Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2025, proposto dalla signora -OMISSIS- e in sua vece dall’Amministratore di Sostegno -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco De Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
I.P.A.B. -OMISSIS-, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. -OMISSIS- del 20.01.2025, ricevuta il 04.02.2025, con la quale il Comune di-OMISSIS- ha dichiarato inammissibile la richiesta della ricorrente di definizione della compartecipazione per l’annualità 2024, rappresentando che la sua attestazione ISEE, pari ad € 15.780,00, risulta superiore al valore limite di € 12.000,00 previsto dalla delibera del Consiglio comunale n. 25/2016;
- della predetta delibera del Consiglio comunale n. 25/2016, avente ad oggetto “ applicazione dell’isee alle prestazioni sociali agevolate erogate dal settore servizi sociali: individuazione criteri di accesso e fasce di contribuzione, ai sensi dell’art.2 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 47/2015 ”, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente;
- del “ Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di-OMISSIS- ”, approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 47/2015, unitamente a questa delibera;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso, avente ad oggetto la partecipazione del Comune al costo del servizio fruito dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SC NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra -OMISSIS- è disabile grave ricoverata presso la R.S.A. “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, gestita dall’omonimo I.P.A.B. accreditato e convenzionato con il S.S.N. (d’ora in avanti, “Istituto”).
Per il 2024 l’Istituto ha previsto che l’offerta dei servizi socio-assistenziali fosse remunerata da una retta di € 60,50 al giorno, per un totale annuo di € 22.143,00.
L’attestazione I.S.E.E. della sig.ra-OMISSIS- certifica, per l’anno 2024, una situazione economica complessiva pari ad € 15.780,00.
Con istanza del 27 dicembre 2024 la sig.ra-OMISSIS- ha chiesto al Comune di-OMISSIS- di definire la quota di compartecipazione alla spesa a suo carico e, parimenti, la misura dell’integrazione da parte del Comune.
Quest’ultimo ha ritenuto la richiesta inammissibile, rilevando che l’ammontare dell’I.S.E.E. prodotto dalla sig.ra-OMISSIS- risulta superiore al valore-limite di € 12.000,00, introdotto, per l’eventuale concessione di contributi pubblici integrativi, dalla delibera del Consiglio comunale (di seguito “d.C.C.”) n. 25/2016, attuativa del Regolamento comunale relativo all’applicazione dell’I.S.E.E. alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di-OMISSIS-, approvato con la d.C.C. n. 47/2015 (di seguito “Regolamento”).
2. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato in data 22 marzo 2025, la sig.ra-OMISSIS- contesta l’inammissibilità della propria domanda, unitamente alle delibere consiliari presupposte, articolando cinque motivi di illegittimità così rubricati:
“ I Motivo: Violazione di legge artt. 3, 32, 38, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 6, 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004, art. 33; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); Eccesso di potere: violazione principio di non discriminazione della persona disabile e principio di proporzionalità; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; II Motivo: Violazione ed errata interpretazione di legge: DPCM n. 159/2013; artt. 3, 38, 53 e 97 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 6 L. 328/2000; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; Eccesso di potere: sviamento, violazione principio di equità, imparzialità e proporzionalità; III Motivo: Violazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.; L. 104/92 art. 1; L.R.Veneto 22/1989 art. 7; L. 328/2000, art. 24 lett. g); art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; Eccesso di potere: violazione principio indipendenza, dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; violazione principio proporzionalità; illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto; IV Motivo: Violazione di legge: art. 3 L. 241/1990; L. 328/2000, DPCM 159/2013, art. 2, 3, 32, 38, 53 e 117, co. 2 lett. m) Cost, DPCM 14.02.2001, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies; Eccesso di potere: carenza di motivazione e di istruttoria; sviamento; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; V Motivo: Errata interpretazione e violazione di legge: artt. 23, 32, 38, 117 lett m) Cost.; Convenzione New York sui diritti delle persone con disabilità, art. 3; art. 3 septies D.LGS. 502/92; DPCM 159/2013; DPCM 14.02.2001; art. 2 L. 833/1978; art. 30 L. 730/1983; L.R.V. 30/2009; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 18/2009, SVIAMENTO: incompetenza, eccesso di potere, motivazione generica e carente” .
In fatto la ricorrente premette di essere invalida civile al 100%, non autosufficiente, aggiungendo che l’eventuale accollo dell’intero costo della retta dell’Istituto, pari ad € 22.143,00 annui, superiore al suo I.S.E.E. di € 15.780,00, a fronte di entrate complessive per € 23.101,56 annui (oltre alla tredicesima), non le lascerebbe nemmeno il necessario per provvedere alle spese personali per farmaci, prodotti per igiene/cura del corpo, abbigliamento e beni di conforto, che nella detta annata sono state rendicontate al Giudice tutelare per complessivi € 7.817,48.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anzitutto perché imporrebbero una soglia di accesso alle prestazioni socio-sanitarie e sociali agevolate che inciderebbe sull’operatività dell’indicatore I.S.E.E., attinente ai livelli essenziali delle prestazioni e previsto quale unico parametro di riferimento per l’accesso alle dette misure agevolative, con esclusione dell’autonomia regolamentare in materia da parte del Comune, che potrebbe unicamente prevedere ( in melius ) livelli ulteriori di tutela.
L’I.S.E.E. della ricorrente sarebbe inferiore all’importo del costo annuo della retta che il Comune pretenderebbe di accollarle integralmente, così violando la disciplina di riferimento, internazionale ed interna, anche di fonte regionale, oltre ai principi di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità e ai diritti alla tutela della salute e all’assistenza sociale della persona disabile, incentrata sulla considerazione dell’indicatore I.S.E.E. quale unico criterio di riferimento e standard minimo per la determinazione ed applicazione della compartecipazione pubblica ai costi del servizio socio assistenziale.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del d.P.C.M. n. 159/2013, che delineerebbe una valutazione onnicomprensiva della capacità economica dell’assistito tramite criteri (anche di ordine temporale), franchigie e percentuali predeterminati e uniformi, posti a garanzia di equità e imparzialità dell’azione amministrativa. L’I.S.E.E. valuterebbe la reale capacità economica dell’assistito, pesando il “reddito” ed il “patrimonio mobiliare” in applicazione di tali parametri, ai quali dovrebbe conformarsi l’intervento del Comune, che non potrebbe costringere la ricorrente ad intaccare le somme percepite a titolo di indennità civile, non concorrenti nella determinazione della sua capacità economica.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce che l’intero importo della retta non le consentirebbe di far fronte alle proprie spese personali, rendicontate dall’Amministratore di sostegno al Giudice tutelare. E ciò equivarrebbe a minarne la dignità personale, privandola dell’autonomia, della libertà e dei diritti patrimoniali, con l’effetto di relegarla ad uno stato di emarginazione ed esclusione.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che non sarebbero comprensibili le ragioni e i criteri di calcolo sulla base dei quali la d.C.C. n. 25/2016 avrebbe determinato il limite di € 12.000,00, oltre il quale il Comune ha previsto che non si acceda al servizio. E il provvedimento di inammissibilità della richiesta della ricorrente non attesterebbe lo svolgimento di alcuna istruttoria atta a considerarne la concreta situazione di fatto e le esigenze personali. L’assenza di un’adeguata istruttoria renderebbe dunque del tutto arbitraria ed immotivata la determinazione finale del Comune.
Infine la ricorrente con il quinto motivo contesta che le eventuali esigenze di bilancio possano incidere sul diritto alla salute e all’assistenza sociale, costituzionalmente garantiti nella loro essenza di diritti incomprimibili e finanziariamente incondizionati.
3. Il Comune di-OMISSIS- si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la tardività, dell’impugnativa degli atti presupposti e l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle contestazioni avverso il provvedimento applicativo di tali atti.
A detta dell’Amministrazione, il Regolamento – così come la d.C.C. n. 47 del 21 dicembre 2015, che lo ha approvato, e la d.C.C. n. 25 del 18 maggio 2016, con cui, in attuazione dell’art. 2 del Regolamento ha introdotto la fascia di accesso alle prestazioni - si configura come un provvedimento immediatamente lesivo in quanto fissa una soglia massima dell’I.S.E.E. per l’accesso alla compartecipazione. Era dunque onere della ricorrente contestare gli atti presupposti tempestivamente, sin dal momento della pubblicazione degli stessi nell’albo pretorio. Gli atti applicativi sarebbero quindi vincolati, non residuando margini di discrezionalità nel negare ogni tipo di contributo ai soggetti con I.S.E.E. superiore al massimo previsto.
Nel merito il Comune ha negato innanzi tutto di aver derogato all’I.S.E.E., come parametro per la determinazione dell’accesso alla compartecipazione, che anzi, sarebbe stato valorizzato come strumento per la quantificazione del contributo comunale, che sarebbe meramente eventuale. La valorizzazione delle risorse patrimoniali del beneficiario sarebbe infatti rispettosa del d.P.C.M. n. 159/2013, che farebbe salve le prerogative dei Comuni.
Ad essere erronea ed incongrua, anche rispetto al principio della responsabilità del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del cod. civ.), sarebbe invece la tesi della ricorrente, che afferma il diritto alla compartecipazione comunale come discendente dal semplice rilievo di una soglia di I.S.E.E. inferiore all’importo annuale della retta di ricovero. Viceversa l’I.S.E.E. e la retta di ricovero sarebbero parametri disomogenei, giacché il primo indicherebbe la capacità economica del soggetto richiedente la compartecipazione, rappresentativa di un patrimonio maggiore del mero valore finale, mentre la seconda costituirebbe solo una voce unitaria di costo.
Dunque un’attestazione I.S.E.E., come quella della ricorrente che per l’annualità 2024 risulta pari ad € 15.780,00, superiore alla soglia I.S.E.E. di € 12.000,00, prevista per l’accesso alla compartecipazione comunale sussidiaria, denoterebbe una capacità economica tale da consentirle di sostenere, con il proprio patrimonio, l’intera retta. E in questo senso andrebbero valorizzati anche i dati economici positivi desumibili dal rendiconto della gestione dell’anno 2024 e dalla giacenza del conto corrente, dai quali si desumerebbe una disponibilità patrimoniale idonea a sostenere in autonomia i costi del proprio ricovero.
La soglia dell’I.S.E.E. fissata dal Comune risulterebbe, in ogni caso, espressione di discrezionalità nell’esercizio delle proprie prerogative. Pertanto l’Amministrazione, nel valutare l’ISEE della ricorrente nel suo complesso, avrebbe legittimamente escluso forme di contribuzione, e quindi non sussisterebbero le violazioni delle previsioni normative paventate nel ricorso.
Inoltre, a detta del Comune, la tesi della ricorrente comporterebbe, oltre all’insostenibilità della contribuzione per le finanze pubbliche, con violazione del principio di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e dell’autonomia finanziaria degli Enti Locali (art. 119 Cost.), anche la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), solidarietà sociale (artt. 2 e 3 Cost.) e progressività (art. 53 Cost.): se anche soggetti dotati di un’ampia capacità patrimoniale, superiore a quella necessaria a garantirsi adeguate condizioni di assistenza, potessero vantare un diritto all’integrazione economica a carico del Comune, ciò smentirebbe il carattere meramente eventuale dell’integrazione economica, in violazione dell’art. 6, comma 4, della L. n. 328/2000 che lo prevede espressamente, e dell’art. 33, comma 4, della L.R. Veneto n. 1/2004, che vincola l’accesso agli interventi rivolte alle persone non autosufficienti (anche) a criteri di progressività rispetto al reddito.
Le spese personali, sostenute dalla ricorrente nel 2024 sarebbero contenute, e in ogni caso ampiamente compatibili con il suo patrimonio, che non ne avrebbe risentito nel soddisfarle atteso il positivo saldo di gestione.
L’avversato regolamento comunale si configurerebbe poi come un atto a contenuto generale e, come tale, non necessiterebbe di motivazione, comunque recata nel corpo del provvedimento.
La nota di inammissibilità della richiesta della ricorrente darebbe conto dell’istruttoria svolta, riportando la verifica dell’attestazione I.S.E.E. per il 2024 superiore ad € 12.000,00
Si tratterebbe, in ogni caso, come detto, di provvedimento vincolato.
Infine il Comune ha dedotto che il vincolo di bilancio potrebbe costituire un limite all’utilizzo dell’I.S.E.E. come strumento di quantificazione dell’intervento pubblico.
4. Alla camera di consiglio del 23 aprile 2025 la domanda cautelare è stata abbinata al merito e rinviata all’udienza pubblica del 1° ottobre 2025, differita d’ufficio all’udienza dell’11 marzo 2026.
5. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno prodotto memorie conclusive
In particolare il Comune ha dedotto un’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire, rilevando che la domanda di compartecipazione alla retta di ricovero per il 2024 risulta presentata il 27 dicembre 2024, a quattro giorni dalla fine di quell’anno solare, ragion per cui la ricorrente non abbisognerebbe della compartecipazione comunale per sostenere i costi della retta, giacché per tutto l’anno avrebbe provveduto spontaneamente, con mezzi propri, al pagamento della retta stessa.
Il Comune ha poi sollevato questione di costituzionalità dell’art. 2- sexies, comma 6, del D.L. n. 42/2016, convertito dalla L. n. 89/2016, per l’ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse possibile valorizzare il patrimonio mobiliare, anche formato da pensioni o indennità precedentemente erogate, risultante dall’attestazione I.S.E.E.. La norma sarebbe in contrasto con i principi di copertura finanziaria (art. 81, comma 3, Cost.), di equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, Cost.), di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di autonomia finanziaria degli Enti Locali (art. 119 Cost.) e di sussidiarietà dell’intervento sociale pubblico (art. 38, comma 1, Cost.).
La ricorrente ha replicato ribadendo le proprie tesi e osservando che la questione di costituzionalità non è rilevante, oltreché manifestamente infondata.
6. All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della memoria di replica da ultimo depositata dal Comune, il cui difensore ha insistito affinché il Tribunale sollevi la questione di costituzionalità dell’art. 2- sexies del D.L. 42/2016. La causa è quindi passata in decisione.
DIRITTO
7. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni processuali sollevate dalla difesa del Comune.
7.1. Quanto alla tempestività delle contestazioni del Regolamento approvato con d.C.C. n. 47/2015, e della d.C.C. n. 25/2016, con cui - in attuazione dell’art. 2 del Regolamento - è stata introdotta la soglia massima di € 12.000,00 per accedere al servizio di integrazione delle rette di ricovero, il Tribunale condivide le conclusioni cui è già pervenuta la giurisprudenza amministrativa vagliando la tempestività dell’impugnativa di analoghe previsioni introdotte da un altro Comune veneto.
Il Consiglio di Stato ha in proposito chiarito che «il regolamento comunale di cui si afferma la tardiva impugnazione, così come le delibere di giunta che hanno stabilito le soglie di accesso, hanno assunto un rilievo direttamente lesivo per la ricorrente di primo grado solo dal momento in cui erano stati applicati con i provvedimenti tempestivamente impugnati» (C.d.S., Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 778).
Si tratta infatti di previsioni regolamentari contenenti volizioni preliminari, che vanno contestate unitamente all’atto che ne fa applicazione.
La ricorrente ha tempestivamente gravato il provvedimento comunale che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di compartecipazione/integrazione alla retta della R.S.A., parimenti avversando, con l’unico ricorso cumulativo, anche gli atti ad esso presupposti.
Da qui la ricevibilità dell’impugnativa.
