Articolo 7 della Legge 2 febbraio 1959, n. 38
Articolo 6Articolo 8
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5 marzo 1959
Art. 7. null a osta al conservatore del museo per ogni temporaneo spostamento, fuori dei locali della biblioteca, del materiale ricevuto in deposito; al riguardo dovranno essere osservate tutte le norme dettate dalle leggi vigenti per la tutela e la conservazione del patrimonio delle biblioteche.
Entrata in vigore il 5 marzo 1959