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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 156 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] Parte_1
IO (ME) il 09/03/1968, C.F.: , rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. LAGANA' LUCIA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTARI C.F._2
RI TT, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 17/01/2025, i coniugi
[...]
[...] , nato a [...] il Parte_2
09/03/1968, e nata a [...] il Controparte_1
02/05/1972, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di PACE DEL MELA
(ME) il 14/09/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie nata a [...] Persona_1
l'8/02/2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
, nata a [...] il [...], minore convivente con i
[...]
genitori;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Sull'assegnazione della casa familiare, affidamento e diritto di visita della figlia minore . L) La casa familiare resta assegnata alla Sig.ra Per_2
che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore . CP_1 Per_2
M) la figlia minore resta affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con residenza abituale presso la casa familiare di Via XXI Ottobre,
n.161, in Torregrotta. N) I genitori decideranno di comune accordo ogni questione di rilevante interesse per la figlia minore. O) Il Sig.
[...]
eserciterà il diritto di visita della figlia minore adeguandosi agli Pt_1
impegni scolastici e ricreativi della stessa secondo il seguente calendario:
O.1) il padre vedrà la figlia due pomeriggi alla settimana, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 21:30. O.2) il padre avrà diritto di vedere e
2 trascorrere del tempo con la figlia anche nei fine settimana in forma alternata e precisamente dalle ore 17,30 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica, con impegno di riaccompagnarla a casa la sera;
O.3) la figlia trascorrerà il
Natale con la madre e il Capodanno con il padre, e viceversa ad anni alterni;
O.4) la figlia trascorrerà le vacanze e la festività di Pasqua e pasquetta un anno con il padre ed un anno con la madre e così via, ad anni alterni. O.5)
Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé la figlia secondo le disposizioni sopra indicate ai punti D.
1. e D.
2. Nel mese di agosto la minore trascorrerà consecutivamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
nel caso in cui le parti decidano, nei 15 giorni di loro spettanza, di recarsi con la minore in un luogo di villeggiatura dovrà esser fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove si trova la minori negli ulteriori
15 giorni di vacanza). I Sigg.ri e dichiarano che le superiori CP_1 Pt_1
modalità di visita ed incontro tengono conto e terranno sempre in considerazione le esigenze di studio e/o impegni extrascolastici della figlia minore oltre che della sua volontà. Le parti si dichiarano reciprocamente disponibili ad ampliare e/o ridurre, previo accordo, i margini temporali sopra descritti per l'esercizio del diritto di visita del padre, fermo restando che le suddette variazioni dovranno sempre tenere conto delle esigenze di studio e di svago e/o impegni extrascolastici e/o volontà della figlia . Per_2
Statuizioni di carattere economico-patrimoniale P) Il Sig. Parte_1
verserà alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno Controparte_1
cinque di ciascun mese, la somma complessiva di €.150,00, quale assegno divorzile della moglie, priva di redditi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
Q) il padre verserà ulteriormente alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese, Controparte_1
3 la somma complessiva di €.250,00, quale contributo per il mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
R) la Sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico di CP_1
€.296,30 per la figlia sulla quale il Sig. dichiara di non avere alcuna Pt_1
pretesa e di volere che lo stesso rimanga, nella sua totalità, in favore della figlia . S) Il Sig. verserà alla coniuge il 50% delle Per_2 Parte_1
spese straordinarie occorrende per la figlia, così come individuate e regolamentate dalle linee guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 04.07.2017, da intendersi qui espressamente richiamate anche se non trascritte per brevità. T) Il Sig. si impegna a pagare le rate Parte_1
dell'autovettura intestata alla coniuge la quale dovrà provvedere in proprio al pagamento di bollo e copertura assicurativa e manutenzione ordinaria e straordinaria. Ciò, al fine di consentire alla Sig.ra di poter svolgere CP_1
tutti gli incombenti quotidiani, specie, nell'interesse della figlia minore garantendole la mobilità”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Con sentenza n. 270/2025 pubbl. il 12/06/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 17/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di
4 insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 270/2025 pubbl. il 12/06/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di PACE DEL MELA (ME) il 14/09/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A, tra
[...]
, nato a [...] il Parte_1
5 09/03/1968, e nata a [...] il Controparte_1
02/05/1972, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di PACE DEL
MELA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 156 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] Parte_1
IO (ME) il 09/03/1968, C.F.: , rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. LAGANA' LUCIA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTARI C.F._2
RI TT, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 17/01/2025, i coniugi
[...]
[...] , nato a [...] il Parte_2
09/03/1968, e nata a [...] il Controparte_1
02/05/1972, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di PACE DEL MELA
(ME) il 14/09/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nate le figlie nata a [...] Persona_1
l'8/02/2000, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
, nata a [...] il [...], minore convivente con i
[...]
genitori;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Sull'assegnazione della casa familiare, affidamento e diritto di visita della figlia minore . L) La casa familiare resta assegnata alla Sig.ra Per_2
che continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia minore . CP_1 Per_2
M) la figlia minore resta affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2
genitori con residenza abituale presso la casa familiare di Via XXI Ottobre,
n.161, in Torregrotta. N) I genitori decideranno di comune accordo ogni questione di rilevante interesse per la figlia minore. O) Il Sig.
[...]
eserciterà il diritto di visita della figlia minore adeguandosi agli Pt_1
impegni scolastici e ricreativi della stessa secondo il seguente calendario:
O.1) il padre vedrà la figlia due pomeriggi alla settimana, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:30 alle ore 21:30. O.2) il padre avrà diritto di vedere e
2 trascorrere del tempo con la figlia anche nei fine settimana in forma alternata e precisamente dalle ore 17,30 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica, con impegno di riaccompagnarla a casa la sera;
O.3) la figlia trascorrerà il
Natale con la madre e il Capodanno con il padre, e viceversa ad anni alterni;
O.4) la figlia trascorrerà le vacanze e la festività di Pasqua e pasquetta un anno con il padre ed un anno con la madre e così via, ad anni alterni. O.5)
Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive il padre potrà tenere con sé la figlia secondo le disposizioni sopra indicate ai punti D.
1. e D.
2. Nel mese di agosto la minore trascorrerà consecutivamente 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre. Le parti dovranno concordare il periodo di loro spettanza entro la fine del mese di giugno di ogni anno;
nel caso in cui le parti decidano, nei 15 giorni di loro spettanza, di recarsi con la minore in un luogo di villeggiatura dovrà esser fornita comunicazione reciproca (onde consentire all'altro genitore di sapere dove si trova la minori negli ulteriori
15 giorni di vacanza). I Sigg.ri e dichiarano che le superiori CP_1 Pt_1
modalità di visita ed incontro tengono conto e terranno sempre in considerazione le esigenze di studio e/o impegni extrascolastici della figlia minore oltre che della sua volontà. Le parti si dichiarano reciprocamente disponibili ad ampliare e/o ridurre, previo accordo, i margini temporali sopra descritti per l'esercizio del diritto di visita del padre, fermo restando che le suddette variazioni dovranno sempre tenere conto delle esigenze di studio e di svago e/o impegni extrascolastici e/o volontà della figlia . Per_2
Statuizioni di carattere economico-patrimoniale P) Il Sig. Parte_1
verserà alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno Controparte_1
cinque di ciascun mese, la somma complessiva di €.150,00, quale assegno divorzile della moglie, priva di redditi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
Q) il padre verserà ulteriormente alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno cinque di ciascun mese, Controparte_1
3 la somma complessiva di €.250,00, quale contributo per il mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
R) la Sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico di CP_1
€.296,30 per la figlia sulla quale il Sig. dichiara di non avere alcuna Pt_1
pretesa e di volere che lo stesso rimanga, nella sua totalità, in favore della figlia . S) Il Sig. verserà alla coniuge il 50% delle Per_2 Parte_1
spese straordinarie occorrende per la figlia, così come individuate e regolamentate dalle linee guida approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 04.07.2017, da intendersi qui espressamente richiamate anche se non trascritte per brevità. T) Il Sig. si impegna a pagare le rate Parte_1
dell'autovettura intestata alla coniuge la quale dovrà provvedere in proprio al pagamento di bollo e copertura assicurativa e manutenzione ordinaria e straordinaria. Ciò, al fine di consentire alla Sig.ra di poter svolgere CP_1
tutti gli incombenti quotidiani, specie, nell'interesse della figlia minore garantendole la mobilità”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Con sentenza n. 270/2025 pubbl. il 12/06/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 17/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di
4 insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 270/2025 pubbl. il 12/06/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di PACE DEL MELA (ME) il 14/09/1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A, tra
[...]
, nato a [...] il Parte_1
5 09/03/1968, e nata a [...] il Controparte_1
02/05/1972, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di PACE DEL
MELA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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