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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est.
Ha pronunciato la seguente sentenza
Nella controversia iscritta al numero R.G. 329/2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
FONTANA presso il cui studio in Rieti alla Via Fundania snc – Torre A elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso
Adottante
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: adozione di maggiorenne
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.2.2025 ha chiesto di provvedere all'adozione di Parte_1
, nata a [...] il [...]. Parte_2
A tal fine, il ricorrente ha esposto che: in virtù di matrimonio contratto in Roma il 26/05/2003, lo stesso è coniugato con nata a [...] il [...] e con lui residente in CP_1
Rieti alla Via Piemonte n. 18; già , è madre di nata a [...] CP_1 CP_2 Parte_2
(Moldavia) il 05/09/1990, cittadina italiana dal 12/04/2024 e con ella residente in [...]; è nata dall'unione di con nato a [...] Parte_2 CP_1 Persona_1
(Moldavia) il 21/08/1968 e deceduto a Piatra (Moldavia) il 02/06/2016; il non ha alcun Pt_1 discendente ed è molto affezionato a con la quale convive ormai da più di venti anni Parte_2
e con la quale si è instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche una veste giuridica;
il ha compiuto 77 anni e, pertanto, ha più di 35 anni di età e supera di oltre Pt_1
18 anni l'età di la quale ha 34 anni;
il padre di è deceduto più di 8 Parte_2 Parte_2 anni fa, mentre la madre è la coniuge del ricorrente da oltre 21 anni;
il Vitale gode di una condizione
1 reddituale e patrimoniale compatibile per sostenere gli oneri economici derivanti dall'adozione della maggiorenne Parte_2
Nel corso dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale del
28.5.2025 l'adottante e l'adottanda hanno prestato il proprio consenso all'adozione ex art. 296 c.c.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato: “Sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...]. Ho sono vedovo ma ero già divorziato, ho sposato il 26 maggio 2003 e CP_1 Pt_2 era già venuta in Italia aveva 12 anni, da allora lei è sempre cresciuta con noi, lei non sapeva neppur parlare in italiano e io prima che iniziasse la scuola le ho anche insegnato l'italiano, un po' di storia
e siccome ero in pensione io la seguivo anche negli studi, io l'ho sostenuta sia economicamente e sia moralmente, e l'ho sempre considerata come una figlia anche perché io non ho avuto figli. La cosa che mi rincresce è che non ho chiesto prima di adottarla. Abbiamo fatto le vacanze insieme. Io manifesto la volontà di adottarla e vorrei che lei assumesse anche il mio cognome”, mentre la adottanda ha dichiarato: “ La richiesta di adozione viene dal fatto che ha tutti gli effetti mi ha Pt_1 fatto da padre sia dal punto di vista culturale e affettivo, mio padre è morto nel 2017 ma non ho mai sviluppato con lui rapporti perché i miei hanno divorziato quando avevo 8 mesi. Mi capita anche di chiamarlo papà. Mi ha anche sostenuta negli studi e mi ha dato sostegno in ogni occasione, dal litigio con l'amica, dagli studi e tutto il resto. Manifesto la volontà di essere adottata e di acquisire anche il cognome.
La madre della adottanda ha dichiarato: “Confermo che è un uomo onesto e ha cresciuto mia Pt_1 figlia con amore dando tutto l'affetto che mancava e facendogli da padre a tutti gli effetti;
lei si confidava anche di più con lui che con me. Do l'assenso alla adozione di da parte di . Pt_2 Pt_1
La causa è stata trasmessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando
(art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte Costituzionale n. 937/1988 e n.
345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione).
L'adozione in esame è "essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 c.c.)" (Corte
Costituzionale n. 89 del 1993).
2 L'istituto dell'adozione di maggiorenne nel tempo ha assunto una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. n. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'art. 8 della CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art.291 c.c. tra adottante ed adottato,
"al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris").
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt.
312 e 291 c.c. per far luogo all'adozione richiesta.
Il ricorrente, cittadino italiano, ha 77 anni e non ha figli e la sua età supera di oltre 18 anni quelli dell'adottanda che è nubile e senza figli.
Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di aver istaurato con la ragazza un rapporto affettivo da oltre venti anni e di averla cresciuta come una figlia nutrendo un profondo affetto per la stessa.
Dall'audizione dei soggetti menzionati, di fatto, è emerso che esiste un autentico rapporto affettivo che dura da tanti anni tra l'adottanda e l'adottante, come confermato anche dalla madre dell'adottanda.
L'adottante, in particolare, è stato sempre presente nell'accompagnare l'adottanda nel percorso di crescita.
L'adozione in questione, quindi, appare conveniente per l'adottanda.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Non può, disporsi la sostituzione del cognome configurando, quest'ultima, una ipotesi non contemplata dalla disciplina dettata in materia di adozione di maggiorenne considerato peraltro che, ai sensi dell'art. 300 c.c., l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, e che la disciplina dell'art. 299 c.c. è ispirata all'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliteratile della sua identità personale (Corte cost. 04 luglio 2023, n. 135).
Resta, comunque, salva la possibilità per l'adottanda di agire nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento per la modifica del cognome.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di , nata a [...] Parte_2
(Moldavia) il 05/09/1990 da parte di nato a Roma il [...] ad [...] Parte_1 conseguente effetto, compresa l'anteposizione del cognome al proprio da parte dell'adottata Pt_1 ex art. 299 co. 1 e 3 c.c.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
- dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...] Parte_2 da parte di , nato a Roma il [...] ad [...] conseguente effetto di legge;
Parte_1
- nulla sulle spese. manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est.
Ha pronunciato la seguente sentenza
Nella controversia iscritta al numero R.G. 329/2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
FONTANA presso il cui studio in Rieti alla Via Fundania snc – Torre A elegge domicilio, giusta procura in calce al ricorso
Adottante
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: adozione di maggiorenne
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.2.2025 ha chiesto di provvedere all'adozione di Parte_1
, nata a [...] il [...]. Parte_2
A tal fine, il ricorrente ha esposto che: in virtù di matrimonio contratto in Roma il 26/05/2003, lo stesso è coniugato con nata a [...] il [...] e con lui residente in CP_1
Rieti alla Via Piemonte n. 18; già , è madre di nata a [...] CP_1 CP_2 Parte_2
(Moldavia) il 05/09/1990, cittadina italiana dal 12/04/2024 e con ella residente in [...]; è nata dall'unione di con nato a [...] Parte_2 CP_1 Persona_1
(Moldavia) il 21/08/1968 e deceduto a Piatra (Moldavia) il 02/06/2016; il non ha alcun Pt_1 discendente ed è molto affezionato a con la quale convive ormai da più di venti anni Parte_2
e con la quale si è instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche una veste giuridica;
il ha compiuto 77 anni e, pertanto, ha più di 35 anni di età e supera di oltre Pt_1
18 anni l'età di la quale ha 34 anni;
il padre di è deceduto più di 8 Parte_2 Parte_2 anni fa, mentre la madre è la coniuge del ricorrente da oltre 21 anni;
il Vitale gode di una condizione
1 reddituale e patrimoniale compatibile per sostenere gli oneri economici derivanti dall'adozione della maggiorenne Parte_2
Nel corso dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale del
28.5.2025 l'adottante e l'adottanda hanno prestato il proprio consenso all'adozione ex art. 296 c.c.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato: “Sono nato a [...] il [...] e sono residente a [...]. Ho sono vedovo ma ero già divorziato, ho sposato il 26 maggio 2003 e CP_1 Pt_2 era già venuta in Italia aveva 12 anni, da allora lei è sempre cresciuta con noi, lei non sapeva neppur parlare in italiano e io prima che iniziasse la scuola le ho anche insegnato l'italiano, un po' di storia
e siccome ero in pensione io la seguivo anche negli studi, io l'ho sostenuta sia economicamente e sia moralmente, e l'ho sempre considerata come una figlia anche perché io non ho avuto figli. La cosa che mi rincresce è che non ho chiesto prima di adottarla. Abbiamo fatto le vacanze insieme. Io manifesto la volontà di adottarla e vorrei che lei assumesse anche il mio cognome”, mentre la adottanda ha dichiarato: “ La richiesta di adozione viene dal fatto che ha tutti gli effetti mi ha Pt_1 fatto da padre sia dal punto di vista culturale e affettivo, mio padre è morto nel 2017 ma non ho mai sviluppato con lui rapporti perché i miei hanno divorziato quando avevo 8 mesi. Mi capita anche di chiamarlo papà. Mi ha anche sostenuta negli studi e mi ha dato sostegno in ogni occasione, dal litigio con l'amica, dagli studi e tutto il resto. Manifesto la volontà di essere adottata e di acquisire anche il cognome.
La madre della adottanda ha dichiarato: “Confermo che è un uomo onesto e ha cresciuto mia Pt_1 figlia con amore dando tutto l'affetto che mancava e facendogli da padre a tutti gli effetti;
lei si confidava anche di più con lui che con me. Do l'assenso alla adozione di da parte di . Pt_2 Pt_1
La causa è stata trasmessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando
(art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente (art. 297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte Costituzionale n. 937/1988 e n.
345/1992 quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione).
L'adozione in esame è "essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 c.c.)" (Corte
Costituzionale n. 89 del 1993).
2 L'istituto dell'adozione di maggiorenne nel tempo ha assunto una funzione anche sociale di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria nonché di una storia personale, tra adottante ed adottato, in quanto legati, sulla base di una frequentazione quotidiana, da saldi vincoli personali, morali e civili (cfr. Cass. n. 7667/2020, con la quale si è affermato che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, anche alla luce dell'art. 8 della CEDU, può essere operata una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall'art.291 c.c. tra adottante ed adottato,
"al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su di una comprovata affectio familiaris").
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui agli artt.
312 e 291 c.c. per far luogo all'adozione richiesta.
Il ricorrente, cittadino italiano, ha 77 anni e non ha figli e la sua età supera di oltre 18 anni quelli dell'adottanda che è nubile e senza figli.
Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di aver istaurato con la ragazza un rapporto affettivo da oltre venti anni e di averla cresciuta come una figlia nutrendo un profondo affetto per la stessa.
Dall'audizione dei soggetti menzionati, di fatto, è emerso che esiste un autentico rapporto affettivo che dura da tanti anni tra l'adottanda e l'adottante, come confermato anche dalla madre dell'adottanda.
L'adottante, in particolare, è stato sempre presente nell'accompagnare l'adottanda nel percorso di crescita.
L'adozione in questione, quindi, appare conveniente per l'adottanda.
Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Non può, disporsi la sostituzione del cognome configurando, quest'ultima, una ipotesi non contemplata dalla disciplina dettata in materia di adozione di maggiorenne considerato peraltro che, ai sensi dell'art. 300 c.c., l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, e che la disciplina dell'art. 299 c.c. è ispirata all'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliteratile della sua identità personale (Corte cost. 04 luglio 2023, n. 135).
Resta, comunque, salva la possibilità per l'adottanda di agire nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento per la modifica del cognome.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di , nata a [...] Parte_2
(Moldavia) il 05/09/1990 da parte di nato a Roma il [...] ad [...] Parte_1 conseguente effetto, compresa l'anteposizione del cognome al proprio da parte dell'adottata Pt_1 ex art. 299 co. 1 e 3 c.c.
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
- dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...] Parte_2 da parte di , nato a Roma il [...] ad [...] conseguente effetto di legge;
Parte_1
- nulla sulle spese. manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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