3 c.p.a., ma che, nondimeno, ai sensi del successivo comma 4, sia desumibile dalla stessa la prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa nel merito;
- pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile per tale ragione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), e dell'art. 85, comma 9 c.p.a.;
- le spese del giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN GA, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
RI RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00303/2024 REG.RIC.
RI RI
AN GA
IL SEGRETARIO