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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5762/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente
dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5762/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
27.11.2024
da con l'avv. TICOZZI MARCO Parte_1
Nei confronti di con l'avv. PAGANIN GIANNA Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale conclusioni per parte ricorrente:
pagina 1 di 14 Per_
1. Affidare le figlie minori, e congiuntamente alle parti con residenza presso la madre Per_2
presso la casa familiare sita in Padova, via Delle Piazze n. 18 (di proprietà del ricorrente);
2. In via principale: Disporre, nella provata assenza di motivi contrari, un calendario visite paritario come schematizzato nel ricorso introduttivo, secondo cui le minori staranno con la madre il lunedì (con accompagnamento a scuola il martedì mattina), il padre terrà con sé le figlie il martedì da dopo scuola
(ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre) con pernotto e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina (ovvero presso la madre entro le ore 10.00).
La mamma terrà con sé le figlie dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero sino alle ore 10.00 nel periodo non scolastico). Il padre andrà a prendere le figlie venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre) e le terrà con sé sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero presso la madre entro le ore 10.00).
La madre terrà con sé le bambine dal martedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico) sino al giorno successivo con accompagnamento a scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre).
Il padre terrà con sé le bambine dal mercoledì dopo scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico) al giovedì con pernotto e accompagnamento a scuola il venerdì mattina (ovvero presso la madre entro le ore 10.00).
La madre starà con le figlie dal venerdì dopo scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico)
sino al martedì mattina successivo quando accompagnerà le figlie a scuola (ovvero sino alle ore 10.00
nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre).
Laddove entrambi i genitori siano concordi, la distribuzione dei giorni nell'arco delle due settimane potrà essere modificata pur mantenendo fermo la parità di giorni di frequenza di ciascuno genitore con le minori.
In subordine, si chiede che venga disposto un calendario visite secondo le seguenti modalità: le figlie,
Per_
e verranno affidate in via condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_2
presso la casa familiare.
pagina 2 di 14 Il padre terrà le figlie con sé a weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (ovvero dalle ore
10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre) sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina (ovvero presso la madre entro le ore 10.00 nel periodo non scolastico).
La settimana in cui il papà starà con le figlie il weekend, il padre trascorrerà con le minori anche il mercoledì dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre) con pernotto e accompagnamento a scuola il giovedì (ovvero presso la madre entro le ore 10.00 nel periodo non scolastico).
La settimana in cui il papà non starà con le figlie il weekend, il padre trascorrerà con le minori il mercoledì da dopo scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre) e giovedì con accompagnamento a scuola il venerdì mattina (ovvero presso la madre nel periodo non scolastico entro le ore 10.00).
In ogni caso: disporre che il materiale relativo alle minori venga consegnato da un genitore all'altro in orario e con modalità concordate tra gli stessi. Ciascun genitore nei giorni di competenza curerà
l'accompagnamento delle figlie alle attività extrascolastiche e curerà lo studio e i compiti delle minori;
In ogni caso: Disporre che durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorra con le figlie quattro settimane – anche non consecutive – da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno. Nei restanti periodi si applicherà il calendario come sopra richiesto.
Laddove entrambi i genitori siano concordi il numero di settimane potrà essere aumentato purché nella stessa quantità per ciascuno.
Per le vacanze natalizie i genitori di anno in anno alterneranno dall'uscita da scuola l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola il primo giorno dopo le vacanze di Natale;
per le vacanze pasquali i genitori alterneranno i giorni di venerdì e sabato e i giorni di domenica e lunedì di anno in anno.
3. Disporre che il signor versi un assegno per il contributo al mantenimento per ciascuna Pt_1
figlia pari a € 300,00 (600,00 € in totale). La somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat dall'anno successivo al deposito del presente ricorso. Assegno unico a favore della signora CP_1
4. Le spese straordinarie per le figlie minori verranno divise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Padova e, in subordine, del Le spese straordinarie che Controparte_2
pagina 3 di 14 necessitano il preventivo accordo dovranno essere comunicate a mezzo mail e l'altro genitore dovrà
riscontrare nel termine di 10 giorni, diversamente il consenso si dà per dato. Le pezze giustificative dovranno essere inviate a mezzo mail entro la fine del mese e rimborsate pro quota entro i primi 10
giorni del mese successivo.
Fatta eccezione per la spesa di babysitter cui non si presta il consenso laddove la madre preferisse affidare le minori a soggetto terzo e non al padre quando lavora.
5. Spese condominiali ordinarie e utenze della casa familiare a carico della signora CP_1
6.Spese di lite interamente rifuse.
Con vittoria di spese
Conclusioni per parte resistente:
Per_ 1) Affidare in via condivisa le figlie minori ed ad entrambi i genitori, Persona_3
mantenendo la residenza anagrafica delle figlie presso la madre nell'abitazione ove vivono, sita nel
Comune di Padova, via Delle Piazze n.18.
2) Quanto ai tempi di frequentazione delle figlie con il padre, la convenuta aderisce al calendario in atto, disposto con provvedimento dell'11.04.2025, e quindi chiede: Statuire che il padre, signor , possa vedere e tenere con sé le figlie a weekend alternati dal sabato Parte_1
mattina al lunedì mattina, quando le riporterà a scuola;
il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i mercoledì pomeriggio fino al giovedì mattina nelle settimane in cui il week end è di sua competenza, il mercoledì e giovedì con pernotto fino al venerdì mattina quando il week end è di competenza materna. Durante le vacanze Natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31 dicembre mattina o quello compreso tra il 31 dicembre pomeriggio e la fine delle vacanze scolastiche invernali;
le figlie trascorreranno, altresì, con ciascun genitore ad anni alterni le vacanze pasquali e quelle di carnevale,
facendo in modo che nell'arco dello stesso anno il genitore che non ha avuto con sé le figlie durante le vacanze pasquali trascorra con le medesime quelle di carnevale;
ponti e altre festività in alternanza tra i genitori;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre quattro settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 4 di 14 3) Assegnare la casa familiare di Via Delle Piazze n.18 alla madre, ivi convivente con le figlie minori con tutto l'arredo ivi contenuto.
4) Atteso che la madre aderisce alla disciplina dei tempi di visita del padre così come prevista nel provvedimento dell'11.04.2025, che statuisce tempi di permanenza presso il padre più ampi rispetto al calendario di visita richiesto dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta del 10 marzo 2025, statuire che il padre, signor , versi Parte_1
alla signora la somma mensile di euro 1.000,00 ( euro 500,00 per ciascuna figlia ), Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova.
5) Statuire, altresì, che l'assegno unico e universale per le figlie sia richiesto e percepito in via esclusiva dalla madre.
- Con spese, diritti e onorari interamente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.1.2024 il sig. , premettendo che: Parte_1
- dall'unione con sono nate due bambine: nata a [...]_1 Persona_4
il 29.05.2012 e nata a [...] il [...] Persona_3
- la famiglia ha sempre vissuto in Padova, via Delle Piazze 18, presso un immobile di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
- Il sig. è Professore Associato in servizio presso il Dipartimento di Matematica Pt_1
dell'Università degli Studi di Padova con stipendio medio di € 2600/2700 mensili,
mentre la signora Professoressa di ruolo di scuola secondaria di II grado ed CP_1
ha optato per un part-time, con orario serale.
- Nel tempo, l'unione della coppia è venuta meno sino a settembre 2023 quando il sig.
, in accordo con la signora ha lasciato la casa familiare al fine di Pt_1 CP_1
assicurare un ambiente sereno alle figlie
- Egli vive e risiede in via Raggio di Sole n. 19 presso un immobile in locazione (doc. 11)
il cui canone ammonta a € 800/mensili.
pagina 5 di 14 - nel periodo precedente all'instaurazione del presente giudizio, ha versato la somma di
€ 500,00 al mese complessivamente, oltre a un mantenimento diretto con pagamento delle utenze e spese condominiali della casa familiare
- , di 12 anni, frequenta la scuola media di Padova (ha cominciato la Per_1 Per_5
seconda media). I suoi orari sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
di anni 8, frequenta la scuola elementare Reggia dei Carraresi (ha cominciato Per_2
la terza elementare) con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.15 fatta eccezione per il martedì con orario dalle 8.15 alle 16.15
pertanto concludeva chiedendo:
Per_ 1. Affidare le figlie minori, e congiuntamente alle parti con residenza insieme alla madre Per_2
presso la casa familiare sita in Padova, via Delle Piazze n. 18
2. Disporre - in via principale - un calendario visite, in un calendario bisettimanale, come schematizzato in narrativa, secondo cui le minori staranno con la madre il lunedì (con accompagnamento a scuola il martedì mattina), il padre terrà con sé le figlie il martedì da dopo scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina. La mamma terrà con sé le figlie dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola. Il padre andrà a prendere le figlie venerdì all'uscita da scuola e le terrà con sé sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola.
La madre terrà con sé le bambine dal martedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo con accompagnamento a scuola.
Il padre terrà con sé le bambine dal mercoledì dopo scuola al giovedì con pernotto e accompagnamento a scuola il venerdì mattina.
La madre starà con le figlie dal venerdì dopo scuola sino al martedì mattina successivo quando accompagnerà le figlie a scuola.
In subordine, si chiede che venga disposto un calendario visite secondo le seguenti modalità: le figlie,
Per_
e verranno affidate in via condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_2
presso la casa familiare.
pagina 6 di 14 Il padre terrà le figlie con sé a weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
La settimana in cui il papà starà con le figlie il weekend, il padre trascorrerà con le minori anche il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il giovedì.
La settimana in cui il papà non starà con le figlie il weekend, il padre trascorrerà con le minori il mercoledì da dopo scuola e giovedì con accompagnamento a scuola il venerdì mattina. Ciascun genitore nei giorni di competenza curerà l'accompagnamento delle figlie alle attività extrascolastiche e curerà lo
Per_ studio e i compiti delle minori;
per quanto riguarda le vacanze estive, si propone che le figlie e trascorrano con ciascun genitore quattro settimane – anche non consecutive – da concordarsi Per_2
entro il 15 maggio di ogni anno. Laddove entrambi i genitori siano concordi il numero di settimane potrà essere aumentato purché nella stessa quantità per ciascuno. Nei periodi in cui le figlie non saranno in vacanza con i genitori si applicherà il calendario già formulato.
Per le vacanze natalizie i genitori di anno in anno alterneranno dall'uscita da scuola l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola il primo giorno dopo le vacanze di natale;
per le vacanze pasquali i genitori alterneranno i giorni di venerdì e sabato e i giorni di domenica e lunedì di anno in anno.
3. Disporre che il signor versi un assegno per il contributo al mantenimento per ciascuna Pt_1
figlia pari a € 300,00 (600,00 € in totale). La somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat dall'anno successivo al deposito del presente ricorso. Assegno unico a favore della signora CP_1
4. Le spese straordinarie per le figlie minori verranno divise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Padova e, in subordine, del Le spese straordinarie che Controparte_2
necessitano il preventivo accordo dovranno essere comunicate a mezzo mail e l'altro genitore dovrà
riscontrare nel termine di 10 giorni, diversamente il consenso si dà per dato. Le pezze giustificative dovranno essere inviate a mezzo mail entro la fine del mese e rimborsate pro quota entro i primi 10
giorni del mese successivo.
Fatta eccezione per la spesa di babysitter cui non si presta il consenso laddove la madre preferisse affidare le minori a soggetto terzo e non al padre quando lavora.
5. Spese condominiali ordinarie e utenze della casa familiare a carico della signora CP_1
pagina 7 di 14 Con vittoria di spese
Il Giudice delegato fissava la prima udienza di comparizione delle parti in data 9.4.2025.
In data 10.3.2025 si costituiva la sig.ra , la quale premesso che: Controparte_1
- la coppia genitoriale ha cessato la propria convivenza more uxorio oramai da un anno e mezzo (settembre 2023), essendosi il padre delle figlie minori ed trasferito Per_1 Per_2
a vivere altrove, mentre madre e figlie sono rimaste a vivere nella casa familiare di proprietà del padre
- Adottare il calendario “paritetico” proposto dal padre significherebbe stravolgere le abitudini di due bambine che, anche a seguito della cessazione della convivenza genitoriale (avvenuta oramai più di un anno e mezzo fa) trascorrono sostanzialmente tutta la settimana presso la casa familiare, ove è radicata la loro organizzazione di vita,
implicando la necessità per le figlie di effettuare continui spostamenti tra le abitazioni dei genitori (prevedendo ben sei spostamenti nell'arco di due settimane), che renderebbero assai difficoltosa la gestione dei loro impegni ordinari: basti pensare, ad esempio, al cambio dei libri di testo, ai compiti pomeridiani che, come si dirà infra,
sono sempre stati eseguiti con l'aiuto della madre, l'attività sportiva del pattinaggio,
che cade il venerdì pomeriggio e che le bambine frequentano insieme alla mamma
- è affetta, fin da quando aveva tre anni, da una malattia autoimmune, che rende Per_1
ancor più necessario per lei il mantenimento di un collocamento settimanale più
confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, come è avvenuto sino ad ora
- , grazie al proprio lavoro part time e serale, ha sempre potuto seguire – come Pt_2
continua a fare tuttora – con dedizione le figlie sotto il profilo sanitario (organizzazione e accompagnamento a tutte le visite del pediatra, del dentista e dei medici specialistici), scolastico (aiutandole nei compiti tutti i giorni, parlando con gli insegnanti e seguendole personalmente in tutti gli aspetti legati alla scuola), delle attività sportive pagina 8 di 14 - sussiste una disparità reddituale tra le parti, che aumenterà con la cessazione da parte del padre della contribuzione al pagamento delle utenze e spese condominiali della casa familiare pertanto chiedeva:
1) affidare in via condivisa le figlie minori , di dodici anni, e di otto anni, Persona_4 Persona_3
ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica delle figlie presso la madre nell'abitazione ove vivono, sita nel Comune di Padova, Via Delle Piazze n. 18.
2) assegnare la casa familiare di Via Delle Piazze n. 18 di proprietà del padre, alla madre, ivi convivente con le figlie minori con tutto l'arredo ivi contenuto.
3) statuire che il padre, signor , possa vedere e tenere con sé le figlie secondo il Parte_1
seguente calendario:
- a weekend alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, quando le riporterà a scuola;
- nella settimana in cui non cade il weekend di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé le figlie dal mercoledì (uscita di scuola) al giovedì mattina.
Il padre trascorrerà, altresì, con le figlie sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale con quella di Capodanno, le vacanze pasquali ad anni alterni, e quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, mantenendo la consuetudine delle due settimane alle terme con i nonni materni.
4) Statuire che il padre, signor , verserà alla signora la somma Parte_1 Controparte_1
mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova.
5) Statuire, altresì, che l'assegno unico e universale per le figlie sia richiesto e percepito in via esclusiva dalla madre.
- con spese, diritti e onorari interamente rifusi.
pagina 9 di 14 Con memoria ex art. 473bis.17 comma 1 cpc il ricorrente rilevava che non era stata prodotta la documentazione economica prevista dalla legge, rappresentava di essere sempre stato molto presente con le figlie, di poter organizzare il proprio lavoro in loro funzione, di abitare a poca distanza dalla casa familiare. Chiariva che la patologia di cui soffre non si è più Per_1
manifestata e la bambina non ha più avuto bisogno di cure. Ad oggi non sussistono implicazioni di alcun tipo sulla quotidianità della bambina, tanto che gli stessi medici che seguono da quando è piccola ritengono che non debba essere trattata diversamente Per_1
dagli altri bambini e debba svolgere una vita normale, senza limitazioni.
Con memoria depositata in data 28.3.2025, parte resistente contestava quanto allegato dal ricorrente, insisteva per il collocamento prevalente presso di sé, essendo maggiormente conforme alle esigenze delle minori, tenuto conto anche della difficoltà di comunicazione tra i genitori, e per il riconoscimento del contributo al mantenimento richiesto, a causa della disparità reddituale.
All'udienza del 9.4.2025 venivano sentite le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione. Con Ordinanza del 11.4.2025 il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:
- 1)Autorizza i coniugi a vivere separati
- 2) Affida congiuntamente le minori ed ad entrambi i genitori, con Persona_4 Per_2
collocamento presso la madre nella casa coniugale;
- 3) assegna la casa coniugale alla sig.ra ; Parte_3
- 4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie tutti i mercoledì pomeriggio fino al giovedì mattina nelle settimane in cui il week end è di sua competenza, il mercoledì e giovedì
con pernotto fino al venerdì mattina quando il week end è di competenza materna, oltre a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina. Inoltre, durante le vacanze Natalizie
le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di pagina 10 di 14 Pasqua o del lunedì dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre quattro settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
- Le parti potranno in accordo modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche delle minori
- 5) Dispone che il padre versi entro il 10 di ogni mese la somma di € 700 mensili (€350 a figlia)
rivalutabili istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al mantenimento
In via istruttoria disponeva l'esibizione della documentazione economica mancante/aggiornata relativa agli anni 2022-2023-2024 e rinviava all'udienza del 10.7.2025 per esame in trattazione scritta.
Depositata la documentazione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza al 30.10.2025 per discussione e remissione della causa al Collegio, con termini per pc e memorie conclusionali.
Sull'affido e sulla regolamentazione delle visite
Le parti concordano sull'affido condiviso delle minori, con residenza presso la madre nella casa familiare, di proprietà del ricorrente, che deve esserle di conseguenza assegnata.
Quanto ai diritti di visita, la resistente chiede la conferma di quelli disposti con i provvedimenti provvisori, mentre il ricorrente insiste per i tempi paritari organizzati secondo quanto da lui indicato in ricorso.
Le parti non segnalano difficoltà delle figlie nell'attuale gestione delle visite. La malattia autoimmune di , secondo i certificati medici prodotti, ha comportato un episodio Per_1
mensile di artralgie a ginocchia e caviglie, curabile con ibuprofene, che può essere evidentemente somministrato anche dal padre. Non è inoltre dimostrato che gli spostamenti tra le vicine abitazioni dei genitori possano comportare uno stress e peggioramento della pagina 11 di 14 sintomatologia. Quanto alle difficoltà scolastiche della figlia entrambi i genitori Per_2
appaiono capaci di seguire la figlia nei compiti ed impegni scolastici.
Il Collegio, pertanto, ritiene che possa essere riconosciuto al padre un ampliamento dei tempi di visita, tenendo le minori a fine settimana alternati a partire dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, così da ricomprendere il week end interamente e consentire una migliore fruizione dello stesso, anche per eventuali attività di svago o riposo.
Sul contributo al mantenimento
Il sig. , professore associato presso l'Università di Padova, chiede che il contributo al Pt_1
mantenimento per le figlie sia fissato nella somma complessiva di € 600 (€ 300 a figlia) la sig.ra ella somma di € 1000 (€ 500 a figlia). CP_1
Dal CU 2025 risulta un reddito lordo da lavoro dipendente del ricorrente di € 51.166.
Egli è proprietario della casa familiare. Vive in locazione con canone di € 800 (doc.11).
La sig.ra professoressa di scuola superiore con orario serale part time, risulta avere CP_1
percepito negli ultimi due anni uno stipendio medio di € 1400 circa oltre a tredicesima
(doc.11). Ella non ha beni immobili. Ha investimenti in titoli per l'ammontare al 31.12.2024 di
€ 46.898 (doc. 10). Ha dichiarato di percepite interamente l'assegno unico di € 114 mensili.
Il Collegio, in ragione degli ampi tempi di permanenza delle minori con il padre , della condizione reddituale e patrimoniale delle parti, del valore dell'assegnazione della casa familiare, delle esigenze delle minori rapportate alla età, ritiene congruo che il sig. Pt_1
versi alla sig.ra titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 600 CP_1
complessivi (€ 300 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova.
Si prende atto dell'accordo in merito alla percezione da parte della madre dell'intero assegno unico.
Sulle spese di lite pagina 12 di 14 Considerata la parziale soccombenza della resistente sulle domande riguardanti diritto di visita e il contributo al mantenimento per le figlie, le spese di lite vanno poste per metà a carico della sig.ra , compensate per il resto e vengono liquidate come da Controparte_1
dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e pregio dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi alla fase studio, introduttiva, decisionale, minimi per quella di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida congiuntamente le minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_3
collocamento presso la madre nella casa familiare;
2) Assegna la casa familiare alla sig.ra , affinchè ci viva con le figlie Controparte_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie tutti i Parte_1
mercoledì pomeriggio fino al giovedì mattina nelle settimane in cui il week end è di sua competenza, il mercoledì e giovedì con pernotto fino al venerdì mattina quando il week end è di competenza materna, oltre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. Inoltre, durante le vacanze Natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12
pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì
dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre quattro settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in accordo modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche delle minori pagina 13 di 14 4) Dispone che il sig. versi entro il 10 di ogni mese alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 600 mensili (€ 300 a figlia) rivalutabili istat, oltre al 50% delle spese
[...]
straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al loro mantenimento
5) Condanna alla refusione a favore di di metà delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano per la quota in € 3356,50 compensate per il resto, oltre IVA
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Padova il 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Balletti
Il Giudice est.
Dott. Alina Rossato
pagina 14 di 14
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente
dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5762/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
27.11.2024
da con l'avv. TICOZZI MARCO Parte_1
Nei confronti di con l'avv. PAGANIN GIANNA Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale conclusioni per parte ricorrente:
pagina 1 di 14 Per_
1. Affidare le figlie minori, e congiuntamente alle parti con residenza presso la madre Per_2
presso la casa familiare sita in Padova, via Delle Piazze n. 18 (di proprietà del ricorrente);
2. In via principale: Disporre, nella provata assenza di motivi contrari, un calendario visite paritario come schematizzato nel ricorso introduttivo, secondo cui le minori staranno con la madre il lunedì (con accompagnamento a scuola il martedì mattina), il padre terrà con sé le figlie il martedì da dopo scuola
(ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre) con pernotto e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina (ovvero presso la madre entro le ore 10.00).
