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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5400/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Vera Forte e l'avv. Giuseppe Murdolo di Milano, via F. Daverio, 6 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ivan Pera, con studio in Busto Arsizio (VA), piazza XXV Aprile 11/b presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in Milano, il 19 maggio 1972
(anno 1972 - atto n. 1734 - reg. 01 - parte 2 - serie)
X separati consensualmente con verbale in data 16 aprile 2018 omologato con decreto del Tribunale Civile di Milano del 24 aprile 2018
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) quale pattuizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale il signor si obbliga a versare, in un'unica soluzione, a titolo di CP_1
liquidazione dei diritti patrimoniali derivanti dal matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, alla signora , Parte_1
che accetta, l'importo di € 193.000,00 (centonovantatremila) da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente della creditrice, noto al signor entro il termine di dieci CP_1
giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
2) in aggiunta all'obbligo assunto al punto che precede, il signor in proprio e CP_1
nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società
[...]
con sede a Milano, via Mac Mahon n. 33, c.f. – p. Iva CP_2 P.IVA_1
, promettendo il fatto del terzo, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per tale P.IVA_2
intendendosi la società si impegna a trasferire, a proprie spese ed Controparte_2
entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alla signora
[...]
, che accetta, l'autovettura di marca Toyota Yaris Targa Parte_1
DP876NA, già nella disponibilità della stessa;
3) le parti riconoscono che le attribuzioni previste ai punti n. 1 e n. 2 che precedono costituiscono contributo in un'unica soluzione vita natural durante a favore della signora e sono effettuate a tacitazione di ogni e qualunque sua pretesa, anche Parte_1
risarcitoria, e quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, al fine di una definizione complessiva dell'assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico;
4) quale ulteriore pattuizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nel quadro della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, le parti concordano quanto segue e, al riguardo, dichiarano di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987: la signora si impegna a Parte_1
cedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, al signor CP_1
che accetta, la quota di partecipazione alla alla stessa
[...] Controparte_2
intestata, pari al 33,33% del capitale sociale, al prezzo di € 32.000,00; l'importo sarà corrisposto alla cedente in unica soluzione contestualmente all'atto del trasferimento. Le quote sociali saranno vendute ed acquistate nello stato in cui attualmente risultano dai libri sociali, senza garanzia da parte della signora sulla consistenza Parte_1
patrimoniale, sui bilanci e sui beni della società medesima;
la Sig.ra si impegna Parte_1 ora per allora a dichiarare di non avere nulla a pretendere dall'amministratore unico della in ragione degli atti di amministrazione dallo stesso posti in essere sino Controparte_3
alla data della cessione delle quote. Gli oneri e le spese notarili connessi alla cessione delle quote saranno a carico del signor CP_1
5) Le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di dare ed avere e, perciò, esse non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, motivo, ragione e causa, eccetto per quanto previsto nel presente ricorso e sopra concordato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, il 19 maggio
1972 tra la signora e il signor Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 21.5.2025
. Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.5.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Vera Forte e l'avv. Giuseppe Murdolo di Milano, via F. Daverio, 6 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ivan Pera, con studio in Busto Arsizio (VA), piazza XXV Aprile 11/b presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito in Milano, il 19 maggio 1972
(anno 1972 - atto n. 1734 - reg. 01 - parte 2 - serie)
X separati consensualmente con verbale in data 16 aprile 2018 omologato con decreto del Tribunale Civile di Milano del 24 aprile 2018
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) quale pattuizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale il signor si obbliga a versare, in un'unica soluzione, a titolo di CP_1
liquidazione dei diritti patrimoniali derivanti dal matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, alla signora , Parte_1
che accetta, l'importo di € 193.000,00 (centonovantatremila) da versarsi con bonifico bancario sul conto corrente della creditrice, noto al signor entro il termine di dieci CP_1
giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
2) in aggiunta all'obbligo assunto al punto che precede, il signor in proprio e CP_1
nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società
[...]
con sede a Milano, via Mac Mahon n. 33, c.f. – p. Iva CP_2 P.IVA_1
, promettendo il fatto del terzo, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per tale P.IVA_2
intendendosi la società si impegna a trasferire, a proprie spese ed Controparte_2
entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, alla signora
[...]
, che accetta, l'autovettura di marca Toyota Yaris Targa Parte_1
DP876NA, già nella disponibilità della stessa;
3) le parti riconoscono che le attribuzioni previste ai punti n. 1 e n. 2 che precedono costituiscono contributo in un'unica soluzione vita natural durante a favore della signora e sono effettuate a tacitazione di ogni e qualunque sua pretesa, anche Parte_1
risarcitoria, e quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, al fine di una definizione complessiva dell'assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico;
4) quale ulteriore pattuizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nel quadro della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, le parti concordano quanto segue e, al riguardo, dichiarano di volersi avvalere dei benefici fiscali di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987: la signora si impegna a Parte_1
cedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, al signor CP_1
che accetta, la quota di partecipazione alla alla stessa
[...] Controparte_2
intestata, pari al 33,33% del capitale sociale, al prezzo di € 32.000,00; l'importo sarà corrisposto alla cedente in unica soluzione contestualmente all'atto del trasferimento. Le quote sociali saranno vendute ed acquistate nello stato in cui attualmente risultano dai libri sociali, senza garanzia da parte della signora sulla consistenza Parte_1
patrimoniale, sui bilanci e sui beni della società medesima;
la Sig.ra si impegna Parte_1 ora per allora a dichiarare di non avere nulla a pretendere dall'amministratore unico della in ragione degli atti di amministrazione dallo stesso posti in essere sino Controparte_3
alla data della cessione delle quote. Gli oneri e le spese notarili connessi alla cessione delle quote saranno a carico del signor CP_1
5) Le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di dare ed avere e, perciò, esse non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, motivo, ragione e causa, eccetto per quanto previsto nel presente ricorso e sopra concordato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, il 19 maggio
1972 tra la signora e il signor Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 21.5.2025
. Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG