CASS
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2024, n. 43397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43397 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA IE nato a [...] il [...] nei confronti di: Ministero dell'economia e delle finanze avverso l'ordinanza del 03/07/2024 della Corte d'appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere IE Calafiore;
letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43397 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. GA IE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha rigettato la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in data 1.8.2019, del GIP del locale Tribunale, poi trasformata in arresti domiciliari, in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con sentenza del 15.4.2022, il Tribunale di Trani assolveva l'odierno ricorrente dal reato ascritto perché non vi era prova certa della effettiva partecipazione di GA IE, del padre e del fratello all'associazione indicata nel capo di imputazione, che avrebbe versato periodicamente una quota dei proventi della vendita degli stupefacenti ai clan De EO e Pecoraro, e ne ordinava l'immediata rimessione in libertà. 3. Con il proposto ricorso, l'istante ha censurato l'impugnata ordinanza per erronea applicazione della legge processuale e per carenza ed illogicità della motivazione, rilevando che la decisione della Corte d'Appello sarebbe totalmente disancorata dai presupposti contenuti nella norma e si rileva che la Corte d'Appello ha utilizzato in motivazione le stesse argomentazioni del GIP, entrando nel merito della vicenda, valorizzando quegli elementi di fatto che per i giudici del merito non hanno assunto alcuna rilevanza con riferimento alla sussistenza del dolo circa il coinvolgimento in episodi di reati in materia di stupefacenti. 4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di 1 reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep.1996, Sarnataro ed altri). A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento ritenuto dai giudici della riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 2. In particolare, con riferimento allo specifico ruolo del ricorrente nella vicenda, il GIP, nell'ordinanza cautelare, aveva posto a suo fondamento il contenuto di una intercettazione ambientali nella quale IC PR riferiva di un accordo tra IO GA e IT De EO sostanziatosi in forniture costanti di stupefacente effettuate da IN Quaranta, con la divisione dei clienti. In questo contesto IE GA interveniva per risolvere i contrasti generatisi tra Quaranta, PR e tale Sena. Altri elementi erano emersi da dichiarazioni carpiti in carcere da IC GN, che aveva indicato i GA come agevolatori di De EO, oltre che da intercettazioni della conversazione di un detenuto, EL RN LU, con la sorella che indicava il GA come contatto per ottenere un canale di rifornimento di stupefacente. Dal tenore delle successive indagini effettivamente si aveva avuto conferma che il rifornisse gli affliliati del EL RN. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza cautelare, anche sulla base della considerazione che vi era stato un contatto telefonico, il 9 giugno 2017, tra FE AN, affiliato al EL RN, e GA IE nel quale FE chiedeva al GA IE 10 chilogrammi di mozzarella, poi corretta in 20 chilogrammi. 2 Il Tribunale assolveva anche l'odierno ricorrente ritenendo che l'effettivo inserimento stabile nell'organizzazione dei De EO dal 2017. Tuttavia, il Tribunale evidenziava che effettivamente Di MA NO aveva confermato che il padre ed i fratelli GA svolgevano attività spaccio nel territorio di Montecorvino EL, almeno fino al 2015 e che erano insorti anche contrasti tra lui ed i GA. Richiamava pure i contenuti dell'intercettazione ambientale indicata dal GIP e le ulteriori intercettazioni ivi richiamate. Il Tribunale evidenziava anche che era emersa la frequentazione del GA IE con soggetti appartenenti all'organizzazione in posizione apicale, come si era ritenuto in fase cautelare. Peraltro, De EO IT era stato condannato con sentenza passata in giudicato quale capo dell'organizzazione. Anche PR IC era stato condannato quale partecipe dell'organizzazione e per diversi reati fine. 4. Inoltre, i giudici della riparazione hanno evidenziato che il Tribunale dava anche atto dell'allusività della conversazione telefonica e dell'uso di termini fuori contesto, posto che si chiedeva la fornitura di mozzarella mentre il GA commerciava in legname. 5. L'iter argomentativo seguito dalla Corte d'Appello non è stato adeguatamente attinto dal motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata ha indicato gli indici rilevatori della sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta extra processuale tenuta dall'istante - che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria per come descritta - e la misura cautelare emessa, afferiscono a comportamenti, rimasti acquisiti processualmente, che apparivano manifestamente e verosimilmente riconducibili ad una situazione che apparentemente poteva configurasi come di partecipazione alla commissione in concorso con altri dei reati contestati. 6.La Corte della riparazione, nell'analizzare la sentenza di assoluzione del Tribunale, ha posto in evidenza le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui il quadro probatorio a carico del GA comprendeva elementi di indubbio spessore a suo carico in ordine ai fatti dei quali è accusato, ma che, tuttavia, non fornivano la prova piena circa la sua partecipazione effettiva all'associazione di cui al capo di imputazione, in assenza di riscontri specifici successivi all'anno 2015, pur permanendo adeguati riscontri della partecipazione al traffico di stupefacenti e dei contatti frequenti con gli esponenti apicali della stessa. 7. In sostanza nell'ordinanza condivisibilmente si evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno 3 titolo nel reato ascrittogli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare. 8. In particolare, per quanto riguarda i comportamenti addebitati al ricorrente, le intercettazioni telefoniche sono state valutate oltre che dal GUP anche dal Tribunale come indicative di un comportamento (contatti e contiguità con soggetti dediti ad attività illegali nell'ambito del commercio di stupefacenti) sintomatico del coinvolgimento del ricorrente. In sostanza la Corte della riparazione ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce colpa grave, idonea ad impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato, di frasi in codice, effettivamente destinate ad occultare un'attività illecita (Sez. 4, sentenza del 18.09.2009, n. 48029). 9. Rispetto a tali specifici elementi, il ricorrente si limita a generiche affermazioni del proprio diritto, senza in alcun modo formulare critiche specifiche alle circostanze analiticamente evidenziate. 10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Relativamente alla regolamentazione delle spese tra le parti, va disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 1000 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché' alla rifusione delle spese sostenute dal yilinistero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. Così è deciso, 13/11/2024 La Consigli IE C
letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43397 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. GA IE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Salerno ha rigettato la sua istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in data 1.8.2019, del GIP del locale Tribunale, poi trasformata in arresti domiciliari, in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con sentenza del 15.4.2022, il Tribunale di Trani assolveva l'odierno ricorrente dal reato ascritto perché non vi era prova certa della effettiva partecipazione di GA IE, del padre e del fratello all'associazione indicata nel capo di imputazione, che avrebbe versato periodicamente una quota dei proventi della vendita degli stupefacenti ai clan De EO e Pecoraro, e ne ordinava l'immediata rimessione in libertà. 3. Con il proposto ricorso, l'istante ha censurato l'impugnata ordinanza per erronea applicazione della legge processuale e per carenza ed illogicità della motivazione, rilevando che la decisione della Corte d'Appello sarebbe totalmente disancorata dai presupposti contenuti nella norma e si rileva che la Corte d'Appello ha utilizzato in motivazione le stesse argomentazioni del GIP, entrando nel merito della vicenda, valorizzando quegli elementi di fatto che per i giudici del merito non hanno assunto alcuna rilevanza con riferimento alla sussistenza del dolo circa il coinvolgimento in episodi di reati in materia di stupefacenti. 4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di 1 reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep.1996, Sarnataro ed altri). A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento ritenuto dai giudici della riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che la condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). 2. In particolare, con riferimento allo specifico ruolo del ricorrente nella vicenda, il GIP, nell'ordinanza cautelare, aveva posto a suo fondamento il contenuto di una intercettazione ambientali nella quale IC PR riferiva di un accordo tra IO GA e IT De EO sostanziatosi in forniture costanti di stupefacente effettuate da IN Quaranta, con la divisione dei clienti. In questo contesto IE GA interveniva per risolvere i contrasti generatisi tra Quaranta, PR e tale Sena. Altri elementi erano emersi da dichiarazioni carpiti in carcere da IC GN, che aveva indicato i GA come agevolatori di De EO, oltre che da intercettazioni della conversazione di un detenuto, EL RN LU, con la sorella che indicava il GA come contatto per ottenere un canale di rifornimento di stupefacente. Dal tenore delle successive indagini effettivamente si aveva avuto conferma che il rifornisse gli affliliati del EL RN. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza cautelare, anche sulla base della considerazione che vi era stato un contatto telefonico, il 9 giugno 2017, tra FE AN, affiliato al EL RN, e GA IE nel quale FE chiedeva al GA IE 10 chilogrammi di mozzarella, poi corretta in 20 chilogrammi. 2 Il Tribunale assolveva anche l'odierno ricorrente ritenendo che l'effettivo inserimento stabile nell'organizzazione dei De EO dal 2017. Tuttavia, il Tribunale evidenziava che effettivamente Di MA NO aveva confermato che il padre ed i fratelli GA svolgevano attività spaccio nel territorio di Montecorvino EL, almeno fino al 2015 e che erano insorti anche contrasti tra lui ed i GA. Richiamava pure i contenuti dell'intercettazione ambientale indicata dal GIP e le ulteriori intercettazioni ivi richiamate. Il Tribunale evidenziava anche che era emersa la frequentazione del GA IE con soggetti appartenenti all'organizzazione in posizione apicale, come si era ritenuto in fase cautelare. Peraltro, De EO IT era stato condannato con sentenza passata in giudicato quale capo dell'organizzazione. Anche PR IC era stato condannato quale partecipe dell'organizzazione e per diversi reati fine. 4. Inoltre, i giudici della riparazione hanno evidenziato che il Tribunale dava anche atto dell'allusività della conversazione telefonica e dell'uso di termini fuori contesto, posto che si chiedeva la fornitura di mozzarella mentre il GA commerciava in legname. 5. L'iter argomentativo seguito dalla Corte d'Appello non è stato adeguatamente attinto dal motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata ha indicato gli indici rilevatori della sussistenza del preciso nesso eziologico tra la condotta extra processuale tenuta dall'istante - che lo ha posto nella obiettiva situazione di gravità indiziaria per come descritta - e la misura cautelare emessa, afferiscono a comportamenti, rimasti acquisiti processualmente, che apparivano manifestamente e verosimilmente riconducibili ad una situazione che apparentemente poteva configurasi come di partecipazione alla commissione in concorso con altri dei reati contestati. 6.La Corte della riparazione, nell'analizzare la sentenza di assoluzione del Tribunale, ha posto in evidenza le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui il quadro probatorio a carico del GA comprendeva elementi di indubbio spessore a suo carico in ordine ai fatti dei quali è accusato, ma che, tuttavia, non fornivano la prova piena circa la sua partecipazione effettiva all'associazione di cui al capo di imputazione, in assenza di riscontri specifici successivi all'anno 2015, pur permanendo adeguati riscontri della partecipazione al traffico di stupefacenti e dei contatti frequenti con gli esponenti apicali della stessa. 7. In sostanza nell'ordinanza condivisibilmente si evidenzia che i fatti emergenti dalla vicenda, pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attestano comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno 3 titolo nel reato ascrittogli e che conseguentemente dovesse essere sottoposto a custodia cautelare. 8. In particolare, per quanto riguarda i comportamenti addebitati al ricorrente, le intercettazioni telefoniche sono state valutate oltre che dal GUP anche dal Tribunale come indicative di un comportamento (contatti e contiguità con soggetti dediti ad attività illegali nell'ambito del commercio di stupefacenti) sintomatico del coinvolgimento del ricorrente. In sostanza la Corte della riparazione ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce colpa grave, idonea ad impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato, di frasi in codice, effettivamente destinate ad occultare un'attività illecita (Sez. 4, sentenza del 18.09.2009, n. 48029). 9. Rispetto a tali specifici elementi, il ricorrente si limita a generiche affermazioni del proprio diritto, senza in alcun modo formulare critiche specifiche alle circostanze analiticamente evidenziate. 10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Relativamente alla regolamentazione delle spese tra le parti, va disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 1000 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché' alla rifusione delle spese sostenute dal yilinistero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille. Così è deciso, 13/11/2024 La Consigli IE C