7.2. Il ricorso è ammissibile sotto il profilo dell’interesse a contestare i provvedimenti in epigrafe, avendo essi disconosciuto l’integrazione, con risorse pubbliche, della retta della R.S.A., finendo per addossare alla ricorrente l’intero ammontare che ella si vede costretta a corrispondere.
Da qui l’utilità dell’impugnativa.
7.3. Per le medesime ragioni è infondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, sempre sotto l’aspetto della carenza di interesse ad agire, che l’Amministrazione argomenta dalla data di presentazione della domanda di compartecipazione/integrazione del 27 dicembre 2024. Poiché tale istanza sarebbe stata inoltrata a soli quattro giorni dalla fine dell’anno 2024 ciò dimostrerebbe la capacità economica della ricorrente.
Si tratta di contestazioni di merito, che nulla hanno a che vedere con l’interesse ad agire della ricorrente, la quale persegue l’utilità, concreta ed attuale, di vedere riconosciuta dal Comune, per l’annualità 2024, una compartecipazione al costo del servizio socio-sanitario integrato, di cui ha usufruito, nell’annata, essendo utente disabile grave, non autosufficiente, ed invalida al 100%.
L’annullamento degli atti in epigrafe costituisce il mezzo al fine di ottenere la detta utilità pratica, che pertanto dimostra l’interesse ad agire della ricorrente.
8. Nel merito il ricorso è fondato per le considerazioni e nei limiti qui di seguito precisati, e tanto esime il Tribunale dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dal Comune il 18 febbraio 2026.
9. Il primo, secondo e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente prospettando questioni strettamente connesse.
9.1. La ricorrente sostiene l’illegittimità della soglia di accesso alle prestazioni socio-sanitarie e sociali agevolate introdotta ed applicata dai provvedimenti impugnati. Tale soglia inciderebbe sull’operatività dell’indicatore I.S.E.E., attinente ai livelli essenziali delle prestazioni e previsto quale unico parametro di riferimento per l’accesso alle dette agevolazioni, con esclusione dell’autonomia regolamentare in materia da parte del Comune, che potrebbe unicamente innalzare i livelli di tutela.
L’I.S.E.E. della ricorrente sarebbe inferiore all’importo del costo annuo della retta che il Comune pretenderebbe di accollarle integralmente, così violando la disciplina di riferimento, internazionale ed interna, anche di fonte regionale, oltre ai principi di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità e i diritti alla tutela della salute e all’assistenza sociale della persona disabile.
Nello specifico, sarebbe stato violato il d.P.C.M. n. 159/2013, che delineerebbe una valutazione onnicomprensiva della capacità economica dell’assistito tramite criteri (anche di ordine temporale), franchigie e percentuali predeterminati e uniformi, posti a garanzia di equità e imparzialità dell’azione amministrativa.
L’I.S.E.E. peserebbe il “reddito” ed il “patrimonio mobiliare” applicando tali parametri, ai quali dovrebbe conformarsi l’intervento del Comune che non potrebbe costringere la ricorrente ad intaccare le somme percepite a titolo di indennità civile, non concorrenti nella determinazione della sua capacità economica.
La ricorrente ha altresì rilevato che le eventuali esigenze di “bilancio comunale” non potrebbero incidere sul diritto alla salute e all’assistenza sociale, costituzionalmente garantiti nella loro essenza di diritti incomprimibili e finanziariamente incondizionati.
9.2. L’Amministrazione ha replicato che l’I.S.E.E. non è stato derogato come parametro per la determinazione dell’accesso alla compartecipazione, ma anzi è stato valorizzato come strumento per la quantificazione del contributo comunale, che sarebbe meramente eventuale. La valorizzazione delle risorse patrimoniali del beneficiario sarebbe rispettosa del d.P.C.M. n. 159/2013, che farebbe salve le prerogative dei Comuni.
Ad essere erronea ed incongrua, anche rispetto al principio della responsabilità del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del cod. civ.), sarebbe invece la tesi della ricorrente, che afferma il diritto alla compartecipazione comunale come discendente dal semplice rilievo di una soglia di I.S.E.E. inferiore all’importo annuale della retta di ricovero. Viceversa l’I.S.E.E. e la retta di ricovero sarebbero parametri disomogenei, giacché il primo indicherebbe la capacità economica del soggetto richiedente la compartecipazione, rappresentativa di un patrimonio maggiore del mero valore finale, mentre la seconda costituirebbe solo una voce unitaria di costo.
Nel caso concreto, un’attestazione I.S.E.E., come quella della ricorrente che per l’annualità 2024 risulta pari ad € 15.780,00, superiore alla soglia I.S.E.E. di € 12.000,00, prevista per l’accesso alla compartecipazione comunale sussidiaria, denoterebbe una capacità economica tale da consentirle di sostenere, con il proprio patrimonio, l’intera retta.
E in questo senso andrebbero valorizzati anche i dati economici positivi desumibili dal rendiconto della gestione dell’anno 2024 e dalla giacenza del conto corrente, dai quali si desumerebbe una disponibilità patrimoniale idonea a sostenere in autonomia i costi del proprio ricovero.
La soglia dell’I.S.E.E. fissata dal Comune risulterebbe, in ogni caso, espressione di discrezionalità nell’esercizio delle proprie prerogative.
