Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 17/03/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2026, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Buscaglia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
del provvedimento del Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e legali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti prot. n. -OMISSIS-, notificato il 29 gennaio 2026, di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea, ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, presso il Commissariato della Polizia di Stato di Bagheria (PA), ovvero presso gli uffici della Questura di Palermo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
e per l’accertamento
del diritto all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Vista l’istanza di passaggio in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026, il Presidente UR EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
1. Con ricorso, notificato e depositato il 18 febbraio 2026, il signor-OMISSIS-, agente della Polizia di Stato in servizio a -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, previo preavviso di rigetto e a seguito di osservazioni procedimentali, ha rigettato l’istanza di assegnazione temporanea, ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, presso il Commissariato di P.S. di Bagheria o presso qualsiasi ufficio della Questura di Palermo.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione: dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dall’art. 14, comma sette, della l. n. 124 del 2015; degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241 del 1990; dell’art. 45, comma 31 bis, del d.lgs. n. 95 del 2017; dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge n. 176 del 1991; dell’art. 24 della carta dei diritti fondamentali U.E. (carta di Nizza); degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione. Omessa ponderazione delle osservazioni ritualmente dedotte dal ricorrente. Carenza di motivazione. Eccesso di potere sotto i profili: dell’illogicità; dell’ingiustizia manifesta; del travisamento dei fatti.
2. Per il Ministero dell’interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. Parte ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione.
4. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, previo avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata, in assenza di osservazioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
5. Il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento già manifestato da questa Sezione (vedi la sentenza n. 3483 del 28 ottobre 2024 con richiami a quelle n. 3127 del 2024 e n. 3268 del 2023) con riguardo all’applicazione dell’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, il cui comma 1 prevede che “ Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda ”.
Tale disposizione è stata interessata dalla recente dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 99 del 16 aprile 2024, con cui la Corte Costituzionale ne ha censurato il contenuto nella parte in cui non è previsto che il trasferimento di servizio possa essere disposto, oltreché in una “ sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa ”, anche in una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione “ nella quale è fissata la residenza della famiglia ”.
L’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea, come si legge nella sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, è coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia e risponde all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell’indirizzo familiare.
Il Collegio è consapevole che - con riguardo alle Forze di Polizia e agli appartenenti all’Amministrazione della difesa - il legislatore abbia introdotto una disposizione specifica, qual è il comma 31 bis dell’art. 45 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (aggiunto dal d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172), che, ponendo un regime derogatorio rispetto a quello ordinario previsto dal predetto art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, ha previsto che “ il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio ”, senza riferimento alcuno all’eccezionalità di tali esigenze (prevista invece dall’art. 42 bis ).
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, a cui questa Sezione accede, nonostante la specificità della previsione vigente per le forze di polizia, l’esercizio del potere discrezionale della P.A. di diniego di trasferimento del pubblico dipendente ex art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 resta, comunque, correlato a un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell’esigenza di dare protezione a preminenti valori di rilievo costituzionale.
Il favore per le esigenze di servizio dell’Amministrazione, infatti, secondo il richiamato indirizzo, non può mai spingersi fino al punto di consentire una motivazione generica che faccia riferimento “alle scoperture di organico della sede di appartenenza”, senza che queste ultime risultino particolarmente gravi, o che in generale richiami le funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza evidenziare specifiche ragioni, anche legate ai compiti svolti dal richiedente, ostative al trasferimento temporaneo (Cons. Stato, sez. II, 29 maggio 2023, n. 5223; Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527).
Nella specie il provvedimento è stato motivato con riferimento alle seguenti circostanze: l’ufficio di appartenenza (Questura di -OMISSIS-) presentava un deficit di scopertura dell’organico pari al 15 %; il Questore di Palermo aveva espresso parere contrario all’assegnazione presso il Commissariato di P.S. di Bagheria; la Questura di Palermo presentava un deficit di scopertura dell’organico del 14 %.
Orbene, lo stato di sottoalimentazione dell’ente di appartenenza nella percentuale del 15 % non è, di per sé, sufficiente, a fronte della presenza degli altri presupposti di legge, a giustificare la prevalenza delle esigenze di servizio sugli interessi, di rilievo costituzionale, del lavoratore-genitore tutelati dall’art. 42 bis del d.lgs. 151 n. 2001.
Il generico riferimento a una non particolarmente grave situazione dell’organico senza alcuna declinazione di eventuali esigenze di servizio urgenti, complesse e non fronteggiabili con una migliore riorganizzazione non costituisce motivazione adeguata con conseguente fondatezza della doglianza in esame.
6. Va, pertanto, accolta la richiesta di annullamento del decreto impugnato e fatte salve le nuove determinazioni nel rispetto delle statuizioni della presente pronuncia; la necessità del riesercizio del potere non consente di accogliere l’istanza di accertamento del diritto al trasferimento.
7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie relativamente all’istanza di annullamento del provvedimento impugnato, lo rigetta per l’istanza di accertamento del diritto.
Condanna il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore di parte ricorrente, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.