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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3382/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10756/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069260221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20855/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 10756/2025 R.G.R., il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250069260221000, notificata in data 28 marzo 2025, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2019, per l'importo complessivo di euro 496,43.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
964327321273, asseritamente notificato in data 9 novembre 2022, nonché la prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione attestante la rituale notificazione dell'avviso di accertamento per compiuta giacenza in data 10 ottobre 2022, nonché la tempestività dell'azione accertativa e della successiva riscossione.
All'udienza pubblica del 27 novembre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania risulta che l'avviso di accertamento n.
964327321273, relativo alla tassa automobilistica anno 2019, è stato notificato al contribuente presso l'indirizzo di residenza risultante dai registri anagrafici, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con esito di compiuta giacenza in data 10 ottobre 2022.
La notificazione per compiuta giacenza si perfeziona, ai sensi della normativa vigente, con il decorso del termine di giacenza, indipendentemente dall'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario. Pertanto, deve ritenersi ritualmente perfezionata la notifica dell'atto presupposto.
Non avendo il contribuente impugnato l'avviso di accertamento nei termini di legge, la pretesa tributaria si
è consolidata, con conseguente inammissibilità delle censure attinenti al merito della debenza del tributo, che non possono essere riproposte mediante l'impugnazione della cartella di pagamento, se non per vizi propri di quest'ultima.
Quanto alla dedotta prescrizione, l'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983 n. 53, stabilisce che l'azione per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso di specie, trattandosi di tassa dovuta per l'anno 2019, l'attività di accertamento doveva essere esercitata entro il 31 dicembre 2022. L'avviso risulta notificato nell'anno 2022 e dunque entro il termine previsto.
La successiva cartella di pagamento, notificata in data 28 marzo 2025, costituisce legittimo atto della riscossione fondato su titolo ormai definitivo.
Neppure possono essere accolte le censure rivolte indistintamente all'Agente della riscossione, il quale opera quale mero soggetto incaricato della riscossione sulla base del ruolo trasmesso dall'Ente impositore, non potendo sindacare il merito della pretesa tributaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti di ciascuna delle resistenti, che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10756/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069260221000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20855/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 10756/2025 R.G.R., il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250069260221000, notificata in data 28 marzo 2025, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2019, per l'importo complessivo di euro 496,43.
Il ricorrente ha dedotto la nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento n.
964327321273, asseritamente notificato in data 9 novembre 2022, nonché la prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria.
Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione attestante la rituale notificazione dell'avviso di accertamento per compiuta giacenza in data 10 ottobre 2022, nonché la tempestività dell'azione accertativa e della successiva riscossione.
All'udienza pubblica del 27 novembre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dalla Regione Campania risulta che l'avviso di accertamento n.
964327321273, relativo alla tassa automobilistica anno 2019, è stato notificato al contribuente presso l'indirizzo di residenza risultante dai registri anagrafici, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con esito di compiuta giacenza in data 10 ottobre 2022.
La notificazione per compiuta giacenza si perfeziona, ai sensi della normativa vigente, con il decorso del termine di giacenza, indipendentemente dall'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario. Pertanto, deve ritenersi ritualmente perfezionata la notifica dell'atto presupposto.
Non avendo il contribuente impugnato l'avviso di accertamento nei termini di legge, la pretesa tributaria si
è consolidata, con conseguente inammissibilità delle censure attinenti al merito della debenza del tributo, che non possono essere riproposte mediante l'impugnazione della cartella di pagamento, se non per vizi propri di quest'ultima.
Quanto alla dedotta prescrizione, l'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983 n. 53, stabilisce che l'azione per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nel caso di specie, trattandosi di tassa dovuta per l'anno 2019, l'attività di accertamento doveva essere esercitata entro il 31 dicembre 2022. L'avviso risulta notificato nell'anno 2022 e dunque entro il termine previsto.
La successiva cartella di pagamento, notificata in data 28 marzo 2025, costituisce legittimo atto della riscossione fondato su titolo ormai definitivo.
Neppure possono essere accolte le censure rivolte indistintamente all'Agente della riscossione, il quale opera quale mero soggetto incaricato della riscossione sulla base del ruolo trasmesso dall'Ente impositore, non potendo sindacare il merito della pretesa tributaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti di ciascuna delle resistenti, che liquida in euro 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti.