Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto (cumulativo di domanda di separazione e divorzio) depositato in data 27/05/2024,
da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Diaz e dall avv. Teresa Pes presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
Con sentenza parziale n. 172/2024 del 17/10/2024, pubblicata il 18/10/2024 il Tribunale di Sassari
pronunciava la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo di cui alle conclusioni congiunte delle parti precisate nelle Note di Trattazione scritta depositate in data 16/09/2024.
All'udienza del 05/06/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni pagina 1 di 4
21/05/2025 e qui di seguito riportate:
“ 1. Il figlio minore ( , nato ad [...] il [...]) è affidato ad entrambi i genitori e collocato Per_1
presso la genitrice;
2. potra incontrarlo ogni qual volta lo desideri, con preavviso alla genitrice e comunque, salvo diverso Pt_1
accordo, nei fine settimana , alternando nelle settimane i giorni dal venerdi al sabato e dal venerdi alla domenica sera ( o fino al lunedi mattina) , secondo modalita in atto che sono risultate gradite al minore;
le festivita invernali ed estive saranno alternate tra i genitori e negli anni;
nel periodo feriale estivo il bambino stara con ciascun genitore per 15 giorni consecutivi da concordarsi anno per anno;
3. contribuira al suo mantenimento provvedendo a pagare, a favore di la somma mensile, Pt_1 Pt_2
anticipata al giorno 5, di euro 250, paghera la retta dell'asilo e successivamente quella della iscrizione scolastica e contribuira nella misura del 50% alle spese straordinarie ( mediche, scolastiche, sportive e di istruzione) in esse espressamente comprendendosi il corredo scolastico ( libri, zaino, grembiule,
apparecchiature e ausili) e l'abbigliamento necessario alla pratica di uno sport che il minore desiderasse intraprendere;
dette spese , se urgenti, potranno essere anticipate da uno dei genitori e rimborsate,
dall'altro, salvo diverso accordo, entro 15 giorni dalla richiesta;
Per quanto qui non previsto, in caso di contrasto, la natura ordinaria o straordinaria della spesa sara individuata secondo i criteri dettati dalle linee guida protocollo CNF;
4. Le parti si impegnano a rispettare il diritto del figlio ad avere rapporti con entrambi i genitori e con i parenti di entrambi i rami;
5. I genitori avranno cura:
- che il minore non sia esposto o coinvolto in conflitti , dissidi o discussioni che dovessero intervenire tra loro;
- che il minore non sia veicolo di comunicazioni tra loro;
- di preservare reciprocamente il proprio ruolo e funzione genitoriali evitando in modo assoluto ogni pagina 2 di 4 reciproca denigrazione o svilimento, espressa o tacita, anche da parte dei parenti del proprio ramo ove il minore fosse presso loro accompagnato;
- di considerare e perseguire , nelle reciproche comunicazioni, che saranno improntate a correttezza anche formale, il benessere del minore , le cui inclinazioni e per quanto possibile desideri dovranno sempre essere attentamente considerati;
- di rispettare la socialita del bambino, i suoi affetti e le sue amicizie, adoperandosi perchè possa partecipare alle feste dei compleanni dei suoi compagni di classe o ad altri eventi usuali in relazione alla sua eta;
- di favorire la partecipazione del minore alle attivita educative e ludiche , quali, ad esempio, le gite scolastiche o attivita dopo scuola, stabilendo fin d'ora che i costi relativi saranno ripartiti in ragione del 50%;
- di consentire, in orario che potra essere concordato e che in caso di disaccordo sara indicato dal genitore che si trova con il minore, contatti telefonici di quest'ultimo con l'altro genitore;
6. il minore frequenta l'ultimo anno della scuola della infanzia e dal prossimo anno frequentera il primo anno della scuola elementare in Mores;
potra partecipare alle gite scolastiche che fossero Persona_2
organizzate o a eventuali attivita doposcuola;
i costi relativi saranno ripartiti in misura del 50% ;
7. tutte le scelte relative al minore ( medico, religione , scuola ecc) saranno concordate tra i genitori;
8. L'assegno unico famiglia ( gia assegni familiari) sara interamente incassato dalla genitrice;
9. I coniugi detrarranno, salvo diverso accordo, ai fini IRPEF le spese straordinarie nella misura, ciascuno,
del 50%; e in pari misura beneficeranno di eventuali rimborsi o sussidi disposti dallo Stato o da enti pubblici o privati relativamente a spese scolastiche o sanitarie;
10. spese del giudizio interamente compensate.”.
***
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, che devono essere pertanto recepite integralmente.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di MORES (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di
MORES (SS) Anno 2006, Numero 4, Parte II, Serie A).
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di
Trattazione scritta del 21/05/2025 come riportate in parte motiva e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto;
-Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice rel.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4