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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 459/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 459/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
; C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Massimo GILARDONI;
RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 9.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 15.1.2024, ha impugnato il provvedimento Parte_2
P – BS/F/N/2023/104484 emesso dalla Prefettura di il 28.8.2023, con il quale è stata respinta CP_1 la sua domanda di nulla osta per il ricongiungimento con i due figli e Parte_3
, entrambi nati il 10.5.2005 ad al-Manūfiyya (Egitto) e perciò minorenni Parte_2 all'epoca della domanda.
Il diniego impugnato si fonda sul rilievo dell'inidoneità dell'alloggio del ricorrente per sovraffollamento.
Nel ricorso, lo straniero ha contestato le valutazioni operate dall'amministrazione, chiedendo l'accertamento del diritto al rilascio del nulla osta, con condanna della parte avversa al pagamento delle spese di lite.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 3.4.2024, depositando una relazione stilata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese. CP_1
3. Espletata l'istruttoria, il Giudice ha fissato udienza per la discussione della causa il 9.1.2025, disponendo la sua sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. In data 8.1.2025, il difensore di
[...]
ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui ha insistito per Parte_2
l'accoglimento del ricorso. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Pag. 1 di 2 Ritenuto in diritto
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.
2. Si osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, lo straniero che chiede il ricongiungimento familiare deve, tra l'altro, dimostrare di avere la disponibilità di «un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali».
Ebbene, ha prodotto un certificato rilasciato dal Comune di , Parte_2 CP_1 attestante che l'unità immobiliare ove egli abita, sita a in via Albertano da Brescia n. 53, è idonea CP_1
a ospitare quattro persone.
Come riconosciuto dalla stessa nella relazione allegata alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, è pacifico che due delle quattro persone inizialmente residenti in detto immobile
– segnatamente, nato a [...] il [...], e , Persona_1 Parte_4 nato ad [...]-Manūfiyya (Egitto) il 7.11.1975 – si sono trasferite altrove.
Il primo è stato difatti cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente il 12.10.2023, mentre il secondo risulta irreperibile, come da certificati rilasciati dal Comune di in atti (v. doc. CP_1
8 del fascicolo di parte ricorrente).
È stato altresì prodotto il certificato di stato di famiglia, dal quale emerge che l'unico soggetto attualmente dimorante nell'immobile è il ricorrente (v. doc. 7).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e va riconosciuto il diritto di Parte_2
al ricongiungimento con i suoi due figli ed
[...] Parte_3 Parte_2
, entrambi nati il 10.5.2005.
[...]
3. Dal momento che il ricorso è stato accolto sulla base di elementi che l'amministrazione non ha potuto esaminare prima dell'emissione del decreto impugnato (quali le certificazioni rilasciate dal Comune di il 12.10.2023, quanto alla cancellazione di e il 9.12.2023, in CP_1 Persona_1 ordine all'irreperibilità di ), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per Parte_4 compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accoglie il ricorso e accerta il diritto di , nato in [...] il Parte_2
22.1.1969 (c.f. ), al ricongiungimento con i due figli C.F._1 Parte_3
ed , entrambi nati in Egitto il 10.5.2005, minorenni all'epoca della
[...] Parte_2 presentazione della domanda;
ordina, per l'effetto, alla Prefettura di il rilascio del relativo nulla osta;
CP_1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia, l'8 febbraio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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