Pertanto l’Amministrazione, nel valutare l’ISEE della ricorrente nel suo complesso, avrebbe legittimamente escluso forme di contribuzione, e quindi non sussisterebbero le violazioni delle previsioni normative paventate nel ricorso.
Il Comune ha anche aggiunto che la tesi della ricorrente comporterebbe, oltre alla piena insostenibilità per le finanze pubbliche della contribuzione, con violazione del principio di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e dell’autonomia finanziaria degli Enti Locali (art. 119 Cost.), anche la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), solidarietà sociale (artt. 2 e 3 Cost.) e progressività (art. 53 Cost.): anche soggetti dotati di una ampia capacità patrimoniale, superiore a quella necessaria a garantirsi adeguate condizioni di assistenza, potrebbero vantare un diritto all’integrazione economica a carico del Comune.
Infine la difesa del Comune ha dedotto che il vincolo di bilancio potrebbe costituire un limite all’utilizzo dell’I.S.E.E. come strumento di quantificazione dell’intervento pubblico.
9.3. Le doglianze della ricorrente, come anticipato, sono fondate.
Innanzi tutto ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, compete al Consiglio Comunale, mediante uno o più atti, il compito di individuare “ i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere il beneficio ed i livelli di ISEE ”.
Per l’effetto il Comune, con la d.C.C. n. 25/2016, ha rilevato che tra i servizi e gli interventi non ancora assoggettati ad I.S.E.E., ma rientranti nell’ambito di applicazione della misura (trattandosi di prestazioni sociali agevolate), figura anche l’integrazione delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti e persone con handicap permanente grave. Indi l’Ente locale ha stabilito che “ con I.S.E.E. oltre euro 12.000,00 non si accede al servizio ”.
9.4. Tuttavia i provvedimenti impugnati non tengono conto della capacità economica della ricorrente, quale risultante dalla sua attestazione I.S.E.E. 2024 (pari all’importo di € 15.780,00), e in applicazione della “soglia massima” di “€ 12.000,00” le accollano l’intero costo della retta di ricovero (di € 22.143,00), in patente violazione della normativa vigente.
9.5. Al riguardo il Collegio osserva che, secondo l’art. 2, comma 1°, del d.P.C.M. n. 159 del 2013, l’I.S.E.E. “ è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ”, precisando di seguito che “ la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ”.
A sua volta la L.R. n. 1 del 2004 ha recepito il parametro dell’I.S.E.E. quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti, non prevedendo alcuna residua potestà regolamentare in capo ai Comuni (nonché alle Aziende U.L.S.S.).
9.6. Inoltre il tema della determinazione, da parte dei Comuni, della quota di compartecipazione a carico di soggetti disabili è stato più volte affrontato nella giurisprudenza di questo Tribunale, oramai consolidata nel valorizzare l’I.S.E.E. quale “ indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati” ( ex pluribus , T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 maggio 2025, n. 221).
Questo Tribunale ha già affrontato anche la specifica questione dell’introduzione di criteri incidenti sull’operatività del parametro vincolante dell’indicatore I.S.E.E., al punto da escluderne l’applicazione - come nel caso in esame - con la sentenza 21 gennaio 2021, n. 84 (confermata in appello da Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 778, cit.), con cui è stata accertata l’illegittimità di siffatte previsioni.
Questo Tribunale si è pure occupato della possibilità di calibrare l’intervento di sostegno chiesto ai Comuni in funzione dei vincoli di bilancio e di valori di riferimento fissati a monte, senza al contempo dimostrare l’allineamento al tetto ISEE del singolo utente, escludendo la legittimità di una tale evenienza ( ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. III, 29 ottobre 2025, n. 1955).
Ciò consente al Collegio di ritenere fondate le censure in esame, rinviando a tali precedenti ove è stato affermato quanto segue:
A) «Le suddette norme regolamentari, nonché le delibere comunali e gli atti tutti impugnati nel presente giudizio si appalesano illegittimi, laddove e in quanto contrastanti con i criteri di cui al d.p.c.m. n. 159/2013, poiché i limiti-soglia e i parametri previsti e sopra ricordati, utili per determinare l’an e il quantum della compartecipazione da parte del Comune non sono conformi alla suddetta normativa nazionale.
Al riguardo, va ricordato che, secondo giurisprudenza amministrativa ormai costante, anche della presente sezione, <<…la definizione del livello di compartecipazione del costo delle prestazioni di cui all’art. 1 DPCM n. 159/2013 deve avvenire mediante l’applicazione dell’indicatore ISEE, così come determinato dall’art. 4 a seguito delle modifiche introdotte con la citata legge n. 89/2016…..il Comune non dispone di discrezionalità, né di potere normativo con riguardo alla valutazione di capacità economica del richiedente e/o della famiglia sganciata dall’ISEE (cfr. Sez. III, n. 6926/2020 cit.). Le entrate reddituali o le evidenze patrimoniali non calcolate ai fini ISEE, oltre che la presenza di sola pensione di invalidità o dell’indennità di accompagnamento, non possono costituire indicatori della situazione reddituale del richiedente e divenire criteri ulteriori di selezione, accanto all’ISEE, volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, né divenire mezzo per l’ampliamento di tali platee, come vorrebbe il Comune. Il Collegio ribadisce che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013 l’ISEE, è l’unico “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito. Nell’ indicatore confluiscono vari elementi rilevanti in modo bilanciato, come sopra illustrato, redditi e altre entrate, anche patrimoniali, detratte spese e franchigie, tenuto conto del nucleo familiare ristretto o ordinario, a seconda del tipo di prestazione e dell’età del disabile (maggiorenne o minorenne). Il sistema così costruito è volto a fornire a tutte le persone con disabilità servizi usufruibili sulla base di una valutazione onnicomprensiva delle disponibilità economiche, basato su criteri certi, predeterminati e uniformi, a garanzia di equità e imparzialità nell’azione amministrativa. L’art. 2, comma 1, DPCM n. 159/2013, seppure ammette che possano essere introdotti altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia, tuttavia, categoricamente, fa salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE, con ciò escludendo che possano essere utilizzati altri parametri di valutazione della condizione economica del richiedente quali criteri selettivi>>. (si veda, da ultimo, C. Stato, 10/12/2020, n. 7850).
La disciplina di cui al regolamento comunale che precede si pone, quindi, in evidente contrasto con la normativa in materia di ISEE che, come detto, secondo la giurisprudenza sopra richiamata costituisce, <<l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva>> (così, TAR Veneto, sez. III, 04/01/2021, 10).
Ciò, evidentemente, vale anche con riferimento alla predeterminazione di una “soglia massima” fissa dell’Isee, oltre la quale è preclusa la compartecipazione del Comune a prescindere dal costo della retta, tale disciplina inevitabilmente incidendo sulla concreta operatività del criterio di cui al d.p.c.m. n. 159 del 2013.
Non è possibile, infatti, accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire – come qui avvenuto - la introduzione di criteri derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione (cfr. CDS, III Sez., n. 6371 del 13.11.2018; 6708 del 27.11.2018)» (in questi termini la sentenza n. 84 del 2021);
B) «i provvedimenti impugnati si pongono in contrasto con la disciplina di riferimento, introducendo criteri (“I.S.E.E. finale”, “soglia massima”, “insieme complessivo delle entrate e del patrimonio”, “tutte le entrate e tutto il patrimonio presente e futuro dell’utente, ivi compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata”, “fasce di compartecipazione”) che incidono sull’operatività del parametro vincolante dell’indicatore ISEE, come disciplinato nel DPCM 159/2013, giungendo, nei casi come quello ora in esame, ad escluderne l’applicazione.
… Infatti i “criteri per l’accesso” che il regolamento comunale nell’art. 28 demanda alla giunta comunale sono stati definiti con la DGC n. 8/2019 e la DGC n. 111/2017 tramite “fasce di compartecipazione dei cittadini ai costi delle prestazioni sociali”, che prevedono una “soglia massima” di “valore ISEE”, rispettivamente di € “10.632,94” e “9.400,00”, precisando che “al di sopra di tale soglia, non è prevista compartecipazione al costo della quota alberghiera della retta”.
Nella fattispecie in esame, dunque, tali illegittime previsioni hanno condotto, stante il superamento della prevista “soglia massima”, ad escludere del tutto l’accesso all’integrazione a favore della odierna resistente, disabile grave invalida 100% non autosufficiente, con il conseguente accollo a carico della stessa dell’intero costo della retta, pur superiore all’importo del proprio ISEE in base al DPCM 159/2013.
… La contestata introduzione di tali criteri dunque esclude l’applicazione della normativa nazionale di disciplina dell’ISEE, in contrasto con la costante giurisprudenza sul punto di questo Consiglio di Stato (fra le altre, sentenze nn. 3757/2023, 3072/2023, 2979/2022, 2520/2021, 316/2021, 7850/2020, 3 6926/2020, 1505/2020, 5684/2019, 1458/2019, 6708/2018, 6371/2018).
… In particolare, si rinvia sul punto, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. alla sentenza (richiamata anche dalla difesa della odierna resistente) n. 3757/2023, che ha statuito quanto segue: “ … viene in rilievo la giurisprudenza - anche di questa Sezione - richiamata dal T.A.R. e dagli odierni appellati circa l’inesistenza di un potere dei Comuni di introdurre criteri e parametri derogatori rispetto all’ISEE, previsto dalla normativa di legge nazionale quale unico parametro per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, che deve trovare necessariamente applicazione anche nell’ipotesi in cui, come nel caso che occupa, l’Amministrazione comunale piuttosto che derogare ai parametri ISEE pretenda di darvi attuazione attraverso la previsione di “fasce” sulla base delle quali diversamente modulare, fino a escludere, la propria compartecipazione alla retta di ricovero. La predetta ricostruzione della vigente normativa è avvalorata: a) dall’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che individua chiaramente l’ISEE quale unico “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate”, qualificandolo come livello essenziale ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, non derogabile da parte di regioni ed enti locali; b) dal successivo comma 3 del medesimo articolo, secondo cui l’ISEE è “la somma dell’indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell’articolo 4, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell’articolo 5”. Ne discende, infatti, che la situazione patrimoniale dell’interessato, ivi compresi tutti quegli elementi che il Comune negli odierni appelli ha ritenuto di voler considerare nei propri provvedimenti – perché asseritamente estranei all’ISEE – al fine di realizzare un preteso bilanciamento tra le esigenze dei soggetti disabili e le proprie esigenze di bilancio, forma già oggetto di considerazione ai fini dell’ISEE, sulla base di una scelta operata a monte dal legislatore che non può essere rimessa in discussione da Regioni e Comuni attraverso un surrettizio esercizio del proprio potere regolamentare ” (in questi termini la sentenza n. 778 del 2025);
C) «Dagli atti difensivi comunali emerge che la misura dell’intervento è stata calibrata anche in funzione dei vincoli di bilancio e di valori di riferimento fissati a monte, senza dimostrare l’allineamento al tetto ISEE del singolo utente. Tuttavia tale impostazione, già censurata in giurisprudenza, si risolve in sviamento della funzione di tutela del bisogno socio-sanitario e in irragionevole compressione dei LEA che, com’è noto, non possono essere rimodulati al ribasso per esigenze di spesa» (in questi termini la sentenza n. 1955 del 2025).
9.7. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la disciplina posta dal Regolamento e dalla d.C.C. n. 25/201 si pone in contrasto con la normativa in materia di I.S.E.E., perché introduce criteri che non considerano la capacità economica della ricorrente come risultante dalla sua attestazione I.S.E.E., ed anzi vanificano l’operatività del parametro vincolante dell’indicatore I.S.E.E., predeterminando una “soglia massima” che finisce per accollare alla ricorrente l’intero ammontare della retta di degenza, superiore al suo I.S.E.E..
Invece non è possibile riconoscere spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla cornice normativa di riferimento richiamata dalle pronunce in alto citate, al punto da consentire, come qui avvenuto, l’introduzione di criteri derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione.
9.8. Né giova al Comune invocare l’art. 2, comma 1°, del d.P.C.M. n. 159/2013, nella parte in cui fa salve “ le prerogative dei Comuni ”.
Come affermato dalla giurisprudenza, « Il potere riconosciuto dall’art. 2 cit. (n.d.r. DPCM 159/2013), si riferisce all’attività normativa residuale di cui all’art. 117, comma 4, Cost. e, come tale, riguarda le Regioni, e non gli enti locali, i quali possono introdurre “criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari” (cfr. Corte Cost. n. 91/2020 sopra citata) e, dunque, all’interno della regolamentazione disposta dalla regione. Tra l’altro, tale potere riguarda l’individuazione della platea dei beneficiari, mentre nel caso di specie, la questione controversa non riguarda l’ammissione alla struttura residenziale per la disabile, ma investe la commisurazione della retta alberghiera . Ritiene, dunque, il Collegio che l’introduzione di criteri derogatori rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina nazionale non sia consentito agli enti locali » (in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 20 aprile 2022, n. 2979)
9.9. Neppure è condivisibile la tesi per cui l’integrazione della retta da parte dell’Ente locale sarebbe “meramente ancillare” e/o “eventuale”, in quanto prevista per il solo caso di insufficienza delle risorse proprie: e che, nel caso in esame, non sarebbe, pertanto, dovuta avendo la ricorrente un “ patrimonio ampiante sufficiente a fare fronte ai costi del ricovero ”.
La giurisprudenza amministrativa dianzi citata ha infatti chiarito che la situazione patrimoniale dell’interessato forma già oggetto di considerazione ai fini dell’ISEE, sulla base di una scelta operata a monte dal legislatore che non può essere rimessa in discussione da Regioni e Comuni (Cons. Stato, n. 778/2025, cit.) .
Il patrimonio mobiliare della ricorrente è dunque già valorizzato dalle risultanze dell’I.S.E.E. secondo i criteri del d.P.C.M. n. 159/2013.
Non è consentito al Comune di computarlo al di fuori ed indipendentemente dell’I.S.E.E. come, del resto, ribadito da questo stesso Tribunale « È, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune ... avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia.
Peraltro, come già anticipato in precedenza, la “Regione Veneto con l. r. n. 1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti; nel Veneto pertanto non “residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle ULSS né in capo ai Comuni” (C. Stato n. 3640/2015; cfr. n. 1505/2020) non potendo in alcun modo derogare “in peius” quanto previsto dalla normativa statuale.
La disciplina statale sull’ISEE contenuta nel DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 costituisce, infatti, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva (Tar Veneto n. 61/2021) » (in questi termini, T.A.R. Veneto, Sez. III, 25 ottobre 2024, n. 2496 e n. 2497).
9.10. Nessun rilevo riveste l’art. 1 della L. 18/1980, atteso che la ricorrente non pretende di essere “ interamente a carico delle finanze pubbliche ”, ma solo di poter compartecipare alle spese nel limite massimo dato dal proprio I.S.E.E., la cui “applicazione” costituisce come detto livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”, alla stregua di previsto nell’art 2, co. 1, d.P.C.M. n. 159/2013.
9.11. Infine la giurisprudenza è consolidata pure nel senso che l’assistenza alle persone con disabilità costituisce un diritto fondamentale avente carattere incomprimibile e finanziariamente incondizionato.
