CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPLI GUIDO, Presidente
DI CARLO CAMILLO, Relatore
DIANO ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rocca San Giovanni - Piazza Degli Eroi 14 66020 Rocca San Giovanni CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV. DI PIGN n. 330233/2025 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto dell'11.06.2025 Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Rocca San Giovanni, in persona del legale rappresentante, proponeva ricorso avverso il preavviso di pignoramento della somma di Euro 22.727,99 (n°
330233/2025), emesso dalla Soget S.p.A. relativamente all'anno d'imposta 2013.
Chiedeva la ricorrente l'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi enunciate.
Si costituiva in giudizio la SOGET S.p.A., contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Nel corso del procedimento la ricorrente, nel sottolineare che a seguito delle sentenze n.ri 452 e 453 del
2024, la CGT di Chieti la Soget Sp.A. aveva provveduto ad annullare l'atto impugnato, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio.
A sua volta la resistente, a mezzo di memorie illustrative, contestava la richiesta di sua condanna al pagamento delle citate spese.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Rocca San Giovanni.
La causa, quindi, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, che debba essere dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, come risulta provato, nel corso del giudizio l'atto impugnato è stato annullato, ragion per cui nessuna specifica decisione va assunta nel merito dello stesso.
Rimane, tuttavia, da decidere se, nella fattispecie, le spese del giudizio vadano o meno compensate.
All'uopo ritiene questo Giudice che queste ultime debbano essere poste a carico della resistente e, in solido con questa, del Comune di Rocca San Giovanni, rimasta contumace.
La ricorrente, infatti, ha pienamente provato che, in ragione delle sentenze citate in narrativa, l'atto impugnato era stato annullato dalla resistente, così come ha pienamente provato che detto annullamento sia intervenuto allorquando quest'ultima, benchè invitata dalla ricorrente a corrispondere le stesse a mezzo di PEC del
27.06.2025, si rifiutava di provvedervi.
Si aggiunga, che, se da un lato l'annullamento in parola è intervenuto dopo che il ricorso era stato già proposto ed iscritto a ruolo dalla ricorrente, dall'altro, che la citata resistente, benchè le fosse già noto che l'atto posto a sostegno di quello oggetto di gravame fosse stato annullato, non ha evitato di procedere oltre. Nel caso che ci occupa va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico della resistente e del Comune di Rocca San Giovanni, rimasto contumace;
spese che vengono liquidate come di seguito: causa tributaria di valore ricompreso tra
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00: fase di studio della controversia: €. 496,00; fase introduttiva del giudizio:
€. 284,00; fase istruttoria: assente;
fase decisionale: €. 709,00; fase cautelare: Euro 355,00; compenso tabellare - valori minimi - €. 1.844,00, oltre accessori nella misura dovuta per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, Sezione Seconda, visti gli atti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. con atto notificato in data 11 giugno 2025 e depositato il 4 luglio 2025 avverso il Preavviso di Pignoramento n.330233/2025 - TARI 2013, notificatole il
23 maggio 2025, in contumacia del Comune di Rocca San Giovanni, così dispone: dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna la So.G.E.T. S.p.A. ed il Comune di Rocca
San Giovanni, in solido, al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.1.844,00, oltre esborsi sostenuti (CUT per €.120,00) ed accessori nella misura dovuta per legge.
Così deciso in Chieti il 3 dicembre 2025.
Il Relatore est.
(avv. Camillo DI CARLO)
Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPLI GUIDO, Presidente
DI CARLO CAMILLO, Relatore
DIANO ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rocca San Giovanni - Piazza Degli Eroi 14 66020 Rocca San Giovanni CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV. DI PIGN n. 330233/2025 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto dell'11.06.2025 Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Rocca San Giovanni, in persona del legale rappresentante, proponeva ricorso avverso il preavviso di pignoramento della somma di Euro 22.727,99 (n°
330233/2025), emesso dalla Soget S.p.A. relativamente all'anno d'imposta 2013.
Chiedeva la ricorrente l'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi enunciate.
Si costituiva in giudizio la SOGET S.p.A., contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Nel corso del procedimento la ricorrente, nel sottolineare che a seguito delle sentenze n.ri 452 e 453 del
2024, la CGT di Chieti la Soget Sp.A. aveva provveduto ad annullare l'atto impugnato, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio.
A sua volta la resistente, a mezzo di memorie illustrative, contestava la richiesta di sua condanna al pagamento delle citate spese.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Rocca San Giovanni.
La causa, quindi, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, che debba essere dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, come risulta provato, nel corso del giudizio l'atto impugnato è stato annullato, ragion per cui nessuna specifica decisione va assunta nel merito dello stesso.
Rimane, tuttavia, da decidere se, nella fattispecie, le spese del giudizio vadano o meno compensate.
All'uopo ritiene questo Giudice che queste ultime debbano essere poste a carico della resistente e, in solido con questa, del Comune di Rocca San Giovanni, rimasta contumace.
La ricorrente, infatti, ha pienamente provato che, in ragione delle sentenze citate in narrativa, l'atto impugnato era stato annullato dalla resistente, così come ha pienamente provato che detto annullamento sia intervenuto allorquando quest'ultima, benchè invitata dalla ricorrente a corrispondere le stesse a mezzo di PEC del
27.06.2025, si rifiutava di provvedervi.
Si aggiunga, che, se da un lato l'annullamento in parola è intervenuto dopo che il ricorso era stato già proposto ed iscritto a ruolo dalla ricorrente, dall'altro, che la citata resistente, benchè le fosse già noto che l'atto posto a sostegno di quello oggetto di gravame fosse stato annullato, non ha evitato di procedere oltre. Nel caso che ci occupa va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico della resistente e del Comune di Rocca San Giovanni, rimasto contumace;
spese che vengono liquidate come di seguito: causa tributaria di valore ricompreso tra
Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00: fase di studio della controversia: €. 496,00; fase introduttiva del giudizio:
€. 284,00; fase istruttoria: assente;
fase decisionale: €. 709,00; fase cautelare: Euro 355,00; compenso tabellare - valori minimi - €. 1.844,00, oltre accessori nella misura dovuta per legge.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, Sezione Seconda, visti gli atti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. con atto notificato in data 11 giugno 2025 e depositato il 4 luglio 2025 avverso il Preavviso di Pignoramento n.330233/2025 - TARI 2013, notificatole il
23 maggio 2025, in contumacia del Comune di Rocca San Giovanni, così dispone: dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere tra le parti;
condanna la So.G.E.T. S.p.A. ed il Comune di Rocca
San Giovanni, in solido, al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.1.844,00, oltre esborsi sostenuti (CUT per €.120,00) ed accessori nella misura dovuta per legge.
Così deciso in Chieti il 3 dicembre 2025.
Il Relatore est.
(avv. Camillo DI CARLO)
Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)