Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2015, n. 9581
CASS
Sentenza 26 novembre 2015

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La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo. (In motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi).

Commentari2

  • 1Art. 464-quater - Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia
    https://www.filodiritto.com/

  • 2LA MESSA ALLA PROVA NEI REATI EDILIZI.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2015, n. 9581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9581
Data del deposito : 26 novembre 2015

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