In particolare, « L’integrazione della retta deve certo tener conto delle esigenze finanziarie del Comune, secondo un ragionevole equilibrio tra i valori costituzionali in gioco (sulla necessità di questo contemperamento v. in generale, di recente, Cons. St., sez. III, 20 luglio 2016, n. 3297), ma queste ultime non possono assurgere giammai, come pretende il Comune appellante, a ragioni condizionanti addirittura il ricovero dell’assistito, che necessiterebbe di un previo assenso del Comune, né possono totalmente annullare il «nucleo irriducibile» del fondamentale diritto all’assistenza che spetta alla persona bisognosa di ricovero stabile presso strutture residenziali, sì da concludersi, illegittimamente, nell’integrale rigetto dell’istanza volta ad ottenere una compartecipazione al pagamento della retta, dovuta ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. n. 238 del 2000» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 10 gennaio 2017, n. 46).
In presenza di diritti fondamentali della ricorrente, tutelati in primis dagli artt. 32 e 38 Cost., l’introduzione della soglia di accesso in questione non trova giustificazioni.
9.12. Riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2- sexies , comma 6 del D.L. 42/2016, come convertito dalla L. 89/2016 - per contrasto con i principi di copertura finanziaria (art. 81, comma 3 Cost.), di equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1 Cost.), di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di autonomia finanziaria degli Enti Locali (art. 119 Cost.) e di sussidiarietà dell’intervento sociale pubblico (art. 38, comma 1 Cost.) - si deve rammentare che «sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale fondate sulla inadeguatezza delle risorse senza puntuali riferimenti a dati analitici relativi alle entrate e alle uscite al fine di dimostrare l’inadeguatezza delle risorse» (in questi termini, T.A.R. Veneto Sez. III, 18 luglio 2025, n. 1272).
Ebbene il Comune non ha dimostrato l’effettivo impatto della norma sul proprio bilancio, non producendo dati a dimostrazione degli asseriti squilibri contabili
Pertanto, posto che il Collegio non ha modo di verificare se e quanto la norma sospettata di incostituzionalità effettivamente incida sulle risorse dell’Ente, la questione allo stato non è rilevante.
10. È fondato anche il terzo motivo, con cui viene dedotto che l’esclusione di forme di contribuzione da parte del Comune priva la ricorrente della possibilità di far fronte alle proprie spese personali, con gravi ricadute sulla dignità personale e inevitabili ripercussioni sul principio di autonomia ed indipendenza della persona disabile.
Difatti a fronte della prospettiva di accollarsi l’intero importo della retta di degenza pari, nel 2024, ad € 22.143,00, e di entrate ammontanti ad € 23.101,56, la ricorrente ha dimostrato la sussistenza di spese (rendicontate al Giudice tutelare) per € 7.817,48.
È dunque evidente che il residuo non basterebbe a far fronte alle spese personali della ricorrente.
I provvedimenti impugnati, negando la compartecipazione e scaricando sul soggetto fragile l’intero importo della retta alberghiera, si pongono in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà (art. 2 e 3 Cost.), dell’obbligo di assistenza sociale in favore degli inabili (art. 38 Cost.), nonché dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L. 18/2009), che impongono agli Stati membri di garantire alle persone disabili l’accesso effettivo a servizi di supporto, senza discriminazioni e senza oneri sproporzionati .
11. Invece il quarto motivo - incentrato sul difetto di motivazione e di istruttoria - può essere assorbito, perché l’annullamento delle avversate disposizioni regolamentari è pienamente satisfattivo dell’interesse della ricorrente.
12. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, dev’essere annullata la nota del Comune di-OMISSIS- assunta al prot. -OMISSIS- del 20 gennaio 2025, unitamente ai relativi atti presupposti, ossia il “ Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di-OMISSIS- ”, approvato con d.C.C. n. 47/2015, nella parte in cui (art. 2) demanda al Consiglio Comunale il compito di individuare “i criteri per ottenere il beneficio ed i livelli di ISEE” , e la d.C.C. n. 25/2016, avente ad oggetto “ applicazione dell’isee alle prestazioni sociali agevolate erogate dal settore servizi sociali: individuazione criteri di accesso e fasce di contribuzione, ai sensi dell’art.2 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 47/2015 ”, (punto 1°, lett. C), nella parte in cui, riguardo all’integrazione delle rette di ricovero di persone anziane non autosufficienti e persone con handicap permanente grave, dispone che “con ISEE oltre euro 12.000,00 non si accede al servizio”.
A fini conformativi il Comune di-OMISSIS- provvederà, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a calcolare l’importo della quota di compartecipazione da porre a carico della ricorrente secondo i criteri di cui al d.P.C.M. n. 159 del 2013, e a rimborsare le eventuali spese indebitamente sostenute dalla ricorrente medesimo nell’annualità 2024.
In virtù dell’efficacia erga omnes dell’annullamento delle suddette disposizioni regolamentari, il Comune di-OMISSIS- - laddove si formi il giudicato sulla presente sentenza - dovrà garantire la pubblicità della presente sentenza con le stesse forme di pubblicazione delle previsioni regolamentari parzialmente annullate, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 1199/1971, disposizione che, secondo la giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516) è applicabile anche al giudicato di annullamento formatosi sulle sentenze del Giudice amministrativo.
13. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in motivazione (§ 12).
Dispone la pubblicazione della presente sentenza, da parte del Comune di-OMISSIS-, secondo le indicazioni di cui in motivazione (§ 12).
Condanna il Comune di-OMISSIS- al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato qualora effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente o di persone comunque citate nel ricorso.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO OR, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
SC NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC NO | LO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.