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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/09/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con provvedimento dell'08/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 09/09/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2132 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a Petina (SA) il 21/08/1949 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall' avv.to Armida
Ronca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Capaccio Paestum
(SA), alla Via Italia '61, n. 80;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento ed handicap grave - Opposizione ad A.T.P.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 02/04/2025, esponeva che, versando nelle Parte_1
condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., lo stesso proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 09/09/2025, che veniva sostituita,
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Parte ricorrente, tuttavia, non documentava di aver provveduto alla notificazione del ricorso alla controparte, che non si costituiva in giudizio, né depositava le note sostitutive della verbalizzazione di udienza.
2 Il G.d.L., dunque, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata l'improcedibilità del giudizio per inosservanza del termine concesso a parte ricorrente al fine di provvedere all'instaurazione del contraddittorio.
Ed, invero, ad avviso di questo giudice, all'ipotesi della mancata notifica del ricorso avverso l'esito dell'A.T.P. disciplinata dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. va applicata, per l'assoluta assimilabilità delle vicende procedurali, la soluzione recepita dalla giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte in tema di processo di appello nel rito del lavoro e di opposizione a decreto ingiuntivo da trattare con il medesimo rito, cioè
l'esegesi a mente della quale va reputato per detti casi di natura perentoria il termine assegnato dal giudice per l'instaurazione del contraddittorio e non è ammessa,
nell'eventualità della mancata notifica, la possibilità di fissazione di nuovo termine a tale scopo.
Ciò in quanto il ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. condivide con i riti succitati, in merito ai quali si è già pronunciata expressis verbis la Corte Suprema, la connotazione sostanziale di procedimento di natura impugnatoria, a struttura bifasica,
nel quale prevale l'esigenza di tutelare le legittime aspettative della controparte al consolidamento, entro tempi certi e brevi, di un accertamento preventivo giurisdizionalizzato già svoltosi.
Ebbene, parte ricorrente non ha dimostrato l'avvenuta notificazione del ricorso, né ha depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 09/09/2025, restando processualmente assente.
3 È indicativo, del resto, che l non si sia costituito in giudizio, a riprova CP_1
dell'inesistenza della notifica in questione.
Per detti motivi va dichiarata l'improcedibilità del ricorso in opposizione ex art. 445 bis,
comma 6, c.p.c., proposto dal in data 02/04/2025 avverso gli esiti del Parte_1
procedimento per A.T.P. n. R.G. 5046/2024.
A seguito della declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso l'esito della C.T.U.
svolta in seno al procedimento per A.T.P. su menzionato, deve procedersi, dunque, in questa sede alla omologa degli esiti dell'accertamento consulenziale, dichiarando insussistente il requisito sanitario occorrente per il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, nonché dello status di portatore di handicap grave, per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92;
2. Nulla va disposto in merito alle spese della presente fase del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2132 del ruolo generale dell'anno 2025, promosso da Parte_1
nei confronti dell' , in
[...] Controparte_2
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
omologa l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo in atti;
2) nulla per le spese.
Salerno, 11.9.2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Antonio Cantillo
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