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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/11/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 319/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 22/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MURADOR CLAUDIA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. LOVADINA MICHELE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dalla ricorrente, delle difese e richieste avanzate dal
1 convenuto, rilevato che all'udienza del 11.11.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo qui riportato:
“1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
2) la figlia minore sarà affidata in via super esclusiva alla madre, la quale potrà Per_1
assumere tutte le decisioni senza il consenso paterno riferite alla straordinaria
amministrazione in materia di educazione, istruzione, salute e residenza, ciò non per una
inidoneità genitoriale, ma al fine di garantire una tempestiva decisione sulle questioni
urgenti che riguardano la minore, tenuto conto degli impegni lavorativi del padre, che ha
dimostrato di non essere sempre presente nella gestione della vita della minore;
Per_1
3) la casa familiare in locazione situata in Treviso - Via Siora Andriana del Vescovo n. 18,
rimane assegnata alla signora;
Parte_1
4) dispone che il padre contribuisca al mantenimento della minore nella misura di Per_1
€ 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo
Tribunale, versando alla stessa entro il 5 di ogni mese l'assegno che dovrà essere
annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli indici ISTAT;
5) dispone che l'assegno unico sia percepito direttamente ed esclusivamente dalla
madre;
6) il padre potrà vedere la minore secondo i turni già stabiliti in sede di separazione;
7) Invita le parti a proseguire presso i Servizi Sociali un percorso di sostegno alla
bigenitorialità;
8) invita i genitori ad attivare tutte le iniziative necessarie e previste dai Servizi Sociali per
il benessere psico fisico di;
Per_1
9) spese di lite compensate.”
2 Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rilevato che è già
stata depositata sentenza sullo status in data 8.04.2025 così provvede:
1) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
2) la figlia minore viene affidata in via super esclusiva alla madre, la quale potrà Per_1
assumere tutte le decisioni senza il consenso paterno riferite alla straordinaria amministrazione in materia di educazione, istruzione, salute e residenza;
3) la casa familiare in locazione situata in Treviso - Via Siora Andriana del Vescovo n. 18,
rimane assegnata alla signora;
Parte_1
4) il padre contribuirà al mantenimento della minore nella misura di € 300,00, oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale,
versando alla stessa entro il 5 di ogni mese l'assegno che dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli indici ISTAT;
5) si dà atto che l'assegno unico sarà percepito direttamente ed esclusivamente dalla madre;
6) il padre potrà vedere la minore secondo i turni già stabiliti in sede di separazione;
3 7) invita le parti a proseguire presso i Servizi Sociali un percorso di sostegno alla bigenitorialità;
8) invita i genitori ad attivare tutte le iniziative necessarie e previste dai Servizi Sociali per il benessere psico fisico di;
Per_1
9) spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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