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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 216-sexies. (( (Calcolo della situazione di solvibilita' di gruppo) )) (( 1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalita' del calcolo della solvibilita' di gruppo ed in particolare:
a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilita' di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita', ai termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente;
b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione;
c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro;
d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati;
e) il trattamento delle societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilita' di gruppo; in particolare l'IVASS puo' prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilita' almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo;
f) le modalita' di vigilanza della solvibilita' di gruppo nel caso di indisponibilita' delle informazioni relativamente ad una societa' partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo. ))
a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilita' di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita', ai termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente;
b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione;
c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro;
d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati;
e) il trattamento delle societa' di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilita' di gruppo; in particolare l'IVASS puo' prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilita' almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo;
f) le modalita' di vigilanza della solvibilita' di gruppo nel caso di indisponibilita' delle informazioni relativamente ad una societa' partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo. ))
Commentari • 4
- 1. Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216 sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS può escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie. 2. L'IVASS può escludere una società del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi. 3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano …
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