Sentenza 26 novembre 2015
Massime • 1
La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo. (In motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2015, n. 9581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9581 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2015 |
Testo completo
9 5 8 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 1503/2015 Presidente SENTENZA CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. GIUSEPPE GRASSO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - PASQUALE GIANNITI Dott. N. 3072/2015 - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO BR AR NN N. IL 05/10/1965 avverso l'ordinanza n. 1897/2014 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del 15/12/2014 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Forcell,"lovely sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
не светло ме со Я жай мискейтове Udit i difensor Avv.;Stat for re: : FATTO E DIRITTO 1. Il GIP del Tribunale di Genova, con provvedimento del 15/12/2014, rigettò l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata da UI NO TU NI, imputato del reato di guida in stato d'ebbrezza alcolica.
2. Il UI propone ricorso per cassazione corredato da unitaria censura, con la quale denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile. Assume il ricorso che il Giudice era giunto al rigetto adoperando argomenti illogici e contrari alla legge. Era stato violato lo spirito deflattivo>> della legge, valorizzandosi erroneamente la gravità del fatto (peraltro non sussistente), invece che tener conto della gravità del reato, di cui all'art. 133, cod. pen., amplificando il significato del procurato incidente stradale, il quale non solo non è ostativo per accedere all'invocato probation, ma, addirittura, in concreto era risultato scevro da conseguenze di rilievo;
inoltre, era stato evocato un lontano precedente, qualificandolo come recente.
2.1. Con memoria pervenuta il 21/11/2015 il ricorrente contesta, con vasta spendita di argomenti, l'opinione contraria all'accoglimento del gravame manifestata dal P.G. Il ricorso non era rivolto ad ottenere nuova e non consentita valutazione di fatto e, tantomeno, poteva considerarsi manifestamente infondato. Il GIP, omettendo di prendere in considerazione una pluralità di emergenze favorevoli all'imputato, aveva negato l'accesso all'istituto amplificando, oltre il dovuto, il significato dell'incidente, in sé non ostativo, e, to comunque, senza danni alle persone, e l'esistenza di un precedente risalente ad oltre sei anni prima, così ponendosi radicalmente al di fuori della funzione deflattiva>> e riabilitativa>> dell'istituto.
3. Il ricorso è infondato. Nonostante l'apprezzabile sforzo argomentativo della difesa non pare al Collegio che la decisione sia incorsa nei vizi denunziati. E' da escludere, a dispetto dell'incompiutezza della disposizione normativa (art. 168bis, cod. pen.) che, in presenza dei reati inclusi nella forbice prevista, l'imputato possa esercitare un diritto al probation, restando al giudice il solo sindacato di verifica della ricorrenza dei presupposti formali. Residua, invero, integra ed irrinunciabile la funzione giudiziaria, come peraltro già constatato a proposito dello sperimento similare istituto in vigore dal 1989 nel processo penale minorile, di verificare, d'un canto, la sussistenza dei presupposti della 2 rimproverabilità penale, non potendosi mettere alla prova l'imputato innocente o che, per qualunque ragione debba andare esente da pena;
e, dall'altro canto, di formulare prognosi positiva a riguardo dell'efficacia riabilitativa e dissuasiva dell'istituto, anche tenuto conto della dispendiosità dello stesso a fronte delle limitate risorse statali;
nonché, peraltro, della gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato, in caso di esito negativo (per gli approdi di legittimità in relazione all'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988, si vedano, Sez. 4, n. 35125 del 20/6/2014, dep. 21/7/2014, Rv. n. 262241; Sez. 5, n. 14035 del 7/12/2012, dep. 25/03/2013, Rv. 256772; Sez. 4, n. 23355 del 12.04.2013, dep. 30.05.2013, Rv. 255521). La pretesa funzione deflattiva non costituisce lo scopo del probation, il quale, senza incidere sul rilievo penale del fatto e senza troncare il processo, al fine di favorire il recupero alternativo dell'autore del reato, avvia un sub-procedimento, che seguendo da presso l'esperimento della prova, nel caso auspicabile di buon esito, si conclude con la declaratoria di estinzione del reato. Per queste ragioni, la presenza di un precedente penale specifico (non così distante, in ogni caso, al contrario di quel che si sostiene in ricorso) può essere discrezionalmente considerata circostanza valorizzabile in negativo nella stima della prognosi;
ed è appena il caso di soggiungere che un tale apprezzamento non è sindacabile in questa sede. Inoltre, anche la scelta di privilegiare, quale ulteriore evenienza di segno contrario, la circostanza che la conduzione sotto l'effetto dell'alcol sia stata causa di un incidente stradale, in una fattispecie chiamata a reprimere condotte di pericolo, non appare illogica e tantomeno contraddittoria. Né il giudice è tenuto a prendere in rassegna tutta la casistica di cui all'art. 133, cod. pen., ben potendo fondare la propria decisione su una o più emergenze che stimi decisiva (in tal senso, si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 37670 del 18/6/2015, dep. 17/9/2015, Rv. n. 264802, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26/11/2015 SSAZIONS Il Consigliere est. Il Presidente (Carlo Brusco) (Giuseppe Grasso) I T E O R C D A M E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 MAR. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Georiella Lamelza