Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10546 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
I 2961-9- 'N „ZIE 1 0546/0 2 6 6 30 ISNES (VREPUBBLICA IT ZTE 'N 1961-9- V E TE BREN M LA CORT SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS PRESIDENTE R.G.N. 9395/1999 Dott. Mario ADAMO CONSIGLIERE Dott. Giulio GRAZIADEI CONSIGLIERE Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE 28lus Cron. Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 23.1.2002 SENTENZA sul ricorso proposto da AN CA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n.6, presso l'Avv. Elio Vitale che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso. -RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA dell'AQUILA - INTIMATA - avverso la sentenza del Pretore Circondariale di Sulmona n.207/99 pubblicata il 9.3.1999. 176 2002 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.1.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore del ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19.12.1997, AN DI proponeva davanti al Pretore Circondariale di Sulmona opposizione avverso l'ordinanza emessa in data 8.10.1997 dal Prefetto dell'Aquila, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 131.000 a titolo di sanzione amministrativa per un'infrazione al codice della strada, accertata con verbale del 1°.11.1995, consistita nell'avere in Sulmona stessa, sostato con la propria autovettura allo sbocco di un passo carrabile all'altezza del civico n.21/23 della Via della Rocca. Deduceva l'opponente: a) l'inesistenza di un passo carrabile all'indirizzo sopra indicato;
b) la nullità della notificazione della violazione per mancanza della corrispondente relazione, da parte dell'agente notificatore, sul verbale di contestazione;
c) il difetto di motivazione della suindicata ordinanza. Il giudice adito, in contumacia dell'Autorità opposta, con sentenza del 25.2/9.3.1999, rigettava il ricorso, assumendo: 1) che il verbale di accertamento della violazione fosse stato debitamente notificato al destinatario;
2) che del pari infondata risultasse l'eccezione relativa al difetto di motivazione 2 dell'ordinanza ingiunzione;
3) che, nel merito, l'esperita istruttoria avesse smentito quanto affermato dal DI nell'atto introduttivo. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione lo stesso DI, deducendo quattro motivi di gravame ai quali non resiste l'intimata Prefettura dell'Aquila. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo motivo di impugnazione, il quale involge una questione avente carattere pregiudiziale e che deve quindi essere esaminato antecedentemente agli altri, il ricorrente insiste a lamentare la nullità della notificazione della violazione per mancanza della corrispondente relazione, da parte dell'agente notificatore, sul verbale di contestazione. Il motivo non è fondato. Al riguardo, infatti, si osserva che la giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza di questa Corte n.9544 del 12.8.1992, richiamata dal ricorrente stesso, la quale peraltro si era posta in contrasto con la precedente sentenza n.5489 del 23 giugno 1987, ha costantemente riconosciuto, anche al suo massimo livello (Cass. Sezioni unite 19 luglio 1995, n.7821, seguita da Cass. 13 marzo 1996, n.2099; Cass. 29 ottobre 1998, n.10796; Cass. 7 giugno 1999, n.5559), che, in tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, qualora la notificazione della contestazione (come consentito dall'art. 14, quarto comma, della legge n.689 del 1981, dall'art. 12 della legge n.890 del 1982 e, quindi, dall'art. 201, terzo comma, del decreto legislativo n.285 del 1992) sia effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, a mezzo del servizio 3 postale e secondo il regime di cui alla legge n.890/82 sopra indicata, la sola circostanza che detto funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell'atto, la relazione di notificazione prevista dall'art.3, primo comma, di quest'ultima legge, costituisce una mera irregolarità, che non inficia la validità della notificazione medesima. Con due ulteriori censure, non specificatamente contrassegnate, lamenta poi il ricorrente la nullità o comunque l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, per essere stata detta ordinanza rispettivamente emessa: a) oltre il termine di sessanta giorni dalla proposizione del ricorso al Prefetto, avvenuta nella specie il 27.2.1996, previsto dall'art.204, primo comma, del codice stradale;
b) senza la previa audizione personale dello stesso ricorrente, debitamente richiesta da quest'ultimo nel ricorso anzidetto ai fini della produzione di ulteriori elementi atti a scagionarlo dalla contestazione mossagli. Ambedue le censure sono inammissibili. Secondo, infatti, l'incensurato apprezzamento del giudice a quo, le doglianze avanzate dal DI in sede di opposizione all'ordinanza- ingiunzione sopra menzionata hanno riguardato (esclusivamente) l'inesistenza di un passo carrabile all'altezza del civico n.23 di Via della Rocca, l'illegittimità del verbale per violazione e falsa applicazione delle norme relative alla notificazione dell'infrazione, l'illegittimità della stessa ordinanza- ingiunzione per difetto di motivazione, onde deve trovare applicazione il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale i limiti del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria sono inderogabilmente segnati dalle deduzioni contenute nell'atto di opposizione, tempestivamente prospettate, non avendo il giudice dell'opposizione il potere di rilevare vizi diversi da quelli evidenziati dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, né potendo l'incolpato ampliare in sede di gravame i termini della controversia, introducendo elementi di fatto non menzionati in precedenza, ovvero profili di doglianza del genere delle censure sopra indicate, non prospettati in sede di opposizione (Cass. 28 gennaio 1983, n.773; Cass. 23 febbraio 1985, n.1625; Cass. 4 dicembre 1996, n.10815; Cass. 8 aprile 1998, n.3664; Cass. 12 maggio 1999, n.4717; Cass. 19 novembre 1999, n.12848). Infine, con il primo (ultimo dal punto di vista logico-giuridico) motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente: a) che il proprio assunto, relativo all'inesistenza di un passo carrabile all'altezza del civico n.21/23 del Via della Rocca, non è mai stato smentito dai testi durante l'esperita istruttoria, contrariamente a quanto sostenuto per errore dal Pretore nell'impugnata sentenza;
b) che tale giudice ha incomprensibilmente rigettato il ricorso pur confermando l'assunto difensivo del ricorrente;
c) che la documentazione fotografica cui la sentenza fa riferimento è stata elaborata in data successiva alla redazione del verbale di contestazione ed è stata esibita per provare l'inesistenza del passo carrabile e non, come inteso dal Pretore, per dimostrare l'area in cui sostava l'autovettura del ricorrente il giorno dell'accertata violazione;
d) che la sentenza anzidetta è comunque illegittima nella parte in cui ha ritenuto che l'autovettura del medesimo ricorrente fosse stata parcheggiata in corrispondenza di un passo carrabile, malgrado il difetto di preventival contestazione della violazione ed, in particolare, della notificazione del relativo 5 verbale per divieto di sosta all'altezza del civico numero 25 di Via della Rocca. Il motivo non è fondato. Al riguardo, infatti, si osserva: 1) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta (come implicitamente nella specie) l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata od erronea valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo del carattere decisivo della risultanza non valutata o erroneamente valutata, che il ricorrente precisi, ove occorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o erroneamente valutata, dato che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Suprema Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1° febbraio 1995, n.1161; Cass. 13 gennaio 1997, n.265; Cass. 5 aprile 1997, n.2965; Cass. 11 ottobre 1999, n.11386; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080); 2) che l'odierno ricorrente, nella specie, non ha minimamente precisato in ricorso il contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte davanti al Pretore dal quale si possa evincere, sotto il profilo del vizio di motivazione, il loro erroneo apprezzamento ad opera di detto giudice;
3) che, al contrario, il medesimo giudice, sulla base dell'incensurabile (per le ragioni appena illustrate) presupposto che "I testi hanno...dichiarato che l'autovettura del DI sostava all'altezza del numero civico 25 in corrispondenza del quale vi era il passo carrabile e di fronte al quale erano state apposte per terra le strisce gialle proprio per segnalare l'esistenza del passo 6 carrabile, posto di fronte sul lato opposto, in modo che nessuna autovettura potesse sostarvi impedendo, altrimenti, l'uscita dal garage di cui al citato numero civico...", ha del tutto coerentemente ricavato la conclusione che, riguardo al merito del ricorso, "l'istruttoria espletata ha smentito quanto affermato dal DI..." e che "l'opposizione non può quindi essere accolta perché infondata"; 4) che il riferimento alla “fotografia prodotta dal ricorrente” va del pari esente da censura, dal momento che il Pretore, con apprezzamento frutto di motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha inteso così avvalorare, riguardo al fatto che risultassero "apposte per terra le strisce gialle...", quanto già riferito dai “verbalizzanti” in sede di deposizione testimoniale, ricavando dalla presenza di tali strisce ulteriori argomenti a sostegno dell'assunto relativo all' "esistenza del passo carrabile, posto di fronte sul lato opposto"; 5) che, per quanto concerne la mancata, preventiva contestazione della violazione al ricorrente, la censura si palesa destituita di fondamento, avendo il Pretore, con apprezzamento incensurabile in riferimento a quel che è stato prima osservato circa il secondo motivo di gravame, ritenuto che il "verbale di contravvenzione...è stato debitamente notificato al destinatario, con firma del DI AN, in data 1.2.1996" . Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, dal momento che la Prefettura dell'Aquila, in questa sede, non ha né resistito né, comunque, svolto attività difensiva alcuna.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. 7 Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002. IL PRESIDENTE Peely uns L'ESTENSORE Godo You E L G G E 3 5 9 - - 1 N 6 7 . 3 1 " 7 E A E I N S S L D 9 L I L D A ' . L A E R T S Z T E I R A N I R E E S G O E " N D A E T COR AZIONE Deporte Oferia 800219 LUG. 2002 il Andrea pianchi IL CANCELLIERE