Ordinanza presidenziale 10 marzo 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 04/10/2023, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2023
N. 02834/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01149/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2018, proposto da
VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Mario Libertini e Giovanni Figuera che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
COMUNE DI MODICA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Miriam Dell’Ali che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
del provvedimento del responsabile del VII settore urbanistica, sezione S.U.A.P., del Comune di Modica, prot. n. 22959 del 19.04.2018, comunicato alla ricorrente ON LI S.p.A. mediante racc. A/R ricevuta il 7.05.2018, con cui la società è stata diffidata a non effettuare i lavori di realizzazione della stazione radio base sita in contrada Monserrato di Modica, e, ove occorra, del “regolamento comunale per garantire la tutela della salute, dell’ambiente e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 19.02.2009 e del documento tecnico denominato “Piano POLAB”
e per la condanna del Comune di Modica al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 18/06/18 e depositato il 09/07/18 la ON LI s.p.a. ha impugnato il provvedimento del responsabile del VII settore urbanistica, sezione S.U.A.P., del Comune di Modica, prot. n. 22959 del 19.04.2018, con cui la ricorrente è stata diffidata a non effettuare i lavori di realizzazione della stazione radio base sita in contrada Monserrato di Modica, il “regolamento comunale per garantire la tutela della salute, dell’ambiente e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 19.02.2009, e il documento tecnico denominato “Piano POLAB” ed ha chiesto la condanna del Comune di Modica al risarcimento dei danni.
Con ordinanza presidenziale n. 451/23 dell’08/03/23 il Tribunale ha ordinato alle parti di depositare la documentazione ivi indicata.
Il Comune di Modica, costituitosi in giudizio con comparsa depositata l’11/04/23, ha concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza di riduzione dell’arretrato del 25/09/23, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a., il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 comma 4 c.p.a., ha avvisato le parti della possibile improcedibilità ed inammissibilità del ricorso; all’esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ON LI s.p.a. impugna il provvedimento del responsabile del VII settore urbanistica, sezione S.U.A.P., del Comune di Modica, prot. n. 22959 del 19.04.2018, con cui la ricorrente è stata diffidata a non effettuare i lavori di realizzazione della stazione radio base sita in contrada Monserrato di Modica, il “regolamento comunale per garantire la tutela della salute, dell’ambiente e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 19.02.2009, e il documento tecnico denominato “Piano POLAB” e chiede la condanna del Comune di Modica al risarcimento dei danni.
Va, innanzi tutto, rilevato che con memoria depositata il 25/07/23 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno.
Tale atto non può valere come rinuncia formale, mancando la notifica a tal fine prevista dall’art. 84 comma 3 c.p.a., ma può essere qualificato come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione, nel merito, della domanda risarcitoria che, pertanto, va dichiarata improcedibile.
Deve, poi, essere ritenuta inammissibile, per carenza originaria d’interesse, la domanda di annullamento del provvedimento del responsabile del VII settore urbanistica, sezione S.U.A.P., del Comune di Modica, prot. n. 22959 del 19.04.2018, con cui la ricorrente è stata diffidata a non effettuare i lavori di realizzazione della stazione radio base sita in contrada Monserrato di Modica, il “regolamento comunale per garantire la tutela della salute, dell’ambiente e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 19.02.2009, e il documento tecnico denominato “Piano POLAB” e chiede la condanna del Comune di Modica al risarcimento dei danni.
Infatti, la nota del 19/04/18 non ha natura provvedimentale in quanto l’atto espressamente specifica che “ la presente costituisce, in tal senso, comunicazione di avvio del procedimento conclusivo con esito negativo che avverrà con l’adozione di un provvedimento espresso ” e, conseguentemente, indica tutti gli elementi che l’art. 8 l. n. 241/90 prevede siano inseriti nella comunicazione di avvio del procedimento (amministrazione competente, nome del responsabile, data di presentazione dell’istanza, ufficio dove è possibile prendere visione degli atti ecc.).
La natura dichiaratamente endoprocedimentale dell’atto in esame non è contraddetta nemmeno dall’ordine di non iniziare i lavori, ivi presente, sia perché tale locuzione costituisce un mero antecedente non immediatamente precettivo rispetto al preannuncio di una futura manifestazione di volontà provvedimentale sia perché, qualora lesivo, tale ordine sarebbe illegittimo perché emesso in mancanza di una definitiva delibazione in merito all’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente.
La stessa ON, per altro, conferma l’assenza di lesività dell’ordine inibitorio allorché evidenzia di non avere inteso “ proporre domanda cautelare in quanto l’impianto veniva realizzato nell’arco di tempo intercorso tra la comunicazione ON di avvio dei lavori (il 28.03.2018) e la ricezione della ridetta diffida (il 7.05.2018) ” (pag. 2 della memoria depositata il 25/07/23).
Per questi motivi la domanda caducatoria è inammissibile per carenza originaria d’interesse e la domanda risarcitoria è improcedibile per carenza sopravvenuta d’interesse, come prospettato alle parti ex art. 73 comma 4 c.p.a. nell’udienza del 25/09/23.
L’esito complessivo del giudizio e la natura delle questioni giuridiche oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara il ricorso, in parte, inammissibile e, per il resto, improcedibile secondo quanto precisato in motivazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO