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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 21/01/2026, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 835/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente e Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10169/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato
La parte resistente insiste per la dichiarazione di inammissibilità e, in via gradata, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 10169/2024, depositato in data 31/05/2024, Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.097 2022902466475700 inviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore e solleva le seguenti censure:
1. nullità dell'intimazione di pagamento
2. prescrizione della pretesa.
3. nullità dell'atto impugnato per totale indeterminatezza del credito tributario.
4. nullità dell'intimazione impugnata per violazione dello Statuto del Contribuente.
In data 05/09/2024 si è costituito il concessionario per la riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. All'udienza del giorno 27/09/2024, l'istanza cautelare proposta veniva respinta, con ordinanza n.
2771/2024 dello stesso giorno.
In data 05/01/2026, la parte ricorrente ha presentato memorie illustrative.
All'udienza del giorno 16/01/2026, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso non è fondato e va respinto.
2. - In via preliminare, occorre evidenziare come la parte ricorrente abbia precisato che le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento siano state già oggetto di autonoma impugnazione. Il che rende il ricorso ammissibile unicamente in relazione ai vizi propri dell'atto impugnato e non per i vizi derivanti dagli atti presupposti, ossia per censure che sarebbero tardive e quindi irricevibili. Non possono quindi essere scrutinati i motivi di cui alle doglianze n.
2. prescrizione della pretesa e 3. nullità dell'atto impugnato per totale indeterminatezza del credito tributario, i cui contenuti sono dipendenti dalle cartelle di pagamento, qui non esaminabili, come pure i motivi di cui alla memoria illustrativa del 5/01/2026, che riguardano il procedimento notificatorio delle dette cartelle.
3. - È infondato il motivo 1. nullità dell'intimazione di pagamento, dove la parte si duole per la nuova notifica dell'intimazione, nonostante la pendenza dei detti ricorsi giurisdizionali.
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib., 09/03/2025, n. 6288) l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo. Per altro verso, lo stesso atto, sempre secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib.,
11/03/2021, n. 6833), ha una funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando l'azione esecutiva cd. esattoriale.
Pertanto, in assenza di modificazioni in relazione al petitum e alla causa petendi (situazione non allegata né provata dalla parte ricorrente, che non ha evidenziato né l'accoglimento dei ricorsi a monte né la loro eventuale sospensione), ben può il concessionario reiterare l'intimazione, non modificando alcuna sua pretesa (Cass.civ., sez. trib., 12/11/2020, n. 25480).
4. - È infondato in fatto il motivo n.
4. nullità dell'intimazione impugnata per violazione dello Statuto del
Contribuente, atteso che nell'atto è espressamente indicato l'ufficio al quale potersi rivolgere per chiarimenti.
5. - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 1000,00
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente e Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10169/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRAP 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972022902466475700 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
La parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento gravato
La parte resistente insiste per la dichiarazione di inammissibilità e, in via gradata, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 10169/2024, depositato in data 31/05/2024, Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n.097 2022902466475700 inviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
La parte ricorrente sostiene l'infondatezza delle ragioni dell'ufficio impositore e solleva le seguenti censure:
1. nullità dell'intimazione di pagamento
2. prescrizione della pretesa.
3. nullità dell'atto impugnato per totale indeterminatezza del credito tributario.
4. nullità dell'intimazione impugnata per violazione dello Statuto del Contribuente.
In data 05/09/2024 si è costituito il concessionario per la riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione, depositando documentazione, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. All'udienza del giorno 27/09/2024, l'istanza cautelare proposta veniva respinta, con ordinanza n.
2771/2024 dello stesso giorno.
In data 05/01/2026, la parte ricorrente ha presentato memorie illustrative.
All'udienza del giorno 16/01/2026, sentite le parti come da verbale d'udienza, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso non è fondato e va respinto.
2. - In via preliminare, occorre evidenziare come la parte ricorrente abbia precisato che le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento siano state già oggetto di autonoma impugnazione. Il che rende il ricorso ammissibile unicamente in relazione ai vizi propri dell'atto impugnato e non per i vizi derivanti dagli atti presupposti, ossia per censure che sarebbero tardive e quindi irricevibili. Non possono quindi essere scrutinati i motivi di cui alle doglianze n.
2. prescrizione della pretesa e 3. nullità dell'atto impugnato per totale indeterminatezza del credito tributario, i cui contenuti sono dipendenti dalle cartelle di pagamento, qui non esaminabili, come pure i motivi di cui alla memoria illustrativa del 5/01/2026, che riguardano il procedimento notificatorio delle dette cartelle.
3. - È infondato il motivo 1. nullità dell'intimazione di pagamento, dove la parte si duole per la nuova notifica dell'intimazione, nonostante la pendenza dei detti ricorsi giurisdizionali.
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib., 09/03/2025, n. 6288) l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo. Per altro verso, lo stesso atto, sempre secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. trib.,
11/03/2021, n. 6833), ha una funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando l'azione esecutiva cd. esattoriale.
Pertanto, in assenza di modificazioni in relazione al petitum e alla causa petendi (situazione non allegata né provata dalla parte ricorrente, che non ha evidenziato né l'accoglimento dei ricorsi a monte né la loro eventuale sospensione), ben può il concessionario reiterare l'intimazione, non modificando alcuna sua pretesa (Cass.civ., sez. trib., 12/11/2020, n. 25480).
4. - È infondato in fatto il motivo n.
4. nullità dell'intimazione impugnata per violazione dello Statuto del
Contribuente, atteso che nell'atto è espressamente indicato l'ufficio al quale potersi rivolgere per chiarimenti.
5. - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 1000,00