Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2021, proposto da
Egadi a Vela di UA NC & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale alle attività produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
Per il risarcimento
di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa dell'adozione da parte dell'amministrazione regionale convenuta del provvedimento comunicato con atto prot. n° 0040997 del 6 giugno 2012 che ha illegittimamente ed immotivatamente escluso la stessa dalla selezione per la concessione dei benefici previsti dalla linea di intervento PO FESR 2007/2013 – Progetto n° 11 indetta con il bando pubblico approvato D.D.G n. 439/S5/Tur del 30 giugno 2010 e con D.D.G. n° 898 del 12 novembre 2011, pure oggetto di impugnazione parziale, provvedimenti che sono stati annullati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana con la sentenza n. 751 del 28/08/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale alle attività produttive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa AG BR LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21 giugno 2021 la società ricorrente ha agito per il risarcimento asseritamente subito a causa della sua esclusione, con provvedimento del 6 giugno 2012, dalla selezione per la concessione dei benefici previsti dalla Linea di intervento PO FESR 2007/2013 – Progetto n. 11, indetta con il bando pubblico approvato don DDG n. 339/S5/Tur del 30 giugno 2010 e con DDG n. 898 del 12 novembre 2011.
Espone al riguardo:
- di aver presentato istanza di partecipazione al bando per un progetto che prevedeva la collocazione di due pontili galleggianti di 20 metri lineari ciascuno e di un piccolo magazzino in legno all’interno del porticciolo di NA IC (TP), con un investimento di euro 70.000.00, finanziato al 50% dal detto bando ed al 50% a carico della Società;
- con nota prot. 771 del 4 gennaio 2011 l’Assessorato dava preavviso alla società della sua esclusione dalla procedura per la concessione dei benefici destinati alla portualità, asserendo che “alla data di scadenza per la presentazione delle richieste di finanziamento (13.12.2010) la concessione demaniale inerente le opere di cui al progetto presentato non risultava rilasciata” ;
- la ricorrente con raccomandata del 12.01.2012 argomentava la regolarità e legittimità della propria posizione, ma con provvedimento n. prot. 0040997 del 6 giugno 2012 l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive pronunciava l’esclusione della società dalla selezione;
- avverso il provvedimento di esclusione nonché avvero la clausola del bando, ove ritenuta escludente, la società insorgeva con ricorso proposto dinanzi al TAR Palermo che, con sentenza n. 665/2016, rigettava il ricorso;
- con sentenza n. 752 del 28 agosto 2020 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglieva il ricorso in appello e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati in primo grado.
Tanto premesso in punto di fatto, la società ricorrente osserva che l’illegittima esclusione dalla procedura di che trattasi le ha arrecato un grave pregiudizio che deve essere risarcito, sussistendone tutti i presupposti.
Il danno subito.
L’esclusione illegittima dalla selezione ha impedito alla società di ricevere il finanziamento previsto dal bando, pari al 50% dell’investimento che avrebbe dovuto realizzare nel porticciolo di NA. Occorre considerare in proposito che secondo l’art. 21 del bando la dotazione finanziaria disponibile per l’attuazione del regime di aiuti dallo stesso disciplinato era di € 51.684.039,02. Con la graduatoria finale della selezione, approvata con il Decreto dell’Assessorato delle Attività Produttive del 22 maggio 2014 (in G.U.R.S. n. 27 del 4 luglio 2014 parte I), i progetti ammessi al finanziamento hanno impegnato un importo pari complessivamente ad euro 20.242.1777,80 ossia meno della metà della dotazione finanziaria indicata come disponibile nel bando.
È provato documentalmente, dunque, che senza l’esclusione illegittima, la società ricorrente sarebbe stata inserita nell’elenco dei progetti ammessi ed avrebbe conseguito il finanziamento di € 35.000,00 – ossia il 50% dell’investimento da eseguire - e tale elemento soddisfa il giudizio prognostico che secondo la giurisprudenza è a base della pretesa risarcitoria.
Il danno subito è, pertanto, ingiusto poiché se l’amministrazione avesse agito correttamente la ricorrente avrebbe effettivamente conseguito il finanziamento cui aveva interesse.
Il danno da risarcire non consiste solo nel finanziamento perduto.
Ed infatti, devono essere risarciti:
A) i canoni concessori che la ricorrente ha dovuto inutilmente pagare fino al 2016, anno in cui i pontili sono stati installati. La corretta erogazione dei contributi avrebbe consentito alla società di installare i pontili fin dal 2014. L’ammontare dei canoni versati dal 2013 al 2016 è pari a euro 16.455,06;
B) deve altresì essere risarcito il mancato guadagno negli anni 2014 e 2015. Per la quantificazione dello stesso deve farsi riferimento ai primi due anni di effettiva attività (2016-2017). Il fatturato medio di tali anni è pari ad € 5.953,00.
Per gli anni successivi al 2017, i pontili sono stati concessi in affitto ad altro operatore economico;
C) ) per “dimostrare di possedere adeguate risorse economiche al fine di garantire la quota di investimento non coperta dal contributo …. ”, oltre al capitale proprio dei soci, il Sig. NC UA, legale rappresentante della società ricorrente, con il sostegno del genitore Sig. PA UA, ha fatto ricorso al prestito bancario per euro 25.000,00, per il quale ha corrisposto improduttivamente all’istituto finanziatore gli interessi contrattuali per un importo complessivo di euro 4.195,55 (interessi pagati negli anni 2014, 2015 e 2016).
Il rapporto di causalità.
Il provvedimento di esclusione dalla procedura è l’unica causa del pregiudizio subito dal ricorrente.
La colpa dell’amministrazione.
Sarebbe evidente la colpa in cui è incorsa la pubblica amministrazione.
A tal proposito il CGA, con la sentenza n. 751/2020, ha evidenziato come la motivazione del provvedimento impugnato fosse generica, illogica ed incongrua.
2. l’Assessorato regionale alle attività produttive si è costituito in giudizio con atto di mero stile depositato il 14 luglio 2021.
3. All’udienza di smaltimento del 10 dicembre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato un ulteriore scritto difensivo con il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimità provvedimentale, o da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale (Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7).
È necessario, pertanto, accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, tanto di quelli di carattere oggettivo (danno, ingiustizia dello stesso e nesso causale), quanto di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
Il risarcimento del danno a carico della pubblica amministrazione non è, pertanto, conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, richiedendosi a tal fine anche la positiva verifica della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento (danno-evento), la sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione (elemento soggettivo) e del nesso causale tra l’atto illegittimo (o il comportamento illecito) e il danno subito (danno-conseguenza) (cfr. Cons. Stato Sez. II, 20 maggio 2019, n. 3217; Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1500; Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2896).
Deve inoltre rimarcarsi che il danno conseguente all'annullamento dell'atto amministrativo non è in re ipsa , ma deve essere concretamente provato (cfr. Cons. Stato, V, 2/2/2024, n. 1087).
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Tar Milano, sez. III, sentenza n. 2006 del 27 giugno 2024), gli ordinari criteri di distribuzione dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., implicano che gravi sul danneggiato la dimostrazione della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione (cfr. Cons Stato, sez. VII, 11 dicembre 2023 n. 10664; Cons. di Stato sez. II, 7 gennaio 2022, n. 106).
In particolare, tanto la prova dell’esistenza del danno e della sua entità quanto la prova del nesso di causalità tra atto illegittimo e danno, incombono sul danneggiato, secondo il criterio ordinario di riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., in applicazione del principio dispositivo pieno e non del principio dispositivo con metodo acquisitivo, proprio dell’azione di annullamento, ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Invero, il metodo da ultimo richiamato si giustifica solo se sussiste la necessità di riequilibrare un’asimmetria informativa tra amministrazione e privato, asimmetria che contraddistingue l’esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre la medesima necessità non si riscontra quando viene esperita l’azione di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina l’applicazione del principio dispositivo puro e semplice, sancito dall’art. 2697 c.c..
Il ricorrente deve, pertanto, dimostrare, oltre all’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’amministrazione:
- “la sussistenza del nesso causale, fermo restando che, in tema di responsabilità aquiliana, il rapporto eziologico è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non ), nonché del criterio della cosiddetta causalità adeguata sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (Cass. Civ., 30 aprile 2010, n. 10607)” (Tar Milano, sentenza n. 2006/2024 cit);
- “la sussistenza del danno e del suo ammontare. Prova che può essere raggiunta anche mediante presunzioni, purché aderenti al principio posto dall’art. 2729 c.c., che ammette solo presunzioni basate su indizi, ossia su elementi di fatto, gravi, precisi e concordanti, con l’esclusione di ogni rilevanza di dati meramente ipotetici o privi di un adeguato supporto dimostrativo” (Tar Milano sentenza n. 2006/2024 cit.).
Deve, altresì, osservarsi che la carenza di prova della sussistenza di un pregiudizio non può essere sostituita dalla valutazione equitativa del Giudice; invero, secondo la giurisprudenza, "l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 Cod. civ...presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è invece possibile surrogare, in tale modo,...la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza" (Cons. Stato, V, 13 marzo 2017, n. 1139).
4.2. Nel caso in esame, pur essendo stata accertata l’illegittimità del provvedimento con cui la ricorrente è stata esclusa dalla selezione per la concessione dei benefici previsti dalla linea di intervento PO FESR 2007/2013, non può considerarsi raggiunta la prova del danno asseritamente subito né del necessario nesso di causalità.
Parte ricorrente chiede, infatti, a titolo risarcitorio il pagamento di una somma corrispondente al contributo cui avrebbe avuto diritto per la collocazione dei due pontili galleggianti di 20 metri lineari ciascuno, all’interno del porticciolo di NA IC (TP). Contributo che, a fronte di un investimento di euro 70.000,00 sarebbe stato pari a € 35.000,00.
A tal fine assume di aver realizzato i pontili nel 2016.
Dell’effettiva installazione dei due pontili non vi è, tuttavia, prova in atti atteso che, al di là della mera labiale affermazione, la società ricorrente si è limitata a produrre le dichiarazioni dei redditi del 2016 e del 2017 nelle quali non vi è alcuna evidenza dell’effettivo funzionamento dei pontili e, prima ancora, della loro effettiva installazione.
Nessun danno da perdita del finanziamento risulta, pertanto, provato essendo prevista l’erogazione di un contributo in conto impianti pari al 50 per cento dell’importo delle spese ammissibili (v. art. 16 del bando), che non può, com’è evidente, prescindere dall’effettiva realizzazione del progetto presentato.
4.3. Deve, peraltro, osservarsi, che lo stesso ricorrente ha evidenziato di aver concesso in affitto i pontili ad altro operatore economico a partire dal 2017, così contravvenendo a quanto previsto dall’art. 16 del bando, secondo cui gli aiuti sono subordinati alla condizione che l’impresa beneficiaria si impegni a gestire direttamente l’attività relativa all’investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dopo la data di entrata a regime dell’investimento .
Ai sensi del successivo art. 18 del bando la acclarata violazione dell’impegno a gestire direttamente l’attività relativa all’investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dopo la data di entrata a regime dell’investimento avrebbe comunque comportato la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle quote materialmente erogate.
Né, del resto, parte ricorrente ha dimostrato che la cessione in affitto dei pontili ad altro operatore sia dipesa, ad esempio, dalla impossibilità di gestirli a causa della mancata erogazione del contributo.
Anche sotto tale profilo, pertanto, nessun danno da mancata erogazione del finanziamento può ritenersi sussistente, atteso il contributo, ove concesso, avrebbe dovuto comunque essere revocato con il conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.
4.4. Parte ricorrente non ha, inoltre, dimostrato la sussistenza del necessario nesso di causalità tra la sua esclusione dalla procedura e la tardiva installazione dei pontili.
Al riguardo, si è limita ad assumere, ancora una volta senza dimostrarlo, che se avesse ottenuto i contributi avrebbe installato i pontili già nel 2014.
Non può, pertanto, in mancanza del necessario nesso di causalità, essere imputato all’amministrazione il danno corrispondente ai canoni concessori che la società ricorrente assume di aver dovuto pagare fino al 2016 né il danno corrispondente agli utili che avrebbe percepito nel 2014 e nel 2015.
Ai fini della quantificazione di tali utili, peraltro, la ricorrente fa riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2016 e del 2017 nelle quali, tuttavia, non è dato rinvenire elementi sufficienti a dimostrare che il fatturato ivi indicato si riferisca effettivamente ed esclusivamente alla gestione dei pontili né la società ricorrente ha rappresentato, né tanto meno dimostrato, che la società era stata costituita solo per la gestione di quei pontili e che l’intero fatturato era riconducibile a tale attività.
4.5. Non è fondata, infine, nemmeno la domanda di condanna al pagamento, sempre a titolo risarcitorio, degli interessi che la società lamenta di aver dovuto corrispondere all’istituto bancario per il prestito asseritamente richiesto e ottenuto per partecipare alla gara (ai fini di dimostrare di possedere adeguate risorse economiche al fine di garantire la quota di investimento non coperta dal contributo, così come richiesto dal bando). Non è, invero, dimostrata la correlazione tra il prestito ottenuto dalla Unicredit e la partecipazione alla procedura non rinvenendosi alcun riferimento alla stessa nel contratto di mutuo.
5. In ragione di quanto dedotto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono nondimeno i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AG BR LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG BR LL | AN CA |
IL SEGRETARIO