Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 21/01/2026, n. 835
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per nuova notifica nonostante pendenza di ricorsi

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di intimazione di pagamento non abbia natura di atto impositivo sostanziale e che, in assenza di modifiche al petitum e alla causa petendi, il concessionario possa reiterare l'intimazione. La giurisprudenza citata indica che l'atto ha funzione assimilabile al precetto, preannunciando l'azione esecutiva.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento

    Il motivo è stato ritenuto infondato in quanto nell'atto è espressamente indicato l'ufficio al quale potersi rivolgere per chiarimenti.

  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto attinente ai vizi degli atti presupposti (cartelle esattoriali), che non potevano essere scrutinati in quanto già oggetto di autonoma impugnazione.

  • Inammissibile
    Indeterminatezza del credito tributario

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto attinente ai vizi degli atti presupposti (cartelle esattoriali), che non potevano essere scrutinati in quanto già oggetto di autonoma impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 21/01/2026, n. 835
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 835
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo