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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 giugno 2025, iscritta al n. 1490 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato ad [...] l'[...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Grotte Di Castro (VT), alla Via Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Angelo Di Silvio che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 6 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 giugno 2005 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Grotte di Castro (VT), parte II, serie A, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 2040/2012 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 10 maggio 2012; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) La casa coniugale (di proprietà di terzi) sita in Onano (VT) rimane nella disponibilità esclusiva del Signo in quanto di sua proprietà. Parte_2
2) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno;
3) Sul lato dei rapporti patrimoniali i coniugi convengono inoltre che: il Sig.
in virtù degli accordi raggiunti in sede di separazione, rimane Parte_2
obbligato al versamento di euro 48.000 in favore della Signora Parte_1
da considerarsi immediatamente esigibili;
la Signora
[...] Parte_1
all'esito del pagamento di tutta la somma come sopra indicata, si impegna
[...]
a trasferire al marito, a titolo gratuito, tutti i diritti, pari ad ½ indivisi della piena proprietà sulla seguente unità immobiliare, sita in Onano (VT) e precisamente: A)
Terreno distinto al NCT del Comune di Onano al Foglio 152, partt. 123-125-128
e 129. Si precisa ad ogni effetto che il terreno di cui alle particelle 128 e 129 del
Foglio 152 risulta catastalmente gravato da diritto del concedente a favore del
Comune di Onano;
B) Terreno distinto al NCT del Comune di Onano al Foglio
15, partt. 8, 12 e 14. Si precisa che parte delle Particelle 8 e 12 del Foglio 15 sono gravate da uso civico di pascolo su proprietà privata;
il trasferimento della proprietà
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
avverrà soltanto all'avvenuto pagamento dell'intera somma di cui sopra, pari ad euro 48.000,00; il trasferimento verrà fatto ed accettato nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto si trova, con il contemporaneo trasferimento di ogni altro diritto, azione e ragioni, accessori, annessi e pertinenze, servitù attive e passive.
Tutte le eventuali spese, comprese quelle notarili, necessarie al trasferimento ed alle attività consequenziali, verranno sostenute interamente dal Signo il Parte_2
quale potrà avvalersi dell'opera di un Notaio dal medesimo scelto e presso il quale,
a semplice richiesta, la Signor i impegna a recarsi, avvenuta la condizione Pt_1
di cui sopra”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Grotte di Castro (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2
in motivazione;
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 giugno 2025, iscritta al n. 1490 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nato ad [...] l'[...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Grotte Di Castro (VT), alla Via Roma n. 65, presso lo studio dell'Avv. Angelo Di Silvio che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 6 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 giugno 2005 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Grotte di Castro (VT), parte II, serie A, n. 4).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 2040/2012 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 10 maggio 2012; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) La casa coniugale (di proprietà di terzi) sita in Onano (VT) rimane nella disponibilità esclusiva del Signo in quanto di sua proprietà. Parte_2
2) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno;
3) Sul lato dei rapporti patrimoniali i coniugi convengono inoltre che: il Sig.
in virtù degli accordi raggiunti in sede di separazione, rimane Parte_2
obbligato al versamento di euro 48.000 in favore della Signora Parte_1
da considerarsi immediatamente esigibili;
la Signora
[...] Parte_1
all'esito del pagamento di tutta la somma come sopra indicata, si impegna
[...]
a trasferire al marito, a titolo gratuito, tutti i diritti, pari ad ½ indivisi della piena proprietà sulla seguente unità immobiliare, sita in Onano (VT) e precisamente: A)
Terreno distinto al NCT del Comune di Onano al Foglio 152, partt. 123-125-128
e 129. Si precisa ad ogni effetto che il terreno di cui alle particelle 128 e 129 del
Foglio 152 risulta catastalmente gravato da diritto del concedente a favore del
Comune di Onano;
B) Terreno distinto al NCT del Comune di Onano al Foglio
15, partt. 8, 12 e 14. Si precisa che parte delle Particelle 8 e 12 del Foglio 15 sono gravate da uso civico di pascolo su proprietà privata;
il trasferimento della proprietà
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avverrà soltanto all'avvenuto pagamento dell'intera somma di cui sopra, pari ad euro 48.000,00; il trasferimento verrà fatto ed accettato nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto si trova, con il contemporaneo trasferimento di ogni altro diritto, azione e ragioni, accessori, annessi e pertinenze, servitù attive e passive.
Tutte le eventuali spese, comprese quelle notarili, necessarie al trasferimento ed alle attività consequenziali, verranno sostenute interamente dal Signo il Parte_2
quale potrà avvalersi dell'opera di un Notaio dal medesimo scelto e presso il quale,
a semplice richiesta, la Signor i impegna a recarsi, avvenuta la condizione Pt_1
di cui sopra”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Grotte di Castro (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2
in motivazione;
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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