TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/10/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
RA IC Presidente
FR AR Giudice Rel. Est.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 989/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
LE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.DE MARZI Controparte_1 C.F._2
NICOLETTA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate e domiciliate
RICORRONO
pagina 1 di 3 Al Tribunale Ecc.mo in composizione Collegiale affinchè Voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 306/2011 del 21.10.2011, modificate con provvedimento del 03 luglio 2014, ed in riforma ad ogni precedente condizione intervenuta fra le parti, recepire i seguenti accordi che revocano i precedenti provvedimenti:
Il signor all'atto della sottoscrizione del presente ricorso ha versato alla signora la somma di CP_1 Pt_1
€ 10.000,00, ai sensi dell'art. 5, co. VIII, L. 01 dicembre 1970 n. 898, quale assegno una tantum.
La signora ha accettato detta corresponsione ai sensi dell'art. 5, co. VIII, L. 01 dicembre 1970 n. 898. Pt_1
La signora dichiara di nulla avere a pretendere dal signor per l'intercorso rapporto di Pt_1 Controparte_1 matrimonio, per ogni rapporto patrimoniale avvenuto in costanza di matrimonio e successivamente, e ad ogni altro titolo.
Il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2025 e Parte_1 Controparte_1 domandavano la modifica delle precedenti condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 306/2011 Trib.
Sondrio del 21.10.2011, successivamente modificate con provvedimento del 03 luglio 2014, sulla base dell'accordo raggiunto dagli stessi.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 306/2011 del 21.10.2011 emessa dal Tribunale di
Sondrio, nonché dei successivi provvedimenti
- prende atto dell'accordo sopra trascritto intervenuto tra le parti e Parte_1
circa le condizioni di divorzio;
Controparte_1
- spese di lite integralmente compensate.
Sondrio, camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
FR AR RA IC
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
RA IC Presidente
FR AR Giudice Rel. Est.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 989/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
LE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.DE MARZI Controparte_1 C.F._2
NICOLETTA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate e domiciliate
RICORRONO
pagina 1 di 3 Al Tribunale Ecc.mo in composizione Collegiale affinchè Voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 306/2011 del 21.10.2011, modificate con provvedimento del 03 luglio 2014, ed in riforma ad ogni precedente condizione intervenuta fra le parti, recepire i seguenti accordi che revocano i precedenti provvedimenti:
Il signor all'atto della sottoscrizione del presente ricorso ha versato alla signora la somma di CP_1 Pt_1
€ 10.000,00, ai sensi dell'art. 5, co. VIII, L. 01 dicembre 1970 n. 898, quale assegno una tantum.
La signora ha accettato detta corresponsione ai sensi dell'art. 5, co. VIII, L. 01 dicembre 1970 n. 898. Pt_1
La signora dichiara di nulla avere a pretendere dal signor per l'intercorso rapporto di Pt_1 Controparte_1 matrimonio, per ogni rapporto patrimoniale avvenuto in costanza di matrimonio e successivamente, e ad ogni altro titolo.
Il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2025 e Parte_1 Controparte_1 domandavano la modifica delle precedenti condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 306/2011 Trib.
Sondrio del 21.10.2011, successivamente modificate con provvedimento del 03 luglio 2014, sulla base dell'accordo raggiunto dagli stessi.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 306/2011 del 21.10.2011 emessa dal Tribunale di
Sondrio, nonché dei successivi provvedimenti
- prende atto dell'accordo sopra trascritto intervenuto tra le parti e Parte_1
circa le condizioni di divorzio;
Controparte_1
- spese di lite integralmente compensate.
Sondrio, camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
FR AR RA IC
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3