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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile n. 788/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 5 marzo 2025, alle ore 9:09, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n.
788/2024 r.g. sono comparsi l'avv. Mollo, per parte opponente, per il Ministero opposto, l' Parte_1
giusta delega già in atti.
[...]
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori delle parti a discutere la causa.
L'avv. Mollo rappresenta che parte opponente non è stata in grado di ricostruire la data di comunicazione del provvedimento del Tribunale di Trapani;
osserva che parte opposta non ha formulato alcuna eccezione al riguardo, richiamando sul punto Cass. Civ. n. 16144 de 17/6/22019, e ha accettato il contraddittorio;
insiste nell'atto di opposizione, riportandosi al precedente verbale d'udienza.
Il funzionario delegato del Ministero Opposto chiede di dichiarare inammissibile e irricevibile il ricorso poiché la riassunzione è avvenuta oltre il termine di sessanta giorni fissato dal Tribunale di Trapani;
nella denegata ipotesi in cui tale richiesta non fosse accolta, chiede di respingere tutte le domande proposte con il ricorso poiché infondate in fatto e in diritto e di confermare i provvedimenti sanzionatori inflitti dalla
Autorità Amministrativa competente;
chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:20, riaperta l'udienza in assenza dei procuratori delle parti,
il Giudice
pronuncia sentenza, allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 1 a 4 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 788/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, con le forme di cui agli artt. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 788 R.G. dell'anno 2024 tra:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mollo in Parte_2 P.IVA_1 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione,
OPPONENTE
e
Controparte_1
( ), rappresentato dal funzionario allo scopo delegato,
[...] P.IVA_2
OPPOSTO avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza cui la presente sentenza è allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso datato 3/11/23, ha chiesto che il Tribunale di Trapani Parte_2 pronunciasse l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione nn. 519 e 529 del 2023 per la somma di € 236.292,12, datate 27/9/23 e notificate in data 6/10/23 ad opera del
[...]
Controparte_2
Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Centrale della tutela qualità e repressione frodi nella persona del Parte_3
proprio Direttore generale pro tempore.
2) Il Tribunale di Trapani, con provvedimento del 13/3/2024 ha dichiarato la propria incompetenza, contestualmente assegnando “il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di
Marsala”.
Con atto di citazione notificato il 16/5/2024, ha riassunto il giudizio di Parte_2
opposizione innanzi all'intestato Tribunale, senza tuttavia indicare, né tantomeno documentare, la data della comunicazione del suddetto provvedimento del Tribunale di Trapani.
Con ordinanza del 15/1/2025 le parti sono state chiamate a interloquire in ordine alla tempestività della suddetta riassunzione e entro il termine per note Parte_2 assegnato ex art. 101 c.p.c., ha allegato “non è grado di riferire la data della comunicazione inviata dal Tribunale di Trapani con la quale è stata dichiarata la propria incompetenza territoriale, in quanto la pec ricevuta dal Tribunale di Trapani è stata cestinata”.
3) Occorre osservare che, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., “[…] il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge
o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 307 c.p.c., poi, “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore”.
Ebbene, secondo condiviso principio di diritto statuito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'onere di provare la data di decorrenza del termine (nella fattispecie di sessanta giorni) per la riassunzione grava sulla stessa parte riassumente che, in quanto destinataria della comunicazione del provvedimento che individua il termine per la riassunzione, dunque rilevante sul piano processuale, è tenuta a fornire la prova della data effettiva della ricezione della stessa al fine di avvalorare la tempestività dell'effettuata riassunzione per non incorrere nella dichiarazione di estinzione del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 888 del 2012).
Del principio di diritto sopra richiamato è stata fatta applicazione dalla giurisprudenza di merito proprio con riguardo alla riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza (cfr. Corte
d'Appello di Messina n. 704/24 del 25/7/24; Trib. di Livorno n. 497/23 del 25/10/23; Trib. di
Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Roma n. 18145/22 del 6/12/22; Trib. di Napoli 9854/22 del 27/10/22; Corte d'Appello di
Firenze n. 2038/17 del 7/9/17; Trib. di Roma 7135/17 de 7/4/17).
Dunque, non avendo parte opponente documentato la comunicazione del provvedimento che ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Trapani in data diversa da quella del 13/3/24, deve concludersi per la intempestiva riassunzione del giudizio di riassunzione e per l'estinzione del giudizio.
Parte opponente deduce la non rilevabilità d'ufficio dell'intervenuta estinzione del giudizio, invocando l'applicabilità di diverso principio di diritto statuito dalla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 16144/19.
La deduzione non coglie nel segno, giacché la pronuncia citata, come desumibile dalla motivazione della sentenza di legittimità, si riferisce a fattispecie processuale sottoposta all'applicazione della previgente formulazione dell'art. 307 c.p.c., novellato, come è noto, per effetto dell'art. 46, comma 15, lett. c), della L. 18/6/2009, n. 69, che ha introdotto, con decorrenza 4/7/09, il nuovo testo del quarto comma sopra citato, contemplante, come visto, la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione.
Il processo di opposizione deve, dunque, dichiararsi estinto per il mancato rispetto del termine di riassunzione fissato dal Giudice dichiaratosi incompetente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
4) Ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) dichiara estinto ai sensi degli artt. 50 e 307 c.p.c. il processo di opposizione promosso da avverso le ordinanze-ingiunzione del 27/9/2023 identificate ai nn. 519 Parte_2
e 520 emesse dal , Dipartimento Controparte_1
dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
2) spese a carico di chi le ha anticipate.
Marsala, 5/3/2025 Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 4 a 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 5 marzo 2025, alle ore 9:09, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n.