La mamma terrà con sé le figlie dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero sino alle ore 10.00 nel periodo non scolastico). Il padre andrà a prendere le figlie venerdì all'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre) e le terrà con sé sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero presso la madre entro le ore 10.00).
La madre terrà con sé le bambine dal martedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico) sino al giorno successivo con accompagnamento a scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre).
Il padre terrà con sé le bambine dal mercoledì dopo scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico) al giovedì con pernotto e accompagnamento a scuola il venerdì mattina (ovvero presso la madre entro le ore 10.00).
La madre starà con le figlie dal venerdì dopo scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico)
sino al martedì mattina successivo quando accompagnerà le figlie a scuola (ovvero sino alle ore 10.00
nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre).
Laddove entrambi i genitori siano concordi, la distribuzione dei giorni nell'arco delle due settimane potrà essere modificata pur mantenendo fermo la parità di giorni di frequenza di ciascuno genitore con le minori.
In subordine, si chiede che venga disposto un calendario visite secondo le seguenti modalità: le figlie,
Per_
e verranno affidate in via condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_2
presso la casa familiare.
pagina 2 di 14 Il padre terrà le figlie con sé a weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (ovvero dalle ore
10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre) sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina (ovvero presso la madre entro le ore 10.00 nel periodo non scolastico).
La settimana in cui il papà starà con le figlie il weekend, il padre trascorrerà con le minori anche il mercoledì dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre) con pernotto e accompagnamento a scuola il giovedì (ovvero presso la madre entro le ore 10.00 nel periodo non scolastico).
La settimana in cui il papà non starà con le figlie il weekend, il padre trascorrerà con le minori il mercoledì da dopo scuola (ovvero dalle ore 10.00 nel periodo non scolastico con accompagnamento a carico della madre) e giovedì con accompagnamento a scuola il venerdì mattina (ovvero presso la madre nel periodo non scolastico entro le ore 10.00).
In ogni caso: disporre che il materiale relativo alle minori venga consegnato da un genitore all'altro in orario e con modalità concordate tra gli stessi. Ciascun genitore nei giorni di competenza curerà
l'accompagnamento delle figlie alle attività extrascolastiche e curerà lo studio e i compiti delle minori;
In ogni caso: Disporre che durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorra con le figlie quattro settimane – anche non consecutive – da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno. Nei restanti periodi si applicherà il calendario come sopra richiesto.
Laddove entrambi i genitori siano concordi il numero di settimane potrà essere aumentato purché nella stessa quantità per ciascuno.
Per le vacanze natalizie i genitori di anno in anno alterneranno dall'uscita da scuola l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola il primo giorno dopo le vacanze di Natale;
per le vacanze pasquali i genitori alterneranno i giorni di venerdì e sabato e i giorni di domenica e lunedì di anno in anno.
3. Disporre che il signor versi un assegno per il contributo al mantenimento per ciascuna Pt_1
figlia pari a € 300,00 (600,00 € in totale). La somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat dall'anno successivo al deposito del presente ricorso. Assegno unico a favore della signora CP_1
4. Le spese straordinarie per le figlie minori verranno divise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Padova e, in subordine, del Le spese straordinarie che Controparte_2
pagina 3 di 14 necessitano il preventivo accordo dovranno essere comunicate a mezzo mail e l'altro genitore dovrà
riscontrare nel termine di 10 giorni, diversamente il consenso si dà per dato. Le pezze giustificative dovranno essere inviate a mezzo mail entro la fine del mese e rimborsate pro quota entro i primi 10
giorni del mese successivo.
Fatta eccezione per la spesa di babysitter cui non si presta il consenso laddove la madre preferisse affidare le minori a soggetto terzo e non al padre quando lavora.
5. Spese condominiali ordinarie e utenze della casa familiare a carico della signora CP_1
6.Spese di lite interamente rifuse.
Con vittoria di spese
Conclusioni per parte resistente:
Per_ 1) Affidare in via condivisa le figlie minori ed ad entrambi i genitori, Persona_3
mantenendo la residenza anagrafica delle figlie presso la madre nell'abitazione ove vivono, sita nel
Comune di Padova, via Delle Piazze n.18.
2) Quanto ai tempi di frequentazione delle figlie con il padre, la convenuta aderisce al calendario in atto, disposto con provvedimento dell'11.04.2025, e quindi chiede: Statuire che il padre, signor , possa vedere e tenere con sé le figlie a weekend alternati dal sabato Parte_1
mattina al lunedì mattina, quando le riporterà a scuola;
il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i mercoledì pomeriggio fino al giovedì mattina nelle settimane in cui il week end è di sua competenza, il mercoledì e giovedì con pernotto fino al venerdì mattina quando il week end è di competenza materna. Durante le vacanze Natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31 dicembre mattina o quello compreso tra il 31 dicembre pomeriggio e la fine delle vacanze scolastiche invernali;
le figlie trascorreranno, altresì, con ciascun genitore ad anni alterni le vacanze pasquali e quelle di carnevale,
facendo in modo che nell'arco dello stesso anno il genitore che non ha avuto con sé le figlie durante le vacanze pasquali trascorra con le medesime quelle di carnevale;
ponti e altre festività in alternanza tra i genitori;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre quattro settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 4 di 14 3) Assegnare la casa familiare di Via Delle Piazze n.18 alla madre, ivi convivente con le figlie minori con tutto l'arredo ivi contenuto.
4) Atteso che la madre aderisce alla disciplina dei tempi di visita del padre così come prevista nel provvedimento dell'11.04.2025, che statuisce tempi di permanenza presso il padre più ampi rispetto al calendario di visita richiesto dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta del 10 marzo 2025, statuire che il padre, signor , versi Parte_1
alla signora la somma mensile di euro 1.000,00 ( euro 500,00 per ciascuna figlia ), Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova.
5) Statuire, altresì, che l'assegno unico e universale per le figlie sia richiesto e percepito in via esclusiva dalla madre.
- Con spese, diritti e onorari interamente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.1.2024 il sig. , premettendo che: Parte_1
- dall'unione con sono nate due bambine: nata a [...]_1 Persona_4
il 29.05.2012 e nata a [...] il [...] Persona_3
- la famiglia ha sempre vissuto in Padova, via Delle Piazze 18, presso un immobile di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
- Il sig. è Professore Associato in servizio presso il Dipartimento di Matematica Pt_1
dell'Università degli Studi di Padova con stipendio medio di € 2600/2700 mensili,
mentre la signora Professoressa di ruolo di scuola secondaria di II grado ed CP_1
ha optato per un part-time, con orario serale.
- Nel tempo, l'unione della coppia è venuta meno sino a settembre 2023 quando il sig.
, in accordo con la signora ha lasciato la casa familiare al fine di Pt_1 CP_1
assicurare un ambiente sereno alle figlie
- Egli vive e risiede in via Raggio di Sole n. 19 presso un immobile in locazione (doc. 11)
il cui canone ammonta a € 800/mensili.
pagina 5 di 14 - nel periodo precedente all'instaurazione del presente giudizio, ha versato la somma di
€ 500,00 al mese complessivamente, oltre a un mantenimento diretto con pagamento delle utenze e spese condominiali della casa familiare
- , di 12 anni, frequenta la scuola media di Padova (ha cominciato la Per_1 Per_5
seconda media). I suoi orari sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
di anni 8, frequenta la scuola elementare Reggia dei Carraresi (ha cominciato Per_2
la terza elementare) con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.15 fatta eccezione per il martedì con orario dalle 8.15 alle 16.15
pertanto concludeva chiedendo:
Per_ 1. Affidare le figlie minori, e congiuntamente alle parti con residenza insieme alla madre Per_2
presso la casa familiare sita in Padova, via Delle Piazze n. 18
2. Disporre - in via principale - un calendario visite, in un calendario bisettimanale, come schematizzato in narrativa, secondo cui le minori staranno con la madre il lunedì (con accompagnamento a scuola il martedì mattina), il padre terrà con sé le figlie il martedì da dopo scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina. La mamma terrà con sé le figlie dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con accompagnamento a scuola. Il padre andrà a prendere le figlie venerdì all'uscita da scuola e le terrà con sé sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola.
La madre terrà con sé le bambine dal martedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo con accompagnamento a scuola.
Il padre terrà con sé le bambine dal mercoledì dopo scuola al giovedì con pernotto e accompagnamento a scuola il venerdì mattina.
La madre starà con le figlie dal venerdì dopo scuola sino al martedì mattina successivo quando accompagnerà le figlie a scuola.
In subordine, si chiede che venga disposto un calendario visite secondo le seguenti modalità: le figlie,
Per_
e verranno affidate in via condivisa ai genitori con collocazione prevalente presso la madre Per_2
presso la casa familiare.
pagina 6 di 14 Il padre terrà le figlie con sé a weekend alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
La settimana in cui il papà starà con le figlie il weekend, il padre trascorrerà con le minori anche il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il giovedì.
La settimana in cui il papà non starà con le figlie il weekend, il padre trascorrerà con le minori il mercoledì da dopo scuola e giovedì con accompagnamento a scuola il venerdì mattina. Ciascun genitore nei giorni di competenza curerà l'accompagnamento delle figlie alle attività extrascolastiche e curerà lo
Per_ studio e i compiti delle minori;
per quanto riguarda le vacanze estive, si propone che le figlie e trascorrano con ciascun genitore quattro settimane – anche non consecutive – da concordarsi Per_2
entro il 15 maggio di ogni anno. Laddove entrambi i genitori siano concordi il numero di settimane potrà essere aumentato purché nella stessa quantità per ciascuno. Nei periodi in cui le figlie non saranno in vacanza con i genitori si applicherà il calendario già formulato.
Per le vacanze natalizie i genitori di anno in anno alterneranno dall'uscita da scuola l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola il primo giorno dopo le vacanze di natale;
per le vacanze pasquali i genitori alterneranno i giorni di venerdì e sabato e i giorni di domenica e lunedì di anno in anno.
3. Disporre che il signor versi un assegno per il contributo al mantenimento per ciascuna Pt_1
figlia pari a € 300,00 (600,00 € in totale). La somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat dall'anno successivo al deposito del presente ricorso. Assegno unico a favore della signora CP_1
4. Le spese straordinarie per le figlie minori verranno divise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Padova e, in subordine, del Le spese straordinarie che Controparte_2
necessitano il preventivo accordo dovranno essere comunicate a mezzo mail e l'altro genitore dovrà
riscontrare nel termine di 10 giorni, diversamente il consenso si dà per dato. Le pezze giustificative dovranno essere inviate a mezzo mail entro la fine del mese e rimborsate pro quota entro i primi 10
giorni del mese successivo.
Fatta eccezione per la spesa di babysitter cui non si presta il consenso laddove la madre preferisse affidare le minori a soggetto terzo e non al padre quando lavora.
5. Spese condominiali ordinarie e utenze della casa familiare a carico della signora CP_1
pagina 7 di 14 Con vittoria di spese
Il Giudice delegato fissava la prima udienza di comparizione delle parti in data 9.4.2025.
In data 10.3.2025 si costituiva la sig.ra , la quale premesso che: Controparte_1
- la coppia genitoriale ha cessato la propria convivenza more uxorio oramai da un anno e mezzo (settembre 2023), essendosi il padre delle figlie minori ed trasferito Per_1 Per_2
a vivere altrove, mentre madre e figlie sono rimaste a vivere nella casa familiare di proprietà del padre
- Adottare il calendario “paritetico” proposto dal padre significherebbe stravolgere le abitudini di due bambine che, anche a seguito della cessazione della convivenza genitoriale (avvenuta oramai più di un anno e mezzo fa) trascorrono sostanzialmente tutta la settimana presso la casa familiare, ove è radicata la loro organizzazione di vita,
implicando la necessità per le figlie di effettuare continui spostamenti tra le abitazioni dei genitori (prevedendo ben sei spostamenti nell'arco di due settimane), che renderebbero assai difficoltosa la gestione dei loro impegni ordinari: basti pensare, ad esempio, al cambio dei libri di testo, ai compiti pomeridiani che, come si dirà infra,
sono sempre stati eseguiti con l'aiuto della madre, l'attività sportiva del pattinaggio,
che cade il venerdì pomeriggio e che le bambine frequentano insieme alla mamma
- è affetta, fin da quando aveva tre anni, da una malattia autoimmune, che rende Per_1
ancor più necessario per lei il mantenimento di un collocamento settimanale più
confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, come è avvenuto sino ad ora
- , grazie al proprio lavoro part time e serale, ha sempre potuto seguire – come Pt_2
continua a fare tuttora – con dedizione le figlie sotto il profilo sanitario (organizzazione e accompagnamento a tutte le visite del pediatra, del dentista e dei medici specialistici), scolastico (aiutandole nei compiti tutti i giorni, parlando con gli insegnanti e seguendole personalmente in tutti gli aspetti legati alla scuola), delle attività sportive pagina 8 di 14 - sussiste una disparità reddituale tra le parti, che aumenterà con la cessazione da parte del padre della contribuzione al pagamento delle utenze e spese condominiali della casa familiare pertanto chiedeva:
1) affidare in via condivisa le figlie minori , di dodici anni, e di otto anni, Persona_4 Persona_3
ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica delle figlie presso la madre nell'abitazione ove vivono, sita nel Comune di Padova, Via Delle Piazze n. 18.
2) assegnare la casa familiare di Via Delle Piazze n. 18 di proprietà del padre, alla madre, ivi convivente con le figlie minori con tutto l'arredo ivi contenuto.
3) statuire che il padre, signor , possa vedere e tenere con sé le figlie secondo il Parte_1
seguente calendario:
- a weekend alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, quando le riporterà a scuola;
- nella settimana in cui non cade il weekend di spettanza del padre, lo stesso terrà con sé le figlie dal mercoledì (uscita di scuola) al giovedì mattina.
Il padre trascorrerà, altresì, con le figlie sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana di Natale con quella di Capodanno, le vacanze pasquali ad anni alterni, e quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, mantenendo la consuetudine delle due settimane alle terme con i nonni materni.
4) Statuire che il padre, signor , verserà alla signora la somma Parte_1 Controparte_1
mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione
ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova.
5) Statuire, altresì, che l'assegno unico e universale per le figlie sia richiesto e percepito in via esclusiva dalla madre.
- con spese, diritti e onorari interamente rifusi.
pagina 9 di 14 Con memoria ex art. 473bis.17 comma 1 cpc il ricorrente rilevava che non era stata prodotta la documentazione economica prevista dalla legge, rappresentava di essere sempre stato molto presente con le figlie, di poter organizzare il proprio lavoro in loro funzione, di abitare a poca distanza dalla casa familiare. Chiariva che la patologia di cui soffre non si è più Per_1
manifestata e la bambina non ha più avuto bisogno di cure. Ad oggi non sussistono implicazioni di alcun tipo sulla quotidianità della bambina, tanto che gli stessi medici che seguono da quando è piccola ritengono che non debba essere trattata diversamente Per_1
dagli altri bambini e debba svolgere una vita normale, senza limitazioni.
Con memoria depositata in data 28.3.2025, parte resistente contestava quanto allegato dal ricorrente, insisteva per il collocamento prevalente presso di sé, essendo maggiormente conforme alle esigenze delle minori, tenuto conto anche della difficoltà di comunicazione tra i genitori, e per il riconoscimento del contributo al mantenimento richiesto, a causa della disparità reddituale.
All'udienza del 9.4.2025 venivano sentite le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione. Con Ordinanza del 11.4.2025 il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori:
- 1)Autorizza i coniugi a vivere separati
- 2) Affida congiuntamente le minori ed ad entrambi i genitori, con Persona_4 Per_2
collocamento presso la madre nella casa coniugale;
- 3) assegna la casa coniugale alla sig.ra ; Parte_3
- 4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie tutti i mercoledì pomeriggio fino al giovedì mattina nelle settimane in cui il week end è di sua competenza, il mercoledì e giovedì
con pernotto fino al venerdì mattina quando il week end è di competenza materna, oltre a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina. Inoltre, durante le vacanze Natalizie
le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12 pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di pagina 10 di 14 Pasqua o del lunedì dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre quattro settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
- Le parti potranno in accordo modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche delle minori
- 5) Dispone che il padre versi entro il 10 di ogni mese la somma di € 700 mensili (€350 a figlia)
rivalutabili istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al mantenimento
In via istruttoria disponeva l'esibizione della documentazione economica mancante/aggiornata relativa agli anni 2022-2023-2024 e rinviava all'udienza del 10.7.2025 per esame in trattazione scritta.
Depositata la documentazione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza al 30.10.2025 per discussione e remissione della causa al Collegio, con termini per pc e memorie conclusionali.
Sull'affido e sulla regolamentazione delle visite
Le parti concordano sull'affido condiviso delle minori, con residenza presso la madre nella casa familiare, di proprietà del ricorrente, che deve esserle di conseguenza assegnata.
Quanto ai diritti di visita, la resistente chiede la conferma di quelli disposti con i provvedimenti provvisori, mentre il ricorrente insiste per i tempi paritari organizzati secondo quanto da lui indicato in ricorso.
Le parti non segnalano difficoltà delle figlie nell'attuale gestione delle visite. La malattia autoimmune di , secondo i certificati medici prodotti, ha comportato un episodio Per_1
mensile di artralgie a ginocchia e caviglie, curabile con ibuprofene, che può essere evidentemente somministrato anche dal padre. Non è inoltre dimostrato che gli spostamenti tra le vicine abitazioni dei genitori possano comportare uno stress e peggioramento della pagina 11 di 14 sintomatologia. Quanto alle difficoltà scolastiche della figlia entrambi i genitori Per_2
appaiono capaci di seguire la figlia nei compiti ed impegni scolastici.
Il Collegio, pertanto, ritiene che possa essere riconosciuto al padre un ampliamento dei tempi di visita, tenendo le minori a fine settimana alternati a partire dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, così da ricomprendere il week end interamente e consentire una migliore fruizione dello stesso, anche per eventuali attività di svago o riposo.
Sul contributo al mantenimento
Il sig. , professore associato presso l'Università di Padova, chiede che il contributo al Pt_1
mantenimento per le figlie sia fissato nella somma complessiva di € 600 (€ 300 a figlia) la sig.ra ella somma di € 1000 (€ 500 a figlia). CP_1
Dal CU 2025 risulta un reddito lordo da lavoro dipendente del ricorrente di € 51.166.
Egli è proprietario della casa familiare. Vive in locazione con canone di € 800 (doc.11).
La sig.ra professoressa di scuola superiore con orario serale part time, risulta avere CP_1
percepito negli ultimi due anni uno stipendio medio di € 1400 circa oltre a tredicesima
(doc.11). Ella non ha beni immobili. Ha investimenti in titoli per l'ammontare al 31.12.2024 di
€ 46.898 (doc. 10). Ha dichiarato di percepite interamente l'assegno unico di € 114 mensili.
Il Collegio, in ragione degli ampi tempi di permanenza delle minori con il padre , della condizione reddituale e patrimoniale delle parti, del valore dell'assegnazione della casa familiare, delle esigenze delle minori rapportate alla età, ritiene congruo che il sig. Pt_1
versi alla sig.ra titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 600 CP_1
complessivi (€ 300 a figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
Padova.
Si prende atto dell'accordo in merito alla percezione da parte della madre dell'intero assegno unico.
Sulle spese di lite pagina 12 di 14 Considerata la parziale soccombenza della resistente sulle domande riguardanti diritto di visita e il contributo al mantenimento per le figlie, le spese di lite vanno poste per metà a carico della sig.ra , compensate per il resto e vengono liquidate come da Controparte_1
dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e pregio dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi alla fase studio, introduttiva, decisionale, minimi per quella di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Affida congiuntamente le minori ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_3
collocamento presso la madre nella casa familiare;
2) Assegna la casa familiare alla sig.ra , affinchè ci viva con le figlie Controparte_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie tutti i Parte_1
mercoledì pomeriggio fino al giovedì mattina nelle settimane in cui il week end è di sua competenza, il mercoledì e giovedì con pernotto fino al venerdì mattina quando il week end è di competenza materna, oltre a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. Inoltre, durante le vacanze Natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31.12 mattina, dal 31.12
pomeriggio alla fine delle vacanze scolastiche invernali;
tre giorni durante le vacanze pasquali ad anni alterni, comprensivi di anno in anno del giorno di Pasqua o del lunedì
dell'Angelo; Carnevale, Ponti e altre festività in alternanza tra genitori;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre quattro settimane anche non consecutive, da stabilire in accordo tra le parti entro il 31.5 di ogni anno.
Le parti potranno in accordo modificare i tempi così stabiliti, tenuto conto delle esigenze lavorative di ciascuno e di quelle scolastiche ed extrascolastiche delle minori pagina 13 di 14 4) Dispone che il sig. versi entro il 10 di ogni mese alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 600 mensili (€ 300 a figlia) rivalutabili istat, oltre al 50% delle spese
[...]
straordinarie come da Protocollo di Padova, a titolo di contributo al loro mantenimento
5) Condanna alla refusione a favore di di metà delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano per la quota in € 3356,50 compensate per il resto, oltre IVA
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Padova il 16.12.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Balletti
Il Giudice est.
Dott. Alina Rossato
pagina 14 di 14