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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/12/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3800/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3800 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Isabel Marchegiani, elettivamente domiciliata in Villa Rosa di
Martinsicuro, via De Pinedo n. 22/B, presso il difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante contro rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nardinocchi, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Teramo, viale G. Mazzini n. 2, presso il difensore, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello appellato per la riforma della sentenza n. 215/2017 del Giudice di Pace di Teramo in data 6.4.2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 20.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 6.11.2017, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 215/2017 con cui il Giudice di Pace di Teramo, in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1210/2014 emesso in favore dell'odierno appellante, condannava quest'ultimo al pagamento della somma di € 2.420,00 nei confronti dell'odierno appellato e condannava parte opposta al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Alla base della propria pronuncia, il Giudice di primo grado riteneva che la parte opposta non avesse adeguatamente dimostrato il credito oggetto del procedimento monitorio, in quanto la c.t.u. espletata nel corso del giudizio aveva riscontrato la sussistenza di vizi e difetti estetici dell'opera oggetto dell'appalto intercorso tra le parti, i quali, non essendo suscettibili di eliminazione, giustificavano una decurtazione del prezzo nella misura di € 2.420,00 indicata dal c.t.u.
L'appellante censurava il provvedimento in esame sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
1. errata interpretazione delle risultanze peritali, per non avere il Giudice di pace considerato che, come affermato dallo stesso c.t.u., i lavori erano stati accettati ed approvati dall'appellato sia nella fase della progettazione sia in corso d'opera, rendendo la
[...] solamente esecutrice materiale, con conseguente esonero da responsabilità, in Parte_1 quanto qualificabile come nudus minister;
2. erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione e alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., per non avere il Giudice di pace ritenuto il committente decaduto dalle garanzie previste dall'art. 1667 c.c., non avendo tempestivamente denunciato i vizi;
3. errata statuizione in ordine alle spese legali, per non avere il Giudice di pace disposto la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale delle richieste formulate dalle parti.
Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, confermare il credito vantato dalla così Parte_1 come ingiunto nel decreto ingiuntivo n. 1210/2014 opposto per € 4.713,62 e,
pagina 2 di 8 conseguentemente, condannare il al pagamento di detto importo, nonché a CP_1 restituire all'appellante la somma di € 3.444,80, percepita dallo stesso in virtù della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo, respingendo conseguentemente tutte le eccezioni dedotte dall'attuale appellato nel giudizio di primo grado e nel presente grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale, deducendo la correttezza dell'iter logico argomentativo seguito dal Giudice di pace, chiedeva il rigetto dell'appello, riservando separata azione risarcitoria per i danni derivati dal mancato rilascio da parte dell'appellante della dichiarazione di conformità delle opere.
Il procedimento giungeva, quindi, all'udienza del 20.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, avanti la scrivente magistrato cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata.
Per quanto concerne l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per la genericità dei motivi posti a fondamento della stessa, si rammenta che il requisito della specificità dei motivi di censura, che l'art. 342 c.p.c. richiede a pena di inammissibilità dell'appello, deve ritenersi rispettato allorché l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che si renda altresì necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017).
Ebbene, nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado emerge chiaramente che l'appellante ha inteso censurare la sentenza di primo grado sia nella parte in cui ha mal interpretato le risultanze della c.t.u. in punto di accettazione, approvazione ed esecuzione dell'opera sia nella parte in cui ha escluso la tardività della denuncia dei vizi sia nella parte in cui ha disposto la condanna dell'appellante alle spese di lite, pertanto, ha chiesto al pagina 3 di 8 Giudice di secondo grado l'esame del merito della causa e il rigetto dell'opposizione, prospettando, peraltro, un contenuto alternativo di decisione.
Quanto, poi, all'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, la stessa deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, là dove la richiamata disposizione consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarando inammissibile con ordinanza l'impugnazione che risulti inconsistente all'esito di prima delibazione e, comunque, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità debbano essere dichiarate con sentenza.
Passando all'esame delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, il primo motivo di appello, con cui si duole della mancata esclusione della sua Parte_1 responsabilità per vizi dell'opera appaltata, avendo agito quale nudus minister del committente, è infondato e va rigettato.
Com'è noto, l'appaltatore ha l'obbligo di realizzare l'opera oggetto del contratto a regola d'arte, poiché “in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” (cfr. Cass. n.
1981/2016).
Ne consegue che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite
pagina 4 di 8 dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (cfr. Cass. n. 23597/2017; Cass. n. 777/2020; Cassazione civile sez. II, 18/04/2025, n.10231).
Alla luce dei principi esposti, non appare di per sé utile ad escludere la responsabilità dell'appellante l'affermazione, contenuta nella c.t.u. espletata in primo grado, secondo cui “I lavori di copertura eseguiti presso l'abitazione del Sig.
[...]
sono stati accettati ed approvati dallo stesso, rendendo la Controparte_1 [...] solamente esecutrice materiale dell'opera”. Parte_2
Si osserva, infatti, in primo luogo, che lo stesso c.t.u., rispetto alla citata affermazione, ha, tuttavia, precisato che “dalla visione del contratto di appalto con relativi disegni esecutivi allegati al fascicolo del legale della ditta si evince la Parte_1 descrizione del materiale ligneo…materiale metallico ed impermeabilizzazione da utilizzare, ad eccezione però della descrizione delle dimensioni delle travi…Pertanto, il committente ha accettato e sottoscritto il contratto, senza essere a conoscenza delle dimensioni delle travi”; la genericità dei lavori di cui al progetto risulta anche dalla risposta del c.t.u. al quesito n.1 (“lo stesso accordo risulta essere molto generico nella descrizione dimensionale delle travi”).
In secondo luogo, l'esperto ha rilevato che i vizi della copertura realizzata dall'opponente riguardavano alcuni “particolari costruttivi che andavano esplicitati in fase progettuale e non in corso d'opera”.
Allo stesso modo, dalle risultanze della prova orale non è emerso che il committente abbia accettato i lavori in maniera incondizionata né che abbia elaborato il progetto né risulta la segnalazione di difetti o errori da parte dell'appaltatore ignorati dal committente.
Invero, i testi Nardinocchi e in risposta alla domanda se CP_1 Tes_1
l'appellato avesse accettato ed approvato i lavori prima della loro esecuzione, hanno pagina 5 di 8 dichiarato che il committente aveva accettato ed approvato il progetto dell'opera, non i lavori eseguiti;
in risposta alla medesima domanda, i restanti testi non hanno fornito risposte attendibili, atteso che il teste si è limitato a dichiarare di confermare la Tes_2 circostanza, il teste ha affermato che la circostanza gli era stata riferita, senza Tes_3 neppure indicare il soggetto da cui aveva appreso tale informazione, il teste ha Tes_4 dichiarato di confermare quanto al capitolo di prova, adducendo, poi, la non completamente coerente circostanza di esserne a conoscenza avendo curato la posa in opera della copertura.
Deve essere disatteso anche il secondo motivo di appello, con cui Parte_1 lamenta la decadenza dal diritto di denuncia dei vizi.
[...]
In disparte dalla considerazione che, nella specie, dalle dichiarazioni testimoniali emerge quantomeno un parziale riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore, implicante la superfluità della tempestiva denuncia del committente
(cfr. dichiarazioni rese dal legale rappresentante di in sede di Parte_1 interrogatorio formale e dichiarazioni dei testi e Nardinocchi, in CP_1 Tes_4 Tes_2 cui si dà atto dell'esecuzione di sopralluoghi e di interventi di ripristino da parte dell'appellante), dalle risultanze istruttorie si evince come il committente abbia reiteratamente formulato contestazioni verbali durante la fase esecutiva dell'opera (cfr. dichiarazioni testi indotti dall'odierno appellato).
Non possono ritenersi idonee a suffragare la dedotta decadenza dall'azione di garanzia le dichiarazioni dei testi indicati dall'appellante.
In punto di rilievo dei vizi da parte del committente, il teste ha dichiarato, da Tes_4 un lato, di aver appreso dall'appaltatore di contestazioni sollevate dopo molto tempo e, dall'altro, che “il sig. non ha mai fatto contestazioni a me personalmente, CP_1 non so se ne abbia fatte alla ditta”, così non consentendo di porre su un piano di incompatibilità logica quanto riferito dagli altri testi relativamente alle tempestive contestazioni verbali. Analoga contraddittorietà caratterizza le dichiarazioni del teste Tes_2
(il quale peraltro svolgeva la funzione di tecnico esterno, incaricato della progettazione esecutiva dalla , secondo cui non egli non avrebbe ricevuto Parte_1 contestazioni durante l'esecuzione dei lavori, pur essendo venuto successivamente a conoscenza “che il sig. aveva manifestato l'esistenza di alcuni vizi CP_1 dell'opera”, per poi riferire, senza ulteriori precisazioni temporali o relative ai soggetti da pagina 6 di 8 cui avrebbe appreso l'informazione: “non mi risulta che vennero contestati immediatamente, ma a distanza di molto tempo”.
Deve, invece, essere accolto il terzo motivo di gravame, relativo alla condanna alle spese carico dell'appellante.
In punto di diritto, si osserva che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza.
Da quanto detto consegue che l'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non consente di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022,
n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo. Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, infatti, “anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”
(cfr. Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587; Cass. n.
11606/2018; Cassazione civile sez. I, 23/02/2024, n.4860).
In applicazione dei suesposti principi, l'accoglimento parziale dell'opposizione statuita in primo grado, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non risulta idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento delle spese processuali.
La sentenza appellata, pertanto, deve essere parzialmente riformata in parte qua, dovendo disporsi, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, la compensazione delle spese di lite e di c.t.u., mentre deve essere confermata per il resto.
pagina 7 di 8 Analogo criterio giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, atteso l'accoglimento parziale del gravame (cfr. Cass., Sez. VI, 23/03/ 2016, n.
5820; 28/09/2015, n. 19122).
Alla riforma della sentenza impugnata segue la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata (il cui versamento non è contestato), oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 3800/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento l'appello e in riforma parziale della sentenza n. 215/2017 del
Giudice di Pace di Teramo in data 6.4.2017, compensa integralmente le spese di lite e di c.t.u. tra le parti;
- condanna l'appellato alla restituzione in favore di parte appellante delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Teramo, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3800 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Isabel Marchegiani, elettivamente domiciliata in Villa Rosa di
Martinsicuro, via De Pinedo n. 22/B, presso il difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante contro rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Nardinocchi, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Teramo, viale G. Mazzini n. 2, presso il difensore, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello appellato per la riforma della sentenza n. 215/2017 del Giudice di Pace di Teramo in data 6.4.2017
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 20.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 6.11.2017, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 215/2017 con cui il Giudice di Pace di Teramo, in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1210/2014 emesso in favore dell'odierno appellante, condannava quest'ultimo al pagamento della somma di € 2.420,00 nei confronti dell'odierno appellato e condannava parte opposta al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Alla base della propria pronuncia, il Giudice di primo grado riteneva che la parte opposta non avesse adeguatamente dimostrato il credito oggetto del procedimento monitorio, in quanto la c.t.u. espletata nel corso del giudizio aveva riscontrato la sussistenza di vizi e difetti estetici dell'opera oggetto dell'appalto intercorso tra le parti, i quali, non essendo suscettibili di eliminazione, giustificavano una decurtazione del prezzo nella misura di € 2.420,00 indicata dal c.t.u.
L'appellante censurava il provvedimento in esame sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
1. errata interpretazione delle risultanze peritali, per non avere il Giudice di pace considerato che, come affermato dallo stesso c.t.u., i lavori erano stati accettati ed approvati dall'appellato sia nella fase della progettazione sia in corso d'opera, rendendo la
[...] solamente esecutrice materiale, con conseguente esonero da responsabilità, in Parte_1 quanto qualificabile come nudus minister;
2. erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione e alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., per non avere il Giudice di pace ritenuto il committente decaduto dalle garanzie previste dall'art. 1667 c.c., non avendo tempestivamente denunciato i vizi;
3. errata statuizione in ordine alle spese legali, per non avere il Giudice di pace disposto la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale delle richieste formulate dalle parti.
Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, confermare il credito vantato dalla così Parte_1 come ingiunto nel decreto ingiuntivo n. 1210/2014 opposto per € 4.713,62 e,
pagina 2 di 8 conseguentemente, condannare il al pagamento di detto importo, nonché a CP_1 restituire all'appellante la somma di € 3.444,80, percepita dallo stesso in virtù della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo, respingendo conseguentemente tutte le eccezioni dedotte dall'attuale appellato nel giudizio di primo grado e nel presente grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale, deducendo la correttezza dell'iter logico argomentativo seguito dal Giudice di pace, chiedeva il rigetto dell'appello, riservando separata azione risarcitoria per i danni derivati dal mancato rilascio da parte dell'appellante della dichiarazione di conformità delle opere.
Il procedimento giungeva, quindi, all'udienza del 20.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, avanti la scrivente magistrato cui medio tempore era stato assegnato il presente fascicolo, e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, devono essere preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata.
Per quanto concerne l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per la genericità dei motivi posti a fondamento della stessa, si rammenta che il requisito della specificità dei motivi di censura, che l'art. 342 c.p.c. richiede a pena di inammissibilità dell'appello, deve ritenersi rispettato allorché l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che si renda altresì necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017).
Ebbene, nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado emerge chiaramente che l'appellante ha inteso censurare la sentenza di primo grado sia nella parte in cui ha mal interpretato le risultanze della c.t.u. in punto di accettazione, approvazione ed esecuzione dell'opera sia nella parte in cui ha escluso la tardività della denuncia dei vizi sia nella parte in cui ha disposto la condanna dell'appellante alle spese di lite, pertanto, ha chiesto al pagina 3 di 8 Giudice di secondo grado l'esame del merito della causa e il rigetto dell'opposizione, prospettando, peraltro, un contenuto alternativo di decisione.
Quanto, poi, all'eccezione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di una ragionevole probabilità di essere accolto, la stessa deve intendersi già implicitamente disattesa, essendo il presente giudizio approdato alla naturale fase decisoria, là dove la richiamata disposizione consente al giudice di arrestare il giudizio di secondo grado ai suoi esordi, dichiarando inammissibile con ordinanza l'impugnazione che risulti inconsistente all'esito di prima delibazione e, comunque, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità debbano essere dichiarate con sentenza.
Passando all'esame delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, il primo motivo di appello, con cui si duole della mancata esclusione della sua Parte_1 responsabilità per vizi dell'opera appaltata, avendo agito quale nudus minister del committente, è infondato e va rigettato.
Com'è noto, l'appaltatore ha l'obbligo di realizzare l'opera oggetto del contratto a regola d'arte, poiché “in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” (cfr. Cass. n.
1981/2016).
Ne consegue che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite
pagina 4 di 8 dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (cfr. Cass. n. 23597/2017; Cass. n. 777/2020; Cassazione civile sez. II, 18/04/2025, n.10231).
Alla luce dei principi esposti, non appare di per sé utile ad escludere la responsabilità dell'appellante l'affermazione, contenuta nella c.t.u. espletata in primo grado, secondo cui “I lavori di copertura eseguiti presso l'abitazione del Sig.
[...]
sono stati accettati ed approvati dallo stesso, rendendo la Controparte_1 [...] solamente esecutrice materiale dell'opera”. Parte_2
Si osserva, infatti, in primo luogo, che lo stesso c.t.u., rispetto alla citata affermazione, ha, tuttavia, precisato che “dalla visione del contratto di appalto con relativi disegni esecutivi allegati al fascicolo del legale della ditta si evince la Parte_1 descrizione del materiale ligneo…materiale metallico ed impermeabilizzazione da utilizzare, ad eccezione però della descrizione delle dimensioni delle travi…Pertanto, il committente ha accettato e sottoscritto il contratto, senza essere a conoscenza delle dimensioni delle travi”; la genericità dei lavori di cui al progetto risulta anche dalla risposta del c.t.u. al quesito n.1 (“lo stesso accordo risulta essere molto generico nella descrizione dimensionale delle travi”).
In secondo luogo, l'esperto ha rilevato che i vizi della copertura realizzata dall'opponente riguardavano alcuni “particolari costruttivi che andavano esplicitati in fase progettuale e non in corso d'opera”.
Allo stesso modo, dalle risultanze della prova orale non è emerso che il committente abbia accettato i lavori in maniera incondizionata né che abbia elaborato il progetto né risulta la segnalazione di difetti o errori da parte dell'appaltatore ignorati dal committente.
Invero, i testi Nardinocchi e in risposta alla domanda se CP_1 Tes_1
l'appellato avesse accettato ed approvato i lavori prima della loro esecuzione, hanno pagina 5 di 8 dichiarato che il committente aveva accettato ed approvato il progetto dell'opera, non i lavori eseguiti;
in risposta alla medesima domanda, i restanti testi non hanno fornito risposte attendibili, atteso che il teste si è limitato a dichiarare di confermare la Tes_2 circostanza, il teste ha affermato che la circostanza gli era stata riferita, senza Tes_3 neppure indicare il soggetto da cui aveva appreso tale informazione, il teste ha Tes_4 dichiarato di confermare quanto al capitolo di prova, adducendo, poi, la non completamente coerente circostanza di esserne a conoscenza avendo curato la posa in opera della copertura.
Deve essere disatteso anche il secondo motivo di appello, con cui Parte_1 lamenta la decadenza dal diritto di denuncia dei vizi.
[...]
In disparte dalla considerazione che, nella specie, dalle dichiarazioni testimoniali emerge quantomeno un parziale riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore, implicante la superfluità della tempestiva denuncia del committente
(cfr. dichiarazioni rese dal legale rappresentante di in sede di Parte_1 interrogatorio formale e dichiarazioni dei testi e Nardinocchi, in CP_1 Tes_4 Tes_2 cui si dà atto dell'esecuzione di sopralluoghi e di interventi di ripristino da parte dell'appellante), dalle risultanze istruttorie si evince come il committente abbia reiteratamente formulato contestazioni verbali durante la fase esecutiva dell'opera (cfr. dichiarazioni testi indotti dall'odierno appellato).
Non possono ritenersi idonee a suffragare la dedotta decadenza dall'azione di garanzia le dichiarazioni dei testi indicati dall'appellante.
In punto di rilievo dei vizi da parte del committente, il teste ha dichiarato, da Tes_4 un lato, di aver appreso dall'appaltatore di contestazioni sollevate dopo molto tempo e, dall'altro, che “il sig. non ha mai fatto contestazioni a me personalmente, CP_1 non so se ne abbia fatte alla ditta”, così non consentendo di porre su un piano di incompatibilità logica quanto riferito dagli altri testi relativamente alle tempestive contestazioni verbali. Analoga contraddittorietà caratterizza le dichiarazioni del teste Tes_2
(il quale peraltro svolgeva la funzione di tecnico esterno, incaricato della progettazione esecutiva dalla , secondo cui non egli non avrebbe ricevuto Parte_1 contestazioni durante l'esecuzione dei lavori, pur essendo venuto successivamente a conoscenza “che il sig. aveva manifestato l'esistenza di alcuni vizi CP_1 dell'opera”, per poi riferire, senza ulteriori precisazioni temporali o relative ai soggetti da pagina 6 di 8 cui avrebbe appreso l'informazione: “non mi risulta che vennero contestati immediatamente, ma a distanza di molto tempo”.
Deve, invece, essere accolto il terzo motivo di gravame, relativo alla condanna alle spese carico dell'appellante.
In punto di diritto, si osserva che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza.
Da quanto detto consegue che l'accoglimento parziale della domanda, comportando pur sempre la soccombenza dell'opponente, non consente di porre neppure in parte le spese processuali a carico del ricorrente, risultato comunque vittorioso, non potendo ravvisarsi una soccombenza reciproca, configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un'unica domanda articolata in più capi (cfr. Cass., Sez. Un., 31/10/2022,
n. 32061), e non assumendo alcun rilievo, in contrario, l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo. Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, infatti, “anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”
(cfr. Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587; Cass. n.
11606/2018; Cassazione civile sez. I, 23/02/2024, n.4860).
In applicazione dei suesposti principi, l'accoglimento parziale dell'opposizione statuita in primo grado, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non risulta idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento delle spese processuali.
La sentenza appellata, pertanto, deve essere parzialmente riformata in parte qua, dovendo disporsi, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, la compensazione delle spese di lite e di c.t.u., mentre deve essere confermata per il resto.
pagina 7 di 8 Analogo criterio giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, atteso l'accoglimento parziale del gravame (cfr. Cass., Sez. VI, 23/03/ 2016, n.
5820; 28/09/2015, n. 19122).
Alla riforma della sentenza impugnata segue la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata (il cui versamento non è contestato), oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 3800/2017, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento l'appello e in riforma parziale della sentenza n. 215/2017 del
Giudice di Pace di Teramo in data 6.4.2017, compensa integralmente le spese di lite e di c.t.u. tra le parti;
- condanna l'appellato alla restituzione in favore di parte appellante delle somme pagate in esecuzione della sentenza successivamente riformata, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Teramo, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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