788/2024 r.g. sono comparsi l'avv. Mollo, per parte opponente, per il Ministero opposto, l' Parte_1
giusta delega già in atti.
[...]
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita i procuratori delle parti a discutere la causa.
L'avv. Mollo rappresenta che parte opponente non è stata in grado di ricostruire la data di comunicazione del provvedimento del Tribunale di Trapani;
osserva che parte opposta non ha formulato alcuna eccezione al riguardo, richiamando sul punto Cass. Civ. n. 16144 de 17/6/22019, e ha accettato il contraddittorio;
insiste nell'atto di opposizione, riportandosi al precedente verbale d'udienza.
Il funzionario delegato del Ministero Opposto chiede di dichiarare inammissibile e irricevibile il ricorso poiché la riassunzione è avvenuta oltre il termine di sessanta giorni fissato dal Tribunale di Trapani;
nella denegata ipotesi in cui tale richiesta non fosse accolta, chiede di respingere tutte le domande proposte con il ricorso poiché infondate in fatto e in diritto e di confermare i provvedimenti sanzionatori inflitti dalla
Autorità Amministrativa competente;
chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:20, riaperta l'udienza in assenza dei procuratori delle parti,
il Giudice
pronuncia sentenza, allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 1 a 4 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 788/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato, con le forme di cui agli artt. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 788 R.G. dell'anno 2024 tra:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mollo in Parte_2 P.IVA_1 virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in riassunzione,
OPPONENTE
e
Controparte_1
( ), rappresentato dal funzionario allo scopo delegato,
[...] P.IVA_2
OPPOSTO avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza cui la presente sentenza è allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso datato 3/11/23, ha chiesto che il Tribunale di Trapani Parte_2 pronunciasse l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione nn. 519 e 529 del 2023 per la somma di € 236.292,12, datate 27/9/23 e notificate in data 6/10/23 ad opera del
[...]
Controparte_2
Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Centrale della tutela qualità e repressione frodi nella persona del Parte_3
proprio Direttore generale pro tempore.
2) Il Tribunale di Trapani, con provvedimento del 13/3/2024 ha dichiarato la propria incompetenza, contestualmente assegnando “il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del procedimento dinanzi al Tribunale di
Marsala”.
Con atto di citazione notificato il 16/5/2024, ha riassunto il giudizio di Parte_2
opposizione innanzi all'intestato Tribunale, senza tuttavia indicare, né tantomeno documentare, la data della comunicazione del suddetto provvedimento del Tribunale di Trapani.
Con ordinanza del 15/1/2025 le parti sono state chiamate a interloquire in ordine alla tempestività della suddetta riassunzione e entro il termine per note Parte_2 assegnato ex art. 101 c.p.c., ha allegato “non è grado di riferire la data della comunicazione inviata dal Tribunale di Trapani con la quale è stata dichiarata la propria incompetenza territoriale, in quanto la pec ricevuta dal Tribunale di Trapani è stata cestinata”.
3) Occorre osservare che, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., “[…] il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge
o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 307 c.p.c., poi, “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore”.
Ebbene, secondo condiviso principio di diritto statuito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'onere di provare la data di decorrenza del termine (nella fattispecie di sessanta giorni) per la riassunzione grava sulla stessa parte riassumente che, in quanto destinataria della comunicazione del provvedimento che individua il termine per la riassunzione, dunque rilevante sul piano processuale, è tenuta a fornire la prova della data effettiva della ricezione della stessa al fine di avvalorare la tempestività dell'effettuata riassunzione per non incorrere nella dichiarazione di estinzione del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 888 del 2012).
Del principio di diritto sopra richiamato è stata fatta applicazione dalla giurisprudenza di merito proprio con riguardo alla riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza (cfr. Corte
d'Appello di Messina n. 704/24 del 25/7/24; Trib. di Livorno n. 497/23 del 25/10/23; Trib. di
Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Roma n. 18145/22 del 6/12/22; Trib. di Napoli 9854/22 del 27/10/22; Corte d'Appello di
Firenze n. 2038/17 del 7/9/17; Trib. di Roma 7135/17 de 7/4/17).
Dunque, non avendo parte opponente documentato la comunicazione del provvedimento che ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Trapani in data diversa da quella del 13/3/24, deve concludersi per la intempestiva riassunzione del giudizio di riassunzione e per l'estinzione del giudizio.
Parte opponente deduce la non rilevabilità d'ufficio dell'intervenuta estinzione del giudizio, invocando l'applicabilità di diverso principio di diritto statuito dalla pronuncia della Corte di
Cassazione n. 16144/19.
La deduzione non coglie nel segno, giacché la pronuncia citata, come desumibile dalla motivazione della sentenza di legittimità, si riferisce a fattispecie processuale sottoposta all'applicazione della previgente formulazione dell'art. 307 c.p.c., novellato, come è noto, per effetto dell'art. 46, comma 15, lett. c), della L. 18/6/2009, n. 69, che ha introdotto, con decorrenza 4/7/09, il nuovo testo del quarto comma sopra citato, contemplante, come visto, la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione.
Il processo di opposizione deve, dunque, dichiararsi estinto per il mancato rispetto del termine di riassunzione fissato dal Giudice dichiaratosi incompetente ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
4) Ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) dichiara estinto ai sensi degli artt. 50 e 307 c.p.c. il processo di opposizione promosso da avverso le ordinanze-ingiunzione del 27/9/2023 identificate ai nn. 519 Parte_2
e 520 emesse dal , Dipartimento Controparte_1
dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
2) spese a carico di chi le ha anticipate.
Marsala, 5/3/2025 Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
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