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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 798/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CC, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5253/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Comune di Ragusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 207/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 16/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 388 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 388/2020, con il quale il Comune di Ragusa ha accertato superfici non dichiarate, tassabili ai fini TARI, intimando il pagamento di € 16.794,00, comprensivo di interessi e sanzioni e spese di notifica, per l'anno 2015 La ricorrente ha articolato sia motivi formali, sia di merito.
Con l'appellata sentenza il giudice di prime cure si è limitato ad accogliere il motivo, relativo all'incompetenza del consiglio comunale ad approvare le tariffe TARI, ed ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di censura.
Propone appello il Comune di Ragusa per impugnazione dell'intero capo motivazionale della sentenza, per violazione dell'art. 1, co. 683, legge 147/2013.
L'appellato si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Secondo Cassazione Sentenza del 09/11/2018 n. 28675 - in tema di TARSU, e quindi di TARI, nella Regione
Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nell'art. 32, comma 2, lett. g), della L. n. 142 del 1990 - tuttora applicabile (in luogo del d.lgs. n. 267 del 2000) perché recepito dalla L.R. n. 48 del 1991 - rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione entro i limiti fissati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, la cui mancata individuazione, peraltro, non determina l'incompetenza della giunta in materia tariffaria.
In Sicilia, la competenza per l'approvazione delle tariffe TARI (o il loro adeguamento) spetta principalmente agli organi esecutivi del Comune (Sindaco o Giunta) e non al Consiglio Comunale, a differenza del resto d'Italia. Questa distinzione deriva dalle norme speciali in materia di ordinamento degli enti locali vigenti nella
Regione Siciliana.
A causa del mancato recepimento del testo unico sugli enti locali (TUEL 267/2000) nelle parti sulle competenze, e in base alle leggi regionali siciliane n. 142/92 e n. 7/92, la determinazione/variazione delle tariffe TARI · atto gestionale rientrante nella competenza della Giunta o del Sindaco (competenza residuale).
Il Consiglio Comunale ha competenza per l'istituzione del tributo e la disciplina generale delle tariffe (criteri), mentre la Giunta/Sindaco approva la concreta determinazione/adeguamento tariffario annuale.
Come già evidenziato dal Giudice di prime cure, con la Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15619 del
22/07/2020 (Rv. 658532 – 01) ha chiarito che “in tema di TARSU, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), T. U.E.L., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell'ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990. Detto riparto non si applica alla
Regione Siciliana - ove continua ad applicarsi la l. n. 142 del 1990, come recepita con l.r. n. 48 del 1991 - il cui statuto speciale demanda la materia in oggetto alla potestà legislativa esclusiva della regione, spettando la concreta determinazione delle aliquote al Sindaco, organo di competenza residuale negli enti locali siciliani ex art. 13 della l.r. n. 7 del 1992, come integrato dall'art. 41 della l.r. n. 26 del 1993” (conforme a Sez. 5 - ,
Sentenza n. 28050 del 31/10/2019). Il principio (della competenza a determinare le tariffe in capo al Sindaco)
è, ormai, consolidato nella giurisprudenza della Sez. Tributaria della Cassazione (da ultimo, ex multis, conformi vedasi: Cass., sez. Trib., ord. n. 8270 del 2020 e Cass., sez. Trib., ord. n. 15619 del 2020) ed è certamente estensibile, con le medesime motivazioni, in materia di TARI.
Nel caso di specie l'atto impugnato indica, nella parte motiva, quali presupposti, la Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 62 del 30/7/2015, di approvazione delle tariffe TARI, sicché è evidente che le stesse siano state approvate da un organo privo di competenza funzionale, con conseguente illegittimità derivata dell'atto.
Non sussistono ragioni per riformare la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello del Comune di Ragusa e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il Comune di Ragusa al pagamento delle spese di secondo grado che si liquidano in euro 1.000,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CA OS RO TA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO CC, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5253/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Comune di Ragusa - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 207/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 16/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 388 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 388/2020, con il quale il Comune di Ragusa ha accertato superfici non dichiarate, tassabili ai fini TARI, intimando il pagamento di € 16.794,00, comprensivo di interessi e sanzioni e spese di notifica, per l'anno 2015 La ricorrente ha articolato sia motivi formali, sia di merito.
Con l'appellata sentenza il giudice di prime cure si è limitato ad accogliere il motivo, relativo all'incompetenza del consiglio comunale ad approvare le tariffe TARI, ed ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di censura.
Propone appello il Comune di Ragusa per impugnazione dell'intero capo motivazionale della sentenza, per violazione dell'art. 1, co. 683, legge 147/2013.
L'appellato si è costituito.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Secondo Cassazione Sentenza del 09/11/2018 n. 28675 - in tema di TARSU, e quindi di TARI, nella Regione
Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nell'art. 32, comma 2, lett. g), della L. n. 142 del 1990 - tuttora applicabile (in luogo del d.lgs. n. 267 del 2000) perché recepito dalla L.R. n. 48 del 1991 - rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione entro i limiti fissati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, la cui mancata individuazione, peraltro, non determina l'incompetenza della giunta in materia tariffaria.
In Sicilia, la competenza per l'approvazione delle tariffe TARI (o il loro adeguamento) spetta principalmente agli organi esecutivi del Comune (Sindaco o Giunta) e non al Consiglio Comunale, a differenza del resto d'Italia. Questa distinzione deriva dalle norme speciali in materia di ordinamento degli enti locali vigenti nella
Regione Siciliana.
A causa del mancato recepimento del testo unico sugli enti locali (TUEL 267/2000) nelle parti sulle competenze, e in base alle leggi regionali siciliane n. 142/92 e n. 7/92, la determinazione/variazione delle tariffe TARI · atto gestionale rientrante nella competenza della Giunta o del Sindaco (competenza residuale).
Il Consiglio Comunale ha competenza per l'istituzione del tributo e la disciplina generale delle tariffe (criteri), mentre la Giunta/Sindaco approva la concreta determinazione/adeguamento tariffario annuale.
Come già evidenziato dal Giudice di prime cure, con la Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15619 del
22/07/2020 (Rv. 658532 – 01) ha chiarito che “in tema di TARSU, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), T. U.E.L., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell'ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990. Detto riparto non si applica alla
Regione Siciliana - ove continua ad applicarsi la l. n. 142 del 1990, come recepita con l.r. n. 48 del 1991 - il cui statuto speciale demanda la materia in oggetto alla potestà legislativa esclusiva della regione, spettando la concreta determinazione delle aliquote al Sindaco, organo di competenza residuale negli enti locali siciliani ex art. 13 della l.r. n. 7 del 1992, come integrato dall'art. 41 della l.r. n. 26 del 1993” (conforme a Sez. 5 - ,
Sentenza n. 28050 del 31/10/2019). Il principio (della competenza a determinare le tariffe in capo al Sindaco)
è, ormai, consolidato nella giurisprudenza della Sez. Tributaria della Cassazione (da ultimo, ex multis, conformi vedasi: Cass., sez. Trib., ord. n. 8270 del 2020 e Cass., sez. Trib., ord. n. 15619 del 2020) ed è certamente estensibile, con le medesime motivazioni, in materia di TARI.
Nel caso di specie l'atto impugnato indica, nella parte motiva, quali presupposti, la Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 62 del 30/7/2015, di approvazione delle tariffe TARI, sicché è evidente che le stesse siano state approvate da un organo privo di competenza funzionale, con conseguente illegittimità derivata dell'atto.
Non sussistono ragioni per riformare la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado rigetta l'appello del Comune di Ragusa e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il Comune di Ragusa al pagamento delle spese di secondo grado che si liquidano in euro 1.000,00 oltre IVA, diritti e rimborso delle spese generali al 15% e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
MO CA OS RO TA