Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3382
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa notifica avviso di accertamento

    La notifica dell'avviso di accertamento è risultata ritualmente perfezionata per compiuta giacenza. Il contribuente non ha impugnato l'avviso di accertamento nei termini di legge, rendendo inammissibili le censure sul merito della debenza del tributo.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria

    L'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine di prescrizione triennale previsto dalla legge. La cartella di pagamento è atto di riscossione legittimo basato su un titolo ormai definitivo.

  • Rigettato
    Censure all'operato dell'Agente della riscossione

    L'Agente della riscossione opera quale mero soggetto incaricato della riscossione sulla base del ruolo trasmesso dall'Ente impositore, senza poter sindacare il merito della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3382
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3382
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo