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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17683 2023 RG
FRA
Avv. FANTONI VALERIA, CRESTI Parte_1
ALESSANDRO
E
Avv. GIANFELICE MATTIA Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio l'Ing. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“…– accertare e dichiarare che tra la IG.ra e L'Ing. Parte_1 CP_1
, senza soluzione di continuità dal 6/09/2021 al 17/10/2022 è intercorso un
[...] rapporto di lavoro di natura subordinata, con inquadramento riconducibile al IV Livello del C.C.N.L. “Studi Professionali” e, per l'effetto,
- condannare l'Ing. , anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 c.p.c., Controparte_1 al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 11.747,15, o quell'altra somma ritenuta equa e di giustizia, a titolo di differenze sulla paga base, 13^ mensilità, indennità ferie non godute, TFR ed indennità di mancato preavviso, come risulta dal conteggio analitico allegato al ricorso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e da intendersi integralmente trascritto, oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- dichiarare nullo, annullabile e comunque inefficace il licenziamento comunicato alla ricorrente in forma orale e, per l'effetto
- condannare L'Ing. a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a Controparte_1 risarcirle il danno subito, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condannarlo, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio (oltre IVA, CAP e
15% per spese generali), da distrarsi in favore degli Avv.ti Alessandro Cresti e Valeria
Fantoni che si dichiarano antistatari”.
Le premesse: 1) a far data dal 6/09/2021 la IG.ra con pluriennale esperienza Parte_1 quale segretaria in studi professionali, iniziava a lavorare alle dipendenze di fatto dell'Ing. con studio in Roma, Via Margutta n. 83, in qualità di sua Controparte_1 segretaria personale.
2) Segnatamente la ricorrente, utilizzando esclusivamente un PC di proprietà del datore, si occupava di gestire l'agenda degli appuntamenti, contattando telefonicamente i vari clienti, che curava di aggiornare costantemente sullo stato avanzamento lavori o, comunque, sulle varie problematiche di natura tecnica e/o amministrativa;
si interfacciava con i collaboratori del convenuto, nelle persone degli Arch. Per_1
, e , essendo di fatto il tramite tra quest'ultimi
[...] Persona_2 Persona_3
e l'Ing. redigeva le fatture e le prime note, utilizzando un programma di CP_1 contabilità di proprietà del datore (mansioni tutte, riconducibili al IV livello del
C.C.N.L. Studi Professionali, applicabile alla fattispecie).
3) La ricorrente prestava la propria attività lavorativa sotto l'eterodirezione del convenuto, osservando scrupolosamente le direttive specifiche che di volta in volta le venivano impartite, prevalentemente tramite messaggi whatsapp (vedi doc.1); a quest'ultimo doveva rivolgersi per richiedere permessi o giustificare eventuali assenze o ritardi.
4) La ricorrente lavorava per lo più in smart working dalla propria abitazione, ma su richiesta del convenuto lavorava anche in presenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00, arco di tempo in cui di norma si svolgeva l'attività del convenuto.
Tuttavia, spesso il resistente chiedeva di anticipare l'orario o di proseguire ben oltre le ore 18.00, laddove ne ravvisasse la necessità per scadenze o attività da svolgere con urgenza.
5) Nonostante varie richieste da parte della ricorrente, la sua posizione lavorativa e contributiva non veniva comunque regolarizzata.
6) La ricorrente ha sempre percepito brevi manu un compenso mensile di € 1.100,00, ad eccezione dei mesi di giugno e luglio 2022 per i quali è stata pagata con bonifico;
quanto al mese di maggio 2022 ha percepito solo un acconto di € 350,00, mentre per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2022, non ha ricevuto alcunché. A titolo di acconto sulla 13^ mensilità, nel mese di agosto 2022 veniva effettuato un bonifico di € 1.000,00. La ricorrente ha goduto solamente di n. 10 gg di ferie nel mese di agosto 2022.
7) Nel mese di ottobre 2022, segnatamente il giorno 17/10/2022, l'Ing. CP_1 convocava la ricorrente in un bar sito nel Centro Commerciale di Colleferro, sito in Via
Casilina Km 49,00, asseritamente per discutere di lavoro. Incontro, in realtà, finalizzato soltanto a comunicarle la cessazione del rapporto con effetto immediato e a richiederle la restituzione del PC aziendale.
8) Con raccomandata del 30/11/2022, ricevuta dal convenuto il 13/12/2022, la IG.ra impugnava il licenziamento orale intimatole il 17.10.2022, dichiarando la Parte_1 sua disponibilità a riprendere immediatamente servizio. Ha quindi rappresentato come fosse evidente che inter partes si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato, sussistendone tutti i requisiti discretivi individuati dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, quali: l'inserimento continuativo e sistematico nell'organizzazione aziendale, l'assoggettamento al potere disciplinare e direttivo del datore di lavoro, l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro da questi ultimi imposto, l'obbligo di giustificare i ritardi e le assenze al datore di lavoro, nonché di comunicargli la richiesta di permessi e ferie, l'utilizzo di strumenti e apparecchiature di proprietà del datore di lavoro.
Ha quindi lamentato che, ciò nonostante, il convenuto non aveva mai provveduto ad assumerla, e tantomeno a regolarizzarne la posizione contributiva (riservandosi di agire in separata sede per il danno da omissione contributiva); che aveva sempre ricevuto una retribuzione insufficiente rispetto alla quantità e qualità della prestazione eseguita e non aveva ricevuto alcunché a titolo di TFR, spettanze di fine rapporto, ivi compresa l'indennità per mancato preavviso, essendo stata licenziata con effetto immediato.
Ha quindi rivendicato a diritto a vedersi riconoscere le seguenti somme: Paga base IV livello: € 1.413,11 come da tabella CCNL art. 123 settembre 2021/aprile 2022: corrisposto € 1.100,00, dovuto € 313,11 X 8 mesi = € 2.504,88; maggio 2022: corrisposto € 350,00, dovuto € 1.063,11; agosto 2022/ottobre 2022: corrisposto € 0,00, dovuto € 1.413,11 X 3 mesi = € 4.239,33 TOTALE DIFF. € 7.807,32 Parte_2 13^ mensilità (Art. 125): corrisposto € 1.000,00, dovuto € 413,11; Indennità ferie non godute (art. 49): gg. 16, dovuto € 1.413,11 / 26 X 16 = € 869,60 TFR: montante € 21.196,65 / 13,5 = € 1.570,12; Indennità mancato preavviso (Art. 129): gg. 20 dovuto 1.413,11 / 26 X 20= € 1.087,00 RIEPILOGO: DIFF. PAGA BASE: € 7.807,32 DIFF. 13^ MENSILITA': € 413,11 INDENNITA' FERIE NON GODUT: € 869,60 TFR: € 1.570,12 INDENNITA' MANCATO PREAVVISO: € 1.087,00 TOTALE COMPLESSIVO: € 11.747,15
Inoltre, essendo stata licenziata oralmente, ha chiesto la declaratoria di inefficacia di tale atto di recesso intimato in forma orale con consegue condanna alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno.
Ritualmente costituitosi, l'Ing. ha chiesto: “…-in via preliminare, dichiarare CP_1 nullo il ricorso ex art. 414 c.p.c. per genericità dello stesso e/o per la mancata prova del presunto licenziamento orale occorso;
- in via principale rigettare tutte le richieste avversarie poiché non provate ed infondate in fatto ed in diritto;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge”. In fatto ha rappresentato che nell'anno 2021 la ricorrente, amica della propria coniuge
IG.ra al tempo disoccupata ed in cerca di un impiego, in virtù della Persona_4 conoscenza personale con la propria coniuge, aveva vagliato la possibilità di lavorare;
sin da subito l'odierno resistente aveva palesato la volontà di voler, nel caso, assumere la ricorrente con un contratto di lavoro regolarmente registrato, diversamente da quanto rappresentato pretestuosamente dalla ricorrente, tanto che già in data 27 gennaio 2022 la consulente del lavoro incaricata, a richiesta del medesimo resistente, riferiva di essere pronta a procedere all'assunzione della che sin dal principio quest'ultima Parte_1 non aveva alcuna intenzione di regolarizzare un eventuale rapporto di lavoro subordinato e, considerata l'assenza della volontà come sopra descritta dalla ricorrente, aveva deciso di non procedere ad un'assunzione irregolare della medesima, in contrasto con quanto riferito nel ricorso introduttivo. Ha poi precisato che pertanto tra le parti si era instaurato un semplice rapporto di collaborazione autonoma legata alla necessità ed ai tempi di entrambi, senza vincolo di eterodirezione né tantomeno di subordinazione (diversamente da quanto rappresentato pretestuosamente dalla ricorrente, questa aveva interrotto autonomamente tutti i rapporti, diretti e non specificamente lavorativi) quantomeno dall'inizio del mese di settembre 2022, e non come riferito erroneamente a seguito del colloquio riferito dalla controparte, del 17.10.2022. Ulteriore errore nella ricostruzione dei fatti apparteneva alla descrizione dei pagamenti effettuati dal ricorrente, visto che nel mese di ottobre dell'anno 2022 aveva integrato la somma di €. 350,00 del maggio 2022 con una dazione di €. 1.000,00 per il riconoscimento della libera collaborazione saltuariamente occorsa, chiarendo altresì che proprio la posizione non subordinata della ricorrente aveva comportato un comportamento non impositivo, non avendola mai costretta a lavorare per un periodo di tempo specifico giornaliero, quindi neanche dopo le ore 18.00, come invece riferito in ricorso (imposizione tra l'altro impossibile vista la completa assenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti).
Dopo aver argomentato anche in diritto, censurando la ritualità dell'atto introduttivo e rappresentando la carenza di prova in relazione al licenziamento, nonché l'assenza di conteggi analitici, ha quindi concluso come più sopra rappresentato.
Alla odierna udienza, fallito in tentativo di conciliazione, sentiti i testi introdotti dalle parti, concesso termine per scambio di note, il processo è stato quindi deciso.
Il ricorso non è nullo e deve ritenersi parzialmente fondato nei sensi dei cui alla seguente motivazione.
In primo luogo, va ricordato che le norme contenute nella disposizione di cui all'art. 414 C.p.c. impongono al giudicante una pronuncia di nullità, qualora anche dall'esame complessivo dell'atto introduttivo l'oggetto della domanda non risulti determinato;
occorre, in altre parole, che sia del tutto incerto il petitum sia sotto il profilo sostanziale che processuale, e quindi il bene richiesto ed il provvedimento giudiziale invocato (Sez.
L, Ordinanza n. 3816 del 2020).
L'esposizione dei fatti e le allegazioni difensive posti da chi agisce a fondamento della domanda giudiziale devono infatti essere dettagliati in maniera precisa ed esaustiva per consentire da un lato, al giudice, di avere massima chiarezza sulla fattispecie sottoposta al suo vaglio decisorio, e dall'altro, al resistente, di poter improntare una adeguata difesa rispetto alle circostanze, di fatto e di diritto, su cui si basa la domanda.
Nella odierna fattispecie, tuttavia, l'atto introduttivo consente la ricostruzione dei fatti sottesi alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, con la specificazione dei periodi e delle modalità della prestazione, nonché con riferimento alla declaratoria applicabile in punto di mansioni, permettendo, peraltro, al convenuto la compiuta difesa di cui sì è dato atto in narrativa e quindi deve disattendersi la censura di genericità avanzata in memoria, essendo chiaramente evincibili dall'atto di ricorso i presupposti costitutivi della domanda.
Diverso è il caso dell'inidoneità delle prove offerte al fine di desumere la fondatezza della domanda e dell' irrilevanza della documentazione prodotta: in tal caso, dal mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente deriva il rigetto del ricorso (orientamento consolidato della S. Corte che l'accertamento in ordine alla sussistenza e all'idoneità di una prova offerta a rendere verosimile il fatto allegato costituisca un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato: v. ex multis Cass. n. 7705 del 28/03/2018). Nel merito, come accennato, il ricorso può essere accolto solo relativamente alla domanda concernente l'accertamento del rapporto inter partes e le relative differenze, mentre riguardo al licenziamento orale (ed alla indennità di mancato pèreavviso), le relative circostanze non hanno trovato conferma in via istruttoria.
Sul punto, infatti, la allega di essere stata convocata in un bar in data Parte_1
17.10.2022 nonché che in tale frangente le era stata comunicata la cessazione del rapporto (con la richiesta di restituzione del computer) mentre il ha contestato CP_1 tale circostanza rappresentando che era stata la ricorrente ad interrompere “tutti i rapporti” quantomeno dal settembre 2022. Del resto, il lavoratore che impugni un licenziamento allegando l'inosservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti in quanto la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova, a maggior ragione quando il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore (Cass. n. 3822/19). Tuttavia, nessun teste ha saputo riferire alcunché su tale circostanza, rimanendo quindi questa a livello di pura asserzione.
Le stesse considerazioni possono essere estese oltre che alla indennità di mancato preavviso, anche alla prova del godimento delle ferie (la ricorrente ha allegato di aver goduto solo di n. 10 gg di ferie nell'agosto 2022), in quanto per la prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto di fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva) la giurisprudenza consolidata di legittimità richiede che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute provi l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (v. Cass. SL 26985/2009).
Diversamente e quanto all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, soccorre la ricostruzione che può essere desunta dalle testimonianze acquisite a processo.
La teste (architetto) ha riferito di conoscere la ricorrente in quanto aveva Persona_1 lavorato per più di un anno per il convenuto, da settembre 2021 a ottobre 2022 (la teste aveva lavorato per un periodo più lungo occupandosi di pratiche tecniche, come consulente, sia in presenza che on line); che la ricorrente era la segretaria e la teste con lei aveva un rapporto quotidiano continuo, perché la ricorrente le riferiva tutti gli ordini del giorno (ad. es oggi dobbiamo fare questo, dobbiamo chiamare quello etc.); che non avevano una sede fissa (per un periodo avevano avuto una sede, poi si erano spostati in vari uffici (via Margutta, vicino Via Tiburtina-Ponte Mammolo); che la ricorrente si doveva presentare la mattina presto (spesso la teste la sentiva più tardi nella mattinata per sapere cosa il resistente le aveva detto per fare determinate attività); che la ricorrente era in rapporto diretto con il resistente (la teste spesso non riusciva a sentire il resistente e la ricorrente le faceva da tramite, raccoglieva le pratiche dei clienti, i documenti, ad es. la licenza edilizia, si occupava di chiamare i clienti per averla, organizzava tutto nel data base che avevano, tutti i file, rendendoli disponibili agli altri che lavoravano alle pratiche); ha poi affermato che nessuno aveva un orario, e che si sentivamo quando avevano bisogno, “era una full immersione”; la ricorrente, secondo la teste, non si era mai rifiutata di lavorare, era il fulcro per muovere il lavoro, e se non poteva lavorare doveva avvisare (“a me mi avvisava dell'assenza anche il giorno prima e mi diceva di averlo già comunicato a ”). Ha poi affermato che lui (il resistente n.d.r.) le dava CP_1 disposizioni: ad es. quando facevamo delle riunioni il resistente parlava con Parte_1 Per_ Per_ chiedendogli di chiamare o , ovvero le comunicava che avrebbe chiamato lui altre persone. Ricorda un caso particolare “…in cui doveva venire un tecnico per la stampante e nessuno era disponibile e quindi se ne è occupata la ricorrente”. Quanto ai tempi, ha continuato la teste, in dei periodi avevano delle consegne e quindi quando erano “sotto data” avevano lavorato anche di sabato e domenica (una volta anche un festivo ad agosto), mentre normalmente lavoravano dal lun. al ven.. ADR riferisce che il rapporto era finito perché la ricorrente non era più stata chiamata;
sembra alla teste che vi fosse stato un mese in cui non avevano più notizie del resistente, erano un po' sospese ad aspettare e, dopo un lungo periodo in cui nessuno era stato pagato, avevano continuato a lavorare sino all'ottobre dell'anno scorso (io fino a marzo successivo) per pratiche da evadere, successive;
ricorda che ad un certo punto era apparsa un'altra segretaria alla quale la ricorrente aveva fatto affiancamento, perché le doveva spiegare tutto;
pensa si trattasse di ottobre/novembre, la segretaria si chiamava e la Per_7 ricorrente ha dovuto darle il cellulare che utilizzava per lavoro ed anche il computer (la teste chiede di poter consultare il suo telefono cellulare per capire da quanto aveva contatti con tale segretaria ed il Giudice la autorizza); la teste aveva avuto contatti telefonici con la ricorrente dal 25 ottobre del 2022.
La teste aveva avuto occasione anche di essere presente a riunioni con la ricorrente nelle sedi indicate (la sentivo prima al telefono) ed afferma che la ricorrente aveva le chiavi dell'ufficio. La teste sig. (coniuge del resistente) ha riferito di aver conosciuto la Persona_4 ricorrente quando lavorava come barista nella palestra dove portava i suoi figli
(2018/2019) e poi si erano scambiate il telefoni (settembre 2020), come conoscenti;
che la ricorrente le aveva detto che se ne era andata dalla palestra e quindi l'aveva contattata perché il proprio coniuge cercava una collaboratrice per il suo lavoro (la teste chiede di essere autorizzata a consultare il proprio cellulare ed il Giudice la autorizza); che con il proprio marito il primo contatto era stato nell'agosto 2021, fine agosto. Da tale momento, quindi, la ricorrente aveva iniziato a collaborare con il marito (non sa di cosa concretamente si occupasse in quanto faceva tutt'altro lavoro;
in generale sapeva che si occupava di questioni amministrative, segreteria, tenuta della mail); che gli era capitato di vederla lavorare in quanto una volta erano venuti a lavorare in una libreria sotto casa
(una sorta di smart); quanto alla fine del rapporto afferma che prima dell'estate la ricorrente si era trasferita fuori Roma e che aveva detto al che aveva problemi CP_1
a continuare;
ricorda un messaggio in cui aveva scritto al marito che aveva problemi a continuare e che non poteva fornire lo stesso tipo di collaborazione e che avrebbe compreso una interruzione del rapporto.
La teste (Architetto) che aveva lavorato insieme alla ricorrente per Persona_2 un periodo, in via Margutta (in presenza mista con lo smart working, incontrandola o contattandosi telefonicamente) ha riferito che avevano lavorato per varie società la
Edimp Ingegneria, la IC IG, ma nel caso della teste, ella aveva sempre fatto riferimento all'Ing. (era lui che aveva un ruolo all'interno delle società ma non CP_1 saprei dire quale); per quanto riguardava la teste, i pagamenti venivano effettuati dalla
Edimp; poi avevano continuato a lavorare sempre per la Edimp sino a quando a dicembre 2021 ne era stata creata un'altra, la IC IG (anche se non ricorda precisamente la data, mentre ricorda che avevamo festeggiato proprio nel dicembre 2021); anche nel caso della teste, da questo cambiamento, non aveva ricevuto più alcun pagamento (aveva avanzato una controversia -decreto ingiuntivo - nei confronti della
Edimp Ingegneria, per i pagamenti che non aveva corrisposto); la teste aveva iniziato con il primo colloquio nell'agosto 2021, ed aveva lavorato sino a marzo aprile 2022, ed aveva conosciuto la ricorrente a settembre 2021. Ha poi riferito che era il a CP_1 gestire il tutto, che diceva quali pratiche seguire, la ricorrente come segretaria;
la teste contattava la ricorrente quando aveva bisogno di documenti o altro ad es. contatti con i clienti;
alcune volte quando era in presenza la vedeva e constatava che si occupava del conto dei lavori che il seguiva, raccoglieva i documenti, contattava i clienti, CP_1 alla teste inviava anche le ricevute dei pagamenti della società. ADR: “quanto alla fine del rapporto posso solo dire che era un esito annunciato;
mi spiego, anche nella mia situazione come per un altro collega (tale ), non ricevevamo più Persona_3 alcun compenso e non riuscivamo più a contattate il e quindi abbiamo fatto il CP_1 decreto ingiuntivo, dopo aver fatto una scrittura privata che non è stata rispettata per le mensilità successive alla seconda (nel mio caso); non so come nello specifico sia terminato il rapporto della ricorrente ma posso immaginarlo”. ADR il computer sul quale lavorava la ricorrente era del o della società non so specificare (la teste CP_1 lavorava con il suo personale); la teste non era stata mai assunta, subito dopo il colloquio aveva iniziato a lavorare ma a ritenuta d'acconto, senza contratto.
Da ultimo il teste (impiegato presso Alfa Infissi) ha Testimone_1 dichiarato di aver conosciuto la ricorrente quando era tornato dalla Spagna e conoscendo il aveva cominciato a frequentarlo in via Margutta (era il 2021, CP_1 gennaio/febbraio); che frequentava l'ingegnere con la possibilità di essere assunto, era lì con lui, lo accompagnava se aveva bisogno, rimaneva in ufficio a disposizione;
non aveva un ruolo, era lì due tre giorni a settimana, andava oppure veniva chiamato. Aveva visto lavorare la ricorrete in ufficio, che svolgeva le mansioni di gestione dell'agenda dell'ingegnere, parlava con qualche fornitore, rispondeva al telefono;
il teste poi aveva trovato un altro lavoro, nell'agosto 2023, non nello studio ma con un'azienda di infissi. Precisa che non andava sempre in via Margutta;
che non chiedeva informazioni più di tanto, sa che l'ingegnere aveva una società, la IC IG (uno studio di progettazione); il teste praticamente sino a quando non era stato assunto, aveva ricevuto solo qualche regalia dall'Ingegnere e non uno stipendio.
Orbene, ritiene il Giudicante che dalle evidenze istruttorie possa verosimilmente desumersi che inter partes sia intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato
(sino all'ottobre 2022, v. dep. teste ), in quanto chiaramente risulta come la Per_1 ricorrente si sia occupata dell'agenda del convenuto, di coordinare il rapporto di questi con i suoi collaboratori riferendogli gli ordini del giorno, nonché dei clienti, sostanzialmente organizzando il lavoro (i testi riferiscono delle mansioni di “segretaria”,
v., dep. , la quale riferisce di aver assistito anche a disposizioni dirette alla Per_1 ricorrente da parte dell'ingegnere, nonché che la aveva le chiavi dell'ufficio, Parte_1 ma anche dep. e la quale ultima riferisce che la ricorrente si occupava Per_4 Per_2 del conto dei lavori che il seguiva, raccoglieva i documenti, contattava i clienti CP_1 ed inviava le ricevute dei pagamenti, oltre alla dep. secondo cui la ricorrente Tes_1 gestiva l'agenda dell'ingegnere, parlava con qualche fornitore, rispondeva al telefono).
Si ritiene infatti che gli elementi caratterizzanti la fattispecie della subordinazione abbiano trovato conferma in giudizio, considerata la particolare prestazione resa,
l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo e gerarchico del convenuto, potere che si è estrinsecato anche in specifici ordini conformativi della prestazione, nonché nella assidua e continua interlocuzione al fine di organizzare il lavoro di quest'ultimo
(Cass. civ., sez. lav., 02.08.2010, n. 17992; Cass. civ., sez. lav., 22.08.2003, n. 12364; Cass. civ., sez. lav., 16.01.1996, n. 326), con conseguente limitazione dell'autonomia della lavoratrice all'interno dell'organizzazione aziendale (per tutte si vedano, sul punto,
Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000). Risulta dalla ricostruzione operata, in altri termini, considerate le modalità con le quali la ricorrente ha prestato le descritte mansioni (sostanzialmente segretariali, con mezzi di proprietà del convenuto, sia in presenza che in smart working), che questa non avesse iniziativa, discrezionalità ed autonomia, nel rendere la propria prestazione, non incidendo tali caratteristiche sulla persistenza e sull'obbligo di compierla, mantenendosi a disposizione della parte datoriale.
Risulta addirittura (v. dep. ) che, ad un certo punto, era apparsa un'altra segretaria Per_1 alla quale la ricorrente aveva fatto affiancamento (afferma la teste si trattasse di ottobre/novembre), tale alla quale la ricorrente aveva dovuto darle il cellulare Per_7 che utilizzava per lavoro.
Emerge il sicuro coordinamento con l'attività del convenuto e quindi l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'assenza di rischio, l'eterodirezione; come, in definitiva, la abbia concretamente posto a disposizione del convenuto le proprie Parte_1 energie lavorative, non potendo revocarsi in dubbio la sussistenza di quel vincolo di soggezione personale al potere direttivo e di controllo, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione.
Spettano pertanto alla ricorrente le differenze sulla retribuzione ordinaria, aggiuntiva e differita, rivendicate, in considerazione del percepito (euro mensili 1.100,00) sino all'agosto 2022, ed eccetto il mese di maggio per cui aveva ricevuto solo un acconto, di euro 350,00, considerato anche l'importo di euro 1000,00 con bonifico, considerato il corretto riferimento al contratto collettivo degli Studi Professionali ed, in particolare, alla declaratoria del IV livello che comprende i lavoratori che svolgono mansioni di segreteria e per cui è prevista la retribuzione indicata in ricorso, di euro 1413,11 mensili.
In definitiva, disattesa ogni altra domanda, deve affermarsi che inter partes è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV liv. del CCNL indicato e la parte resistente va condannata al pagamento della complessiva somma di euro 9.790,55 a titolo di differenze di retribuzione, anche aggiuntiva (13^) e differita (TFR), con gli accessori di legge al saldo mentre, per quanto già rappresentato, per il resto il ricorso va respinto.
Le spese processuali, attesa la parziale e reciproca soccombenza vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara che inter partes è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato da 6/09/2021 al 17/10/2022 con diritto della all'inquadramento al IV Parte_1
Livello del C.C.N.L. Studi Professionali e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento in favore della della complessiva somma di Parte_1
€.9.790,55, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza del 10.1.2025 Il Giudice