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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3032/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3032/2019
promossa da:
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Parte_1
dagli avvocati DANIELA SARRACINO e MAURIZIO ZEOLI
, rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avv. BRUNO CAMILLERI
APPELLANTI
Contro
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. DE CP_1 P.IVA_1
SIMONE MARIA ROSARIA CF: C.F._1
APPELLATA
pagina 1 di 14 E
(nuova denominazione di , quale mandataria CP_2 CP_3
di nella qualità di cessionaria del credito, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO MEOLI
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.11.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con sentenza n. 857/2019, pubblicata il 17.05.2019, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda proposta da ed , Parte_2 Parte_1
nella rispettiva qualità di titolare di conti correnti bancari e fideiussore, con la quale chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo di € 77.842,13 oltre accessori emesso in loro danno, ed in favore della banca , a titolo di saldo CP_1
passivo del conto corrente 6186653, nonché, accertata la illegittimità degli addebiti per nullità delle clausole relative ad interessi, capitalizzazione, cms, data delle valute ed oneri di conto anche in relazione ad altro conto corrente n.
4499346, chiedevano in via riconvenzionale condannarsi la banca alla restituzione delle somme illegittimamente contabilizzate a debito, ovvero in subordine compensarsi le rispettive partite debitorie con quelle creditorie con condanna della banca, o in via ancor più subordinata degli opponenti, al pagamento della differenza così come risultante a seguito della corretta ricostruzione del rapporto.
In relazione al rapporto di conto corrente n. 6186653 il Tribunale, premettendo che la banca aveva assolto il suo onere probatorio depositando tutti gli estratti conto, il contratto di corrispondenza di detto conto e quelli accessori di pakage
“Imprendo Shop” e di apertura di credito, riteneva innanzi tutto indicati nel pagina 2 di 14 contratto sia il tasso debitore (TAN 14 % e TAE 14,7523) che quello creditore
(TAN e TAE 0,01) da applicarsi quindi al rapporto quali tassi convenzionali.
Analogamente rilevava la applicabilità della cms, in quanto correttamente pattuita e determinata in contratto nella misura dello 0,98 % con previsione della periodicità della capitalizzazione e del criterio di calcolo, così come previste risultavano le spese per oneri e commissioni e la data delle valute.
Affrontando poi la questione della capitalizzazione periodica degli interessi rilevava che essa era stata legittimamente applicata dalla banca in virtù dell'art. 15 del contratto, conforme alla disciplina della Delibera CICR del 09.02.2000
(attuativa dell'art. 120 comma 2 TUB), che prevedeva, con condizione di pari periodicità, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi.
Osservava al riguardo che ininfluente e non determinante la nullità della clausola era la circostanza che il TAN ed il TAE del tasso creditore erano indicati in contratto nella ugual misura dello 0,01 % in quanto, dato l'importo di un centesimo di punto del tasso creditore l'incremento generato dalla capitalizzazione trimestrale sarebbe infinitesimale e dunque del tutto trascurabile ed assorbito dall'arrotondamento per difetto nella pari misura dello
0,01 %
In merito alla eccepita usurarietà degli interessi per superamento del tasso soglia di legge, rilevava la mancanza di usura originaria sanzionata dall'art. 1815 cc tenuto conto del limite antiusura fissato dai DM di riferimento relativi al trimestre in cui è stato concluso il contratto (II trimestre 2008). Escludeva altresì la sussistenza di una usura sopravvenuta e, in ogni caso, la assoluta trascurabilità in termini monetari della stessa in relazione al solo III trimestre
2010 in cui poteva essere astrattamente configurabile.
Il Tribunale rigettava altresì l'eccezione degli opponenti secondo cui la banca, avendo illegittimamente ritardato ad accreditare sul conto corrente della società correntista la somma erogata in virtù di mutuo di consolidamento concessole,
pagina 3 di 14 per tale periodo di colpevole ritardo non avrebbe dovuto calcolare gli interessi passivi sulle poste debitorie di conto corrente che avrebbero dovuto essere ripianate attraverso la somma ricevuta in prestito.
Sul punto il Tribunale rilevava che non risultava che la banca avesse assunto alcun obbligo contrattuale nei confronti della società correntista di Parte_2
effettuare entro date predeterminate il trasferimento del denaro sui conti ad essa intestati, in quanto l'impegno di trasferimento dei fondi era stato dalla banca assunto solo nei confronti del mutuatario sul cui conto corrente Controparte_5
era stata regolarmente accreditata la somma erogata in prestito.
Per quanto riguarda infine la domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione riguardante il preteso saldo attivo relativo all'altro distinto conto corrente n. 4499346 (già 1550700), il Tribunale le respingeva sul presupposto che la società non aveva assolto l'onere probatorio in quanto non Parte_2
aveva provveduto al deposito della sequenza integrale degli estratti conto del suddetto rapporto (a partire dalla prima operazione annotata del 30.11.1999 sino al 12.01.2011), mancando gli estratti conto dei mesi di aprile, giugno, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2000 e gli estratti conto e scalari dell'intera annualità 2001 e del maggio 2005, e non essendo pertanto idoneo, per la rilevanza dei periodi mancanti e frammentarietà di quelli documentati, il ricorso al criterio di tecnica bancaria delle scritture di raccordo utilizzato invece dal CTU per la ricostruzione del rapporto e la determinazione del saldo finale.
Avverso detta sentenza di rigetto proponevano appello il fideiussore Pt_1
e la società correntista , cui subentrava con
[...] Parte_2
proprio atto di costituzione il , Parte_2
articolando essenzialmente tre motivi di censura.
Con un primo motivo di gravame reiteravano la eccezione di nullità della clausola anatocistica ex art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 in quanto, a pagina 4 di 14 differenza di quanto stabilito per gli interessi debitori in cui era individuato un
TAE maggiorato rispetto all'indicato TAN, per quelli creditori era invece indicato un uguale TAN e TAE per cui di fatto non vi sarebbe stato riconoscimento della capitalizzazione degli interessi creditori in violazione del principio di pari periodicità sancito dalla richiamata delibera CICR.
Con un secondo motivo di appello criticavano la sentenza di primo grado laddove aveva escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta nell'accertamento del saldo finale di conto corrente, non includendo nella base di calcolo, ai fini dell'accertamento del TEG in relazione al tasso soglia antiusura periodico di cui al relativo DM, la commissione di massimo scoperto.
Con un terzo motivo di gravame censuravano la decisione del giudice in merito alla presunta frammentarietà ed insufficienza, ai fini dell'accertamento del saldo finale secondo il criterio contabile adottato dal CTU delle scritture di raccordo, degli estratti del conto n. 4499346 prodotti in giudizio dagli opponenti
Eccepivano tra l'altro a riguardo di aver prodotto tutti gli estratti conto rientranti nella disponibilità della correntista relativi al decorso del rapporto a partire dalla data iniziale del 30.11.1999 e sino a quella finale del 12.01.2011, e che la mancanza degli estratti conto evidenziati dal Tribunale, oltre a non essere rilevante ben potendosi applicare il criterio delle scritture di raccordo in quanto mai pregiudizievole per la banca ma tutt'al più ad essa favorevole, non era comunque imputabile alla correntista avendo la società fatto istanza alla banca per ottenere la documentazione mancante ex art. 119 TUB, nonché richiesto al primo giudice, ex art. 210 cpc, detta esibizione.
Reiterava quindi le eccezioni e le domande principali e subordinate già sollevate in primo grado come innanzi illustrate cui si fa rinvio, chiedendo in tal senso riformarsi la sentenza di primo grado.
pagina 5 di 14 Si costituiva la , quale mandataria e procuratrice speciale della CP_3 [...]
cessionaria del credito già di titolarità di , la Controparte_4 CP_1
quale contestava i motivi di appello per le ragioni esposte nella comparsa di risposta depositata il 19.11.2019, chiedendo in via preliminare dichiararsi la inammissibilità dell'appello ex artt. 348 ter e 342 cpc, e nel merito il rigetto dello stesso per infondatezza dei motivi di impugnativa con la conferma della sentenza di primo grado, ovvero in subordine, in caso di riforma anche parziale della sentenza gravata, condannarsi gli appellanti al pagamento dell'importo che risultasse dovuto dalla Corte.
In via preliminare va detto che l'appello principale, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342
c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in pagina 6 di 14 modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Nel merito l'appello è fondato per quanto di ragione per le motivazioni di seguito esposte.
Va accolto il primo motivo di gravame.
In vero la previsione di un identico tasso creditorio per TAN e TAE, così come la mancata pattuizione di un diverso e maggiore TAE rispetto al TAN, a prescindere dalla scarsa entità (in termini decimali) del primo, sta a significare che in concreto, ed a differenza di quanto stabilito per quelli passivi, alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi è prevista in contratto non tenendosi di essa conto nella determinazione del TAE, per cui, al di là
pagina 7 di 14 dell'astratto riconoscimento di cui all'art. 15 del contratto di conto corrente, sussiste una effettiva violazione dell'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000 laddove impone la pari periodicità nell'applicazione degli interessi sia passivi che attivi. Ne consegue la nullità della detta clausola contrattuale per cui il ricalcolo del saldo finale del rapporto di conto corrente 6186653 e collegato conto anticipi va effettuato senza alcuna capitalizzazione periodica degli interessi (criterio della cd. capitalizzazione semplice o a fine periodo).
Sotto questo profilo appare dunque corretto e va recepito il calcolo operato dal ctu senza l'applicazione della capitalizzazione degli interessi maturati, ovvero conteggiando gli stessi solo alla fine del periodo oggetto di esame (vedi pag. 6 e
10 della CTU).
Ugualmente corretto appare il calcolo del CTU laddove, anche con riferimento all'altro conto corrente n.4499346, non ha tenuto conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, mancando in questo caso la prova della esistenza della clausola contrattuale di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e risultando quindi, sotto tale diverso profilo, anche in questo caso nulla la operata capitalizzazione degli interessi (vedi CTU pag. 6 e pag.
10).
Va invece disatteso il secondo motivo di gravame.
In vero, a prescindere dalla motivazione resa dal primo giudice, ciò che rileva al fine di accertare la usurarietà o meno, ai sensi dell'art. 1815 cc, del tasso di interesse debitorio di conto corrente è il rispetto o meno, al momento della conclusione del contratto, del tasso soglia fissato dal DM ministeriale (attuativo della legge 108/1996) all'epoca vigente.
Orbene nel caso di specie risulta dagli atti, e non è neppure specificamente contestato che, come rilevato anche dal primo giudice, al momento della conclusione del contratto di conto corrente con collegata apertura di credito non vi è stato superamento del tasso soglia antiusura con riguardo alla previsione di pagina 8 di 14 cui al DM di riferimento relativo al II trimestre 2008, mentre per quanto attiene al primo rapporto bancario n. 4499346 sin dal primo grado non è stata formulata una specifica eccezione sul punto da parte degli opponenti, non risultando che gli stessi abbiano indicato quale fosse il tasso soglia da rispettare, quale quello in concreto applicato e quale dunque lo specifico sforamento determinatosi, per cui la questione non si pone data la inammissibilità di detta eccezione e del motivo di appello che la riproduce.
Per quanto riguarda poi la pretesa usura sopravvenuta, ovvero relativa ad alcuni limitati periodi successivi all'instaurazione dei rapporti bancari in oggetto, vi è infine ancora da dire che non è stato né dedotto, né dimostrato che tale temporaneo superamento dei tassi soglia sia dovuto all'esercizio di uno “ius variandi” della banca, ovvero ad un aumento da essa unilateralmente operato in pregiudizio del cliente del saggio di interesse, e non invece alla sola riduzione del tasso soglia di cui ai DM di riferimento dovuta al calare dell'inflazione e dunque del saggio di interesse generale e conseguentemente di quello applicato per i nuovi contratti bancari e finanziari. Anche in relazione a tale pretesa usura sopravvenuta alcuna sanzione di nullità degli interessi è quindi configurabile.
Fondato è invece il terzo motivo di gravame.
Invero il ricorso da parte del CTU al criterio tecnico-contabile delle scritture di raccordo/collegamento appare nel caso di specie, e contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, del tutto ragionevole ed adeguato tenuto conto che, in relazione alla lunga durata del rapporto relativo al contratto di conto corrente n. 4499346 (dal 30.11.1999 al 12.01.2011), i periodi per i quali manca la documentazione contabile (estratti conto e scalari), pari nel complesso ad un anno e sette mesi, non appaiono per la loro durata di tale rilevanza da escludere di per sé che il ricorso a dette scritture di collegamento possa consentire una soddisfacente ricostruzione del rapporto e condurre a risultati credibili e pagina 9 di 14 verisimili. In particolare, va poi osservato come per tutta l'ultima parte del rapporto, ovvero dal giugno 2005 sino alla data finale del 12.01.2011 non vi è alcuna discontinuità o frammentarietà della documentazione contabile (presente interamente per detto periodo), e che proprio il criterio utilizzato delle “scritture di raccordo” non appare tale da alterare in modo significativo l'andamento del conto corrente a vantaggio del correntista, favorendo caso mai proprio l'istituto bancario.
Difatti, affermato il principio che la produzione solo parziale degli estratti conto non conduce “tout court” al rigetto della domanda ma ad un ricalcolo da effettuarsi sulla base della sequenza di movimentazioni documentate, va quindi osservato che, attraverso il ricorso a tale sistema tecnico-contabile di raccordo, dal saldo iniziale del primo estratto conto del periodo successivo a quello non coperto dalla documentazione contabile vengono sottratte solo le competenze e spese non dovute (perché fondate su clausole nulle) accertate in relazione al periodo precedente a sua volta assistito dagli estratti conto e/o scalari, mentre, proprio per la mancanza della documentazione contabile attestante le operazioni eseguite e i singoli addebiti effettuati, le eventuali competenze e spese illegittime della stessa natura relative ai trimestri non coperti da detta documentazione contabile non vengono estrapolate e non generano dunque, come invece avviene per i trimestri documentati dagli estratti conto, ulteriori differenze a credito ovvero da restituire al correntista (vedi in materia, tra le altre, Cass. n. 31187/2018, Cass. ord. 33321/2018, Cass. ord. n. 20621/2021).
Ne discende che a giudizio di questa Corte per la determinazione del dare- avere tra le parti occorre tener presente anche delle risultanze di detto secondo conto corrente n. 4499346 (già 1550700) secondo il conteggio eseguito dal
CTU (vedi pagg. 5, 6, 7 e 10 della CTU), estrapolando quindi anche per esso, sia pur entro i predetti limiti imposti dal criterio delle scritture di raccordo, quanto addebitato a titolo di anatocismo per capitalizzazione trimestrale degli pagina 10 di 14 interessi passivi (per mancanza di pattuizione scritta della condizione di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi), espungendo la commissione di massimo scoperto (in quanto non risultante stabilita per iscritto, a differenza di quanto invece previsto per l'altro conto corrente), assegnando alle operazioni contabili le valute reali vista la mancanza di accordi scritti a riguardo
(contrariamente a quanto pattuito nell'altro contratto di conto corrente), escludendo tutte le spese e oneri addebitati dalla banca, salvo l'imposta di bollo dovuta ex lege, non risultando la pattuizione scritta (contrariamente all'altro contratto di conto corrente), applicando infine il tasso di interesse legale creditore e debitore di tempo in tempo vigente in assenza anche in questo caso della pattuizione scritta di interessi convenzionali (contrariamente all'altro contratto di conto corrente in cui invece risulta l'accordo scritto sull'ammontare degli interessi convenzionali).
Va infine osservato che, pur avendo gli appellanti richiamato tale eccezione nelle conclusioni dell'atto di appello, nessuno specifico motivo di doglianza risulta da essi sollevato avverso la motivata statuizione del Tribunale, innanzi esposta, di rigetto dell'eccezione degli opponenti secondo cui la banca, avendo illegittimamente ritardato ad accreditare sul conto corrente della società la somma erogata in virtù di mutuo di consolidamento concessole, per tale periodo di colpevole ritardo non avrebbe dovuto calcolare gli interessi passivi sulle poste debitorie di conto corrente in quanto le stesse avrebbero dovuto essere ripianate proprio attraverso la somma ricevuta in prestito.
Per tale ragione tale capo della sentenza è divenuto definitivo e su di esso si è formato il giudicato. Ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione, va in ogni caso rilevata la correttezza della motivazione del Tribunale, si ripete non fatta oggetto di censure da parte degli appellanti, secondo cui non risulta affatto che la banca abbia assunto alcun obbligo contrattuale nei confronti della società di effettuare entro date predeterminate il trasferimento del Parte_2
pagina 11 di 14 denaro sui conti ad essa intestati, in quanto l'impegno di trasferimento dei fondi era stato dalla banca assunto solo nei confronti del mutuatario Controparte_5
sul cui conto corrente era stata regolarmente accreditata la somma erogata in prestito.
In definitiva, quindi, recependo e facendo propri i conteggi elaborati dal CTU, ed accogliendo la prima ipotesi ricostruttiva del saldo del conto corrente n.
6186653, va accertato per detto conto corrente un saldo a debito della società correntista di € 64.196,78, mentre per l'altro conto corrente contraddistinto dal n.
4499346 (già n. 1550700) il saldo ricostruito risulta pari ad € 49.273,08 a credito della correntista.
Pertanto, operando la compensazione tra detti debiti-crediti, in riforma della sentenza di primo grado, risulta un saldo finale a credito della banca, e per essa della attuale società cessionaria di complessivi € Controparte_4
14.923,70 (€ 64.196,78 - € 49.273,08), oltre interessi legali codicistici dalla domanda (ovvero dalla data di notifica del decreto ingiuntivo) al soddisfo. È pertanto al pagamento di questa somma che deve essere condannata la garante . Per il medesimo importo va accertato il debito del Parte_1
nei confronti della Parte_2 Controparte_4
(quale cessionaria del credito già di titolarità di ), non potendosi
[...] CP_1
emettere pronuncia di condanna nei confronti del predetto Fallimento.
Quanto alle spese processuali del primo e secondo grado, stante la riforma della sentenza di primo grado, esse devono essere liquidate sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della causa.
Pertanto, configurandosi una soccombenza reciproca delle parti in relazione alle contrapposte domande da esse spiegate, ma essendo comunque prevalente la soccombenza degli appellanti poichè la domanda di pagamento della banca è stata comunque accolta, sia pur per un importo largamente inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza del Tribunale,
pagina 12 di 14 per tali ragioni le spese processuali del primo e del secondo grado vanno compensate per tre quarti, mentre le parti appellanti vanno condannate in solido al pagamento, in favore dell'appellata, del restante quarto che si liquida come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (determinato in base all'ammontare della condanna e non di quanto domandato, ex art. 5 comma 1 del DM, scaglione da
€ 5.200,00 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione, dunque, in appello di quella istruttoria non tenutasi).
Ricorrono giusti motivi, stante la predetta soccombenza reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese di ctu che vanno pertanto poste a carico di ciascuna in ugual misura (al 50 %).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n. 857/2019, pubblicata il 17.05.2019, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 280/2013 del Tribunale di
Benevento e, disattesa ogni altra contraria domanda ed eccezione, condanna al pagamento, in favore di (oggi Parte_1 CP_3
), quale mandataria di cessionaria CP_2 Controparte_4
del credito già di titolarità di , della somma di € 14.923,70, CP_1
oltre interessi legali codicistici dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di notifica del decreto ingiuntivo) al soddisfo;
2) Accerta che il credito di (quale cessionaria di Controparte_4
) nei confronti del è CP_1 Parte_2
pari ad € 14.923,70, oltre interessi legali codicistici dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di notifica del decreto ingiuntivo) al soddisfo;
pagina 13 di 14 3) Compensa per tre quarti le spese processuali del primo e secondo grado tra le parti e, per l'effetto, condanna il Parte_2
ed , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1
, oggi , quale mandataria di CP_3 CP_2 Controparte_4
del restante quarto che liquida, limitatamente a tale 25 %, per il primo
[...]
grado in € 63,00 per spese processuali ed € 1.269,00 per compensi di avvocato, e per il presente grado di appello in € 991,50 per compensi di avvocato, il tutto oltre il 15 % sui compensi innanzi liquidati per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
4) Pone le spese della CTU espletata in primo grado in ugual misura a carico delle parti.
Così deciso in Napoli il 31.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3032/2019
promossa da:
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Parte_1
dagli avvocati DANIELA SARRACINO e MAURIZIO ZEOLI
, rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avv. BRUNO CAMILLERI
APPELLANTI
Contro
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. DE CP_1 P.IVA_1
SIMONE MARIA ROSARIA CF: C.F._1
APPELLATA
pagina 1 di 14 E
(nuova denominazione di , quale mandataria CP_2 CP_3
di nella qualità di cessionaria del credito, Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO MEOLI
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.11.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con sentenza n. 857/2019, pubblicata il 17.05.2019, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda proposta da ed , Parte_2 Parte_1
nella rispettiva qualità di titolare di conti correnti bancari e fideiussore, con la quale chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo di € 77.842,13 oltre accessori emesso in loro danno, ed in favore della banca , a titolo di saldo CP_1
passivo del conto corrente 6186653, nonché, accertata la illegittimità degli addebiti per nullità delle clausole relative ad interessi, capitalizzazione, cms, data delle valute ed oneri di conto anche in relazione ad altro conto corrente n.
4499346, chiedevano in via riconvenzionale condannarsi la banca alla restituzione delle somme illegittimamente contabilizzate a debito, ovvero in subordine compensarsi le rispettive partite debitorie con quelle creditorie con condanna della banca, o in via ancor più subordinata degli opponenti, al pagamento della differenza così come risultante a seguito della corretta ricostruzione del rapporto.
In relazione al rapporto di conto corrente n. 6186653 il Tribunale, premettendo che la banca aveva assolto il suo onere probatorio depositando tutti gli estratti conto, il contratto di corrispondenza di detto conto e quelli accessori di pakage
“Imprendo Shop” e di apertura di credito, riteneva innanzi tutto indicati nel pagina 2 di 14 contratto sia il tasso debitore (TAN 14 % e TAE 14,7523) che quello creditore
(TAN e TAE 0,01) da applicarsi quindi al rapporto quali tassi convenzionali.
Analogamente rilevava la applicabilità della cms, in quanto correttamente pattuita e determinata in contratto nella misura dello 0,98 % con previsione della periodicità della capitalizzazione e del criterio di calcolo, così come previste risultavano le spese per oneri e commissioni e la data delle valute.
Affrontando poi la questione della capitalizzazione periodica degli interessi rilevava che essa era stata legittimamente applicata dalla banca in virtù dell'art. 15 del contratto, conforme alla disciplina della Delibera CICR del 09.02.2000
(attuativa dell'art. 120 comma 2 TUB), che prevedeva, con condizione di pari periodicità, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi.
Osservava al riguardo che ininfluente e non determinante la nullità della clausola era la circostanza che il TAN ed il TAE del tasso creditore erano indicati in contratto nella ugual misura dello 0,01 % in quanto, dato l'importo di un centesimo di punto del tasso creditore l'incremento generato dalla capitalizzazione trimestrale sarebbe infinitesimale e dunque del tutto trascurabile ed assorbito dall'arrotondamento per difetto nella pari misura dello
0,01 %
In merito alla eccepita usurarietà degli interessi per superamento del tasso soglia di legge, rilevava la mancanza di usura originaria sanzionata dall'art. 1815 cc tenuto conto del limite antiusura fissato dai DM di riferimento relativi al trimestre in cui è stato concluso il contratto (II trimestre 2008). Escludeva altresì la sussistenza di una usura sopravvenuta e, in ogni caso, la assoluta trascurabilità in termini monetari della stessa in relazione al solo III trimestre
2010 in cui poteva essere astrattamente configurabile.
Il Tribunale rigettava altresì l'eccezione degli opponenti secondo cui la banca, avendo illegittimamente ritardato ad accreditare sul conto corrente della società correntista la somma erogata in virtù di mutuo di consolidamento concessole,
pagina 3 di 14 per tale periodo di colpevole ritardo non avrebbe dovuto calcolare gli interessi passivi sulle poste debitorie di conto corrente che avrebbero dovuto essere ripianate attraverso la somma ricevuta in prestito.
Sul punto il Tribunale rilevava che non risultava che la banca avesse assunto alcun obbligo contrattuale nei confronti della società correntista di Parte_2
effettuare entro date predeterminate il trasferimento del denaro sui conti ad essa intestati, in quanto l'impegno di trasferimento dei fondi era stato dalla banca assunto solo nei confronti del mutuatario sul cui conto corrente Controparte_5
era stata regolarmente accreditata la somma erogata in prestito.
Per quanto riguarda infine la domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione riguardante il preteso saldo attivo relativo all'altro distinto conto corrente n. 4499346 (già 1550700), il Tribunale le respingeva sul presupposto che la società non aveva assolto l'onere probatorio in quanto non Parte_2
aveva provveduto al deposito della sequenza integrale degli estratti conto del suddetto rapporto (a partire dalla prima operazione annotata del 30.11.1999 sino al 12.01.2011), mancando gli estratti conto dei mesi di aprile, giugno, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2000 e gli estratti conto e scalari dell'intera annualità 2001 e del maggio 2005, e non essendo pertanto idoneo, per la rilevanza dei periodi mancanti e frammentarietà di quelli documentati, il ricorso al criterio di tecnica bancaria delle scritture di raccordo utilizzato invece dal CTU per la ricostruzione del rapporto e la determinazione del saldo finale.
Avverso detta sentenza di rigetto proponevano appello il fideiussore Pt_1
e la società correntista , cui subentrava con
[...] Parte_2
proprio atto di costituzione il , Parte_2
articolando essenzialmente tre motivi di censura.
Con un primo motivo di gravame reiteravano la eccezione di nullità della clausola anatocistica ex art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 in quanto, a pagina 4 di 14 differenza di quanto stabilito per gli interessi debitori in cui era individuato un
TAE maggiorato rispetto all'indicato TAN, per quelli creditori era invece indicato un uguale TAN e TAE per cui di fatto non vi sarebbe stato riconoscimento della capitalizzazione degli interessi creditori in violazione del principio di pari periodicità sancito dalla richiamata delibera CICR.
Con un secondo motivo di appello criticavano la sentenza di primo grado laddove aveva escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta nell'accertamento del saldo finale di conto corrente, non includendo nella base di calcolo, ai fini dell'accertamento del TEG in relazione al tasso soglia antiusura periodico di cui al relativo DM, la commissione di massimo scoperto.
Con un terzo motivo di gravame censuravano la decisione del giudice in merito alla presunta frammentarietà ed insufficienza, ai fini dell'accertamento del saldo finale secondo il criterio contabile adottato dal CTU delle scritture di raccordo, degli estratti del conto n. 4499346 prodotti in giudizio dagli opponenti
Eccepivano tra l'altro a riguardo di aver prodotto tutti gli estratti conto rientranti nella disponibilità della correntista relativi al decorso del rapporto a partire dalla data iniziale del 30.11.1999 e sino a quella finale del 12.01.2011, e che la mancanza degli estratti conto evidenziati dal Tribunale, oltre a non essere rilevante ben potendosi applicare il criterio delle scritture di raccordo in quanto mai pregiudizievole per la banca ma tutt'al più ad essa favorevole, non era comunque imputabile alla correntista avendo la società fatto istanza alla banca per ottenere la documentazione mancante ex art. 119 TUB, nonché richiesto al primo giudice, ex art. 210 cpc, detta esibizione.
Reiterava quindi le eccezioni e le domande principali e subordinate già sollevate in primo grado come innanzi illustrate cui si fa rinvio, chiedendo in tal senso riformarsi la sentenza di primo grado.
pagina 5 di 14 Si costituiva la , quale mandataria e procuratrice speciale della CP_3 [...]
cessionaria del credito già di titolarità di , la Controparte_4 CP_1
quale contestava i motivi di appello per le ragioni esposte nella comparsa di risposta depositata il 19.11.2019, chiedendo in via preliminare dichiararsi la inammissibilità dell'appello ex artt. 348 ter e 342 cpc, e nel merito il rigetto dello stesso per infondatezza dei motivi di impugnativa con la conferma della sentenza di primo grado, ovvero in subordine, in caso di riforma anche parziale della sentenza gravata, condannarsi gli appellanti al pagamento dell'importo che risultasse dovuto dalla Corte.
In via preliminare va detto che l'appello principale, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342
c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in pagina 6 di 14 modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Nel merito l'appello è fondato per quanto di ragione per le motivazioni di seguito esposte.
Va accolto il primo motivo di gravame.
In vero la previsione di un identico tasso creditorio per TAN e TAE, così come la mancata pattuizione di un diverso e maggiore TAE rispetto al TAN, a prescindere dalla scarsa entità (in termini decimali) del primo, sta a significare che in concreto, ed a differenza di quanto stabilito per quelli passivi, alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi è prevista in contratto non tenendosi di essa conto nella determinazione del TAE, per cui, al di là
pagina 7 di 14 dell'astratto riconoscimento di cui all'art. 15 del contratto di conto corrente, sussiste una effettiva violazione dell'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000 laddove impone la pari periodicità nell'applicazione degli interessi sia passivi che attivi. Ne consegue la nullità della detta clausola contrattuale per cui il ricalcolo del saldo finale del rapporto di conto corrente 6186653 e collegato conto anticipi va effettuato senza alcuna capitalizzazione periodica degli interessi (criterio della cd. capitalizzazione semplice o a fine periodo).
Sotto questo profilo appare dunque corretto e va recepito il calcolo operato dal ctu senza l'applicazione della capitalizzazione degli interessi maturati, ovvero conteggiando gli stessi solo alla fine del periodo oggetto di esame (vedi pag. 6 e
10 della CTU).
Ugualmente corretto appare il calcolo del CTU laddove, anche con riferimento all'altro conto corrente n.4499346, non ha tenuto conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, mancando in questo caso la prova della esistenza della clausola contrattuale di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e risultando quindi, sotto tale diverso profilo, anche in questo caso nulla la operata capitalizzazione degli interessi (vedi CTU pag. 6 e pag.
10).
Va invece disatteso il secondo motivo di gravame.
In vero, a prescindere dalla motivazione resa dal primo giudice, ciò che rileva al fine di accertare la usurarietà o meno, ai sensi dell'art. 1815 cc, del tasso di interesse debitorio di conto corrente è il rispetto o meno, al momento della conclusione del contratto, del tasso soglia fissato dal DM ministeriale (attuativo della legge 108/1996) all'epoca vigente.
Orbene nel caso di specie risulta dagli atti, e non è neppure specificamente contestato che, come rilevato anche dal primo giudice, al momento della conclusione del contratto di conto corrente con collegata apertura di credito non vi è stato superamento del tasso soglia antiusura con riguardo alla previsione di pagina 8 di 14 cui al DM di riferimento relativo al II trimestre 2008, mentre per quanto attiene al primo rapporto bancario n. 4499346 sin dal primo grado non è stata formulata una specifica eccezione sul punto da parte degli opponenti, non risultando che gli stessi abbiano indicato quale fosse il tasso soglia da rispettare, quale quello in concreto applicato e quale dunque lo specifico sforamento determinatosi, per cui la questione non si pone data la inammissibilità di detta eccezione e del motivo di appello che la riproduce.
Per quanto riguarda poi la pretesa usura sopravvenuta, ovvero relativa ad alcuni limitati periodi successivi all'instaurazione dei rapporti bancari in oggetto, vi è infine ancora da dire che non è stato né dedotto, né dimostrato che tale temporaneo superamento dei tassi soglia sia dovuto all'esercizio di uno “ius variandi” della banca, ovvero ad un aumento da essa unilateralmente operato in pregiudizio del cliente del saggio di interesse, e non invece alla sola riduzione del tasso soglia di cui ai DM di riferimento dovuta al calare dell'inflazione e dunque del saggio di interesse generale e conseguentemente di quello applicato per i nuovi contratti bancari e finanziari. Anche in relazione a tale pretesa usura sopravvenuta alcuna sanzione di nullità degli interessi è quindi configurabile.
Fondato è invece il terzo motivo di gravame.
Invero il ricorso da parte del CTU al criterio tecnico-contabile delle scritture di raccordo/collegamento appare nel caso di specie, e contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, del tutto ragionevole ed adeguato tenuto conto che, in relazione alla lunga durata del rapporto relativo al contratto di conto corrente n. 4499346 (dal 30.11.1999 al 12.01.2011), i periodi per i quali manca la documentazione contabile (estratti conto e scalari), pari nel complesso ad un anno e sette mesi, non appaiono per la loro durata di tale rilevanza da escludere di per sé che il ricorso a dette scritture di collegamento possa consentire una soddisfacente ricostruzione del rapporto e condurre a risultati credibili e pagina 9 di 14 verisimili. In particolare, va poi osservato come per tutta l'ultima parte del rapporto, ovvero dal giugno 2005 sino alla data finale del 12.01.2011 non vi è alcuna discontinuità o frammentarietà della documentazione contabile (presente interamente per detto periodo), e che proprio il criterio utilizzato delle “scritture di raccordo” non appare tale da alterare in modo significativo l'andamento del conto corrente a vantaggio del correntista, favorendo caso mai proprio l'istituto bancario.
Difatti, affermato il principio che la produzione solo parziale degli estratti conto non conduce “tout court” al rigetto della domanda ma ad un ricalcolo da effettuarsi sulla base della sequenza di movimentazioni documentate, va quindi osservato che, attraverso il ricorso a tale sistema tecnico-contabile di raccordo, dal saldo iniziale del primo estratto conto del periodo successivo a quello non coperto dalla documentazione contabile vengono sottratte solo le competenze e spese non dovute (perché fondate su clausole nulle) accertate in relazione al periodo precedente a sua volta assistito dagli estratti conto e/o scalari, mentre, proprio per la mancanza della documentazione contabile attestante le operazioni eseguite e i singoli addebiti effettuati, le eventuali competenze e spese illegittime della stessa natura relative ai trimestri non coperti da detta documentazione contabile non vengono estrapolate e non generano dunque, come invece avviene per i trimestri documentati dagli estratti conto, ulteriori differenze a credito ovvero da restituire al correntista (vedi in materia, tra le altre, Cass. n. 31187/2018, Cass. ord. 33321/2018, Cass. ord. n. 20621/2021).
Ne discende che a giudizio di questa Corte per la determinazione del dare- avere tra le parti occorre tener presente anche delle risultanze di detto secondo conto corrente n. 4499346 (già 1550700) secondo il conteggio eseguito dal
CTU (vedi pagg. 5, 6, 7 e 10 della CTU), estrapolando quindi anche per esso, sia pur entro i predetti limiti imposti dal criterio delle scritture di raccordo, quanto addebitato a titolo di anatocismo per capitalizzazione trimestrale degli pagina 10 di 14 interessi passivi (per mancanza di pattuizione scritta della condizione di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi), espungendo la commissione di massimo scoperto (in quanto non risultante stabilita per iscritto, a differenza di quanto invece previsto per l'altro conto corrente), assegnando alle operazioni contabili le valute reali vista la mancanza di accordi scritti a riguardo
(contrariamente a quanto pattuito nell'altro contratto di conto corrente), escludendo tutte le spese e oneri addebitati dalla banca, salvo l'imposta di bollo dovuta ex lege, non risultando la pattuizione scritta (contrariamente all'altro contratto di conto corrente), applicando infine il tasso di interesse legale creditore e debitore di tempo in tempo vigente in assenza anche in questo caso della pattuizione scritta di interessi convenzionali (contrariamente all'altro contratto di conto corrente in cui invece risulta l'accordo scritto sull'ammontare degli interessi convenzionali).
Va infine osservato che, pur avendo gli appellanti richiamato tale eccezione nelle conclusioni dell'atto di appello, nessuno specifico motivo di doglianza risulta da essi sollevato avverso la motivata statuizione del Tribunale, innanzi esposta, di rigetto dell'eccezione degli opponenti secondo cui la banca, avendo illegittimamente ritardato ad accreditare sul conto corrente della società la somma erogata in virtù di mutuo di consolidamento concessole, per tale periodo di colpevole ritardo non avrebbe dovuto calcolare gli interessi passivi sulle poste debitorie di conto corrente in quanto le stesse avrebbero dovuto essere ripianate proprio attraverso la somma ricevuta in prestito.
Per tale ragione tale capo della sentenza è divenuto definitivo e su di esso si è formato il giudicato. Ad abundantiam, e per mera completezza di esposizione, va in ogni caso rilevata la correttezza della motivazione del Tribunale, si ripete non fatta oggetto di censure da parte degli appellanti, secondo cui non risulta affatto che la banca abbia assunto alcun obbligo contrattuale nei confronti della società di effettuare entro date predeterminate il trasferimento del Parte_2
pagina 11 di 14 denaro sui conti ad essa intestati, in quanto l'impegno di trasferimento dei fondi era stato dalla banca assunto solo nei confronti del mutuatario Controparte_5
sul cui conto corrente era stata regolarmente accreditata la somma erogata in prestito.
In definitiva, quindi, recependo e facendo propri i conteggi elaborati dal CTU, ed accogliendo la prima ipotesi ricostruttiva del saldo del conto corrente n.
6186653, va accertato per detto conto corrente un saldo a debito della società correntista di € 64.196,78, mentre per l'altro conto corrente contraddistinto dal n.
4499346 (già n. 1550700) il saldo ricostruito risulta pari ad € 49.273,08 a credito della correntista.
Pertanto, operando la compensazione tra detti debiti-crediti, in riforma della sentenza di primo grado, risulta un saldo finale a credito della banca, e per essa della attuale società cessionaria di complessivi € Controparte_4
14.923,70 (€ 64.196,78 - € 49.273,08), oltre interessi legali codicistici dalla domanda (ovvero dalla data di notifica del decreto ingiuntivo) al soddisfo. È pertanto al pagamento di questa somma che deve essere condannata la garante . Per il medesimo importo va accertato il debito del Parte_1
nei confronti della Parte_2 Controparte_4
(quale cessionaria del credito già di titolarità di ), non potendosi
[...] CP_1
emettere pronuncia di condanna nei confronti del predetto Fallimento.
Quanto alle spese processuali del primo e secondo grado, stante la riforma della sentenza di primo grado, esse devono essere liquidate sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della causa.
Pertanto, configurandosi una soccombenza reciproca delle parti in relazione alle contrapposte domande da esse spiegate, ma essendo comunque prevalente la soccombenza degli appellanti poichè la domanda di pagamento della banca è stata comunque accolta, sia pur per un importo largamente inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza del Tribunale,
pagina 12 di 14 per tali ragioni le spese processuali del primo e del secondo grado vanno compensate per tre quarti, mentre le parti appellanti vanno condannate in solido al pagamento, in favore dell'appellata, del restante quarto che si liquida come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (determinato in base all'ammontare della condanna e non di quanto domandato, ex art. 5 comma 1 del DM, scaglione da
€ 5.200,00 ad € 26.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione, dunque, in appello di quella istruttoria non tenutasi).
Ricorrono giusti motivi, stante la predetta soccombenza reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese di ctu che vanno pertanto poste a carico di ciascuna in ugual misura (al 50 %).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n. 857/2019, pubblicata il 17.05.2019, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 280/2013 del Tribunale di
Benevento e, disattesa ogni altra contraria domanda ed eccezione, condanna al pagamento, in favore di (oggi Parte_1 CP_3
), quale mandataria di cessionaria CP_2 Controparte_4
del credito già di titolarità di , della somma di € 14.923,70, CP_1
oltre interessi legali codicistici dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di notifica del decreto ingiuntivo) al soddisfo;
2) Accerta che il credito di (quale cessionaria di Controparte_4
) nei confronti del è CP_1 Parte_2
pari ad € 14.923,70, oltre interessi legali codicistici dalla domanda giudiziale (ovvero dalla data di notifica del decreto ingiuntivo) al soddisfo;
pagina 13 di 14 3) Compensa per tre quarti le spese processuali del primo e secondo grado tra le parti e, per l'effetto, condanna il Parte_2
ed , in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1
, oggi , quale mandataria di CP_3 CP_2 Controparte_4
del restante quarto che liquida, limitatamente a tale 25 %, per il primo
[...]
grado in € 63,00 per spese processuali ed € 1.269,00 per compensi di avvocato, e per il presente grado di appello in € 991,50 per compensi di avvocato, il tutto oltre il 15 % sui compensi innanzi liquidati per rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;
4) Pone le spese della CTU espletata in primo grado in ugual misura a carico delle parti.
Così deciso in Napoli il 31.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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