TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 735
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere nella determinazione della soglia ISEE

    Il Tribunale ritiene fondate le doglianze della ricorrente, affermando che la disciplina comunale che introduce una soglia massima di ISEE per l'accesso alla compartecipazione è illegittima perché contrasta con la normativa nazionale (DPCM 159/2013) e regionale, che prevedono l'ISEE come unico strumento di valutazione della capacità economica. Viene inoltre sottolineato che i vincoli di bilancio non possono giustificare la compressione di diritti fondamentali come l'assistenza sociale.

  • Accolto
    Illegittimità della soglia ISEE introdotta dalla delibera

    Il Tribunale accoglie il ricorso, annullando la delibera nella parte in cui dispone che 'con ISEE oltre euro 12.000,00 non si accede al servizio', in quanto tale previsione contrasta con la normativa sull'ISEE e viola i diritti fondamentali della persona disabile.

  • Accolto
    Illegittimità del Regolamento e della delibera presupposti

    Il Tribunale annulla il Regolamento nella parte in cui demanda al Consiglio Comunale il compito di individuare 'i criteri per ottenere il beneficio ed i livelli di ISEE', e la delibera n. 25/2016 nella parte in cui dispone la soglia ISEE di € 12.000,00, ritenendo tali previsioni contrastanti con la normativa sull'ISEE.

  • Accolto
    Annullamento degli atti connessi

    L'annullamento degli atti principali comporta l'annullamento degli atti presupposti e conseguenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 735
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 735
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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