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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/09/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Perenzoni Marisa e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Tartarotti n.45, giusta delega in calce al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. di Lucia Cinzia e domiciliata presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.8, giusta delega in calce al ricorso;
per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 22.11.1975 in Mori;
- preso atto che all'udienza del 14.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 08.11.2018 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi,
all'udienza del 19.09.2018 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 48 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mori
per l'anno 1975 alle seguenti condizioni:
1. il IG , stante il divario reddituale tra sé e la moglie, le Parte_1
rinunce lavorative di quest'ultima, funzionali a contribuire alla conduzione familiare e all'accudimento dei figli durante la crescita, e tenuto conto della durata del matrimonio, verserà alla IGa l'importo di € Parte_2
200,00 mensili a titolo di assegno ex art. 5 L. n. 898/1970, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come previsto dalla medesima disposizione normativa;
pag. 2 di 3 2. il IG si impegna a cedere la proprietà dell'autovettura Parte_1
Ford Fiesta tg. DZ534SA alla IGa , la quale Parte_2
corrispettivamente si impegna a rinunciare alla richiesta di pagamento dell'importo arretrato relativo alle rivalutazioni ISTAT sull'assegno di mantenimento, con totale compensazione dei rispettivi crediti. A tal fine, su semplice richiesta della IGa , il IG Parte_2 Parte_1
si presenterà all'A.C.I. per procedere al passaggio di proprietà
[...]
della predetta vettura con spese di passaggio a carico della parte cessionaria.
3. con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti di coniugio;
4. spese legali compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà
professionale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio.
Addì 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Perenzoni Marisa e domiciliato presso il suo studio in Rovereto via Tartarotti n.45, giusta delega in calce al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. di Lucia Cinzia e domiciliata presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.8, giusta delega in calce al ricorso;
per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 22.11.1975 in Mori;
- preso atto che all'udienza del 14.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 08.11.2018 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi,
all'udienza del 19.09.2018 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L.
55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 48 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mori
per l'anno 1975 alle seguenti condizioni:
1. il IG , stante il divario reddituale tra sé e la moglie, le Parte_1
rinunce lavorative di quest'ultima, funzionali a contribuire alla conduzione familiare e all'accudimento dei figli durante la crescita, e tenuto conto della durata del matrimonio, verserà alla IGa l'importo di € Parte_2
200,00 mensili a titolo di assegno ex art. 5 L. n. 898/1970, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come previsto dalla medesima disposizione normativa;
pag. 2 di 3 2. il IG si impegna a cedere la proprietà dell'autovettura Parte_1
Ford Fiesta tg. DZ534SA alla IGa , la quale Parte_2
corrispettivamente si impegna a rinunciare alla richiesta di pagamento dell'importo arretrato relativo alle rivalutazioni ISTAT sull'assegno di mantenimento, con totale compensazione dei rispettivi crediti. A tal fine, su semplice richiesta della IGa , il IG Parte_2 Parte_1
si presenterà all'A.C.I. per procedere al passaggio di proprietà
[...]
della predetta vettura con spese di passaggio a carico della parte cessionaria.
3. con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti di coniugio;
4. spese legali compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà
professionale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio.
Addì 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3