Ordinanza cautelare 7 dicembre 2020
Decreto presidenziale 4 febbraio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/06/2025, n. 12523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12523 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08966/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8966 del 2020, proposto da
RO ST, TO EL TO, EN LE, IS AR, IA NC, NN RI, CE PA ET, LL VI IA, NI SS, OM DI, RI RC, NA LL, SA LE, IS NZ, MA RA, MA LI, ND NO CA, ED TO De IC, BA AR, CE CO, MA LI De RT, GR LIno, IO ST, IC NA, SU NO, PI PO, RA CI, MA PI IA, AR AU, AR AT, AR LA, GH NN, AR NE, AS ER, AN MA UL, LA OS, LE IG, AN NZ, MA PA VE, IE IA, PA RD, AU ES, UC TO EF, TO CI, CI FF, IA IL, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzionee Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
NI Di ET, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
EL D.d.g. n. 28488 EL 25 SETTEMBRE 2020 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, successivamente conosciuto, che ha approvato la Graduatoria di merito
del concorso pubblico di cui al D.D.G. n. 2015 /2018 del Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca), per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nonché per l'annullamento della stessa graduatoria di merito, successivamente conosciuta, emessa per la Regione CAMPANIA nella parte in cui non includono e non graduano anche i ricorrenti a titolo di idonei del concorso, quali candidati che hanno superato tutte le prove d'esame e nella parte in cui rappresentano provvedimenti che impediscono, aggravano e rendono non trasparente l’utilizzazione e graduazione per merito della posizione dei ricorrenti, anche ai fini dello scorrimento;
Nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti generali, di estremi sconosciuti che dovessero autorizzare e/o determinare la mancata emissione di una graduatoria completa;
Nonché del provvedimento prot. n. 028879 del 21-09-2020 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico nella parte in cui fosse interpretato nel senso di autorizzare la mancata graduazione dei ricorrenti e il mancato riconoscimento agli stessi dello status di idonei del concorso;
Nonché del D.M. n. 94 dell'8 agosto 2020 del Ministero dell'istruzione con cui è autorizzato un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche:
Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compresi decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); con particolare riferimento ad Articolo 9 (Graduatorie di merito);
Nonché per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere alla chiusura del procedimento concorsuale Testo Unico sulla scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Legge n. 107/2015; decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Vista le dichiarazioni depositate in giudizio di rinuncia al ricorso da parte dei Sig.ri, CO RO, EL AP NI, AB VA, CA SA, NC IA, RR AN, ET SC, AO NN, AN IA, MA LA, OD OM, ES IO, EP NA, EL SA, VE SA, GO AS, LI RI, NO PP RE, DE CC DE NI, RN AR, OL SC, DE AR RI IC, ICNO GRAZIARI, TI VA, UC CO, RO SU
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Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che i sopra citati ricorrenti hanno impugnato la graduatoria relativa al Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA D.d.g. prot. n. 2015/2018 (GU n.102 del 28-12-2018), nella parte in cui pur avendo superato tutte le prove e risultando idonei, risulterebbero stati esclusi dalla graduatoria generale di merito, mentre sarebbero stati inclusi in elenchi parziali che non rappresenterebbero il provvedimento conclusivo tipico e legittimo del pubblico concorso di cui si tratta;
che nel corso del giudizio si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Istruzione;
che a seguito della camera di consiglio del 4 dicembre 2020 questo Tribunale e con ordinanza n. 7530/2020 ha respinto l’istanza cautelare, “ Ritenuto che dall’esame del petitum e della causa petendi dell’atto introduttivo del giudizio non emerge con chiarezza la natura e la configurabilità della situazione giuridica soggettiva di cui ritiene di essere titolare parte ricorrente e l’interesse alla creazione di una graduatoria di non ammessi ; ritenuto, in ogni caso, che non si ravvisano i presupposti della irreparabilità e dell’attualità del pregiudizio, posto che si tratta comunque di pretesa diretta a incidere su eventuali e futuri provvedimento della p.a. ”;
che successivamente a detta pronuncia interinale la pressoché totalità dei ricorrenti così come sopra citati e con l’esclusione delle Sigg.re ER AS e IA IE, hanno depositato in giudizio dichiarazioni di rinuncia al presente gravame, seppur non notificate all’Amministrazione costituita;
che con decreto monocratico n. 467/2025 del 4 febbraio 2025 questo tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizzando la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami;
che nel corso dell’udienza straordinaria del 20 giugno 2025 questo Tribunale ha eccepito l’esistenza di profili di improcedibilità del ricorso, constatando l’assenza di una documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta integrazione del contraddittorio e per quanto riguarda la definizione del giudizio nei confronti dei ricorrenti che non hanno depositato una dichiarazione di rinuncia;
Ritenuto che per quanto riguarda i ricorrenti sopra citati e malgrado le dichiarazioni di rinuncia non siano state notificate all’Amministrazione costituita, sul punto è possibile applicare un costante orientamento giurisprudenziale nella parte in cui ha sancito che “ la dichiarazione di rinuncia del ricorrente, ancorché irrituale e non notificata né accettata dalla controparte, può comportare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, rendendo il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sentenza, 25/02/2025, n. 1550)”;
Preso atto, pertanto, che il ricorso è improcedibile per tutti i sopra citati ricorrenti che hanno presentato detta dichiarazione di rinuncia;
Considerato che invece e per quanto concerne le Sigg.re ER AS e IA IE il ricorso va dichiarato comunque improcedibile, stante la mancata l’integrazione del contraddittorio entro nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione, così come richiesto dal decreto monocratico di questo Tribunale;
Preso atto che la prova dello svolgimento di detto adempimento non è stata depositata in giudizio e che, pertanto, è possibile richiamare un costante orientamento giurisprudenziale che ha sancito che “ ai sensi degli artt. 49 comma 3, e 35, c.p.a ( D.Lgs 104/2010), il termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio ha carattere perentorio e la sua inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso, con l'avvertenza che tale incombente non può essere posto a carico della parte resistente e che l'improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio è da equipararsi all'estinzione in virtù del combinato disposto degli artt. 35 e 85 D.lgs. 104/2010 (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 13/09/2018, n. 5490; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 13/01/2025, n. 162)”;
Rilevato che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, in ragione della definizione in rito della causa e della mancanza di difese scritte da parte della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara nel complesso improcedibile e nei termini di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF, Estensore
ET Nappi, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO